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periodico telematico quotidiano a carattere informativo
registrato il 17/03/2003
presso il Tribunale Civile di Roma
Sezione Stampa n.106/2003 |
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n. 280-
Roma, 1, 2 e 3 maggio 2004 |
Sommario |
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Parere su enti locali e
fusione comuni |
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In
sede di
Conferenza Unificata le Regioni hanno
presentato emendamenti al disegno di legge di conversione del
D.L. 29 Marzo 2004, n. 80 recante disposizioni urgenti in materia di enti
locali (A.S. 2869), e inoltre è stato presentato anche un parere sullo
schema di decreto ministeriale sui criteri di riparto dei
fondi erariali destinati al finanziamento
dell'unione dei comuni.
In particolare la
prima proposta emendativa pone l’obiettivo di razionalizzare alcuni
aspetti del ricorso alle fonti di finanziamento esterno anche ampliando il
ventaglio delle possibilità di indebitamento mediante lo strumento delle
aperture di credito.
La possibilità di contrazione delle aperture di credito viene estesa anche
alle regioni e alle province autonome di Trento e Bolzano. Tale comma si
pone in contrasto con le normative di riferimento per le regioni e le
province autonome di Trento e Bolzano, con le seguenti argomentazioni.
La
regolamentazione delle aperture di credito così come proposta, con
dettagliate disposizioni legate a finalità di investimento individuate
(“prestito di scopo”), si pone in contrasto con la normativa che sancisce
i principi fondamentali in materia di bilancio e contabilità delle
regioni, di cui al D.lgs 76/2000. Infatti, le regioni possono impegnare
spese per un importo superiore alle entrate che si prevede di accertare,
purchè il relativo disavanzo sia coperto da mutui o altre forme di
indebitamento; ciò vuol dire che le spese regionali d’investimento, la cui
copertura finanziaria è prevista con indebitamento, possono essere
impegnate senza accertamento d’entrata a fronte. Questa disposizione
rappresenta una peculiarità finanziaria della materia regionale da sempre
esistita, come lo attesta l’art. 4 dell’abrogata legge di bilancio e
contabilità 19 maggio 1976, n. 335 e l’art. 5 del vigente d. lgs. 76/2000.
Il soprarichiamato d.lgs. 76/2000 prevede, in aggiunta alla tradizionale
forma di mutuo, la possibilità di ricorrere anche ad “altre forme di
indebitamento”, pertanto, l’eventuale ricorso all’apertura di credito è
già contemplato nell’autonomia finanziaria prevista da questa normativa.
Per quanto riguarda
invece il parere sullo schema di decreto ministeriale concernente i
criteri di riparto dei fondi erariali destinati al finanziamento delle
procedure di fusione tra i comuni e l'esercizio associato di funzioni
comunali, le Regioni, esaminato il testo, sostengono la modifica del D.M.
318/2000. A seguito della riforma costituzionale del 2001, si ritiene che
oggi sia precluso allo Stato esercitare potere regolamentare in materie
che non rientrano nelle sue competenze esclusive.
Si richiama pertanto la recente giurisprudenza della Corte costituzionale,
ed in particolare:
1) la sentenza n.16 del 10 gennaio 2004, ove, al punto 5 del
considerato in diritto, viene chiarito che: " non possono trovare oggi
spazio interventi finanziari diretti dello Stato a favore dei Comuni,
vincolati nella destinazione, per normali attività e compiti di competenza
di questi ultimi, fuori dall’ambito dell’attuazione di discipline dettate
dalla legge statale nelle materie di propria competenza, o della
disciplina degli speciali interventi finanziari in favore di determinati
Comuni, ai sensi del nuovo articolo 119, quinto comma. Soprattutto non
sono ammissibili siffatte forme di intervento nell’ambito di materie e
funzioni la cui disciplina spetta invece alla legge regionale, pur
eventualmente nel rispetto (quanto alle competenze concorrenti) dei
principi fondamentali della legge dello Stato.
Gli interventi speciali previsti dall’articolo 119, quinto comma, a loro
volta, non solo debbono essere aggiuntivi rispetto al finanziamento
integrale (articolo 119, quarto comma) delle funzioni spettanti ai Comuni
o agli altri enti, e riferirsi alle finalità di perequazione e di garanzia
enunciate nella norma costituzionale, o comunque a scopi diversi dal
normale esercizio delle funzioni, ma debbono essere indirizzati a
determinati Comuni o categorie di Comuni (o Province, Città metropolitane,
Regioni). L’esigenza di rispettare il riparto costituzionale delle
competenze legislative fra Stato e Regioni comporta altresì che, quando
tali finanziamenti riguardino ambiti di competenza delle Regioni, queste
siano chiamate ad esercitare compiti di programmazione e di riparto dei
fondi all’interno del proprio territorio.
a sentenza n. 49 del 20 gennaio 2004, relativa alle norme che
istituiscono ex novo il “Fondo nazionale per il sostegno alla
progettazione delle opere pubbliche delle Regioni e degli enti locali” ed
il “Fondo nazionale per la realizzazione di infrastrutture di interesse
locale”, nella quale, riconfermando la linea interpretativa della sentenza
n.16/2004, si afferma che "Gli interventi di cui alle norme impugnate si
atteggiano come prosecuzione di una pratica di trasferimento diretto di
risorse dal bilancio dello Stato agli enti locali in base a criteri
stabiliti dall’amministrazione centrale, senza tenere presente che, per
quanto riguarda la disciplina della spesa ed il trasferimento di risorse
dal bilancio statale, lo Stato deve agire in conformità al nuovo riparto
di competenze e alle nuove regole, disponendo i trasferimenti senza
vincoli di destinazione specifica, passando, se del caso, attraverso il
filtro dei programmi regionali e coinvolgendo le Regioni interessate nei
processi decisionali concernenti il riparto e la destinazione dei fondi,
nel rispetto dell’autonomia di spesa degli enti locali".
Le Regioni richiamano quindi in ogni caso l'ineludibile esigenza che
provvedimenti di questo tipo, della cui legittimità costituzionale oggi si
dubita per le ragioni sopra richiamate, vengano quantomeno discussi e
concertati con le Regioni ed esaminati in Conferenza Unificata, nel
rispetto dell'imprescindibile principio di leale collaborazione. E
ritengono che il decreto ministeriale possa essere approvato in via
transitoria, limitandone la vigenza all'anno 2004, e prevedendo l'avvio
immediato di un tavolo di lavoro misto tra Stato, Regioni ed associazioni
nazionali rappresentative delle Autonomie locali.
Infine la Conferenza delle Regioni ha approvato (cfr. anche
regioni.it n. 279 ) altri
documenti, fra cui :
-
DL 79/2004 "Disposizioni Sicurezza Grandi dighe".
-
Parere su schema DPR su composizione e funzioni Alto
Commissario prevenzione e contrasto corruzione e altre forme di illecito
all’interno della p.A. (ART.1 L. 3/2003);
-
Documento su proposta progetto per sviluppo Sistema
monitoraggio investimenti pubblici (MIP)- banca dati;
-
Parere Regioni su schema D. lgs. recante
integrazioni al D.Lgs. 190/2002 ai senis art. 1 comma 3 L. 443/2001.
General Contractor
-
Parere su criteri ripartizione risorse per
aree sottoutilizzate periodo 2004-2007 (rifinanziamento legge
208/98)
-Documento
su proposta Regione Molise di assegnazione risorse appropriate a programma
straordinario ripresa di produttività a seguito eventi calamitosi
2002
Tutti i documenti approvati dalla Conferenza dei Presidenti delle Regioni
si possono consultare su
www.regioni.it
.
(red) |
Regioni, Province, Comuni su
valorizzazione territori montani |
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La Conferenza dei Presidenti delle Regioni
e delle Province autonome, l’ANCI, l’UPI e l’UNCEM esprimono parere
negativo sullo schema di disegno di legge per la valorizzazione dei
territori montani, salvo l’accoglimento delle proposte di modifica e
integrazione presentate in sede
di Conferenza Unificata.
Tra l'altro si precisa che fino all’attuazione
dell’articolo 119 della Costituzione, lo Stato prevede, appositi
finanziamenti stabiliti annualmente nella legge di bilancio, per
interventi volti a garantire l’applicazione dei livelli essenziali delle
prestazioni alle popolazioni residenti nei territori montani. Nelle
materie di competenza regionale, tali finanziamenti sono ripartiti tra le
Regioni.
Si specificano meglio anche
le norme in materia di ricomposizione fondiaria: Ferme restando le
competenze delle Regioni e delle Province autonome di Trento e di Bolzano
in materia di ricomposizione fondiaria, qualora siano promossi piani di
ricomposizione fondiaria su base volontaria nei territori di cui
all’articolo 17 del Regolamento (CE) 1257/1999 del Consiglio del 17 maggio
1999, caratterizzati da frammentazione fondiaria, possono aderire al piano
i proprietari e, qualora non vada a buon fine la notizia a coloro che nei
registri immobiliari risultano titolari del diritto di proprietà del fondo
rustico, trascorsi comunque sei mesi da apposito avviso pubblico del
piano, coloro che dimostrano il possesso continuato per almeno cinque anni
del fondo rustico interessato. In questo caso la ricomposizione fondiaria
e la conseguente rassegnazione non interrompono il possesso. L’adesione al
piano di ricomposizione fondiaria in qualità di possessore costituisce
idoneo mezzo di prova ai fini del riconoscimento della proprietà
consentendo a coloro che hanno partecipato in qualità di possessori di
esercitare l’usucapione ai sensi dell’articolo 3 della legge 10 maggio
1976, n. 346 (usucapione speciale per la piccola proprietà rurale).
Inoltre si chiede che il Ministro delle comunicazioni, sentita la
Conferenza Unificata di cui all’art. 8 della legge n. 281 del 1997, è
autorizzato a stipulare, previo conforme avviso del Ministro dell’Economia
e delle Finanze e del CIPE, un apposito atto aggiuntivo al contratto di
programma per il triennio 2003-2005, con Poste Italiane s.p.a. al fine di
assicurare, quale livello essenziale minimo delle prestazioni che devono
essere erogate su tutto il territorio nazionale, che nelle zone montane
gli uffici postali periferici e le strutture di recapito siano accessibili
a prescindere dalle condizioni di equilibro economico, anche con
un'apertura degli uffici part-time, o con operatore polivalente o unico,
ovvero mediante uffici mobili.
(red) |
Regioni bocciano decreto
integratori alimentari comunitari |
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Le Regioni hanno
espresso
infatti un parere
parere negativo in
sede di Conferenza Stato-Regioni
allo Schema di Decreto
sull'omogeneizzazione degli integratori alimentari in ambito comunitario, salvo l’accoglimento degli
emendamenti già presentati in sede tecnica.
Le Regioni
hanno ribadito le competenze già loro attribuite a partire dal Decreto
legislativo 112/98.
Inoltre è stato sostenuto che le spese relative alle prestazioni rese da Regioni e
Province autonome, per il rilascio dell'autorizzazione di
cui all'art. 9, siano a carico del richiedente sulla base del costo
effettivo del servizio. E le spese relative alle prestazioni rese dal
Ministero della Salute, per l'esame delle etichette trasmesse ai sensi
dell'art. 10, sono a carico del richiedente sulla base del costo effettivo
del servizio.
Le Regioni infine hanno chiesto di individuare una data definitiva come
termine per lo smaltimento delle scorte dei prodotti immessi sul mercato o
etichettati prima del 1 agosto 2005.
(red) |
Regioni approvano linee
guida accordi di programma |
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La
Conferenza delle regioni approva le linee guida per l’utilizzo delle
risorse assegnate alle Regioni ed alle Province autonome per il
rafforzamento del sistema di monitoraggio degli Accordi di Programma
Quadro (di cui ai punti 1.2.2. lettera c) e 1.2.3. della delibera CIPE n.17/2003).
La
Conferenza dei Presidenti nell’approvare il documento Linee
guida per l’utilizzo delle risorse assegnate alle Regioni e alle Province
autonome per il rafforzamento del sistema di monitoraggio degli Accordi di
Programma Quadro, chiede l’immediata istituzione di un tavolo tecnico per
realizzare le condizioni di integrazione funzionale dei vari sistemi di
monitoraggio, esistenti o in corso di progettazione, tanto a livello
regionale che di amministrazioni centrali. Ciò al fine di pervenire, in
tempi coerenti con lo sviluppo del Piano d’azione del Progetto
Monitoraggio, ad una omogeneizzazione delle modalità di dialogo tra tutti
i sistemi in modo che questi abbiano una ricaduta utile sulle
amministrazioni stesse nei processi di programmazione e di governo e
controllo della spesa pubblica.
Il Tavolo deve riunificare le varie iniziative in corso in un unico
momento di coordinamento, anche fine di razionalizzare e valorizzare
sinergicamente le risorse investite così da avere garanzia di efficacia.
Dovrà, in primo luogo, fissare criteri e obiettivi condivisi e
irrinunciabili, alle quali le singole iniziative dovranno attenersi
nell’implementazione e nello sviluppo delle proprie azioni.
Gli esiti del lavori del Tavolo saranno approvati in sede di Conferenza
Stato Regioni.
La Conferenza dei Presidenti, inoltre, raccogliendo le riserve sui criteri
di riparto delle risorse per assistenza tecnica e premialità del Progetto
monitoraggio, avanzate dalla Regione Siciliana, chiede che il Ministero
dell’Economia e delle Finanze, in raccordo con le Regioni, concordi dei
correttivi da porsi in essere attraverso azioni di sistema compatibili,
comunque, con gli obiettivi generali del Progetto e con la sua fattibilità
a livello di singola realtà regionale.
(red) |
Turismo: regioni su riforma
Enit |
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Le
Regioni sostengono che quale
sia il nuovo assetto costituzionale delle competenze in materia turistica,
l’esigenza di disporre di un organismo nazionale investito del compito di
promuovere l’immagine unitaria dell’Italia all’estero permane. Ecco perchè
la riforma dell'Enit è fondamentale per la competitività di ogni “sistema
regionale” di offerta turistica.
Per le Regioni è necessario individuare la creazione di un nuovo
soggetto snello ed efficiente che affidi al sistema regionale, ai sensi
del rinnovato ordinamento costituzionale, un ruolo preminente nella sua
gestione.
La riforma dovrà avvenire con apposita legge statale in sostituzione della
L. 292/1990 o con altro strumento legislativo individuato dal Governo che,
comunque, assicuri celerità alla sua attuazione.
Nel perseguire tale obiettivo si dovrà avere cura di non disperdere le
esperienze e le professionalità formatesi nell’Enit in tanti anni di
attività.
Le Regioni sostengono anche l’esigenza di aumentare il sostegno della
promozione turistica italiana da parte dello Stato (al momento assegnata
in modo assolutamente insufficiente con gli stanziamenti all’Enit) come
quanto già avviene negli altri paesi europei competitori (Francia, Spagna
ecc.). A solo titolo di paragone, non si ritiene possibile che lo Stato
italiano possa destinare alla promozione turistica meno di quanto mette
oggi a disposizione la Francia per il solo mercato italiano.
Le Regioni chiedono che siano ripristinate, almeno, le risorse assicurate
negli anni precedenti, prima delle ultime decurtazioni che hanno portato
le attuali assegnazioni annuali a 25 milioni di Euro. Non si vede come
altrimenti le Regioni possano avere interesse ad un sostegno finanziario
alla futura Agenzia piuttosto che, come avviene oggi, agire per conto
proprio sui mercati mondiali.
Parallelamente, per dare ulteriore possibilità di implementazione
all’attività della nuova Agenzia, va garantito alle Regioni, nella logica
di un corretto federalismo, un finanziamento annuale di 150/180 milioni di
Euro.
Le attuali delegazioni ENIT dovranno essere rinnovate sia
nell’organizzazione degli spazi che nella tipologia dei servizi offerti.
Dovranno essere trasformate in modo tale da diventare dei punti di
incontro, ovvero dei luoghi dove gli operatori pubblici e privati italiani
possano trovare un punto di riferimento logistico per incontrare i propri
interlocutori stranieri, nelle migliori condizioni di accoglienza.
(red) |
Regioni: documento su fondo
rifugiati |
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Fondi
asilo rifugiati.
La Conferenza
delle Regioni, in considerazione del fatto che si tratta di un decreto
dovuto, da emanarsi a seguito dell’autorizzazione del Presidente del
Consiglio dei Ministri per la ripartizione di fondi nell’attesa
dell’emanazione del Regolamento d’attuazione della legge 189/2002, nel
merito si rileva che:
- il parametro del costo pro capite giornaliero aggiornato a € 18,52,
assunto per l’individuazione dell’ammontare del finanziamento, risulta
largamente inattuale e inadeguato;
- la data del 30 aprile 2004, come termine finale del finanziamento, non
risulta di sufficiente garanzia per la prosecuzione degli interventi e dei
servizi assicurati dai centri d’accoglienza;
- l’assenza di qualsiasi rimando a successivi provvedimenti in ordine alla
certezza di risorse finanziarie, non garantisce la prosecuzione delle
attività dei centri d’accoglienza stessi, perdurando la situazione
d’emergenza dovuta alla mancata emanazione del regolamento attuativo.
Le Regioni, fatte queste premesse, hanno espresso parere favorevole in
sede di Conferenza Regioni, limitatamente ai contenuti oggetto del
decreto, raccomandando parimenti eventuali necessarie modifiche allo
stesso, ovvero auspicabili successivi provvedimenti che tengano conto
delle questioni evidenziate.
E' anche necessario conoscere l’orientamento del Consiglio dei Ministri -
sostengono sempre le Regioni - in
merito alle modalità e ai tempi d’emanazione del Regolamento d’attuazione
della Legge n.189 del 2002, relativo alle procedure per il riconoscimento
dello status di rifugiato, già oggetto del parere espresso nella seduta
della Conferenza Unificata dello scorso 10 dicembre.
L’autorevole parere del Consiglio di Stato, espresso nell’adunanza del 26
gennaio 2004, ritiene necessario un ulteriore approfondimento della
materia, sulla base di una “…adeguata rimeditazione…” dei punti già
esaminati nella Conferenza Unificata citata e non accolti nel testo
normativo.
(red) |
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editore: Cinsedo - Centro Interregionale Studi e Documentazione
Redazione: via Parigi, 11 00185 - Roma
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Direttore responsabile: Marco Tumiati
In redazione: Stefano Mirabelli; Giuseppe Schifini
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