EMENDAMENTO AL
DISEGNO DI LEGGE DI CONVERSIONE DEL D.L. 29 MARZO 2004, N. 80
RECANTE DISPOSIZIONI URGENTI IN MATERIA DI ENTI LOCALI (A.S. 2869)
Punto 13) odg
Conferenza Unificata
La proposta
emendativa pone l’obiettivo di razionalizzare alcuni aspetti del
ricorso alle fonti di finanziamento esterno anche ampliando il
ventaglio delle possibilità di indebitamento mediante lo strumento
delle aperture di credito (art. 7 bis).
La possibilità
di contrazione delle aperture di credito viene estesa, dal 3°
comma dell’art. 7 bis, anche alle regioni e alle province autonome
di Trento e Bolzano.
Tale comma si
pone in contrasto con le normative di riferimento per le regioni e
le province autonome di Trento e Bolzano, con le seguenti
argomentazioni:
1.
il succitato art. 7
bis modifica ed integra il D.lgs. 18 agosto 2000, n. 267 “Testo
unico delle leggi sull’ordinamento degli enti locali”, testo unico
che, come previsto dallo stesso art. 2 ne prevede l’applicazione
agli enti locali dettagliatamente indicati come comuni, province,
città metropolitane, comunità montane, comunità isolane e unioni
di comuni.
2.
la regolamentazione
delle aperture di credito così come proposta, con dettagliate
disposizioni legate a finalità di investimento individuate
(“prestito di scopo”), si pone in contrasto con la normativa che
sancisce i principi fondamentali in materia di bilancio e
contabilità delle regioni, di cui al D.lgs 76/2000. Infatti, le
regioni possono impegnare spese per un importo superiore alle
entrate che si prevede di accertare, purchè il relativo disavanzo
sia coperto da mutui o altre forme di indebitamento; ciò vuol dire
che le spese regionali d’investimento, la cui copertura
finanziaria è prevista con indebitamento, possono essere impegnate
senza accertamento d’entrata a fronte. Questa disposizione
rappresenta una peculiarità finanziaria della materia regionale da
sempre esistita, come lo attesta l’art. 4 dell’abrogata legge di
bilancio e contabilità 19 maggio 1976, n. 335 e l’art. 5 del
vigente d. lgs. 76/2000.
3.
il soprarichiamato
d.lgs. 76/2000 prevede, in aggiunta alla tradizionale forma di
mutuo, la possibilità di ricorrere anche ad “altre forme di
indebitamento”, pertanto, l’eventuale ricorso all’apertura di
credito è già contemplato nell’autonomia finanziaria prevista
dalla normativa suddetta.
4.
inoltre, per quanto
riguarda l’estensione della proposta anche alle province autonome
di Trento e Bolzano, sembra configurarsi l’illegittimità di tale
comma 3, perché la norma rende vincolante delle disposizioni senza
tener conto della compatibilità delle stesse con lo Statuto
speciale e delle relative norme di attuazione. In particolare
l’art. 2 del D.lgs 266/92 (norme di attuazione dello Statuto
speciale per il Trentino-Alto Adige) prevede che nelle materie di
competenza, gli atti legislativi dello Stato non sono direttamente
applicabili nel territorio provinciale, sussistendo in capo alla
Provincia solo un obbligo di adeguare entro i 6 mesi successivi
alla pubblicazione dell’atto sulla G.U. o nel più ampio termine da
esso stabilito, la propria disciplina legislativa ai principi e
norme eventualmente da essa recati, costituenti limiti ai sensi
dello statuto, restando nel frattempo applicabili le disposizioni
legislative provinciali esistenti.
Per i motivi
suesposti, si formula parere favorevole condizionato alla
soppressione del comma 3 dell’emendamento al disegno di legge
aggiuntivo dell’art. 7 bis del decreto legge n, 80/2004.
Roma, 28 aprile
2004
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