CONFERENZA DEI PRESIDENTI
DELLE
REGIONI
E DELLE PROVINCE AUTONOME |
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SCHEMA DI DISEGNO DI LEGGE RECANTE: DISPOSIZIONI PER LA
VALORIZZAZIONE E LA TUTELA DEI TERRITORI MONTANI”
(Testo deliberato dal Consiglio dei Ministri il 13 febbraio 2004)
La Conferenza dei Presidenti delle
Regioni e delle Province autonome, l’ANCI, l’UPI e l’UNCEM
esprimono parere negativo sullo schema di disegno di legge in
argomento salvo l’accoglimento delle seguenti proposte di modifica
e integrazione:
ARTICOLO 1
-
Alla fine del comma 1
dopo le parole “politica nazionale” aggiungere le seguenti parole
“anche con riferimento ai rapporti dello Stato con l’Unione
Europea con particolare riguardo alla predisposizione dei
documenti programmatori di quest’ultima.”
-
Al comma 4 sostituire
le parole "applicano la presente legge secondo le disposizioni"
con le parole "provvedono alle finalità di cui alla presente legge
nell'ambito delle competenze ad esse spettanti ai sensi”
-
Al comma 1 sostituire
le parole “indicati nel comma 3 del presente articolo” con le
parole “definiti secondo le procedure di cui al comma 2”;
-
Al comma 2 sostituire
le parole “il Ministro per gli Affari regionali, di concerto con
il Ministro dell’Interno e” con le parole “con decreto del
Presidente del Consiglio dei Ministri sono definite” e sopprimere
le parole “definisce con proprio decreto”.
-
Al comma 2 sostituire
le parole “nella classificazione” con le parole “di applicazione”;
-
Dopo il comma 2
aggiungere il seguente comma:
“2bis. Decorso inutilmente il termine di cui al comma precedente
in assenza dell'intesa il decreto non può essere adottato ed è
improcedibile sino a successiva deliberazione favorevole della
Conferenza Unificata.”;
-
Sopprimere il comma 3;
-
Al comma 4 sostituire
le parole “dei commi 2 e 3” con le parole “del comma 2” e
sostituire le parole “provvedono alla classificazione del
territorio montano di riferimento, individuando” con la parola
“individuano”.
-
La rubrica dell’articolo 3 è così
sostituita: “Interventi
nelle aree montane”.
- Alla fine del comma 1 aggiungere dopo le parole
“dell’economia e delle finanze” aggiungere il seguente periodo “Il
fondo finanzia intese di programma tra Comuni, Comunità montane e
Province per lo sviluppo della montagna, con particolare
riferimento ai Comuni ad alta specificità montana di cui
all’articolo 2. La Regione può attribuire alla Comunità montana il
compito di promuovere l’intesa di programma.”
-
Al comma 5 sostituire
le parole “riguarda comuni montani e parzialmente montani” con le
parole "è effettuata tra le Regioni e le Province autonome in
relazione ai territori montani";
-
Dopo il comma 5
aggiungere il seguente comma:
“5bis. Decorso inutilmente il termine di cui al comma precedente
in assenza dell'intesa la deliberazione del CIPE non può essere
adottata ed è improcedibile sino a successiva deliberazione
favorevole della Conferenza Unificata.”;
-
Al comma 6 sostituire
il primo periodo con il seguente:
“I criteri di ripartizione del fondo sono individuati ai sensi
dell'articolo 2 comma 6 della legge 31 gennaio 1994, n. 97.”;
-
Al comma 6 sopprimere
l’ultimo periodo;
-
Dopo il comma 6
aggiungere il seguente comma:
“6bis. Decorso inutilmente il termine di cui al comma precedente
in assenza dell'intesa la deliberazione del CIPE non può essere
adottata ed è improcedibile sino a successiva deliberazione
favorevole della Conferenza Unificata.”.
-
Dopo il comma 7
aggiungere il seguente comma:
“7bis. Fino all’attuazione dell’articolo 119 della Costituzione,
lo Stato prevede, appositi finanziamenti stabiliti annualmente
nella legge di bilancio, per interventi volti a garantire
l’applicazione dei livelli essenziali delle prestazioni alle
popolazioni residenti nei territori montani. Nelle materie di
competenza regionale, tali finanziamenti sono ripartiti tra le
Regioni.”
-
Dopo il comma 1
aggiungere il seguente comma:
“1bis. Il piano triennale nazionale non può essere adottato in
assenza dell'intesa ed è improcedibile sino alla deliberazione
favorevole della Conferenza Unificata.”.
-
Sostituire il testo
dell’articolo 5 con il seguente:
“Con successivo decreto adottato previa intesa della Conferenza
Unificata, l'Osservatorio di cui al decreto del Presidente del
Consiglio dei Ministri del 19 dicembre 2000 è ridisciplinato,
definendone compiti e composizione in modo tale da assicurare la
partecipazione paritaria delle Regioni e degli Enti locali.”.
-
Sopprimere l’articolo;
-
Sopprimere il comma 1;
-
Sopprimere l’articolo;
ARTICOLO 12 BIS AGGIUNTIVO
-
Dopo l'articolo 12
aggiungere un articolo 12 bis del seguente tenore:
"Articolo 12 bis
(Norme in materia di ricomposizione fondiaria)
“Ferme restando le competenze delle Regioni e delle Province
autonome di Trento e di Bolzano in materia di ricomposizione
fondiaria, qualora siano promossi piani di ricomposizione
fondiaria su base volontaria nei territori di cui all’articolo 17
del Regolamento (CE) 1257/1999 del Consiglio del 17 maggio 1999,
caratterizzati da frammentazione fondiaria, possono aderire al
piano i proprietari e, qualora non vada a buon fine la notizia a
coloro che nei registri immobiliari risultano titolari del diritto
di proprietà del fondo rustico, trascorsi comunque sei mesi da
apposito avviso pubblico del piano, coloro che dimostrano il
possesso continuato per almeno cinque anni del fondo rustico
interessato. In questo caso la ricomposizione fondiaria e la
conseguente rassegnazione non interrompono il possesso. L’adesione
al piano di ricomposizione fondiaria in qualità di possessore
costituisce idoneo mezzo di prova ai fini del riconoscimento della
proprietà consentendo a coloro che hanno partecipato in qualità di
possessori di esercitare l’usucapione ai sensi dell’articolo 3
della legge 10 maggio 1976, n. 346 (usucapione speciale per la
piccola proprietà rurale)".
-
Dopo il comma 2
aggiungere i seguenti commi:
“2 bis. Il Ministro delle comunicazioni, sentita la Conferenza
Unificata di cui all’art. 8 della legge n. 281 del 1997, è
autorizzato a stipulare, previo conforme avviso del Ministro
dell’Economia e delle Finanze e del CIPE, un apposito atto
aggiuntivo al contratto di programma per il triennio 2003-2005,
con Poste Italiane s.p.a. al fine di assicurare, quale livello
essenziale minimo delle prestazioni che devono essere erogate su
tutto il territorio nazionale, che nelle zone montane gli uffici
postali periferici e le strutture di recapito siano accessibili a
prescindere dalle condizioni di equilibro economico, anche con
un'apertura degli uffici part-time,
o con operatore polivalente o unico,
ovvero mediante uffici mobili.”
“2 ter. All’onere derivante dall’attuazione dell’atto aggiuntivo
al contratto di programma con il concessionario del servizio
postale universale, stipulato ai sensi del comma precedente, si
provvede ……”
______________________________________________________________________________
ARTICOLO 14
-
Sostituire il comma 1
con il seguente comma:
“1. Nell’ambito delle politiche volte al mantenimento dei servizi
essenziali, il Ministero per le comunicazioni vigila affinché i
concessionari dei servizi radiotelevisivi assicurino la fruibilità
degli stessi nelle zone montane e promuove specifiche convenzioni
con gli operatori nazionali e locali della telefonia fissa e
mobile per assicurare la presenza dei relativi servizi sui
territori di montagna.”
-
Sopprimere il comma 2;
-
Dopo il comma 1
aggiungere il seguente comma:
“1bis. In assenza dell'intesa il progetto di cui al comma
precedente non può essere adottato ed è improcedibile sino a
successiva deliberazione favorevole della Conferenza Unificata.”
-
Sopprimere il comma 3;
-
Sopprimere il comma 3;
-
Al comma 4 eliminare
il riferimento al comma 3 e di conseguenza rimodulare l’ammontare
dell’onere.
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Sopprimere il comma 1;
-
Dopo il comma 3
aggiungere il seguente comma:
“3bis. In assenza dell'intesa i piani ed i programmi di cui al
comma precedente non possono essere adottati e sono improcedibili
sino a successiva deliberazione favorevole della Conferenza
Unificata.”
-
Sopprimere l’articolo;
La Conferenza dei Presidenti delle
Regioni e delle Province autonome, l’ANCI, l’UPI e l’UNCEM
chiedono inoltre al Governo:
-
di
voler prevedere nell’ambito dello schema di disegno di legge una
delega al Governo stesso per la razionalizzazione delle norme in
materia di montagna, tenendo in particolare conto delle
disposizioni recate dalla legge 97/94 rimaste inapplicate;
-
l’apertura di un tavolo di confronto nell’ambito della Conferenza
Unificata sul tema dell’incentivazione finanziaria
all’associazionismo comunale.
La Conferenza dei Presidenti delle
Regioni e delle Province autonome, l’ANCI, l’UPI e l’UNCEM seppur
con distinte posizioni propongono una modifica al comma 3
dell’articolo 1.
“3. Ai fini di cui ai commi
precedenti, la presente legge destina risorse a favore dei
territori (proposta ANCI: in luogo del termine “territori”
utilizzare il termine “Comuni”) montani tramite le Regioni, con
particolare riguardo a quelli in situazione di particolare
svantaggio definiti ai sensi dell'articolo 2.”.
Roma, 28 aprile 2004
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