PARERE
SULLO SCHEMA DI DECRETO LEGISLATIVO
DI ATTUAZIONE DELLA
DIRETTIVA 2002/46/CE DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO DEL 10
GIUGNO 2002 PER IL RIAVVICINAMENTO DELLE LEGISLAZIONI DEGLI STATI
MEMBRI RELATIVE AGLI INTEGRATORI ALIMENTARI
Punto 1.9) o.d.g. Conferenza Stato-Regioni
La Conferenza dei
Presidenti delle Regioni e delle Province autonome, nella riunione
del 1° aprile 2004, ha espresso
parere negativo
allo Schema di Decreto in oggetto, salvo l’accoglimento degli
emendamenti presentati in sede tecnica del 25 febbraio scorso.
1) Articolo 9
Al comma 1, dopo le
parole "stabilimenti autorizzati", sostituire le parole "dal
Ministero della Salute" con le seguenti "dalle regioni e province
autonome".
I rappresentanti del
Ministero della Salute hanno dichiarato di non condividere la
proposta per la quale i rappresentanti regionali hanno ribadito le
competenze già loro attribuite a partire dal Decreto legislativo
112/98.
2) Articolo 10,
comma 1 e comma 2
Dopo le parole
"Ministero della Salute" inserire le seguenti "le regioni e
province autonome".
I rappresentanti del
Ministero della Salute non hanno accolto la proposta.
3) Articolo 11,
comma 1
Alla fine del comma
1, dopo la parola "operante", aggiungere le seguenti:"e tra i cui
componenti sono designati, in numero paritetico, dalla Conferenza
Stato Regioni, rappresentanti delle Regioni e Province autonome in
qualità di esperti".
Al comma 2, dopo le
parole "con proprio decreto", inserire le seguenti "di intesa con
la Conferenza Stato Regioni".
Il Ministero della
Salute esprime riserva mentre per le Politiche Comunitarie sono
accoglibili.
4) Articolo 13,
comma 1
Dopo la parola
"definisce", inserire le seguenti "di intesa con le Regioni e
Province autonome".
La proposta e' stata
accolta.
5) Articolo 14
Il comma 1 è così
riformulato: "le spese relative alle prestazioni rese dalle
regioni e province autonome, per il rilascio dell'autorizzazione
di cui all'art. 9, sono a carico del richiedente sulla base del
costo effettivo del servizio. Le spese relative alle prestazioni
rese dal Ministero della Salute, per l'esame delle etichette
trasmesse ai sensi dell'art. 10, sono a carico del richiedente
sulla base del costo effettivo del servizio etc.
I rappresentanti del
Ministero della Salute hanno espresso parere contrario;
Il rappresentante
delle Politiche Comunitarie ha dichiarato che è accoglibile.
6) Articolo 19
Le Regioni hanno
chiesto di individuare una data definitiva come termine per lo
smaltimento delle scorte dei prodotti immessi sul mercato o
etichettati prima del 1 agosto 2005.
Roma, 1° aprile 2004 |