PARERE DELLE
REGIONI SUL DECRETO-LEGGE 29 MARZO 2004, N. 79 RECANTE “
DISPOSIZIONI IN MATERIA DI SICUREZZA DI GRANDI DIGHE”.
Punto 17)
O.d.g. Conferenza Unificata
La Conferenza delle
Regioni esprime parere favorevole condizionato all’accoglimento
degli emendamenti che si riportano:
1) Relativamente
all’articolo 2 (Interventi urgenti per la messa in
sicurezza), si sottolinea la necessità che l’individuazione
dei Commissari, delegati alla definizione degli interventi per la
messa in sicurezza delle grandi dighe fuori esercizio di cui
all’articolo 1, avvenga su designazione delle regioni o
province autonome territorialmente competenti. Ciò deriva
anche dalla considerazione che in alcuni casi le Regioni si sono
già fatte parte attiva, collaborando ed intervenendo
finanziariamente, alla risoluzione di alcune peculiarità relative
a grandi dighe fuori esercizio.
Le Regioni
propongono pertanto i seguenti emendamenti all’articolo 2,
comma 1:
-
dopo le parole “Commissari
delegati”, aggiungere le parole: “designati dalle regioni
o province autonome territorialmente competenti”;
-
dopo le parole “di
comprovata professionalità tecnico-scientifica“ al posto della
“o”, sostituire con “e”.
2) Per quanto
riguarda l’articolo 3, comma 1, del provvedimento, le
Regioni evidenziano la necessità che le designazioni degli esperti
membri del Comitato di alta sorveglianza di competenza della
Conferenza permanente per i rapporti tra Stato, regioni e province
autonome siano almeno 2.
Si formula dunque la
seguente proposta di emendamento all’articolo 3, comma 1,
secondo periodo:
-
al posto della parola
“quattro”, sostituire la parole “tre” e al posto
delle parole “uno designato”, sostituire le parole “due
designati”.
3) Dopo l’articolo 5
(Finanziamento di interventi urgenti di protezione civile)
è aggiunto il seguente:
“Art. 5 bis
Disposizioni
particolari per le Regioni a Statuto speciale
e per le
Province autonome di Trento e di Bolzano
1.
Restano, in ogni caso,
ferme le competenze attribuite alle Regioni a Statuto speciale ed
alle Province di Trento e di Bolzano dagli statuti speciali e
dalle relative norme di attuazione.”
Roma, 28 aprile 2004 |