PROPOSTA PER LA RIFORMA DELL’ENIT
Premesse generali
Quale che sia il nuovo assetto costituzionale delle competenze in
materia turistica, l’esigenza di disporre di un organismo
nazionale investito del compito di promuovere l’immagine unitaria
dell’Italia all’estero permane; addirittura tale esigenza diviene
più urgente ed attuale, quanto più si considera che, nel contesto
dell’economia globalizzata, la competitività di ogni “sistema
regionale” di offerta turistica dipende in misura considerevole
dalla attrattività del “sistema – paese”; attrattività di cui la
massima visibilità del marchio nazionale, nel nostro caso la
“Marca Italia”, è elemento determinante.
Le Regioni e le Province autonome convengono sulla necessità di
individuare nella creazione di un nuovo soggetto snello ed
efficiente l’ipotesi di lavoro su cui confrontarsi per dare una
risposta alle esigenze sopra evidenziate che affidi al sistema
regionale, ai sensi del rinnovato ordinamento costituzionale, un
ruolo preminente nella sua gestione.
La riforma dovrà avvenire con apposita legge statale in
sostituzione della L. 292/1990 o con altro strumento legislativo
individuato dal Governo che, comunque, assicuri celerità alla sua
attuazione.
Nel perseguire tale obiettivo si dovrà avere cura di non
disperdere le esperienze e le professionalità formatesi nell’Enit
in tanti anni di attività, pur nell’ottica di apportare le
modifiche organizzative ritenute congrue alle finalità perseguite
comprese quelle di acquisire nuove professionalità se ritenute
indispensabili ai nuovi compiti.
Le Regioni e le Province autonome concordano che come questione
preordinata al resto vi è l’esigenza che l’attuale sostegno alla
promozione turistica italiana da parte dello Stato (al momento
assegnata in modo assolutamente insufficiente con gli stanziamenti
all’Enit) sia aumentata avuto riguardo a quanto già avviene negli
altri paesi europei competitori (Francia, Spagna ecc.).
A solo titolo di paragone, non si ritiene possibile che lo Stato
italiano possa destinare alla promozione turistica meno di quanto
mette oggi a disposizione la Francia per il solo mercato italiano.
Le Regioni e le Province autonome chiedono che siano ripristinate,
almeno, le risorse assicurate negli anni precedenti, prima delle
ultime decurtazioni che hanno portato le attuali assegnazioni
annuali a 25 milioni di Euro. Non si vede come altrimenti le
Regioni possano avere interesse ad un sostegno finanziario alla
futura Agenzia piuttosto che, come avviene oggi, agire per conto
proprio sui mercati mondiali.
Parallelamente, per dare ulteriore possibilità di implementazione
all’attività della nuova Agenzia, va garantito alle Regioni, nella
logica di un corretto federalismo, un finanziamento annuale di
150/180 milioni di Euro.
Fermo restando tale questione prioritaria, di seguito si
evidenziano le caratteristiche principali che si reputa dovrebbe
avere tale nuovo organismo di cui dovrà essere attentamente
valutata l’immagine già a partire dalla sua denominazione, dal
marchio e dal logo:
Le finalità
Al fine di dotare il “sistema paese” di uno strumento più efficace
per la promozione dell’immagine turistica unitaria dell’Italia
all’estero, nonché per rispondere all’esigenza dei “sistemi
regionali” di offerta turistica di disporre di un supporto
operativo funzionale ai rispettivi obiettivi di
internazionalizzazione, si propone l’istituzione dell’Agenzia
Italiana per la promozione del turismo.
L’istituzione dell’Agenzia avviene per legge che ne disciplina
l’organizzazione ed il funzionamento.
L’Agenzia rappresenta lo strumento unitario delle Regioni, delle
Province autonome, del Ministero delle Attività Produttive per la
realizzazione delle iniziative finalizzate a promuovere l’offerta
turistica italiana all’estero e a sostenere i processi di
internazionalizzazione del sistema delle imprese operanti nel
settore del turismo.
Pur assumendo natura di soggetto pubblico deve poter consentire al
sistema delle imprese operanti nel settore del turismo, di
concorrere - con l’apporto di idee ed eventualmente di risorse -
alle scelte relative alla sua organizzazione e all’attuazione
delle azioni promozionali.
Natura giuridica
Agenzia pubblica, composta dallo Stato, dalle Regioni e Province
autonome.
L’agenzia ha personalità giuridica pubblica ed è dotata di
autonomia regolamentare, organizzativa, patrimoniale, contabile e
di gestione.
Competenze
Partendo dalla consapevolezza che
le attività di promozione del turismo costituiscono uno strumento
importantissimo di intervento per lo sviluppo dell’economia
nazionale le aree di competenza dell’Agenzia possono sintetizzarsi
con le seguenti:
a)
La promozione
all’estero dell’immagine turistica unitaria delle varie tipologie
di offerta turistica italiana;
b)
la promozione
integrata delle risorse turistiche delle Regioni italiane in
collegamento con le produzioni di qualità degli altri settori
economici e produttivi, la cultura e l’ambiente;
c)
la promozione
delle risorse turistiche nei processi di internazionalizzazione
dell’economia italiana;
d)
la promozione di
servizi e di attività funzionali alla commercializzazione
dell’offerta turistica nei mercati esteri e
all’internazionalizzazione del sistema turistico italiano.
Per lo svolgimento di tali attività
l’Agenzia opera sostanzialmente su quattro filoni:
1.
attività dirette finalizzate a promuovere l’immagine dei vari
prodotti turistici collegati a quella che comunemente viene
definita “Marca Italia” ed anche in rapporto ad iniziative
intersettoriali da realizzare in collegamento e collaborazione con
le azioni di ICE, Ambasciate, Consolati, Istituti italiani di
Cultura;
2.
attività di
servizio alle Regioni svolte attraverso il semplice supporto e
assistenza agli Uffici e alle Agenzie regionali e a operatori
turistici operanti nel quadro di iniziative regionali;
3.
attività
promo-pubblicitarie, di comunicazione e pubbliche relazioni
svolte, dietro corrispettivo, su commissione da parte degli Uffici
e delle Agenzie regionali, nonché da imprese in forma singola o
associata;
4.
attività di
studio e monitoraggio dei principali e/o emergenti mercati
turistici internazionali, tale attività comprende la realizzazione
di indagini o ricerche commissionate, dietro corrispettivo, da
Regioni o soggetti privati.
L’Agenzia provvede ad integrare le attività di promozione
economica con le iniziative di cooperazione con i paesi in via di
sviluppo e con le altre iniziative di rilievo internazionale ai
sensi della normativa statale e regionale di Promozione all’estero
dell’immagine turistica unitaria dell’Italia (comunicazione della
c.d. “Marca Italia”) in stretta collaborazione con gli Assessorati
regionali al turismo.
Struttura, risorse
umane e strumentali
Una sede centrale e uffici all’estero (eventualmente in
collegamento con uffici similari).
Le attuali delegazioni ENIT dovranno essere rinnovate sia
nell’organizzazione degli spazi che nella tipologia dei servizi
offerti. Dovranno essere trasformate in modo tale da diventare dei
punti di incontro, ovvero dei luoghi dove gli operatori pubblici e
privati italiani possano trovare un punto di riferimento logistico
per incontrare i propri interlocutori stranieri, nelle migliori
condizioni di accoglienza ( previsione di caffetterie et
similia).
Il personale, in grado di soddisfare i più elevati requisiti di
qualificazione, sia in termini di conoscenza dei prodotti
turistici, che di competenze linguistiche, dovrà partecipare
periodicamente ai programmi di aggiornamento ovvero agli
educational organizzati dalle Regioni per porlo in condizione
di promuovere al meglio i rispettivi prodotti.
In ordine all’organizzazione interna dovrà essere attentamente
valutata l’attuale dotazione organica e le professionalità
presenti al fine di verificare eventuali carenze ovvero necessità
riorganizzative da attuare anche prevedendo l’utilizzo di
personale provenienti da altri soggetti pubblici e privati (“in
primis” dalle Regioni).
ORGANI
DELL’AGENZIA
Premessa
Nel quadro del nuovo ordinamento costituzionale la Conferenza
permanente Stato – Regioni costituisce la massima istanza
istituzionale di raccordo e coordinamento tra Stato e Regioni;
essa si configura come il foro ideale deputato alla concertazione
ed alla definizione anche degli indirizzi generali della politica
turistica nazionale.
L’esistenza di un quadro di indirizzi di politica turistica
nazionale condiviso, frutto di una comune elaborazione delle
Regioni e dello Stato, è il presupposto per un esercizio più
efficace delle competenze di cui ciascuna Regione è depositaria,
nei limiti del proprio ordinamento ovvero della propria sfera
territoriale ed è altresì la condizione per uno sviluppo più
armonico del “sistema nazionale di offerta turistica”; sistema
che, per preservare la propria attrattività e competitività a
livello internazionale, non può prescindere da un grado adeguato
di coesione.
La Conferenza permanente Stato – Regioni, esercita un ruolo
politico di indirizzo sulla attività dell’Agenzia approvando il
documento di programmazione triennale, nominando il Consiglio di
Amministrazione e il suo Presidente.
Presidente
Viene nominato dalla Conferenza Permanente Stato-Regioni
nell’ambito dei membri del Consiglio di Amministrazione.
E’ il rappresentante legale e presiede il Consiglio di
Amministrazione.
Consiglio di
Amministrazione
E’ nominato dalla Conferenza Permanente Stato-Regioni.
Si compone di 11
membri esperti, di cui 2 designati dal Governo, 6 dalle Regioni e
3 dalle principali Associazioni imprenditoriali.
N.B.
In ogni caso i rappresentanti regionali si raccordano
periodicamente con il Coordinamento interregionale del turismo.
Il C.d.A. adotta i principali atti dell’Agenzia acquisito il
parere obbligatorio del Comitato tecnico-consultivo, e predispone
i documenti di Programmazione dell’attività triennale che, come
precisato precedentemente, è poi deliberato della Conferenza
Stato-Regioni.
Il C.d.A. dura in carica tre anni e i suoi componenti possono
essere riconfermati.
Amministratore
delegato
E’ scelto dal Consiglio di Amministrazione fra i suoi componenti
(è possibile anche l’ipotesi che possa essere scelto all’esterno
tra persone particolarmente qualificate). Resta in carica tre anni
e può essere rinnovato.
Adotta i provvedimenti in materia di personale e di utilizzo delle
risorse finanziarie;
Adotta tutti gli ulteriori atti, non di competenza del C.d.A.,
necessari alla gestione delle attività dell’Agenzia, fermo
restando gli atti attuativi di competenza della dirigenza.
In alternativa alla nomina dell’Amministratore delegato il C.d.A.
potrebbe nominare un Direttore Generale come livello apicale della
dirigenza, che quindi non rientrerebbe tra gli organi.
Comitato
tecnico-consultivo
E’ un organo con rappresentanti esperti indicati da ogni Regione e
Provincia autonoma con compiti di consulenza sui principali atti
dell’Agenzia (sulla relazione previsionale e programmatica e sui
bilanci dell’ente).
Compito del Comitato è anche quello di fornire un’assistenza
tecnica di alto profilo nella elaborazione delle scelte di
maggiore rilevanza strategica.
Presieduto dal Presidente alle riunioni vi partecipa anche
l’Amministratore delegato ovvero il Direttore Generale.
Collegio dei
revisori
E’ composto da un Presidente, da due membri effettivi e da due
membri supplenti, nominati dalla Conferenza Stato-Regioni.
FINANZIAMENTO
In sintesi le entrate dell’Agenzia si possono così riassumere:
Ø
Finanziamento erogato dal Ministero;
Ø
Finanziamento erogato dalle Regioni e Prov. autonome;
Ø
Compensi per servizi e prestazioni forniti a soggetti pubblici e
privati;
Ø
Compartecipazioni di Regioni, Stato e altri soggetti pubblici per
iniziative promo-pubblicitarie specifiche. |