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periodico telematico quotidiano a carattere informativo
registrato il 17/03/2003
presso il Tribunale Civile di Roma
Sezione Stampa n.106/2003 |
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n. 456 -
Roma, 8 febbraio 2005 |
Sommario |
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Anche se le web
tv regionali sono state adottate solo in
sette Regioni, lo studio si conclude con
l'auspicio di una maggiore diffusione: in
una prospettiva in cui queste trasmissioni
potranno non limitarsi più solo al web ma
potranno essere viste anche da un pubblico più
largo grazie all'avvio della banda larga e del
digitale terrestre, la web tv potrebbe diventare
uno degli strumenti comunicativi per eccellenza,
almeno a livello regionale. Le Regioni italiane
che attualmente dispongono di una web tv,
ovvero di programmi televisivi in diretta sul
web: Abruzzo, Basilicata, Calabria, Friuli
Venezia Giulia, Liguria, Marche ed Umbria. Si
tratta di strumenti che forniscono informazioni
sull'attività politica e amministrativa delle
amministrazioni regionali.
Il Servizio di monitoraggio delle attività
istituzionali delle Regioni della Regione
Campania ha realizzato
uno studio sull'estensione di questo strumento
nelle diverse Regioni italiane anche perchè
l'utilizzo dei fondi europei di Agenda Duemila
consente, per le Regioni Meridionali, di farlo
decollare.
Delle sette Regioni che hanno realizzato la web
tv, solo la Liguria opera in service mentre la
Regione Calabria lavora ancora in una fase
sperimentale. Le web vengono gestite con fondi
europei regionali destinati alle attività di
comunicazione, con specifico capitolo di spesa,
ma per nessuna vengono utilizzati fondi per
l'innovazione tecnologica. Per quanto riguarda
le infrastrutture tecnologiche, la Basilicata e
l'Umbria si avvalgono anche di un service,
la Liguria opera in convenzione con una tv
già esistente, le rimanenti dispongono di
infrastrutture tecnologiche in proprio. Le
risorse umane che gestiscono le web sono
essenzialmente interne, ovvero si tratta di
dipendenti regionali; la Basilicata e il Friuli
utilizzano risorse umane sia interne che
esterne, mentre la Liguria si affida solo a
risorse esterne.
La struttura che gestisce le web tv e'
solitamente l'ufficio stampa ad eccezione della
Liguria che si e' affidata a strutture esterne e
l'Abruzzo che possiede una struttura speciale di
supporto all'ufficio stampa. Il numero
delle persone addette alla gestione della web
varia dalle 14 unita' dell'Abruzzo alle 6 delle
Marche. Tutte le Regioni si avvalgono
dalla collaborazione di giornalisti
professionisti, che sono 5 in Umbria e Marche, 3
in Friuli e Basilicata, oltre a collaboratori
esterni per le riprese e cineoperatori.
La periodicità e' quotidiana in Abruzzo e in
Friuli; nelle Marche vengono inseriti
quotidianamente i telegiornali delle maggiori
emittenti e servizi giornalistici senza
periodicità fissa. In Basilicata la cadenza è
bisettimanale; anche la Calabria, quando sarà
operativa la web, ha previsto un notiziario
bisettimanale. La Regione Umbria non ha
stabilito una periodicita' fissa ma realizza
filmati su temi specifici.
(red) |
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La Conferenza dei Presidenti delle Regioni
ha proposto al Governo di stipulare l’intesa
relativa alla disciplina dell'attività di
trasporto viaggiatori, effettuato mediante
noleggio di autobus col conducente. "Lo Stato e le Regioni
-si legge nel testo proposto - ribadiscono i
principi individuati nella Legge 11.08.2003,
n. 218 ed in particolare, la disciplina del
comma 3° dell’art. 1 che esplicita il
divieto di distorsione della concorrenza
nell’ambito dell’attività di trasporto di
viaggiatori mediante noleggio di autobus con
conducente.
Le Regioni, nell’ambito delle loro
competenze legislative e regolamentari,
danno attuazione ai suddetti principi
esplicitando il divieto all’utilizzo, per
servizio di noleggio con conducente, degli
autobus sovvenzionati con fondi pubblici,
con la sola eccezione per i servizi ai
disabili che non rivestono natura
strettamente commerciale.
Qualora si verificassero casi di mancato
rispetto di tale principio saranno previste
idonee misure volte alla:
-
restituzione del finanziamento ricevuto in
quota proporzionale al periodo di
utilizzazione ed alla quota di finanziamento
ottenuto;
-
assicurazione della separazione contabile
tra servizi sussidiati e servizi a carattere
commerciale, così come previsto dal
Regolamento CEE 26 giugno 1969, n. 1191,
successivamente modificato dal regolamento
CEE 20 giugno 1991, n. 1893 e sancito dal
Decreto Legislativo 19 novembre 1997, n.
422.”
(red) |
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Nell'ultima riunione della Conferenza dei
Presidenti delle Regioni è stato approvato un
ordine del giorno
che è poi stato consegnato al Governo. L'Odg
riguarda l'art. 1 (comma 62) della legge 311 del
2004, e in particolare la compensazione degli
importi a credito e a debito di ciascuna Regione
connessi alle perdite di entrata realizzate a
causa dell'art. 17 (comma 22) della legge
449/1997. La
Conferenza dei Presidenti del 27 maggio 2004 ha
approvato un documento nel quale si individuano
gli importi a credito e debito di ciascuna
regione connessi alle perdite di entrata a
seguito delle disposizioni dell’articolo 17,
comma 22, della legge 449/99 e sono approvate
le relative compensazioni a credito e a debito
tra regioni.
Al
comma 62 dell’articolo 1 della legge 30 dicembre
2004, n.311 si autorizzano le compensazioni
degli importi a credito e debito di ciascuna
regione connessi alle perdite di entrata a
seguito delle disposizioni dell’articolo 17,
comma 22, della legge 449/199 a carico di somme
a qualsiasi titolo spettanti alle regioni a
statuto ordinario. Il
documento approvato dalla Conferenza dei
Presidenti del 27 maggio 2004 costituisce già la
proposta da presentare alla Conferenza
permanente per i rapporti tra lo Stato, le
Regioni e le province autonome di Trento e
Bolzano per l’attuazione della compensazione
interregionale prevista dal comma 62, legge
311/04. La
tabella di riparto delle compensazioni sarà
successivamente approvata con decreto del
Ministro dell’Economia e delle finanze sulla
base della predetta proposta presentata dalla
Conferenza permanente per i rapporti tra lo
Stato e le Regioni, e il Ministero dell’Economia
effettuerà la compensazione in quattro rate
annuali di eguale importo a partire dal 2005. A
questo scopo
la Conferenza ha riportato
la tabella delle
compensazioni ripartite per uguale importo a
carico dei singoli quattro esercizi. Ed è questa la proposta delle regioni
da
prendere a base ai sensi e per gli effetti del
citato comma 62 dell’articolo 1 della legge
311/2004 per l’adozione del relativo decreto del
Ministro dell’economia e delle finanze che
approvi la tabella di riparto di dette
compensazioni tra regioni.
(red)
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La Conferenza
dei Presidenti delle Regioni ha ratificato
un Documento, illustrato già in Audizione
presso la Commissione Parlamentare di
Vigilanza sull’Anagrafe Tributaria, relativo
all'Indagine
conoscitiva sui rapporti tra l’anagrafe
tributaria e le amministrazioni locali.
"L’attuale situazione relativa ai rapporti
tra gli enti impositori substatali e
l’amministrazione finanziaria statale vede
SOGEI quale significativo intermediario
nella gestione dei tributi. Circa la consistenza del ruolo di SOGEI
quale interlocutore delle Regioni -
si legge
nel Documento - si vuole
evidenziare che l’attuale gestione dell’IRAP
è attribuita alla stessa, in via esclusiva,
dallo stesso d.Lgs. n. 446/97, istitutivo
dell’imposta, in assenza di apposite leggi
regionali in materia. Alcune regioni,
dotatesi di propria regolamentazione dell’IRAP
attraverso idonei strumenti legislativi,
hanno individuato nello strumento
Convenzionale la modalità più avanzata per
garantire la “governabilità” del tributo e
affidare la gestione ad un soggetto a
rilevanza pubblica quale l’Agenzia delle
Entrate. Lo strumento Convenzionale, la cui
operatività è assicurata dalla SOGEI,
rappresenta una modalità avanzata e
flessibile, per la gestione dei tributi
delle Regioni. In tal senso, nello strumento
Convenzionale, che nasce dal pieno
riconoscimento della titolarità del tributo
in capo all’ente impositore, vengono
evidenziate le risultanze operative
dell’attività gestionale dell’Agenzia
necessarie a favorire il governo del tributo
nell’ambito di una politica fiscale
regionale. Se volessimo fare una banale
affermazione di principio potremmo dire che
lo Stato gestisce e le Regioni governano la
fiscalità del territorio in coerenza con il
Titolo V della Costituzione.Lo strumento Convenzionale, per quanto
valido, non offre le garanzie che una piena
attuazione della Costituzione assicurerebbe
alla fiscalità regionale e locale. In tale
direzione opererebbe la previsione di
attribuire una incisiva quota di
partecipazione al capitale di SOGEI di tutte
le amministrazioni regionali. Infatti,
determinata la compatibilità della quota
complessiva alle stesse conferibile, l’onere
del finanziamento dell’operazione potrebbe
essere ripartito, per esempio, in relazione
alla localizzazione della base imponibile
dei tributi affidati in gestione alla SOGEI
per il tramite dell’Agenzia delle Entrate.
Con tale processo partecipativo le regioni
verrebbero coinvolte nel “piano industriale”
di SOGEI e nella definizione del compito
istituzionale della società. Diventerebbe
istituzionale assicurare al sistema
tributario regionale la presenza di Centri
di Servizio finalizzati alla gestione, alla
diffusione delle conoscenze,
all’integrazione dei sistemi gestionali di
comuni e province nell’ambito della stessa
regione, al coordinamento della finanza
locale. Per realizzare questo processo
appare opportuno che la responsabilità nella
conduzione dei Centri di Servizio venga
individuata dal Presidente della Regione
d’intesa con il Ministro dell’Economia e
Finanze, quali enti impositori e/o
percettori di tributi, nonché azionisti di
riferimento di SOGEI. Le stesse regioni, per
la quota di partecipazione loro attribuita,
potrebbero coinvolgere gli enti locali,
minori e intermedi. In proposito non è
possibile non ripetere quanto già acquisito
da questa Commissione nell’audizione del
1998. Ora, come allora, si evidenzia che per
il raggiungimento di tali finalità sarà
indispensabile una stretta collaborazione e
un continuo raccordo tra il Centro e le
Regioni per la concordanza delle
informazioni e per il trasferimento, da
parte del Ministero, non soltanto dei dati
ma anche delle modalità applicative sugli
stessi, anche con l’obiettivo di poterne
verificare la validità tenendo conto sia
delle differenze connaturate alle singole
realtà regionali sia alle novità legislative
in materia tributaria introdotte dalle
stesse Regioni. Questo rapporto
collaborativo non potrà non essere intessuto
a livello istituzionale affidando agli
eventuali tecnici coinvolti (informatici e/o
amministrativi) le valutazioni meramente di
tipo esecutivo.In questo contesto le Regioni avranno la
necessità di tutelare una propria visibilità
su entrambi i versanti (statale e locale) ma
anche di intervenire a scopo di
certificazione, integrazione e compatibilità
degli archivi; tale ruolo si traduce, a
livello di tecnologia telematica, nella
costituzione di singole Reti Regionali che,
oltre a fungere da raccordo fra le reti
locali più piccole e da interfaccia di
accesso verso lo Stato, sia luogo logico di
costituzione e aggiornamento delle proprie
banche-dati che, implementate dal basso e
dall’alto, potranno diventare, dopo la
predisposizione e la sperimentazione di
opportuni processi, strumenti di tipo
decisionale atti ad esercitare , per
esempio, le nuove funzioni di governo che la
“devolution” assegna alle Regioni.Qualsiasi forma di collaborazione dovrà
partire dalla consapevolezza della pariteticità tra lo Stato e le Regioni
sgombrando il campo da quel vizio d’origine,
inerente la sottovalutazione delle capacità
gestionali di ciascuna Amministrazione
regionale, che ha sempre caratterizzato il
comportamento del Ministero come dei
soggetti suoi Concessionari.Partendo da tale consapevolezza è importante
sottolineare, a questo proposito,
l’eterogeneità dell’informatizzazione della
Pubblica Amministrazione: vi sono Regioni
che dovranno appoggiarsi parzialmente o
completamente al sistema statale per
un’oggettiva situazione carente dal punto di
vista organizzativo e tecnologico, ed altre
che sono in grado non soltanto di gestire
una base-dati in modo completamente autonomo
ma anche di arricchire e integrare il
patrimonio informativo, condiviso con
l’amministrazione centrale, con apporti
provenienti da altre componenti del Sistema
Informativo Regionale. Le Regioni
che hanno già investito e realizzato un
proprio Sistema Informativo, non possono
accontentarsi di accedere semplicemente al
Sistema Tributario Centrale, ma rivendicano
la potestà di utilizzare la porzione
informativa che gli compete in modo autonomo
e dinamico.Tale sforzo
organizzativo e tecnologico posto in essere
dalle regioni rappresenta un’opportunità di
confronto per
il sistema fiscale statale.
(red) |
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Durante l'ultima riunione
della Conferenza delle Regioni è stato approvato un
Documento di "Osservazioni sulle funzioni delle Commissioni Mediche di Verifica in materia
di accertamento dell’handicap grave". Il documento è preceduto da
una disamina dei fatti:
a)La Direzione Centrale
degli Uffici Locali e dei Servizi del Tesoro, sostiene nei confronti
delle Regioni, che le Commissioni mediche di verifica sull’invalidità
civile (organi del Ministero dell’Economia) sono legittimate ad
effettuare controlli preventivi sui verbali relativi alla
valutazione di handicap grave, con potestà di formulare rilievi,
sospendere effetti e procedere a visita diretta, sulla
scorta di una interpretazione estensiva del comma 6 dell’articolo 42
della Legge 24 novembre 2003, n. 326
"Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 30 settembre
2003, n. 269, recante disposizioni urgenti per favorire lo sviluppo e
per la correzione dell'andamento dei conti pubblici".
b) Nei confronti di alcune
Regioni (in particolare Liguria e Veneto) tale Direzione ha aperto anche
un contraddittorio epistolare, ad oggi non concluso, per affermare
quanto evidenziato al punto a), peraltro poco conforme ad uno dei
principi ispiratori della riforma del Titolo V della Costituzione e cioè
il principio di “leale collaborazione” tra Stato ed enti
territoriali sancito dall’art. 120 della Costituzione ed ulteriormente
ribadito dalla Legge 5 giugno 2003, n. 131 “Disposizioni per
l’adeguamento dell’ordinamento della Repubblica alla Legge
costituzionale 18 ottobre 2001 n. 3”.
c)
Le Regioni per le motivazioni di seguito esposte
sostengono l’illegittimità del controllo preventivo da parte
delle Commissioni mediche di verifica sull’invalidità civile, in quanto
la valutazione di “handicap grave” ha effetti solo per la materia
assistenziale (ivi compresi i congedi parentali) e non per emolumenti
economici a carico dello Stato. Del resto, la pretesa estensione
interpretativa sostenuta dalla Direzione Centrale degli Uffici Locali e
dei Servizi del Tesoro della norma del comma 6 dell’art. 42 della Legge
24 novembre 2003, n. 326 confligge con i fondamentali criteri di
interpretazione normativa previsti dalle “Disposizioni sulla legge
in generale”. In particolare l’art. 12 delle preleggi al Codice
Civile stabilisce che “nell’applicare la legge non si può ad essa
attribuire altro senso che quello fatto palese dal significato proprio
delle parole secondo la connessione di esse, e dalla intenzione del
legislatore”. In applicazione dei suddetti canoni ermeneutici
appare evidente che l’art. 42 secondo l’inequivocabile sua rubrica detta
disposizioni in materia di invalidità civile e di conseguenti effetti
patrimoniali che conseguono dal riconoscimento di detta invalidità.
Considerato il limitato ambito di applicazione dell’art. 42 fatto palese
dalla rubrica del testo - “Disposizioni in materia di invalidità
civile” - risulta arbitraria l’interpretazione fornita dalla
Direzione Centrale degli Uffici Locali e dei Servizi del Tesoro che
ritiene possibile l’estensione in toto dei procedimenti in materia di
controllo della sussistenza dei presupposti per il riconoscimento
dell’invalidità civile alla valutazione di “handicap grave”, quando,
quest’ultima condizione, in realtà, ha soltanto effetti di natura
assistenziale e non già effetti patrimoniali a carico dello Stato. Le
disposizioni dell’art. 42, conformemente all’ambito di applicazione
individuato dalla rubrica, fanno riferimento agli effetti patrimoniali
che derivano dal riconoscimento dell’invalidità, quindi, in applicazione
del criterio ermeneutico secondo cui le clausole devono interpretarsi le
une per mezzo delle altre secondo il senso complessivo che risulta
dall’atto, la conclusione della Direzione Centrale degli Uffici Locali e
dei Servizi del Tesoro “stravolgerebbe” l’ambito di applicazione
di ogni disposizione dell’art. 42 citato e lo renderebbe
disorganico. La pretesa di un controllo preventivo, che nella
sostanza introdurrebbe una fase integrativa dell’efficacia del
procedimento di valutazione delle commissione mediche ASL ed
aggraverebbe, tra l’altro, il procedimento a danno del cittadino
portatore di handicap, osta altresì con l’articolo 3 della legge 14
gennaio 1994, n. 20 “Disposizioni in materia di giurisdizione e
controllo della Corte dei Conti.”
Le Regioni,
pur non essendovi tenute, in base all’applicazione del precetto
costituzionale di “leale collaborazione” tra enti
pubblici, manifestano la propria disponibilità all’esperimento di
eventuali controlli ex post dei verbali al solo fine di monitorare la
situazione.
Nell’ipotesi in cui detto
monitoraggio evidenzi illegalità le Regioni saranno disponibili ad
azionare un meccanismo che consenta la revoca della certificazione e del
beneficio assistenziale illegittimamente concesso.
Il Documento prosegue poi con l'individuazione di alcuni elementi per
sostenere l'illeggittimità dei controlli di cui al punto 1). Ed
esattamente:
1)L’articolo 3 della legge 104/92, recita “
qualora la minorazione singola o plurima abbia ridotto l’autonomia
personale, correlata all’età, in modo da rendere necessario un
intervento assistenziale permanente continuativo e globale nella sfera
individuale o in quella di relazione, la situazione assume connotazione
di gravità”. L’articolo 4 della stessa legge 104/92, affida
l’accertamento dell’handicap grave alle Commissioni mediche ex lege
295/90 (commissioni per l’invalidità civile), che allo scopo di
valutare la gravità della minorazione ai fini dell’impegno
assistenziale, sono integrate da un operatore sociale e da un esperto
(psicologo),“in servizio” presso le Unità Sanitarie
Locali. Questa precisazione sull’integrazione delle Commissioni con
operatori dei servizi sanitari territoriali, evidenzia con chiarezza che
l’accertamento di handicap grave non è solo conoscenza dello
stato di minorazione, ma delle condizioni ambientali, sociali e
familiari in cui è inserita la persona disabile. (Come potrebbe questo
ruolo essere affidato a Commissioni di verifica che non hanno alcuna
conoscenza del contesto di vita del disabile).
2) Da quanto sopra deriva che il concetto di
persona handicappata grave ” è del tutto differente da
quello di “persona invalida”, come peraltro evidenziato
anche dal Consiglio di Stato nei pareri 1397/97 del 26.08.1998 e del
24.02.99;
3) In sintesi, accertare la condizione di
handicap grave ha lo scopo di attivare una serie di misure di
carattere assistenziale, sanitario e sociosanitario ad opera di Comuni e
ASL o consentire congedi parentali senza accedere ad alcun beneficio
economico statale. In tali termini, si tratta di operare in sintonia
con le modifiche del Titolo V della Costituzione che assegnano ad
esclusiva competenza regionale l’assistenza sociale e a competenza
concorrente l’assistenza sanitaria, facendo comunque salve le potestà
regionali in materia di organizzazione delle misure assistenziali.
4)
Le competenze delle Commissioni mediche di verifica sono
delineate nella legge 295/90 e attengono esclusivamente i controlli dei
verbali sull’accertamento delle invalidità civili; successivamente il
comma 6 dell’articolo 42 della legge 24 novembre 2003, n. 326
al fine del controllo dei verbali relativi alla
valutazione dell’handicap e della disabilità,
integra le Commissioni mediche “con un operatore sociale e un esperto
per i casi da esaminare ai sensi della l. 104/92”.
5) Richiamando l’integrale
lettura dell’articolo 42, che fa espresso riferimento ai “casi previsti
dalla legge 104/1992”, si evidenzia che detta legge, all’articolo 4, nel
disciplinare il procedimento di accertamento dello stato di handicap,
non effettua alcun rinvio alla disciplina sull’invalidità civile, ma
si limita solo ad affidare l’accertamento alle Commissioni mediche delle
ASL, senza richiamare alcun controllo da parte delle Commissioni mediche
di verifica. Ne consegue che l’estensione arbitraria del controllo al
caso di specie urta contro il principio interpretativo secondo cui la
legge deve essere interpretata conformemente alla volontà del
legislatore riassumibile nel brocardo “ubi lex voluit dixit, ubi
noluit tacuit”.
6)Pertanto, se il legislatore avesse voluto
modificare il procedimento di cui sopra, avrebbe inserito nello stesso
articolo 42, l’esplicita modifica delle procedure disposte
dal citato articolo 4 Legge 104/1992 per il riconoscimento dell’handicap
grave, e, affidandone il controllo alle Commissioni mediche di verifica,
ne avrebbe disciplinato con evidenza gli effetti.
Ciò sembra plausibile anche dalla natura del controllo che -a differenza
di quello pienamente giustificato per il riconoscimento dell’invalidità
civile, cui consegue un onere economico per lo Stato- come già
precisato, l’handicap grave riguarda situazioni che non comportano
oneri diretti per lo Stato.
7)
In sintesi, il controllo dell’articolo 42
si può quindi ritenere necessario solo per i casi previsti dalla legge
104/92 dove alla valutazione di handicap grave, si aggiunge la richiesta
dei benefici economici connessi al riconoscimento dell’invalidità
civile. Se così non fosse, non si comprenderebbe il controllo di
una funzione certificatoria di esclusiva competenza regionale, che dà
origine solo a benefici di carattere assistenziale. Viceversa si possono
comprendere, a fini di monitoraggio della situazione, controlli campione
ex post, che laddove rilevassero irregolarità comporterebbero revoche
delle certificazioni e dei benefici.
8)Per quanto esposto, le Regioni non
ritengono legittimo il controllo preventivo a fini ostativi,
dei verbali di riconoscimento di “handicap grave”, anche in ordine al
mancato rispetto dei diritti dei disabili che verrebbero
sottoposti a più giudizi clinici, con il protrarsi dei tempi di attesa
per i benefici assistenziali, a cui va aggiunto un inutile dispendio
di risorse economiche pubbliche con la duplicazione di tutte le
Commissioni mediche, senza peraltro risolvere correttamente, come più
volte richiesto dalle Regioni il problema degli accertamenti della
disabilità.
(red)
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Si è Aperto l’anno giudiziario in Umbria.
Secondo quanto riportato dalla
newsletter della Corte dei conti il P.R.
per l’Umbria, Agostino Chiappiniello, ha illustrato l’attività della
Sezione giurisdizionale impegnata sui tre fronti della giurisdizione
pensionistica, dei giudizi di conto, nonché dei giudizi di
responsabilità amministrativo-contabile. Il contenzioso pensionistico si
è ridotto, nell’anno, passando da 1.133 a 689 ricorsi, anche grazie allo
snellimento del giudizio apportato dall’istituzione del giudice unico (cfr.
art. 5, l. 205/2000). Quanto ai giudizi di responsabilità, le sentenze
di condanna sono state 15, pari al 60% del totale complessivo degli atti
decisori della Sezione. Attività illecita da parte di sanitari
conseguente alla prescrizione di farmaci a pazienti ricoverati o
deceduti, superando il 200% degli indici medi previsti dagli elaborati
ASL, illecito esercizio di pubbliche funzioni, percezione di somme non
dovute, truffe, atti contrari ai doveri d’ufficio, assenteismo e danno
all’immagine sono solo alcune delle fattispecie patologiche perseguite.
Per finire, il P.R. ha sollecitato le Amministrazioni ad una maggiore
collaborazione con la Procura al fine di garantire una migliore tutela
delle risorse pubbliche nell’interesse della comunità locale. (cfr.
Relazione del Procuratore regionale Agostino Chiappiniello)
Pochi giorni prima si era aperto l’anno giudiziario in Trentino - Alto
Adige,alla presenza del
Presidente della Sezione giurisdizionale per il Trentino Alto Adige,
sede di Trento, Ignazio de Marco, e delle più alte cariche
istituzionali, il Procuratore regionale Salvatore Pilato ha pronunciato
la propria relazione inaugurale dell’anno giudiziario 2005. La
prolusione ha toccato, fra l’altro, i temi del federalismo
amministrativo, della tutela della legalità finanziaria, del sistema
delle responsabilità pubbliche e delle azioni a tutela degli interessi
finanziari della p.a. e dei principali orientamenti della giurisdizione
contabile nelle fattispecie di responsabilità amministrativa per
passare, poi, a presentare l’attività svolta dalla Procura regionale e
dalla Sezione giurisdizionale nel corso del 2004. Questi i dati salienti
del lavoro della Procura: alle 315 vertenze pendenti per i casi di
illecito segnalati alla data del 1° gennaio 2004, si sono aggiunte, nel
corso dell’anno, ulteriori 158 denunce; al 31 dicembre 2004 risultano
ancora pendenti 352 vertenze; 113 i fascicoli istruttori conclusi con
archiviazione per mancanza di colpa grave od insussistenza del danno e
490. 626, 06 Euro il risarcimento complessivo richiesto dalla Corte per
danni all’Erario (cfr.
Relazione del Procuratore regionale Salvatore Pilato).
(red) |
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In redazione: Stefano Mirabelli (caporedattore); Giuseppe Schifini
(caposervizio)
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