ORDINE DEL
GIORNO
CONCERNENTE L’ARTICOLO 1 COMMA 62
LEGGE 30 DICEMBRE 2004, N. 311
COMPENSAZIONE DEGLI IMPORTI A CREDITO E A DEBITO DI
CIASCUNA REGIONE CONNESSI ALLE PERDITE DI ENTRATA
REALIZZATE DALLE STESSE PER EFFETTO DELLE DISPOSIZIONI
RECATE DALL’ARTICOLO 17 COMMA 22 DELLA LEGGE 27 DICEMBRE
1997, N.449- PROPOSTA PRESENTATATA DALLE REGIONI
La
Conferenza dei Presidenti del 27 maggio 2004 ha
approvato un documento nel quale si individuano gli
importi a credito e debito di ciascuna regione connessi
alle perdite di entrata a seguito delle disposizioni
dell’articolo 17, comma 22, della legge 449/99 e sono
approvate le relative compensazioni a credito e a
debito tra regioni.
Al comma
62 dell’articolo 1 della legge 30 dicembre 2004, n.311
si autorizzano le compensazioni degli importi a credito
e debito di ciascuna regione connessi alle perdite di
entrata a seguito delle disposizioni dell’articolo 17,
comma 22, della legge 449/199 a carico di somme a
qualsiasi titolo spettanti alle regioni a statuto
ordinario.
Il
documento approvato dalla Conferenza dei Presidenti del
27 maggio 2004 costituisce già la proposta da presentare
alla Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato,
le Regioni e le province autonome di Trento e Bolzano
per l’attuazione della compensazione interregionale
prevista dal comma 62, legge 311/04.
La tabella
di riparto delle compensazioni sarà successivamente
approvata con decreto del Ministro dell’Economia e delle
finanze sulla base della predetta proposta presentata
dalla Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato
e le Regioni, e il Ministero dell’Economia effettuerà la
compensazione in quattro rate annuali di eguale importo
a partire dal 2005.
Ai fini
suddetti si riporta la tabella delle compensazioni
ripartite per uguale importo a carico dei singoli
quattro esercizi che costituisce la proposta delle
regioni da prendere a base ai sensi e per gli effetti
del citato comma 62 dell’articolo 1 della legge 311/2004
per l’adozione del relativo decreto del Ministro
dell’economia e delle finanze che approvi la tabella di
riparto di dette compensazioni tra regioni.
Roma, 3 febbraio 2005 |