Osservazioni delle Regioni sulle funzioni delle
Commissioni Mediche di Verifica in materia di
accertamento dell’handicap grave
1) I
FATTI:
a)
La
Direzione Centrale degli Uffici Locali e dei Servizi del
Tesoro, sostiene nei confronti delle Regioni, che le
Commissioni mediche di verifica sull’invalidità civile
(organi del Ministero dell’Economia) sono legittimate ad
effettuare controlli preventivi sui verbali
relativi alla valutazione di handicap grave, con
potestà di formulare rilievi, sospendere
effetti e procedere a visita diretta, sulla
scorta di una interpretazione estensiva del comma 6
dell’articolo 42 della Legge 24 novembre 2003, n. 326
"Conversione in legge, con
modificazioni, del decreto-legge 30 settembre 2003, n.
269, recante disposizioni urgenti per favorire lo
sviluppo e per la correzione dell'andamento dei conti
pubblici".
b)
Nei
confronti di alcune Regioni (in particolare Liguria e
Veneto) tale Direzione ha aperto anche un
contraddittorio epistolare, ad oggi non concluso, per
affermare quanto evidenziato al punto a), peraltro poco
conforme ad uno dei principi ispiratori della riforma
del Titolo V della Costituzione e cioè il principio di “leale
collaborazione” tra Stato ed enti territoriali
sancito dall’art. 120 della Costituzione ed
ulteriormente ribadito dalla Legge 5 giugno 2003, n. 131
“Disposizioni per l’adeguamento dell’ordinamento
della Repubblica alla Legge costituzionale 18 ottobre
2001 n. 3”.
c)
Le Regioni per le motivazioni di
seguito esposte sostengono l’illegittimità del
controllo preventivo da parte delle Commissioni
mediche di verifica sull’invalidità civile, in quanto la
valutazione di “handicap grave” ha effetti solo per la
materia assistenziale (ivi compresi i congedi parentali)
e non per emolumenti economici a carico dello Stato. Del
resto, la pretesa estensione interpretativa sostenuta
dalla Direzione Centrale degli Uffici Locali e dei
Servizi del Tesoro della norma del comma 6 dell’art. 42
della Legge 24 novembre 2003, n. 326 confligge con i
fondamentali criteri di interpretazione normativa
previsti dalle “Disposizioni sulla legge in generale”.
In particolare l’art. 12 delle preleggi al Codice Civile
stabilisce che “nell’applicare la legge non si può ad
essa attribuire altro senso che quello fatto palese dal
significato proprio delle parole secondo la connessione
di esse, e dalla intenzione del legislatore”. In
applicazione dei suddetti canoni ermeneutici appare
evidente che l’art. 42 secondo l’inequivocabile sua
rubrica detta disposizioni in materia di invalidità
civile e di conseguenti effetti patrimoniali che
conseguono dal riconoscimento di detta invalidità.
Considerato il limitato ambito di applicazione dell’art.
42 fatto palese dalla rubrica del testo - “Disposizioni
in materia di invalidità civile” - risulta
arbitraria l’interpretazione fornita dalla Direzione
Centrale degli Uffici Locali e dei Servizi del Tesoro
che ritiene possibile l’estensione in toto dei
procedimenti in materia di controllo della sussistenza
dei presupposti per il riconoscimento dell’invalidità
civile alla valutazione di “handicap grave”, quando,
quest’ultima condizione, in realtà, ha soltanto effetti
di natura assistenziale e non già effetti patrimoniali a
carico dello Stato. Le disposizioni dell’art. 42,
conformemente all’ambito di applicazione individuato
dalla rubrica, fanno riferimento agli effetti
patrimoniali che derivano dal riconoscimento
dell’invalidità, quindi, in applicazione del criterio
ermeneutico secondo cui le clausole devono interpretarsi
le une per mezzo delle altre secondo il senso
complessivo che risulta dall’atto, la conclusione della
Direzione Centrale degli Uffici Locali e dei Servizi del
Tesoro “stravolgerebbe” l’ambito di applicazione
di ogni disposizione dell’art. 42 citato e lo renderebbe
disorganico. La pretesa di un controllo
preventivo, che nella sostanza introdurrebbe una fase
integrativa dell’efficacia del procedimento di
valutazione delle commissione mediche ASL ed
aggraverebbe, tra l’altro, il procedimento a danno del
cittadino portatore di handicap, osta altresì con
l’articolo 3 della legge 14 gennaio 1994, n. 20
“Disposizioni in materia di giurisdizione e controllo
della Corte dei Conti.”
Le
Regioni, pur non essendovi tenute, in base
all’applicazione del precetto costituzionale di “leale
collaborazione” tra enti pubblici, manifestano
la propria disponibilità all’esperimento di eventuali
controlli ex post dei verbali al solo fine di monitorare
la situazione.
Nell’ipotesi in cui detto monitoraggio evidenzi
illegalità le Regioni saranno disponibili ad azionare un
meccanismo che consenta la revoca della certificazione e
del beneficio assistenziale illegittimamente concesso.
2)
ELEMENTI EVIDENZIATI DALLE REGIONI PER SOSTENERE LA TESI
DELL’ILLEGITTIMITA’ DEI CONTROLLI DI CUI AL PUNTO 1)
1)
L’articolo 3 della legge
104/92, recita “ qualora la minorazione singola o
plurima abbia ridotto l’autonomia personale, correlata
all’età, in modo da rendere necessario un intervento
assistenziale permanente continuativo e globale nella
sfera individuale o in quella di relazione, la
situazione assume connotazione di gravità”.
L’articolo 4 della stessa legge 104/92, affida
l’accertamento dell’handicap grave alle Commissioni
mediche ex lege 295/90 (commissioni per l’invalidità
civile), che allo scopo di valutare la gravità della
minorazione ai fini dell’impegno assistenziale, sono
integrate da un operatore sociale e da un esperto
(psicologo),“in servizio” presso le
Unità Sanitarie Locali. Questa precisazione
sull’integrazione delle Commissioni con operatori dei
servizi sanitari territoriali, evidenzia con chiarezza
che l’accertamento di handicap grave non è solo
conoscenza dello stato di minorazione, ma delle
condizioni ambientali, sociali e familiari in cui è
inserita la persona disabile. (Come potrebbe questo
ruolo essere affidato a Commissioni di verifica che non
hanno alcuna conoscenza del contesto di vita del
disabile).
2)
Da quanto sopra deriva che
il concetto di persona handicappata grave
” è del tutto differente da quello di “persona
invalida”, come peraltro evidenziato anche dal
Consiglio di Stato nei pareri 1397/97 del 26.08.1998 e
del 24.02.99;
3)
In sintesi, accertare la
condizione di handicap grave ha lo scopo di
attivare una serie di misure di carattere assistenziale,
sanitario e sociosanitario ad opera di Comuni e ASL o
consentire congedi parentali senza accedere ad alcun
beneficio economico statale. In tali termini, si
tratta di operare in sintonia con le modifiche del
Titolo V della Costituzione che assegnano ad esclusiva
competenza regionale l’assistenza sociale e a competenza
concorrente l’assistenza sanitaria, facendo comunque
salve le potestà regionali in materia di organizzazione
delle misure assistenziali.
4)
Le
competenze delle Commissioni mediche di verifica sono
delineate nella legge 295/90 e attengono esclusivamente
i controlli dei verbali sull’accertamento delle
invalidità civili; successivamente il comma 6
dell’articolo 42 della legge 24 novembre 2003, n. 326
al fine del controllo dei
verbali relativi alla valutazione dell’handicap e della
disabilità, integra le
Commissioni mediche “con un operatore sociale e un
esperto per i casi da esaminare ai sensi della l.
104/92”.
5)
Richiamando l’integrale lettura dell’articolo 42, che
fa espresso riferimento ai “casi previsti dalla legge
104/1992”, si evidenzia che detta legge, all’articolo 4,
nel disciplinare il procedimento di accertamento dello
stato di handicap, non effettua alcun rinvio alla
disciplina sull’invalidità civile, ma si limita solo
ad affidare l’accertamento alle Commissioni mediche
delle ASL, senza richiamare alcun controllo da parte
delle Commissioni mediche di verifica. Ne consegue che
l’estensione arbitraria del controllo al caso di specie
urta contro il principio interpretativo secondo cui la
legge deve essere interpretata conformemente alla
volontà del legislatore riassumibile nel brocardo “ubi
lex voluit dixit, ubi noluit tacuit”.
6)
Pertanto, se il
legislatore avesse voluto modificare il procedimento di
cui sopra, avrebbe inserito nello stesso articolo 42,
l’esplicita modifica delle procedure disposte
dal citato articolo 4 Legge 104/1992 per il
riconoscimento dell’handicap grave, e, affidandone il
controllo alle Commissioni mediche di verifica, ne
avrebbe disciplinato con evidenza gli effetti.
Ciò sembra plausibile anche dalla natura del controllo
che -a differenza di quello pienamente giustificato per
il riconoscimento dell’invalidità civile, cui consegue
un onere economico per lo Stato- come già precisato,
l’handicap grave riguarda situazioni che non comportano
oneri diretti per lo Stato.
7)
In sintesi, il controllo
dell’articolo 42 si può quindi ritenere necessario solo
per i casi previsti dalla legge 104/92 dove alla
valutazione di handicap grave, si aggiunge la richiesta
dei benefici economici connessi al riconoscimento
dell’invalidità civile. Se così non fosse, non si
comprenderebbe il controllo di una funzione
certificatoria di esclusiva competenza regionale, che dà
origine solo a benefici di carattere assistenziale.
Viceversa si possono comprendere, a fini di monitoraggio
della situazione, controlli campione ex post, che
laddove rilevassero irregolarità comporterebbero revoche
delle certificazioni e dei benefici.
8)
Per quanto esposto, le
Regioni non ritengono legittimo il controllo
preventivo a fini ostativi, dei verbali di
riconoscimento di “handicap grave”, anche in ordine al
mancato rispetto dei diritti dei disabili che
verrebbero sottoposti a più giudizi clinici, con il
protrarsi dei tempi di attesa per i benefici
assistenziali, a cui va aggiunto un inutile
dispendio di risorse economiche pubbliche con la
duplicazione di tutte le Commissioni mediche, senza
peraltro risolvere correttamente, come più volte
richiesto dalle Regioni il problema degli accertamenti
della disabilità.
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