Audizione presso la
Commissione Parlamentare di Vigilanza sull’Anagrafe
Tributaria
Indagine conoscitiva sui rapporti tra l’anagrafe
tributaria e le amministrazioni locali
L’attuale
situazione relativa ai rapporti tra gli enti impositori
substatali e l’amministrazione finanziaria statale vede
SOGEI quale significativo intermediario nella gestione
dei tributi.
Circa la
consistenza del ruolo di SOGEI quale interlocutore delle
Regioni, si vuole evidenziare che l’attuale gestione
dell’IRAP è attribuita alla stessa, in via esclusiva,
dallo stesso d.Lgs. n. 446/97, istitutivo dell’imposta,
in assenza di apposite leggi regionali in materia.
Alcune regioni, dotatesi di propria regolamentazione
dell’IRAP attraverso idonei strumenti legislativi, hanno
individuato nello strumento Convenzionale la modalità
più avanzata per garantire la “governabilità” del
tributo e affidare la gestione ad un soggetto a
rilevanza pubblica quale l’Agenzia delle Entrate. Lo
strumento Convenzionale, la cui operatività è assicurata
dalla SOGEI, rappresenta una modalità avanzata e
flessibile, per la gestione dei tributi delle Regioni.
In tal senso, nello strumento Convenzionale, che nasce
dal pieno riconoscimento della titolarità del tributo in
capo all’ente impositore, vengono evidenziate le
risultanze operative dell’attività gestionale
dell’Agenzia necessarie a favorire il governo del
tributo nell’ambito di una politica fiscale regionale.
Se volessimo fare una banale affermazione di principio
potremmo dire che lo Stato gestisce e le Regioni
governano la fiscalità del territorio in coerenza con il
Titolo V della Costituzione.
Lo strumento
Convenzionale, per quanto valido, non offre le garanzie
che una piena attuazione della Costituzione
assicurerebbe alla fiscalità regionale e locale. In tale
direzione opererebbe la previsione di attribuire una
incisiva quota di partecipazione al capitale di SOGEI di
tutte le amministrazioni regionali. Infatti, determinata
la compatibilità della quota complessiva alle stesse
conferibile, l’onere del finanziamento dell’operazione
potrebbe essere ripartito, per esempio, in relazione
alla localizzazione della base imponibile dei tributi
affidati in gestione alla SOGEI per il tramite
dell’Agenzia delle Entrate. Con tale processo
partecipativo le regioni verrebbero coinvolte nel “piano
industriale” di SOGEI e nella definizione del compito
istituzionale della società. Diventerebbe istituzionale
assicurare al sistema tributario regionale la presenza
di Centri di Servizio finalizzati alla gestione, alla
diffusione delle conoscenze, all’integrazione dei
sistemi gestionali di comuni e province nell’ambito
della stessa regione, al coordinamento della finanza
locale. Per realizzare questo processo appare opportuno
che la responsabilità nella conduzione dei Centri di
Servizio venga individuata dal Presidente della Regione
d’intesa con il Ministro dell’Economia e Finanze, quali
enti impositori e/o percettori di tributi, nonché
azionisti di riferimento di SOGEI. Le stesse regioni,
per la quota di partecipazione loro attribuita,
potrebbero coinvolgere gli enti locali, minori e
intermedi. In proposito non è possibile non ripetere
quanto già acquisito da questa Commissione
nell’audizione del 1998. Ora, come allora, si evidenzia
che per il raggiungimento di tali finalità sarà
indispensabile una stretta collaborazione e un continuo
raccordo tra il Centro e le Regioni per la concordanza
delle informazioni e per il trasferimento, da parte del
Ministero, non soltanto dei dati ma anche delle modalità
applicative sugli stessi, anche con l’obiettivo di
poterne verificare la validità tenendo conto sia delle
differenze connaturate alle singole realtà regionali sia
alle novità legislative in materia tributaria introdotte
dalle stesse Regioni. Questo rapporto collaborativo non
potrà non essere intessuto a livello istituzionale
affidando agli eventuali tecnici coinvolti (informatici
e/o amministrativi) le valutazioni meramente di tipo
esecutivo.
In questo
contesto le Regioni avranno la necessità di tutelare una
propria visibilità su entrambi i versanti (statale e
locale) ma anche di intervenire a scopo di
certificazione, integrazione e compatibilità degli
archivi; tale ruolo si traduce, a livello di tecnologia
telematica, nella costituzione di singole Reti Regionali
che, oltre a fungere da raccordo fra le reti locali più
piccole e da interfaccia di accesso verso lo Stato, sia
luogo logico di costituzione e aggiornamento delle
proprie banche-dati che, implementate dal basso e
dall’alto, potranno diventare, dopo la
predisposizione e la sperimentazione di opportuni
processi, strumenti di tipo decisionale atti ad
esercitare , per esempio, le nuove funzioni di governo
che la “devolution” assegna alle Regioni.
Qualsiasi
forma di collaborazione dovrà partire dalla
consapevolezza della pariteticità tra lo Stato e le
Regioni sgombrando il campo da quel vizio d’origine,
inerente la sottovalutazione delle capacità gestionali
di ciascuna Amministrazione regionale, che ha sempre
caratterizzato il comportamento del Ministero come dei
soggetti suoi Concessionari.
Partendo da
tale consapevolezza è importante sottolineare, a questo
proposito, l’eterogeneità dell’informatizzazione della
Pubblica Amministrazione: vi sono Regioni che dovranno
appoggiarsi parzialmente o completamente al sistema
statale per un’oggettiva situazione carente dal punto di
vista organizzativo e tecnologico, ed altre che sono in
grado non soltanto di gestire una base-dati in modo
completamente autonomo ma anche di arricchire e
integrare il patrimonio informativo, condiviso con
l’amministrazione centrale, con apporti provenienti da
altre componenti del Sistema Informativo Regionale.
Le Regioni che hanno già
investito e realizzato un proprio Sistema Informativo,
non possono accontentarsi di accedere semplicemente al
Sistema Tributario Centrale, ma rivendicano la potestà
di utilizzare la porzione informativa che gli compete in
modo autonomo e dinamico.
Tale sforzo organizzativo e tecnologico
posto in essere dalle regioni rappresenta un’opportunità
di confronto per il sistema
fiscale statale.
26 gennaio 2005 |