INTESA
RELATIVA ALLA “DISCIPLINA DELL’ATTIVITÀ DI TRASPORTO
VIAGGIATORI EFFETTUATO MEDIANTE NOLEGGIO DI AUTOBUS CON
CONDUCENTE”- LEGGE 11 AGOSTO 2003, N. 218. PROCEDURA DI
ACCERTAMENTO PER VIOLAZIONE DEI PRINCIPI COMUNITARI IN
MATERIA DI CONCORRENZA
Punto 5) O.d.g. Conferenza Stato-Regioni
La
Conferenza dei Presidenti propone al Governo di
stipulare l’intesa in oggetto, sul testo di seguito
riportato:
“Lo Stato
e le Regioni ribadiscono i principi individuati nella
Legge 11.08.2003, n. 218 ed in particolare, la
disciplina del comma 3° dell’art. 1 che esplicita il
divieto di distorsione della concorrenza nell’ambito
dell’attività di trasporto di viaggiatori mediante
noleggio di autobus con conducente.
Le
Regioni, nell’ambito delle loro competenze legislative e
regolamentari, danno attuazione ai suddetti principi
esplicitando il divieto all’utilizzo, per servizio di
noleggio con conducente, degli autobus sovvenzionati con
fondi pubblici, con la sola eccezione per i servizi ai
disabili che non rivestono natura strettamente
commerciale.
Qualora si
verificassero casi di mancato rispetto di tale principio
saranno previste idonee misure volte alla:
-
restituzione del finanziamento ricevuto in quota
proporzionale al periodo di utilizzazione ed alla quota
di finanziamento ottenuto;
-
assicurazione della separazione contabile tra servizi
sussidiati e servizi a carattere commerciale, così come
previsto dal Regolamento CEE 26 giugno 1969, n. 1191,
successivamente modificato dal regolamento CEE 20 giugno
1991, n. 1893 e sancito dal Decreto Legislativo 19
novembre 1997, n. 422.”
Roma, 3
febbraio 2005