[Dipartimento Protezione Civile] Ulteriori interventi urgenti di protezione civile in relazione all’emergenza relativa al rischio sanitario connesso all’insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili nella regione Umbria: OCDPC n. 739 dell'11 febbraio
giovedì 11 febbraio 2021
La presente ordinanza sarà pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
TESTO INTEGRALE
IL CAPO DEL DIPARTIMENTO DELLA PROTEZIONE CIVILE
VISTO il decreto legislativo 2 gennaio 2018, n. 1, ed in particolare gli articoli 25 e 27;
VISTE la delibera del Consiglio dei ministri del 31 gennaio 2020, con la quale è stato dichiarato, per sei mesi, lo stato di emergenza sul territorio nazionale relativo al rischio sanitario connesso all’insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili, la delibera del Consiglio dei ministri del 29 luglio 2020 con cui il medesimo stato di emergenza è stato prorogato fino al 15 ottobre 2020, la delibera del Consiglio dei ministri del 7 ottobre 2020 con cui il medesimo stato di emergenza è stato ulteriormente prorogato fino al 31 gennaio 2021, nonché l’ulteriore delibera del Consiglio dei ministri del 14 gennaio 2021 che ha previsto la proroga dello stato di emergenza fino al 30 aprile 2021;
VISTA l’ordinanza del Capo del Dipartimento della protezione civile n. 630 del 3 febbraio 2020, recante “Primi interventi urgenti di protezione civile in relazione all’emergenza relativa al rischio sanitario connesso all’insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili”;
VISTE le ordinanze del Capo del Dipartimento della protezione civile n. 631 del 6 febbraio 2020, n. 633 del 12 febbraio 2020, n. 635 del 13 febbraio 2020, n. 637 del 21 febbraio 2020, n. 638 del 22 febbraio 2020, n. 639 del 25 febbraio 2020, n. 640 del 27 febbraio 2020, n. 641 del 28 febbraio 2020, n. 642 del 29 febbraio 2020, n. 643 del 1° marzo 2020, n. 644 del 4 marzo 2020, n. 645 e n. 646 dell’ 8 marzo 2020, n. 648 del 9 marzo 2020, n. 650 del 15 marzo 2020, n. 651 del 19 marzo 2020, n. 652 del 19 marzo 2020, n. 652 del 19 marzo 2020, n. 654 del 20 marzo 2020, n. 655 del 25 marzo 2020, n. 656 del 26 marzo 2020, n. 658 del 29 marzo 2020, n. 659 del 1° aprile 2020, n. 660 del 5 aprile 2020, nn. 663 e 664 del 18 aprile 2020 e nn. 665, 666 e 667 del 22 aprile 2020, n. 669 del 24 aprile 2020, n. 672 del 12 maggio 2020, n. 673 del 15 maggio 2020, n. 680 del 11 giugno 2020, n. 684 del 24 luglio 2020, n. 689 del 30 luglio 2020, n. 690 del 31 luglio 2020, n. 691 del 4 agosto 2020, n. 692 dell’11 agosto 2020, n. 693 del 17 agosto 2020, n. 698 del 18 agosto 2020, n. 702 del 15 settembre 2020, n. 705 del 2 ottobre 2020, n. 706 del 7 ottobre 2020, n. 707 del 13 ottobre 2020, n. 708 del 22 ottobre 2020, n. 709 del 24 ottobre 2020, n. 712 del 15 novembre 2020, n. 714 del 20 novembre 2020, n. 715 del 25 novembre 2020, n. 716 del 26 novembre 2020, n. 717 del 26 novembre 2020, n. 718 del 2 dicembre 2020 e n.719 del 4 dicembre 2020, n. 723 del 10 dicembre 2020, n. 726 del 17 dicembre 2020, n. 728 del 29 dicembre 2020, n. 733 del 31 dicembre 2020, n. 735 del 29 gennaio 2021, n. 736 del 30 gennaio 2021 e n. 737 del 2 febbraio 2021 recanti: “Ulteriori interventi urgenti di protezione civile in relazione all’emergenza relativa al rischio sanitario connesso all’insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili”;
VISTO l’articolo 7, comma 6 del decreto legislativo n. 165 del 2001;
VISTO l’articolo 110, comma 6 del decreto legislativo n. 267 del 2000;
VISTO l’articolo 2222 del Codice civile;
CONSIDERATO che, in ragione dell’accresciuto numero dei contagi in relazione alla straordinaria situazione determinatasi nella regione Umbria con riferimento alla diffusione della pandemia da Covid-19, il Ministero della salute, con nota dell’8 febbraio 2021, ha rappresentato l’esigenza di attivare ogni iniziativa utile per soddisfare la richiesta di potenziamento degli organici di personale medico, infermieristico e socio sanitario segnalata dal Commissario Emergenza Covid della regione Umbria, con nota del 7 febbraio 2021;
CONSIDERATO di dover garantire un supporto di carattere nazionale alle strutture sanitarie della regione Umbria, attraverso il reperimento di professionalità specifiche;
ACQUISITA l’intesa della Regione Umbria;
DI CONCERTO con il Ministro della salute e il Ministro per gli affari regionali e le autonomie;
DI CONCERTO con il Ministero dell’economia e delle finanze;
DISPONE
Articolo 1
(Reperimento figure professionali)
1. Al fine di garantire una più efficace gestione dell’emergenza epidemiologica da COVID-19 nella regione Umbria, per il supporto delle attività delle Aziende sanitarie ed ospedaliere, anche nei reparti COVID, il Dipartimento della protezione civile, con apposito avviso da pubblicarsi sul sito del medesimo Dipartimento, provvede al reperimento delle seguenti figure professionali:
2. Alla manifestazione di interesse non possono partecipare i dipendenti pubblici e privati operanti nel settore sanitario e socio-sanitario in ambito nazionale, al fine di non pregiudicare i livelli di servizio attuali. E’ consentita la partecipazione di professionisti in quiescenza in possesso di idoneità psicofisica specifica allo svolgimento delle attività richieste. E’ consentita la partecipazione all’avviso di interesse a cittadini di paesi dell’Unione Europea e a cittadini di paesi non appartenenti all’Unione Europea purchè in possesso di permesso di soggiorno in corso di validità che abbiano avuto il riconoscimento del proprio titolo, ovvero che siano in possesso di certificato di iscrizione all’albo professionale del Paese di provenienza, coerentemente con l’articolo 13 del decreto legge 17 marzo 2020, n. 18 convertito dalla legge 24 aprile 2020, n. 27.
3. L’elenco di coloro che presentano manifestazione di interesse rispetto all’avviso di cui al comma 1 è trasmesso alla regione Umbria ed è pubblicato sul sito del Dipartimento della protezione civile. La regione Umbria, anche attraverso le proprie Aziende del servizio sanitario regionale, provvede a conferire, previa verifica dei requisiti professionali, incarichi di lavoro autonomo, anche di collaborazione coordinata e continuativa, con scadenza non superiore al 31 marzo 2021, prorogabili, con ordinanza del Capo del Dipartimento della protezione civile, in ragione del perdurare dell’esigenza e dello stato di emergenza, nei limiti delle risorse disponibili per la gestione emergenziale. I predetti incarichi sono conferiti in deroga ai vincoli previsti dalla legislazione vigente in materia di spesa di personale.
4. Ai medici incaricati di cui al comma 1, lettera a), è riconosciuto un compenso orario di 45 euro lordi omnicomprensivi di tutti gli oneri fiscali, assicurativi, previdenziali e di ogni altro onere eventualmente previsto a carico del soggetto giuridico che ha formalizzato l’incarico ai medici ai sensi della presente ordinanza;
5.Ai medici incaricati di cui al comma 1, lettera b), è riconosciuto un compenso orario di 40 euro lordi se in possesso di specializzazione, ovvero di 30 euro lordi se privi di specializzazione, omnicomprensivi di tutti gli oneri fiscali, assicurativi, previdenziali e di ogni altro onere eventualmente previsto a carico del soggetto giuridico che ha formalizzato l’incarico ai medici ai sensi della presente ordinanza.
6.Agli infermieri incaricati di cui al comma 1, lettera c), è riconosciuto un compenso orario di 26 euro lordi omnicomprensivi di tutti gli oneri fiscali, assicurativi, previdenziali e di ogni altro onere eventualmente previsto a carico del soggetto giuridico che ha formalizzato l’incarico agli infermieri ai sensi della presente ordinanza.
7.Agli operatori socio sanitari di cui al comma 1, lettera d), è riconosciuto un compenso orario di 22 euro lordi omnicomprensivi di tutti gli oneri fiscali, assicurativi, previdenziali e di ogni altro onere eventualmente previsto a carico del soggetto giuridico che ha formalizzato l’incarico agli operatori socio sanitari ai sensi della presente ordinanza.
8.La prestazione lavorativa non può eccedere le 42 ore settimanali a carico delle risorse stanziate per l’emergenza. La regione Umbria può riconoscere il compenso per ulteriori prestazioni orarie di lavoro eventualmente richieste ed effettivamente rese, con oneri a carico del bilancio regionale.
9. Al personale incaricato di cui al comma 1, residente fuori dalla regione Umbria, è altresì riconosciuto un rimborso forfetario omnicomprensivo, pari ad euro 1.000,00 su base mensile, nel limite delle disponibilità di cui all’articolo 3, comma 2 per il vitto, l’alloggio e il viaggio presso i comuni della Regione Umbria.
10. Il rapporto di lavoro autonomo, anche di collaborazione coordinata e continuativa, per quanto non previsto dai commi 4, 5, 6 e 7, è disciplinato dalle disposizioni previste in materia di organizzazione del lavoro dell’ordinamento di ciascun ente presso cui il personale incaricato presta la propria attività ai sensi della presente ordinanza.
11. La Presidenza del Consiglio dei ministri - Dipartimento della protezione civile, è estranea ad ogni rapporto contrattuale scaturito dall'applicazione della presente ordinanza.
12. Il periodo relativo alla durata dei rapporti di cui al presente articolo non è computabile ai fini di cui all’articolo 20 del decreto legislativo 25 maggio 2017, n. 75.
Articolo 2
(Deroghe)
Per l’attuazione delle attività previste dalla presente ordinanza, è autorizzata la deroga alle seguenti disposizioni:
- articolo 7 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165;
- articolo 9, comma 28, del decreto legge 31 maggio 2010, n. 78 convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122;
- articolo 5, comma 9, del decreto legge 6 luglio 2012, n. 95 convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135;
- articoli 49 e 50 del decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1999, n. 394.
Articolo 3
(Disposizioni finanziarie)
- Agli oneri derivanti dall’attuazione della presente ordinanza si provvede, nel limite massimo complessivo di 4.454.196,00 euro, nell’ambito delle risorse stanziate per l’emergenza.
- Le risorse di cui al comma 1 sono trasferite sulla contabilità speciale n. 6191 intestata al Presidente della regione Umbria - Soggetto attuatore ai sensi dell’articolo 1 dell’ordinanza del Capo del Dipartimento della protezione civile n. 630 del 3 febbraio 2020, sulla base degli incarichi effettivamente conferiti. Resta fermo quanto disposto in tema di rendicontazione dalla circolare del Capo del Dipartimento della protezione civile del 23 maggio 2020 e successive modifiche e integrazioni.
La presente ordinanza sarà pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
Roma,
IL CAPO DEL DIPARTIMENTO
DELLA PROTEZIONE CIVILE
Angelo Borrelli