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Documento Conferenza Regioni del 2 maggio
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Def 2024: parere in coordinamento Finanza pubblica
(Regioni.it 4594 - 09/05/2024) La Conferenza delle Regioni e delle Province autonome nella seduta del 2 maggio, nel corso della Conferenza permanente per il coordinamento della finanza pubblica, ha rilasciato il parere sul Def, sul Documento di economia e finanza. Anche alla luce della nuova governance europea si ritiene necessario un coordinamento della nuova disciplina sulla “traiettoria della spesa netta” con la «Regola dell’equilibrio di bilancio per le amministrazioni territoriali» e le regole sull’indebitamento attualmente in vigore (per gli enti territoriali solo per investimenti) anche per non pregiudicare i livelli attuali dei trasferimenti alle Regioni e alle Province autonome, nonché l’esercizio delle funzioni LEP soprattutto ove riconosciuto un sottofinanziamento anche a seguito dei lavori della Commissione Tecnica fabbisogni standard (es. finanziamento delle borse di studio universitarie) oltreché per l’applicazione delle Sentenze della Corte costituzionale (da ultima n.103/2018) che hanno chiarito che i tagli agli enti territoriali devono avvenire sulla base del principio di temporaneità e transitorietà delle misure di contenimento della spesa pubblica (a riguardo il D.lgs. 68/2011 prevede la riassegnazione dei tagli operati con il DL 78/2010 - tagli trasferimenti ex lege 59/1997- per 4,5 miliardi per l’esercizio delle funzioni che ancora permangono in capo alle Regioni).
POSIZIONE SUL DOCUMENTO DI ECONOMIA E FINANZA 2024 (DEF)
- Parere, ai sensi dell’articolo 7, comma 3, della legge 31 dicembre 2009, n. 196 e successive modificazioni, sul Documento di Economia e Finanza 2024 (DEF) e relativi allegati
- Parere, ai sensi dell’articolo 7, comma 3, della legge 31 dicembre 2009, n. 196 e successive modificazioni, sul Documento di Economia e Finanza 2024 (DEF) e relativi allegati
Punto 1) O.d.g. Conferenza permanente per il coordinamento della finanza pubblica
Come ormai accade da alcuni anni, la Conferenza delle Regioni e Province autonome preliminarmente è chiamata a rendere il parere sul DEF scaduti i termini di legge e a documento già approvato dal Parlamento [1].
Lo scorso 10 febbraio è stato raggiunto l’accordo politico sulla nuova governance economica europea tra il Consiglio Ecofin, il Parlamento europeo e la Commissione europea.
Lo scopo principale della riforma è assicurare la sostenibilità delle finanze pubbliche, attraverso una riduzione graduale degli alti livelli di debito pubblico e rafforzare la crescita economica, in particolare promuovendo riforme e investimenti, anche necessari per affrontare le sfide comuni europee.
La riforma prevede la sostituzione del DEF con l’elaborazione di un Piano strutturale di bilancio di medio termine (Medium-term national fiscal structural plan) per definire un programma di riforme strutturali e investimenti pubblici e una traiettoria di spesa primaria netta che assicuri un profilo discendente del rapporto debito/PIL e un disavanzo nominale delle Amministrazioni pubbliche al di sotto del 3 per cento del PIL nel medio periodo.
Il Ministro dell’economia e finanze in Audizione alla V Commissione Bilancio Camera e Senato - Indagine conoscitiva sulle prospettive di riforma delle procedure di programmazione economica e finanziaria e di bilancio, in relazione alla riforma della governance economica europea - ha richiamato la necessità di una revisione della legge rinforzata (n. 243 del 2012), in particolare nei primi Capi in cui ricalca il dettato dei regolamenti europei in corso di revisione, e della legge di contabilità e finanza pubblica (n. 196 del 2009) per potenziare gli strumenti esistenti al fine di migliorare il livello e la tempestività delle informazioni sui conti dei soggetti che fanno parte del perimetro delle amministrazioni pubbliche. Per questo dovranno essere individuate modalità tali da conciliare la nozione di “equilibrio di bilancio” dello Stato, punto di riferimento di un sistema che allarga il principio all’intera Amministrazione pubblica (primo comma degli articoli 81, 97 e 119 Cost.), con il rispetto del nuovo indicatore univoco, espresso in termini di spesa primaria netta. Al contempo, si dovranno trovare le modalità e le procedure in funzione delle quali “coinvolgere” Regioni, Enti locali e degli altri enti e soggetti inclusi nel perimetro delle Amministrazioni pubbliche, ai fini del conseguimento degli obiettivi di finanza pubblica, verificando anche gli impatti sulla disciplina vigente del coordinamento della finanza pubblica degli Enti territoriali, attualmente incentrata sul dettato dell’articolo 9 della legge n. 243 del 2012.
- Nell’ambito della revisione di queste leggi fondamentali per gli equilibri dei bilanci delle Regioni e delle Province autonome e per la salvaguardia delle risorse per lo svolgimento delle proprie funzioni, risulta ancor più importante il ruolo della Conferenza permanente per il coordinamento della finanza pubblica, in cui siedono rappresentanti di tutti i livelli di governo, per cui si chiede un ruolo propositivo e di impulso alla revisione della normativa.
- La Conferenza delle Regioni e delle Province autonome chiede che le modalità di partecipazione degli Enti territoriali al conseguimento degli obiettivi stabiliti dalle nuove regole di bilancio europee siano declinate con il pieno coinvolgimento del Sistema delle Conferenze.
La nuova disciplina della governance europea di bilancio, che si basa su un’analisi di sostenibilità del debito dei singoli Stati membri e si occupa solo di regole di bilancio, non si accompagna a una riforma della governance fiscale dell’Unione anche ai fini del sostegno agli investimenti europei e nazionali e della spesa in beni pubblici comuni (incompletezza della riforma).
La dimensione locale e regionale non è considerata, dato che il rapporto debito/PIL e quello sul calcolo del deficit si basa unicamente su criteri nazionali.
Alla luce di queste considerazioni, la Conferenza delle Regioni e delle Province autonome ritiene necessario un coordinamento della nuova disciplina sulla “traiettoria della spesa netta” con la «Regola dell’equilibrio di bilancio per le amministrazioni territoriali» e le regole sull’indebitamento attualmente in vigore (per gli enti territoriali solo per investimenti) anche per non pregiudicare i livelli attuali dei trasferimenti alle Regioni e alle Province autonome, nonché l’esercizio delle funzioni LEP soprattutto ove riconosciuto un sottofinanziamento anche a seguito dei lavori della Commissione Tecnica fabbisogni standard (es. finanziamento delle borse di studio universitarie) oltreché per l’applicazione delle Sentenze della Corte costituzionale (da ultima n.103/2018) che hanno chiarito che i tagli agli enti territoriali devono avvenire sulla base del principio di temporaneità e transitorietà delle misure di contenimento della spesa pubblica (a riguardo il D.lgs. 68/2011 prevede la riassegnazione dei tagli operati con il DL 78/2010 - tagli trasferimenti ex lege 59/1997- per 4,5 miliardi per l’esercizio delle funzioni che ancora permangono in capo alle Regioni).
Poiché «Gli Stati membri potrebbero utilizzare indicatori alternativi ai fini del bilancio nazionale (ad esempio, il saldo strutturale), ma la sorveglianza di bilancio annuale a livello dell'UE verrebbe condotta esclusivamente utilizzando questo indicatore operativo unico e quindi il percorso di spesa.» Comunicazione sugli orientamenti per una riforma del quadro di governance economica dell'UE COM (2022) 583 definitivo, le Regioni e le Province autonome ritengono che l’adozione anche a livello territoriale di un sistema fondato sul tetto di spesa sia impraticabile ma soprattutto inutile, alla luce dei risultati raggiunti e delle previsioni costituzionali nonché della giurisprudenza costituzionale:
- Le nuove regole non devono pregiudicare gli attuali principi di equilibrio di bilancio rispettati dagli enti territoriali secondo quanto previsto dal D.lgs118/2011 e dalla legge 243/2012 (responsabilità della propria spesa). Il pareggio è declinato con riferimento alla sola competenza potenziata molto vicino alla competenza economica richiesta dalle regole europee. A riguardo si ricordano:
- Sentenze della Corte costituzionale n. 247/2017 e n. 101/2018: interpretazione art. 9, della legge n. 243 del 2012, attuativo del principio costituzionale del pareggio di Bilancio;
- Le Circolari RGS n. 5/2020; n. 15/2022; n. 5/2023 e n.5/2024 tutte riguardanti le «Regole di finanza pubblica per gli enti territoriali: verifiche del rispetto degli equilibri di bilancio ex ante ed ex post ai sensi degli articoli 9 e 10 della legge 24 dicembre 2012, n.243» ciascuna circolare per il biennio di riferimento.
- I tetti di spesa primaria sarebbero anacronistici se applicati a enti che già rispettano gli equilibri di bilancio e la regola dell’indebitamento solo per spese di investimento.
- Si auspica che non vengano create nuove regole di spesa che non farebbero che complicare e rendere poco trasparente la situazione contabile degli enti territoriali e il loro effettivo apporto agli equilibri di finanza pubblica.
- Si ritiene che il rispetto degli equilibri di bilancio sia la più «semplice variabile osservabile» Deliberazione n. 19/Sezaut/2019/INPR della Corte dei conti – Sezione autonomie.
- Le nuove regole non devono pregiudicare gli attuali principi di equilibrio di bilancio rispettati dagli enti territoriali secondo quanto previsto dal D.lgs118/2011 e dalla legge 243/2012 (responsabilità della propria spesa). Il pareggio è declinato con riferimento alla sola competenza potenziata molto vicino alla competenza economica richiesta dalle regole europee. A riguardo si ricordano:
- Sentenze della Corte costituzionale n. 247/2017 e n. 101/2018: interpretazione art. 9, della legge n. 243 del 2012, attuativo del principio costituzionale del pareggio di Bilancio;
- Le Circolari RGS n. 5/2020; n. 15/2022; n. 5/2023 e n.5/2024 tutte riguardanti le «Regole di finanza pubblica per gli enti territoriali: verifiche del rispetto degli equilibri di bilancio ex ante ed ex post ai sensi degli articoli 9 e 10 della legge 24 dicembre 2012, n.243» ciascuna circolare per il biennio di riferimento.
- I tetti di spesa primaria sarebbero anacronistici se applicati a enti che già rispettano gli equilibri di bilancio e la regola dell’indebitamento solo per spese di investimento.
- Si auspica che non vengano create nuove regole di spesa che non farebbero che complicare e rendere poco trasparente la situazione contabile degli enti territoriali e il loro effettivo apporto agli equilibri di finanza pubblica.
- Si ritiene che il rispetto degli equilibri di bilancio sia la più «semplice variabile osservabile» Deliberazione n. 19/Sezaut/2019/INPR della Corte dei conti – Sezione autonomie.
Inoltre, si richiama la necessità di inserire nelle nuove regole il tema della proporzionalità dei contributi alla finanza pubblica sulla base della percentuale di spesa primaria che rappresentano come comparto.
( red / 09.05.24 )
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