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PNRR: Corte dei Conti, memoria su decreto disposizioni urgenti
(Regioni.it 4584 - 26/03/2024) La Corte dei conti ha pubblicato la Memoria per l’esame del Decreto-Legge 2 marzo 2024, n. 19, recante ulteriori disposizioni urgenti per l’attuazione del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (A.C. 1752).
Al 31 dicembre 2023 le risorse non ancora utilizzate, attribuite al fondo ex articolo 20, sull'edilizia sanitaria, ''sono pari a 9,9 miliardi e che esse sono state ripartite tra le Regioni, il loro utilizzo effettivo è subordinato alla indicazione in bilancio di importi spendibili compatibilmente con gli obiettivi di finanza pubblica''.
Lo scrive la Corte dei conti nel documento acquisito dalla commissione Bilancio della Camera, che sta esaminando il dl Pnrr. La magistratura contabile aggiunge che ''pur previste a legislazione vigente, tali risorse non sono già scontate nel tendenziale e quindi richiederanno apposita copertura. Un allungamento dei tempi che dovrebbe essere valutato alla luce dello stato di attuazione dei progetti attivati e che potrebbero registrare fabbisogni difficilmente rinviabili''.
Nella memoria invece della Corte dei conti sul PNrr per quanto riguarda la sanità si afferma sulle misure previste:
"Sono di carattere prevalentemente ordinamentale le misure che riguardano la sanità (artt. 42-44). In particolare, con l’articolo 42 vengono modificati alcuni passaggi della normativa relativa al fascicolo sanitario elettronico e ai sistemi di sorveglianza nel settore sanitario e governo della sanità digitale ampliando i compiti affidati ad Agenas sia nella valutazione delle tecnologie sanitarie (Health Technology Assessment – HTA) relative ai dispositivi medici, sia nel monitoraggio dell’erogazione dei servizi di telemedicina necessari per il raggiungimento degli obiettivi riconducibili al sub-intervento di investimento M6C1I1.2.3 “Servizi di telemedicina”, tra cui il target comunitario M6C1- 9, nonché per garantire la tempestiva attuazione del sub intervento M6C1I1.2.2 “COTProgetto pilota di intelligenza artificiale”. Vengono avviate attraverso Agenas anche le attività relative alla raccolta e alla gestione dei dati utili (anche pseudonimizzati) fondamentali, insieme alle modifiche proposte con l’articolo 44 che interviene sul Codice in materia di protezione dei dati personali, per superare le difficoltà che finora si sono poste sull’utilizzo dei dati sanitari, garantendo che gli interessati non siano direttamente identificabili ma anche di utilizzare tali informazioni per migliorare e meglio mirare il servizio reso. Se per quanto riguarda la raccolta di informazioni connesse ai dispositivi è escluso un onere specifico, contando sulle risorse già nella disponibilità di Agenas, per l’attività volta a pseudonimizzare i dati riservati in sanità, ma garantendone la utilizzabilità per una migliore programmazione degli interventi e a rendere valida sull’intero territorio nazionale la interoperatività delle certificazioni sanitarie digitali sono previste risorse aggiuntive".
Il decreto prevede maggiori oneri per 3,7 miliardi nel primo anno che crescono a poco meno di 5 miliardi nel 2025 e a 3,5 nell’anno terminale. Si tratta in larga prevalenza di maggiori spese in conto capitale (+3,7 miliardi nel 2024, poco meno di 4,9 nel 2025), mentre sono circa 17 milioni le minori entrate che crescono a 50 milioni nel successivo biennio.
Per far fronte a tali fabbisogni si ricorre a minori spese in conto capitale per oltre - rileva la memoria della Corte dei conti - in sede di controllo 3,7 miliardi nel primo anno che crescono a poco meno di 5 nel 2025. Sono pari a circa 83 milioni annui i risparmi di spesa corrente.
Le maggiori spese in conto capitale riguardano il Fondo PNRR. - spiega sempre la Corte dei conti - Si tratta di 9,4 miliardi, di cui 2,9 nel 2024, poco meno di 4 nel 2025 e 2,5 nel 2026. Al finanziamento degli investimenti non più contenuti nel Piano sono attribuiti nel triennio 2,2 miliardi a fronte dei 10,4 de-finanziati: 680 milioni nel 2024 e 770 milioni in media all’anno nel biennio successivo.
Di minor dimensione, ma crescenti nel triennio, le risorse necessarie alla rimodulazione/integrazione di alcuni progetti inseriti nel Piano nazionale complementare (120 milioni annui nel biennio 25-26). Dal lato della spesa corrente le maggiori occorrenze riguardano il funzionamento e il potenziamento delle strutture amministrative (60,2 milioni nel triennio al netto degli oneri riflessi) e solo per il 2024 il Fondo nazionale politiche e servizi asilo (26,2 milioni). Più ampio il ventaglio delle misure previste a copertura.
Il maggior contributo viene dalla riduzione dei fondi destinati al FSC (4,8 miliardi), prevalentemente riferiti alla programmazione 21-27, di cui 770 milioni nel 2024, 2,7 nel 2025 e 1,4 nel 2026.
Di rilievo poi il definanziamento del PNC 4,5 miliardi, di cui 2,6 miliardi che erano previsti per il 2024 (si riducono nel biennio successivo rispettivamente a circa 1,5 e 0,4 miliardi).
In entrambi i casi va osservato che gli stanziamenti previsti nell’anno e, nel caso del FSC, i riversamenti alle entrate dai residui, sono previsti incidere per lo stesso ammontare anche in termini di fabbisogno ed indebitamento nell’ipotesi, che andrebbe verificata, di una piena considerazione della spesa nei quadri tendenziali.
Dal sito della Corte dei Conti
Al 31 dicembre 2023 le risorse non ancora utilizzate, attribuite al fondo ex articolo 20, sull'edilizia sanitaria, ''sono pari a 9,9 miliardi e che esse sono state ripartite tra le Regioni, il loro utilizzo effettivo è subordinato alla indicazione in bilancio di importi spendibili compatibilmente con gli obiettivi di finanza pubblica''.
Lo scrive la Corte dei conti nel documento acquisito dalla commissione Bilancio della Camera, che sta esaminando il dl Pnrr. La magistratura contabile aggiunge che ''pur previste a legislazione vigente, tali risorse non sono già scontate nel tendenziale e quindi richiederanno apposita copertura. Un allungamento dei tempi che dovrebbe essere valutato alla luce dello stato di attuazione dei progetti attivati e che potrebbero registrare fabbisogni difficilmente rinviabili''.
Nella memoria invece della Corte dei conti sul PNrr per quanto riguarda la sanità si afferma sulle misure previste:
"Sono di carattere prevalentemente ordinamentale le misure che riguardano la sanità (artt. 42-44). In particolare, con l’articolo 42 vengono modificati alcuni passaggi della normativa relativa al fascicolo sanitario elettronico e ai sistemi di sorveglianza nel settore sanitario e governo della sanità digitale ampliando i compiti affidati ad Agenas sia nella valutazione delle tecnologie sanitarie (Health Technology Assessment – HTA) relative ai dispositivi medici, sia nel monitoraggio dell’erogazione dei servizi di telemedicina necessari per il raggiungimento degli obiettivi riconducibili al sub-intervento di investimento M6C1I1.2.3 “Servizi di telemedicina”, tra cui il target comunitario M6C1- 9, nonché per garantire la tempestiva attuazione del sub intervento M6C1I1.2.2 “COTProgetto pilota di intelligenza artificiale”. Vengono avviate attraverso Agenas anche le attività relative alla raccolta e alla gestione dei dati utili (anche pseudonimizzati) fondamentali, insieme alle modifiche proposte con l’articolo 44 che interviene sul Codice in materia di protezione dei dati personali, per superare le difficoltà che finora si sono poste sull’utilizzo dei dati sanitari, garantendo che gli interessati non siano direttamente identificabili ma anche di utilizzare tali informazioni per migliorare e meglio mirare il servizio reso. Se per quanto riguarda la raccolta di informazioni connesse ai dispositivi è escluso un onere specifico, contando sulle risorse già nella disponibilità di Agenas, per l’attività volta a pseudonimizzare i dati riservati in sanità, ma garantendone la utilizzabilità per una migliore programmazione degli interventi e a rendere valida sull’intero territorio nazionale la interoperatività delle certificazioni sanitarie digitali sono previste risorse aggiuntive".
Il decreto prevede maggiori oneri per 3,7 miliardi nel primo anno che crescono a poco meno di 5 miliardi nel 2025 e a 3,5 nell’anno terminale. Si tratta in larga prevalenza di maggiori spese in conto capitale (+3,7 miliardi nel 2024, poco meno di 4,9 nel 2025), mentre sono circa 17 milioni le minori entrate che crescono a 50 milioni nel successivo biennio.
Per far fronte a tali fabbisogni si ricorre a minori spese in conto capitale per oltre - rileva la memoria della Corte dei conti - in sede di controllo 3,7 miliardi nel primo anno che crescono a poco meno di 5 nel 2025. Sono pari a circa 83 milioni annui i risparmi di spesa corrente.
Le maggiori spese in conto capitale riguardano il Fondo PNRR. - spiega sempre la Corte dei conti - Si tratta di 9,4 miliardi, di cui 2,9 nel 2024, poco meno di 4 nel 2025 e 2,5 nel 2026. Al finanziamento degli investimenti non più contenuti nel Piano sono attribuiti nel triennio 2,2 miliardi a fronte dei 10,4 de-finanziati: 680 milioni nel 2024 e 770 milioni in media all’anno nel biennio successivo.
Di minor dimensione, ma crescenti nel triennio, le risorse necessarie alla rimodulazione/integrazione di alcuni progetti inseriti nel Piano nazionale complementare (120 milioni annui nel biennio 25-26). Dal lato della spesa corrente le maggiori occorrenze riguardano il funzionamento e il potenziamento delle strutture amministrative (60,2 milioni nel triennio al netto degli oneri riflessi) e solo per il 2024 il Fondo nazionale politiche e servizi asilo (26,2 milioni). Più ampio il ventaglio delle misure previste a copertura.
Il maggior contributo viene dalla riduzione dei fondi destinati al FSC (4,8 miliardi), prevalentemente riferiti alla programmazione 21-27, di cui 770 milioni nel 2024, 2,7 nel 2025 e 1,4 nel 2026.
Di rilievo poi il definanziamento del PNC 4,5 miliardi, di cui 2,6 miliardi che erano previsti per il 2024 (si riducono nel biennio successivo rispettivamente a circa 1,5 e 0,4 miliardi).
In entrambi i casi va osservato che gli stanziamenti previsti nell’anno e, nel caso del FSC, i riversamenti alle entrate dai residui, sono previsti incidere per lo stesso ammontare anche in termini di fabbisogno ed indebitamento nell’ipotesi, che andrebbe verificata, di una piena considerazione della spesa nei quadri tendenziali.
( gs / 26.03.24 )
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