Sommario
Documento della Conferenza delle Regioni del 22 febbraio
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Consultazioni elettorali 2024: documento approvato
(Regioni.it 4580 - 12/03/2024) La Conferenza delle Regioni e delle Province autonome nella seduata del 22 febbraio ha espresso parere favorevole al disegno di legge su “Disposizioni urgenti per le consultazioni elettorali dell’anno 2024 e in materia di revisione delle anagrafi della popolazione residente e di determinazione della popolazione legale”.
Le Regioni hanno inviato al Governo una raccomandazione, una proposta emendativa ed una richiesta contenute nel documento che segue.
Le Regioni hanno inviato al Governo una raccomandazione, una proposta emendativa ed una richiesta contenute nel documento che segue.
POSIZIONE SUL DISEGNO DI LEGGE DI CONVERSIONE IN LEGGE DEL DECRETO-LEGGE 29 GENNAIO 2024, N. 7, RECANTE DISPOSIZIONI URGENTI PER LE CONSULTAZIONI ELETTORALI DELL’ANNO 2024 E IN MATERIA DI REVISIONE DELLE ANAGRAFI DELLA POPOLAZIONE RESIDENTE E DI DETERMINAZIONE DELLA POPOLAZIONE LEGALE
Parere, ai sensi dell’articolo 9, comma 3, del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281.
Punto 1) O.d.g. Conferenza Unificata
La Conferenza delle Regioni e delle Province autonome esprime parere favorevole con la raccomandazione e la proposta emendativa di seguito riportate:
1. Le Regioni e le Province autonome esaminato il testo del decreto-legge 29 gennaio 2024, n. 7, “Disposizioni urgenti per le consultazioni elettorali dell’anno 2024 e in materia di revisione delle anagrafi della popolazione residente e di determinazione della popolazione legale”, esprimono apprezzamento sia per il ripristino della restituzione ai Comuni dei dati censuari anche in forma individuale, sia per la previsione della pubblicazione con cadenza annuale dei dati relativi al conteggio della popolazione a livello regionale, provinciale e comunale e dei risultati del censimento permanente della popolazione. In relazione alle importanti ricadute in termini informativi che derivano dalle disposizioni previste dalla norma in oggetto, le Regioni ritengono opportuno avere un confronto sul previsto regolamento governativo attuativo, preventivamente alla sua adozione.
1. Le Regioni e le Province autonome esaminato il testo del decreto-legge 29 gennaio 2024, n. 7, “Disposizioni urgenti per le consultazioni elettorali dell’anno 2024 e in materia di revisione delle anagrafi della popolazione residente e di determinazione della popolazione legale”, esprimono apprezzamento sia per il ripristino della restituzione ai Comuni dei dati censuari anche in forma individuale, sia per la previsione della pubblicazione con cadenza annuale dei dati relativi al conteggio della popolazione a livello regionale, provinciale e comunale e dei risultati del censimento permanente della popolazione. In relazione alle importanti ricadute in termini informativi che derivano dalle disposizioni previste dalla norma in oggetto, le Regioni ritengono opportuno avere un confronto sul previsto regolamento governativo attuativo, preventivamente alla sua adozione.
2. Comma aggiuntivo all’articolo 2 “Richiesta di intervento normativo finalizzato ad escludere dall’obbligo di iscrizione alle anagrafi dei cittadini italiani residenti all’estero (A.I.R.E.) i dipendenti delle regioni e delle province autonome assegnati agli uffici di collegamento presso le istituzioni europee”
All’articolo 2, è aggiunto il seguente comma:
“1 bis. All’articolo 1, comma 9, lett.a), della Legge 470 del 27 ottobre 1988, dopo le parole “fuori dal territorio nazionale” sono aggiunte le seguenti “e i dipendenti delle Regioni e delle Province autonome assegnati a prestare servizio presso gli uffici di collegamento delle Regioni e delle Province autonome, istituiti ai sensi dell’articolo 58 della Legge 52 del 6 febbraio 1996”.
Relazione
La legge di bilancio 2024 ha modificato la norma relativa all’iscrizione all’Anagrafe dei cittadini italiani residenti all’estero (A.I.R.E.) che rafforza l’obbligo di iscrizione ed introduce sanzioni pecuniarie per chi non ottempera a tale obbligo. Questa modifica normativa ha determinato una criticità per i dipendenti delle Regioni italiane assegnati agli uffici di Bruxelles.
Attualmente sono esenti da tale obbligo di iscrizione all’A.I.R.E. i cittadini italiani che si recano all'estero per cause di durata limitata non superiore a dodici mesi, i dipendenti di ruolo dello Stato in servizio all'estero e le persone con essi conviventi, i militari in servizio presso gli uffici e le strutture della NATO e gli insegnanti distaccati all’estero dal Ministero dell’Istruzione; i dipendenti di Regioni ed Enti Locali non sono stati considerati.
Con l’iscrizione all’A.I.R.E. si perdono l’assistenza sanitaria in Italia (medico di base, iscrizione alla ASST etc.) e tutte le altre funzioni amministrative correlate alla residenza (carta di identità, patente, tessera sanitaria, che devono essere espletate tramite il Consolato), compresa la residenza in una eventuale casa di proprietà in Italia, che a quel punto diventa seconda casa con tutti gli oneri correlati.
La proposta normativa è finalizzata ad estendere l’esclusione dall’obbligo dell’iscrizione all’Anagrafe dei cittadini italiani residenti all’estero (A.I.R.E.) per i dipendenti delle Regioni e delle Province Autonome temporaneamente assegnati agli uffici di collegamento a Bruxelles, come già avviene ai dipendenti di ruolo dello Stato, i militari, i dirigenti scolastici, docenti e personale amministrativo della scuola inviati all’estero nell’ambito di attività scolastiche per le seguenti ragioni:
1. non esonerando dall’obbligo i dipendenti delle amministrazioni regionali si creerebbe disparità di trattamento con i dirigenti scolastici, i docenti e il personale amministrativo della scuola inviati all’estero, in quanto anche i dipendenti regionali sono dipendenti pubblici e sono assegnati e inviati all’estero dalle loro amministrazioni regionali e provinciali di appartenenza, in regime di lavoro pubblico e con gli emolumenti soggetti a tutte le regole del D.P.R. 18 del 1967;
2. il personale assegnato agli uffici di collegamento delle Regioni e delle Province autonome presenta contratti di diverse tipologie, con assegnazioni a carattere non permanente, in quanto funzionali alle necessità organizzative dei singoli enti;
3. in tale contesto l’opzione del cambiamento di residenza o del mantenimento della stessa in Italia dipende pertanto dalle valutazioni dei singoli dipendenti, legate a ragioni di opportunità familiari o personali. La molteplicità e variabilità di tali elementi, unitamente all’adozione della modalità di lavoro agile, che consente di espletare la prestazione lavorativa anche in un luogo diverso da quello dell’ufficio di assegnazione, rendono incerta l’individuazione della residenza effettiva da parte dell’amministrazione pubblica;
4. un intervento normativo quale quello richiesto, pertanto, porterebbe a colmare un vuoto normativo sin qui arginabile solo attraverso un’interpretazione analogica delle disposizioni aventi come destinatari le categorie di cittadini esclusi dall’obbligo di iscrizione all’AIRE; contribuirebbe inoltre alla certezza del diritto, prevenendo possibili contenziosi. non solo con i Comuni di residenza originaria del personale regionale assegnato agli uffici di collegamento con le istituzioni europee, ma anche con le Regioni e Province autonome stesse;
5. infine, non meno rilevante è la considerazione che le Regioni e le Provincie autonome sono da ritenersi destinatarie della norma, rientrando tra le “… pubbliche amministrazioni (omissis) che, nell'esercizio delle funzioni, acquisiscono elementi rilevanti che indicano la residenza di fatto all'estero da parte del cittadino italiano”, in capo alle quali, la legge pone l’obbligo di comunicare “la residenza di fatto” del cittadino.
1. non esonerando dall’obbligo i dipendenti delle amministrazioni regionali si creerebbe disparità di trattamento con i dirigenti scolastici, i docenti e il personale amministrativo della scuola inviati all’estero, in quanto anche i dipendenti regionali sono dipendenti pubblici e sono assegnati e inviati all’estero dalle loro amministrazioni regionali e provinciali di appartenenza, in regime di lavoro pubblico e con gli emolumenti soggetti a tutte le regole del D.P.R. 18 del 1967;
2. il personale assegnato agli uffici di collegamento delle Regioni e delle Province autonome presenta contratti di diverse tipologie, con assegnazioni a carattere non permanente, in quanto funzionali alle necessità organizzative dei singoli enti;
3. in tale contesto l’opzione del cambiamento di residenza o del mantenimento della stessa in Italia dipende pertanto dalle valutazioni dei singoli dipendenti, legate a ragioni di opportunità familiari o personali. La molteplicità e variabilità di tali elementi, unitamente all’adozione della modalità di lavoro agile, che consente di espletare la prestazione lavorativa anche in un luogo diverso da quello dell’ufficio di assegnazione, rendono incerta l’individuazione della residenza effettiva da parte dell’amministrazione pubblica;
4. un intervento normativo quale quello richiesto, pertanto, porterebbe a colmare un vuoto normativo sin qui arginabile solo attraverso un’interpretazione analogica delle disposizioni aventi come destinatari le categorie di cittadini esclusi dall’obbligo di iscrizione all’AIRE; contribuirebbe inoltre alla certezza del diritto, prevenendo possibili contenziosi. non solo con i Comuni di residenza originaria del personale regionale assegnato agli uffici di collegamento con le istituzioni europee, ma anche con le Regioni e Province autonome stesse;
5. infine, non meno rilevante è la considerazione che le Regioni e le Provincie autonome sono da ritenersi destinatarie della norma, rientrando tra le “… pubbliche amministrazioni (omissis) che, nell'esercizio delle funzioni, acquisiscono elementi rilevanti che indicano la residenza di fatto all'estero da parte del cittadino italiano”, in capo alle quali, la legge pone l’obbligo di comunicare “la residenza di fatto” del cittadino.
Si segnala l’urgenza di procedere all’intervento normativo, considerato il disposto del novellato articolo 11 della Legge 1228 del 24 dicembre 1954 che assegna il termine di novanta giorni, dal 1° gennaio 2024 (data di entrata in vigore della Legge di Bilancio 2024) per presentare la dichiarazione di cambio di residenza all’originario Comune di residenza per vedersi applicare il regime sanzionatorio minimo.
Infine, la Conferenza delle Regioni e delle Province autonome chiede un incontro al Governo in relazione ai temi istituzionali recentemente oggetto di dibattito politico a livello nazionale, quali in particolare il limite di mandato per gli organi di vertice degli enti territoriali e il numero di componenti degli organi esecutivi delle Regioni, al fine di intraprendere un confronto costruttivo e collaborativo partendo dalle posizioni già assunte in merito dalla Conferenza stessa.
Roma, 22 febbraio 2024
( red / 12.03.24 )
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