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Regioni.it

n. 4576 - martedì 27 febbraio 2024

Sommario
- Sardegna: Alessandra Todde nuovo Presidente
- Sardegna: risultati elezioni regionali
- Ragioneria: potenziare l’assistenza domiciliare
- Termini normativi: gli emendamenti proposti delle Regioni
- Opere idrauliche: le osservazioni delle Regioni
- Convenzione Agenzia del Demanio e Upi: posizione Regioni

Documento della Conferenza delle Regioni del 25 gennaio

+T -T
Termini normativi: gli emendamenti proposti delle Regioni

(Regioni.it 4576 - 27/02/2024) La Conferenza delle Regioni e delle Province autonome esprime parere favorevole nella Conferenza Unificata del 25 gennaio in materia di termini normativi.
Nel documento di seguito riportato vengono elencati gli emendamenti inviati al Governo al termine della seduta della Conferenza Unificata.

POSIZIONE SULLA CONVERSIONE IN LEGGE DEL DECRETO-LEGGE 30 DICEMBRE 2023, N. 215, RECANTE “DISPOSIZIONI URGENTI IN MATERIA DI TERMINI NORMATIVI”
Parere, ai sensi dell’articolo 9, comma 3, del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281 
Punto 6) O.d.g. Conferenza Unificata

La Conferenza delle Regioni e delle Province Autonome esprime parere favorevole, con le proposte emendative di seguito riportate.

**************

1. Proroga di termini in materia di pubbliche amministrazioni

All’articolo 1, dopo il comma 22, aggiungere il seguente comma:

“All’articolo 9, comma 1-quinquies del Decreto-Legge 24 giugno 2016, n. 113, convertito con modificazioni dalla L. 7 agosto 2016, n. 160, recante misure finanziarie urgenti per gli enti territoriali e il territorio, è aggiunto il seguente periodo: “Gli enti di cui ai precedenti periodi possono comunque procedere alle assunzioni di personale a tempo indeterminato di cui all’articolo 19 del Decreto-Legge 19 settembre 2023, n. 124 convertito con modificazioni dalla L. 13 novembre 2023, n. 162”.

Relazione

L’art. 9, comma 1-quinquies, del decreto-legge 24 giugno 2016, n. 113 prevede che in caso di mancato rispetto dei termini per l’approvazione dei documenti contabili – come, ad esempio, il bilancio di previsione, il rendiconto, il bilancio consolidato – scatti il divieto di assunzione fino alla data di successiva approvazione.

Una prima deroga è stata introdotta per le assunzioni a tempo determinato connesse all’attuazione del PNRR.

La disposizione proposta è finalizzata a consentire la piena attuazione degli interventi previsti dal PN Capacità per la coesione 2021/2027 e dall’articolo 19 del DL 124 del 2023 finalizzati al rafforzamento della capacità amministrativa delle Amministrazioni impegnate nell’attuazione dei programmi comunitari. Scopo della disposizione è dunque quella di evitare che la “fragilità amministrativa” in cui versano diversi enti territoriali, che determina anche ritardi nella predisposizione dei documenti contabili di cui alla disposizione richiamata, non consenta la puntuale attivazione degli interventi di rafforzamento previsti dal PN Capacità per la coesione.

2. Conferma carattere scientifico degli IRCCS

All’articolo 1, dopo il comma 22 è aggiunto il seguente comma:

“23. All'art. 12 comma 4 del Decreto Legislativo n. 200/2022, secondo periodo infine aggiungere le seguenti parole “fatte salve le istanze di conferma presentate al 31 dicembre 2023.”

Relazione

Si propone l’emendamento, teso a prorogare la data di inizio dell’entrata in vigore delle nuove modalità di valutazione della conferma del carattere scientifico degli  Istituti di Ricovero e Cura a Carattere Scientifico (IRCCS),  in ragione del fatto che gli IRCCS che hanno trasmesso l’istanza di conferma entro il 31 dicembre 2023, e per i quali non è stata ancora avviata la procedura di valutazione da parte del Ministero della Salute, verrebbero valutati con criteri vigenti fino al 31 dicembre 2023 su indicatori relativi ad attività svolte negli anni 2021 e 2022. La nuova norma in vigore dal 1° gennaio 2024 prevede una modifica sostanziale di detti criteri. Quindi, si ritiene opportuno che le attività svolte da detti IRCCS siano misurate in modo coerente con i criteri vigenti nel periodo di valutazione.

Non vi sono oneri per la finanza pubblica la copertura è prevista a carico di risorse già stanziate nel bilancio dello Stato.

3. Potenziamento Centri per l’impiego

All’articolo 1, dopo il comma 22, aggiungere i seguenti commi:

“23. Al fine di garantire il raggiungimento degli obiettivi stabiliti dal Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR), nonché al fine di garantire l’effettivo potenziamento dei Centri per l’Impiego di cui all’articolo 12, comma 3 e seguenti del DL 4/2019, convertito con modificazioni dalla L. 28 marzo 2019, n. 26, le assunzioni effettuate dalle regioni e dalle province autonome, dalle agenzie e dagli enti regionali, o dalle province e dalle città metropolitane se delegate all'esercizio delle funzioni con legge regionale, in attuazione delle disposizioni ivi previste, nonché dell’art. 1, commi 793 e seg. della legge 27 dicembre 2017, n. 205, operano in deroga ai limiti assunzionali previsti dalla normativa vigente ed, in particolare, dall’art. 33 del decreto legge 30 aprile 2019, n. 34 convertito in legge 28 giugno 2019, n.58 ”. Dall'attuazione del presente comma non devono derivare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica”.

“24. Al fine di favorire la programmazione delle attività dei Centri per l’Impiego su base pluriennale, a decorrere dall’anno 2024, i Decreti Interministeriali attuativi di quanto disposto dall’art. 1, commi 85 e 86 della legge 30 dicembre 2021 n. 234, assegnano alle Regioni e Province Autonome le risorse su base triennale, fermo restando il trasferimento della sola quota relativa all’anno di competenza”.

Relazione

Il comma 23 estende le deroghe alle capacità assunzionali e ai tetti di spesa per le assunzioni anche alle assunzioni coperte dai trasferimenti di cui all'articolo 1, comma 795, della legge 27 dicembre 2017, n. 205 e di cui all’articolo 1, commi 793 e seguenti della legge 27 dicembre 2017, n. 205, al fine di garantire pienamente il turn over del personale trasferito alle Regioni a seguito della riforma del 2015 che, diversamente, se soggetto agli ordinari vincoli, porterebbe non al potenziamento dei CPI ma, in breve tempo, ad un “depotenziamento” dei servizi, a fronte del depauperamento degli organici a seguito dei pensionamenti che si verificheranno nei prossimi anni. La norma è dunque volta a mantenere (a risorse invariate) l’attuale livello degli organici dei CPI.

Il comma 24, prevedendo l’assegnazione su base triennale delle risorse stanziate dall’art. 1, commi 85 e 86 della legge 30 dicembre 2021 n. 234 a copertura degli oneri di funzionamento dei Centri per l’Impiego, fermo restando il trasferimento della sola quota relativa all’anno di competenza, consente alle Regioni e PA e ai loro enti delegati, la predisposizione dei piani di attività e dei bilanci preventivi su base triennale, nel rispetto di quanto disposto dal D.lgs. n. 118/2011, recante “Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 5 maggio 2009, n. 42”.

4. Sblocco avanzi vincolati

All’articolo 3 è aggiunto il seguente comma:

“12 bis. le disposizioni di cui ai commi 822 e 823 della legge 29 dicembre 2022, n. 197 si applicano, per le medesime finalità, anche in sede di approvazione del rendiconto 2023, e pertanto il comma 822 è così sostituito:

822. In sede di approvazione del rendiconto 2022 e 2023 da parte dell'organo esecutivo, gli enti di cui all'articolo 2 del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, sono autorizzati, previa comunicazione all'amministrazione statale o regionale che ha erogato le somme, allo svincolo delle quote di avanzo vincolato di amministrazione che ciascun ente individua, riferite ad interventi conclusi o già finanziati negli anni precedenti con risorse proprie, non gravate da obbligazioni sottostanti già contratte e con esclusione delle somme relative alle funzioni fondamentali e ai livelli essenziali delle prestazioni. Le risorse svincolate sono utilizzate da ciascun ente per:

a) la copertura dei maggiori costi energetici sostenuti dagli enti territoriali oltre che dalle aziende del servizio sanitario regionale;

b) la copertura del disavanzo della gestione 2022 delle aziende del servizio sanitario regionale derivante dai maggiori costi diretti e indiretti conseguenti alla pandemia di COVID-19 e alla crescita dei costi energetici;

c) contributi per attenuare la crisi delle imprese per i rincari delle fonti energetiche. 

c-bis) il sostegno degli operatori del settore turistico-ricettivo, termale e della ristorazione, che esercitano la propria attività nei comuni, classificati come montani, della dorsale appenninica, a condizione che abbiano subito una diminuzione del fatturato o dei corrispettivi nel periodo dal 1° novembre 2022 al 15 gennaio 2023 per cento rispetto al medesimo periodo dell'anno precedente.”

Relazione

Si propone di utilizzare le risorse dell’avanzo vincolato, per le quali non soggiacciono obbligazioni giuridicamente vincolanti, al fine di sostenere gli equilibri di bilancio degli enti territoriali e delle aziende sanitarie, particolarmente colpite dall’aumento dei costi delle materie energetiche e per le spese per il COVID e per attenuare la crisi delle imprese per i rincari delle fonti energetiche.

Si propone la proroga della procedura prevista dalla di bilancio 2023 che ha previsto (commi 822 – 823) la facoltà per gli enti territoriali (sia regioni che enti locali) di svincolare le quote di avanzo vincolato di amministrazione riferite ad interventi conclusi o già finanziati negli anni precedenti con risorse proprie, a condizione che non vi siano obbligazioni sottostanti già contratte con esclusione delle somme relative alle funzioni fondamentali e ai livelli essenziali delle prestazioni

Le risorse svincolate possono essere utilizzate per:

a) la copertura dei maggiori costi energetici sostenuti dagli enti territoriali oltre che dalle aziende del servizio sanitario regionale;b) la copertura del disavanzo della gestione 2022 delle aziende del servizio sanitario regionale derivante dai maggiori costi diretti e indiretti conseguenti alla pandemia di COVID-19 e alla crescita dei costi energetici;

c) contributi per attenuare la crisi delle imprese per i rincari delle fonti energetiche;

c-bis) il sostegno degli operatori del settore turistico-ricettivo, termale e della ristorazione, che esercitano la propria attività nei comuni, classificati come montani, della dorsale appenninica, a condizione che abbiano subito una diminuzione del fatturato o dei corrispettivi nel periodo dal 1° novembre 2022 al 15 gennaio 2023 per cento rispetto al medesimo periodo dell'anno precedente. 

Analoga norma è già stata approvata con decreto - legge 18/2020, art. 109, c.1 ter, con riferimento all’esercizio 2019 per ristorare risorse a favore dei soggetti economici particolarmente colpiti dagli effetti della pandemia (art. 109, c.1 ter, del DL 18/2020) prorogati fino al rendiconto 2021.

Non vi sono oneri per la finanza pubblica la copertura è prevista a carico di risorse già stanziate nel bilancio dello Stato.

5. Nuova definizione di liquidazione di spesa contenuta nel comma 2 dell'art. 57 del d.lgs. 118 del 23 giugno 2011

Dopo il comma 12 dell’art. 3 aggiungere il seguente comma:

“12-bis. Al fine di riconoscere le opportunità di semplificazione e di  accelerazione delle operazioni di verifica di gestione e di liquidazione della spesa dei progetti, con contributi pubblici delle politiche di coesione e del PNRR, di derivazione comunitaria, la definizione di liquidazione di spesa contenuta nel comma 2 dell’art. 57 del d.lgs 118 del 23 giugno 2011 viene integrata dopo le parole “ai termini e alle condizioni pattuite” con la disposizione “salvo che specifica normativa dell’Unione europea consenta che la verifica dei costi sia basata sulla valutazione dei rischi e proporzionata ai rischi individuati ex ante e per iscritto” 

Relazione

La motivazione di tale intervento emendativo risiede nella necessità di riconoscere le opportunità di semplificazione e di accelerazione delle operazioni di verifica di gestione e di liquidazione della spesa dei progetti, con contributi pubblici a valere sui fondi delle politiche di coesione e sul PNRR, di derivazione comunitaria, ed in particolare la norma dell’art. 74 comma 2 del Regolamento 2021/1060 del Parlamento europeo e del Consiglio, richiamato nei manuali di attività di controllo del PNRR. Tale opportunità incontra un ostacolo nella normativa nazionale che si vuole emendare in quanto senza l’esplicito richiamo alla normativa europea, i Soggetti attuatori e le Autorità di gestione delle politiche di coesione per pagare le spese progettuali dovrebbero comunque dare riscontro non solo della regolarità della fornitura o della prestazione ma altresì dare riscontro della rispondenza della stessa ai requisiti quantitativi e qualitativi, ai termini e alle condizioni pattuite ossia adottare sistemi di gestione che prevedano la verificare il 100% dei costi.
Con la specifica integrazione si intende inserire nel corpus originario della normativa (comma 2, ultimo capoverso, dell’art. 57 del D.Lgs. 23 giugno 2011, n. 118), l’espressa definizione della liquidazione di spesa che tenga conto, tuttavia, di operazioni semplificate di verifica qualora specifica normativa europea lo preveda.  

6. Regioni benchmark determinazione del fabbisogno sanitario standard

All’articolo 4, dopo il comma 8 è aggiunto il seguente comma:

“8 bis. All’articolo 27, comma 5 -ter, del decreto legislativo 6 maggio 2011, n. 68, le parole «degli anni 2021, 2022 e 2023»; sono sostituite dalle parole «degli anni 2021, 2022, 2023 e 2024».”

Relazione

È estesa al 2024 la norma, secondo la quale, al fine della determinazione del fabbisogno sanitario standard delle singole regioni, si assumono come regioni di riferimento tutte e cinque le regioni migliori (individuate in base a criteri di qualità dei servizi erogati, appropriatezza ed efficienza e al principio dell’equilibrio economico) mentre la normativa ordinaria richiederebbe, nell’ambito di queste ultime, l’individuazione, da parte della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, di tre regioni (tra le quali obbligatoriamente la prima)

Non vi sono oneri per la finanza pubblica.

7. Proroga dei termini per l’adozione dei bilanci d’esercizio delle aziende sanitarie e per l’approvazione dei rendiconti e dei bilanci consolidati delle Regioni

“Per l’esercizio 2023 il termine per l’adozione del bilancio d’esercizio di cui all’art. 31 del D.Lgs. 23 giugno 2011, n. 118  è differito al 31 luglio 2024 e  il termine di cui all'articolo 1, comma 174, della legge 30 dicembre 2004, n. 311, è differito dal 30 aprile al 15 giugno e, conseguentemente, il termine del 31 maggio, ovunque ricorre nel citato articolo 1, comma 174, è differito al 15 luglio.

Conseguentemente per le Regioni e le Province Autonome di Trento e di Bolzano, i termini previsti dall'articolo 18, comma 1, lettere b) e c), del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, sono così prorogati per l'anno 2024:

a) il rendiconto relativo all'anno 2023 è approvato da parte del consiglio entro il 30 settembre 2024, con preventiva approvazione da parte della giunta entro il 30 giugno 2024;

b) il bilancio consolidato relativo all'anno 2023 è approvato entro il 30 novembre 2024.”

Relazione

Con il presente emendamento si propone di prorogare i termini per la verifica sull’equilibrio economico dei Servizi Sanitari Regionali prevista dall’art. 1, comma 174 della L. n. 311/2004 limitatamente all’esercizio 2023 e, con essi, in quanto strettamente correlato, il termine per l’adozione dei bilanci d’esercizio 2023 delle aziende sanitarie.

Ciò per consentire al Ministro del Lavoro e delle Politiche Sociali, di concerto con il Ministro dell’Economia e delle Finanze e sentita la Conferenza Stato Regioni, di adottare i decreti di riparto.

Conseguentemente viene prevista una proroga di 60 giorni dei termini di approvazione del rendiconto e del bilancio consolidato previsti dal D.lgs. 118/2011.

Non sono previsti maggiori oneri finanziari per la finanza pubblica.

8. Razionalizzazione della spesa per dispositivi medici

1. “All’art. 9 ter, comma 9bis, primo periodo, del decreto legge 19 giugno 2015 n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2015, n. come modificato dall'articolo 18, comma 1, del D.L. 9 agosto 2022, n. 115, convertito con modificazione dalla Legge 21 settembre 2022, n. 142, dopo le parole “gli anni 2015, 2016, 2017 e 2018” sono inserite le parole “nonché degli anni 2019, 2020, 2021 e 2022”.”

2. All’art. 9 ter, comma 9bis, terzo periodo, del decreto legge 19 giugno 2015 n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2015, n. come modificato dall'articolo 18, comma 1, del D.L. 9 agosto 2022, n. 115, convertito con modificazione dalla Legge 21 settembre 2022, n. 142, dopo le parole “settore sanitario 2022” sono inserite le parole  “relativamente al ripiano dell'eventuale superamento del tetto di spesa regionale per gli anni 2015, 2016, 2017 e 2018 e sul bilancio del settore sanitario 2023 relativamente al ripiano dell'eventuale superamento del tetto di spesa regionale per gli anni 2019, 2020, 2021 e 2022”.

3. All’art. 9 ter, comma 9bis, quarto periodo, del decreto legge 19 giugno 2015 n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2015, n. come modificato dall'articolo 18, comma 1, del D.L. 9 agosto 2022, n. 115, convertito con modificazione dalla Legge 21 settembre 2022, n. 142, le parole “entro il 30 aprile 2023” sono sostituite dalle parole “entro il 29 febbraio 2024 per il ripiano relativo agli anni 2015, 2016, 2017 e 2018 ed entro il 30 giugno 2024 per il ripiano relativo agli anni 2019, 2020, 2021 e 2022”.

Relazione

In relazione alla necessità di consentire alle Regioni di contabilizzare, ai fini dell’equilibrio economico dei servizi sanitari regionali per l’esercizio 2023, il payback relativo ai dispositivi medici acquistati negli esercizi 2019, 2020, 2021 e 2022, analogamente a quanto già avvenuto, si propone di integrare la norma con la quale le Regioni medesime erano state autorizzate a contabilizzare, nell’esercizio 2022, il corrispondente payback di competenza degli anni 2015, 2016, 2017 e 2018.

Non sono previsti maggiori oneri finanziari per la finanza pubblica.

9. Ripristino cumulo previsto dall’art. 2 bis, comma 5, del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18

All’articolo 4, sesto comma, l’ultimo periodo: “Resta fermo quanto previsto dagli articoli 14, comma 3, e 14.1, comma 3, del decreto-legge 28 gennaio 2019, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 marzo 2019, n. 26.» è sostituito dal seguente “Agli incarichi di cui al presente comma non si applica l'incumulabilità tra redditi da lavoro autonomo e trattamento pensionistico di cui all'articolo 14, comma 3, e 14.1, comma 3, del decreto-legge 28 gennaio 2019, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 marzo 2019, n. 26”.

Relazione

Con l’emendamento proposto si ripristina il cumulo previsto dall’art. 2 bis, comma 5, del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito con modificazioni dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, che prevede la possibilità, in deroga all'articolo 5, comma 9, del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, e all'articolo 7 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, verificata l'impossibilità di assumere personale, anche facendo ricorso agli idonei collocati in graduatorie concorsuali in vigore, di conferire incarichi di lavoro autonomo, anche di collaborazione coordinata e continuativa, con durata non superiore a sei mesi,  a dirigenti medici, veterinari e sanitari nonché al personale del ruolo sanitario del comparto sanità, collocati in quiescenza, anche ove non iscritti al competente albo professionale in conseguenza del collocamento a riposo, nonché agli operatori socio-sanitari collocati in quiescenza, stabilendo che agli incarichi di cui al presente comma non si applica l'incumulabilità tra redditi da lavoro autonomo e trattamento pensionistico di cui all'articolo 14, comma 3, del decreto-legge 28 gennaio 2019, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 marzo 2019, n. 26.

Oltre alle previsioni di inapplicabilità dell’articolo 14, comma 3, del decreto-legge 28 gennaio 2019, n. 4 succitato, per il quale la “pensione quota 100 e 102” non è cumulabile, a far data dal primo giorno di decorrenza della pensione e fino alla maturazione dei requisiti per l'accesso alla pensione di vecchiaia, con i redditi da lavoro dipendente o autonomo, ad eccezione di quelli derivanti da lavoro autonomo occasionale, nel limite di 5.000 euro lordi annui, si estende la possibilità di cumulo anche ai trattamenti pensionistici previsti dall’articolo 14.1, comma 3, del decreto-legge 28 gennaio 2019, n. 4, vale a dire per la “pensione anticipata flessibile (quota 103)” inserita dall’articolo 1, comma 283, legge 29 dicembre 2022, n. 197, a decorrere dal 1° gennaio 2023.

L’emendamento è necessario in quanto gran parte degli incarichi di lavoro autonomo attribuiti dalle Aziende sanitarie sono conferiti a personale in quiescenza, e l’incumulabilità tra redditi da lavoro autonomo e trattamento pensionistico creerebbe difficoltà a garantire i servizi assistenziali dove permangono carenze di organico.

10. Disposizioni relative alla registrazione e alla conservazione dell'identificativo unico del dispositivo (UDI)

All’art. 4 dopo il comma 8 aggiungere il seguente comma:

8-bis. All’articolo 7, comma 2 primo periodo, del decreto del Ministero della Salute 11 maggio 2023, relativo alla registrazione e alla conservazione dell’identificativo unico del dispositivo (UDI), le parole “da centottanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto” sono sostituite dalle seguenti parole “dal giorno 15 gennaio 2025.”.

All’art. 4 dopo il comma 8 bis aggiungere il seguente comma:

8-ter. All’articolo 7, comma 2 primo periodo, del decreto del Ministero della Salute 11 maggio 2023, relativo alla registrazione e alla conservazione dell’identificativo unico del dispositivo (UDI) dei dispositivi medico-diagnostici in vitro, le parole “da centottanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto” sono sostituite dalle seguenti “dal giorno 8 gennaio 2025”.

Relazione

Si chiede di prorogare il termine di applicazione dei decreti:

- DECRETO 11 maggio 2023 Disposizioni relative alla registrazione e alla conservazione dell'identificativo unico del dispositivo (UDI) dei dispositivi medico-diagnostici in vitro da parte delle istituzioni sanitarie e degli operatori sanitari. (23A03884) (GU Serie Generale n.160 del 11-07-2023);

- DECRETO 11 maggio 2023 Disposizioni relative alla registrazione e alla conservazione dell'identificativo unico del dispositivo (UDI) da parte delle istituzioni sanitarie e degli operatori sanitari. (23A04010) (GU Serie Generale n.166 del 18-07-2023), rispettivamente per DM e IVD, di 18 mesi dalla data di pubblicazione.

Non sono previsti maggiori oneri finanziari per la finanza pubblica.

11. Fondo per il finanziamento degli oneri per indennizzi di cui alla legge 25 febbraio 1992, n. 210

Si chiede di prorogare per l'anno 2024 quanto disposto dall' articolo 9, comma 11, del decreto-legge 18 ottobre 2023, n. 145, che ha incrementato di 50 milioni di euro, per l’anno 2023, il fondo istituito dall’articolo 1, comma 821, della legge 30 dicembre 2020, n. 178, nello stato di previsione del Ministero dell’economia e delle finanze, finalizzato a concorrere agli oneri sostenuti dalle Regioni per l’esercizio della funzione di concessione degli indennizzi in favore dei soggetti danneggiati da complicanze di tipo irreversibile a causa di vaccinazioni obbligatorie, trasfusioni e somministrazioni di emoderivati di cui alla legge 25 febbraio 1992, n. 210, e che prevede che detto fondo sia ripartito tra le Regioni interessate con decreto del Ministro dell’economia e delle finanze, di concerto con il Ministro della salute, previa intesa in Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano, sulla base di una proposta formulata dalle Regioni in sede di auto-coordinamento tenendo conto del fabbisogno derivante dagli indennizzi corrisposti.

Relazione

Si chiede di prorogare per l’anno 2024 quanto disposto per l’anno 2023 in merito alla istituzione di un fondo di 50 milioni di euro annui in favore delle Regioni a titolo di concorso agli oneri sostenuti per l’esercizio della funzione di concessione degli indennizzi in favore dei soggetti danneggiati da complicanze di tipo irreversibile a causa di vaccinazioni obbligatorie, trasfusioni e somministrazioni di emoderivati di cui alla legge 25 febbraio 1992, n. 210 trasferita alle stesse Regioni in attuazione del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112.

Il fondo è ripartito tra le Regioni interessate con decreto del Ministro dell’economia e delle finanze, di concerto con il Ministro della salute, previa intesa in Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le provincie autonome di Trento e di Bolzano, sulla base di una proposta formulata dalle Regioni in sede di auto-coordinamento tenendo conto del fabbisogno derivante dagli indennizzi corrisposti.

12. Proroga del termine per l’indizione delle procedure di conferimento di assegni di ricerca

All’articolo 6, quarto comma, le parole “31 luglio 2024” sono sostituite dalle seguenti “31 dicembre 2024”.

Relazione

Diverse Regioni finanziano a valere le risorse del Fondo Sociale Europeo assegni di ricerca per progetti realizzati dalle Università e dagli Enti pubblici di ricerca operanti nei rispettivi territori regionali in collaborazione con imprese e altre istituzioni locali.

Atteso quanto previsto dall’articolo 14, comma 6-quaterdecies, primo periodo, del decreto-legge 30 aprile 2022, n. 36, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 giugno 2022, n. 79, che stabilisce la possibilità di indire procedure per il conferimento di assegni di ricerca sino al 31.12.2023 le regioni non hanno potuto adottare i bandi per assegni di ricerca previsti il 2024 prima della pubblicazione del DL 30 dicembre 2023, n. 215.

La proroga del termine per l’indizione delle procedure di conferimento di assegni di ricerca da parte di Università ed Enti pubblici di ricerca al 31.07.2024 disposta dal DL 215/2023, che permetterebbe l’adozione di bandi regionali per assegni di ricerca, appare tuttavia non congrua con i tempi necessari per l’assegnazione, tramite procedure valutative e nel rispetto della normativa comunitaria, nazionale e specifica di ogni singola Regione, dei finanziamenti alle Università ed Enti di ricerca in tempo utile affinché questi possano attivare le selezioni degli assegnisti entro il termine previsto.

Al fine di rendere possibile l’assegnazione delle risorse europee da parte delle Regioni si chiede la proroga delle procedure di conferimento di assegni di ricerca da parte di Università ed Enti pubblici di ricerca al 31 dicembre 2024.

Tale modifica permetterà alle Regioni di espletare i bandi di assegnazione delle risorse e alle Università e agli Enti di ricerca di selezionare i candidati per la realizzazione di progetti di ricerca che, orientati ai fabbisogni espressi dai territori regionali, potranno contribuire da un lato alla innovazione e alla competitività dei rispettivi sistemi produttivi e, dall’altro, offriranno agli assegnisti l’opportunità di partecipare ad esperienze di ricerca, perlopiù di natura applicativa e realizzate in collaborazione con imprese e altri operatori del territorio, utili a promuoverne l’occupabilità per lavori in linea con il loro bagaglio di conoscenze e competenze.

13. 8 nuovo comma 10bis

All’articolo 8, dopo il comma 10, aggiungere il seguente nuovo comma 10bis:

“10bis. All’allegato 1 del decreto del 15 luglio 2021 del Ministero dell’economia e delle finanze, il termine di cui alla scheda progetto dell’intervento “rinnovo delle flotte di bus, treni e navi – bus”, relativo alla sottoscrizione dei contratti, è sostituito con il IV trimestre 2024. Di conseguenza, all’articolo 3, comma 6, del decreto del Ministro delle infrastrutture e della mobilità sostenibili 2 agosto 2021, n. 315, le parole “30 settembre 2022” sono sostituite dalle parole “31 dicembre 2024”.

Relazione

L’emendamento risulta necessario per consentire l’espletamento delle procedure di affidamento e la sottoscrizione dei contratti dei progetti cofinanziati con le risorse del Piano Nazionale per gli Investimenti Complementari al PNRR (PNC PNRR), per i quali i termini di conseguimento degli obiettivi sono scaduti al 31 dicembre 2022. Il differimento consentirebbe di completare l’investimento PNC anche per quanto riguarda le quote di risorse non ancora contrattualizzate, che altrimenti risulterebbero inutilizzate e quindi oggetto di revoca.

Ciò anche in considerazione del fatto che il decreto del MEF di aggiornamento dei cronoprogrammi procedurali, previsto dall’art 7, comma 1, del D.L. 24 febbraio 2023, n. 13, che doveva essere adottato entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore del decreto-legge, cioè entro il 26 aprile 2023, non risulta ancora essere stato emanato.

L’esigenza di differimento dei termini si riferisce, in particolare, al programma denominato "Rinnovo delle flotte di bus, treni e navi verdi - Bus" del PNC PNRR. I processi decisionali e le procedure di affidamento hanno infatti registrato tempi lunghi a causa della contingente situazione economica e di mercato, con particolare riferimento alla scarsità di materie prime e all’incremento dei costi delle fonti di alimentazione, che hanno determinato difficoltà, per le Stazioni Appaltanti, nell’assumere decisioni sul tipo di investimenti da realizzare, anche nell’ottica di una sostenibilità futura della spesa.

Inoltre, è emersa la problematica della risoluzione di alcune OGV perfezionate nei tempi; l’eventuale perfezionamento di un nuovo contratto sarebbe successivo al termine vigente del 31 dicembre 2022, risultando quindi irrealizzabile in assenza di un differimento del termine per la sottoscrizione dei contratti.

14. 8, nuovo comma 10ter

All’articolo 8, dopo il comma 10bis, aggiungere il seguente nuovo comma 10ter:

“10ter. Il termine di cui all’articolo 1 del decreto ministeriale 23 dicembre 2021 n. 531, relativo alla revoca delle risorse di cui all’articolo 1 del decreto ministeriale 1° febbraio 2018, n. 30, ripartite dal successivo decreto ministeriale 6 agosto 2018, n. 361, è fissato al 31 dicembre 2024”

15. 8, nuovo comma 10quater 

All’articolo 8, dopo il comma 10ter, aggiungere il seguente nuovo comma 10quater:

“10quater. Il termine di cui al comma 1 dell’articolo 6 del decreto interministeriale 12 dicembre 2022 n. 390, relativo alla revoca delle risorse è fissato al 31 dicembre 2024”.

Relazione

Gli emendamenti concernenti l’introduzione del comma 10ter e del comma 10quater all’articolo 8 del decreto-legge risultano necessari al fine di prorogare al 31/12/2024 i termini previsti per gli interventi di messa in sicurezza delle ferrovie non interconnesse alla rete nazionale, di cui al DM n. 30/18 e ss.mm.ii..

Le difficoltà e i ritardi per la realizzazione delle opere finanziate sono dovuti dalle recenti circostanze esterne sfavorevoli, come l’emergenza sanitaria da Covid-19, il rincaro dei prezzi, che ha costretto a rimodulare i progetti ed i relativi quadri economici, e la necessità di far fronte agli impegni assunti nell’ambito del PNRR-PNC con tempistiche assai ristrette.

In particolare, l’aumento dei prezzi delle materie prime e dell’energia, dovuto ai ben noti problemi legati alla crisi internazionale e sanitaria, hanno comportato un disequilibrio fra il finanziamento concesso e gli attuali costi di realizzazione dell’intervento sui sistemi di sicurezza. Questa situazione ha condizionato gli esiti delle gare regolarmente bandite dai soggetti titolari dei finanziamenti.

Il mantenimento dei finanziamenti mira ad evitare che le attività già svolte dalle aziende, ad oggi completamente perfezionate, per l’indizione delle gare e le spese a tal fine già sostenute, siano del tutto vanificate.

16. Proposta additiva 13.1

All’articolo 13, comma 1, dopo le parole “danni alle coltivazioni” inserire le parole seguenti: “, ai beni mobili, immobili e alle scorte”.

Relazione

La proposta emendativa mira ad includere nella proroga degli adempimenti previsti dall’art. 13 comma 1, anche i danni ai beni mobili, immobili e alle scorte.

17. Comma aggiuntivo 13.3-bis

All’articolo 13, dopo il comma 3, inserire il seguente: “3-bis. All’articolo 1, comma 44, della legge 11 dicembre 2016, n. 232, le parole: «2022 e 2023» sono sostituite dalle seguenti: «2022, 2023 e 2024».”

Relazione

In un’ottica di sostegno alla liquidità a disposizione degli imprenditori agricoli, gravemente colpita dall’aumento del costo dei carburanti e dalle conseguenze dei sempre più frequenti eventi climatici estremi, si dispone la proroga a tutto il 2024 dell’esenzione IRPEF per i redditi dominicali e agrari, anche al fine di mettere un freno al graduale abbandono del settore agricolo da parte di lavoratori e imprenditori, che sempre più spesso stanno scegliendo di cercare lavoro in altri comparti.

18. Proroga dei termini per l’individuazione delle aree sciabili per l’apertura al pubblico.

1. All’articolo 14 è aggiunto il seguente comma:

“2 bis. All'articolo 4, comma 3, del D. Lgs. 28 febbraio 2021, n. 40, le parole “entro un anno dalla data di entrata in vigore del presente decreto” sono sostituite dalle seguenti “entro il 31 dicembre 2024”.”

Relazione

L'articolo 4 del D. Lgs. 28 febbraio 2021, n. 40 “Attuazione dell'articolo 9 della legge 8 agosto 2019, n. 86, recante misure in materia di sicurezza nelle discipline sportive invernali”, disciplina l’individuazione delle aree sciabili attrezzate, definendole come superfici innevate, anche artificialmente, aperte al pubblico e comprendenti piste, impianti di risalita e di innevamento, abitualmente riservate alla pratica degli sport sulla neve.

Il comma 3, in particolare, attribuisce alle regioni e province autonome, sentiti i gestori, la competenza ad individuare le aree sciabili attrezzate, comprensive di segnaletica, con l'indicazione al loro interno delle piste di raccordo dotate dei requisiti di cui all'articolo 8, entro un anno dalla data di entrata in vigore del presente decreto.

L'individuazione da parte delle regioni equivale alla dichiarazione di pubblica utilità, indifferibilità e urgenza e rappresenta il presupposto per la costituzione coattiva di servitù e usi civici connessi alla gestione di tali aree, previo pagamento della relativa indennità, secondo quanto stabilito dalle regioni.

Il comma 4 dispone che “L'individuazione delle aree sciabili attrezzate nei termini e con le modalità indicate ai commi 1, 2 e 3 costituisce presupposto indispensabile per la loro fruizione e per la relativa apertura al pubblico”.

Il termine di un anno assegnato alle regioni e province autonome per l’individuazione delle aree sciabili, già previsto nel testo originario del decreto, risulterebbe decorso il 3/4/2022.

L’individuazione delle aree sciabili, in alcuni ordinamenti regionali, ha luogo sulla base di un procedimento complesso, che coinvolge i singoli Comuni/Unioni Montane e si intreccia strettamente con i procedimenti di variante al piano regolatore generale, spesso connotati da tempi procedimentali rilevanti.

Al fine di consentire l’adeguamento degli strumenti urbanistici comunali e il completamento dell’individuazione delle aree sciabili sull’intero territorio regionale, si ritiene congruo un differimento del termine recato dall’art. 4 comma 3 del D. Lgs. 40/2021 al 31 dicembre 2024.

Non vi sono oneri per la finanza pubblica.

19. Modalità di acquisizione personalità giuridica delle Associazioni sportive dilettantistiche e conseguenti comunicazioni e sospensioni.

1. All’articolo 14 è aggiunto il seguente comma:

“2 bis. Per integrare il comma 1-ter dell'art. 14 del Dlgs 39/2021, dopo le parole in chiusura "Provincia Autonoma competente", è inserito il seguente periodo:

Fino alla piena operatività della procedura di riconoscimento della personalità giuridica e di approvazione delle modifiche statutarie di cui al presente articolo, nonché del sistema di comunicazioni di cui al precedente periodo, le Prefetture, le Regioni e le Province autonome sono competenti a istruire le istanze di riconoscimento giuridico e approvazione delle modifiche statutarie presentate da Associazioni Sportive Dilettantistiche iscritte nel Registro Nazionale delle Attività Sportive Dilettantistiche, ai sensi e per gli effetti di cui al d.P.R. n. 361/2000, esclusa ogni valutazione in merito alla conformità dello statuto ai requisiti previsti ai fini dell’iscrizione al RASD, di cui al D.Lgs. n. 36/2021 e al D.Lgs. n. 39/2021.

Relazione

Come è noto il d.lgs. n.39/2021, pur avendo testualmente previsto all’art. 14, comma 1 ter, la suddivisione delle competenze Stato/Prefettura/Regioni/Province Autonome in materia di personalità giuridica, di fatto allo stato attuale non è ancora riuscito a concretizzarla, determinando di contro importanti difficoltà di coordinamento fra la normativa statale in vigore ex d.p.r. n.361/2000 e la nuova contenuta in seno al citato d.lgs. 39/2021. 

Pertanto, dopo il confronto intervenuto con gli uffici competenti delle Regioni, si è ritenuto idoneo a superare tali difficoltà esclusivamente in via temporanea (ed esattamente fino a completa, e speriamo tempestiva, attuazione delle disposizioni contenute nel decreto legislativo di cui trattasi) il testo proposto.

20. Articolo aggiuntivo 17bis “interventi finanziari a sostegno delle imprese agricole di cui al Dlgs 102/2004”

“Al fine di mitigare gli effetti economici derivanti dai gravi danni prodotti dalle epizoozie zootecniche, i benefici previsti dal Dlgs 29 marzo 2004, n. 1012 (articoli 5 e 7) sono estesi agli allevatori colpiti da provvedimenti di abbattimento parziale o totale degli animali.”

Relazione

Si tratta della tubercolosi bovina che, parimenti alla brucellosi, raffigura una delle minacce più infide per la salute degli animali che il mondo si trova a combattere oggi.

La situazione di rischio sanitario e, conseguentemente, l’impatto socioeconomico sui territori e sulle filiere zootecniche e agroalimentari sono notevoli tant’è che alcune zone della nostra nazione sono state oggetto di impegno e di applicazione da parte degli Organi di Governo, vedi in ultimo quanto intrapreso a tutela della filiera delle Mozzarella di Bufala Campana DOP, elemento identitario di una regione ma, in primo luogo, strumento per creare reddito e occupazione.

Ogni anno migliaia di capi di bestiame vengono abbattuti per prevenire la diffusione della malattia, tale macellazione “forzata” se protratta cagionerà ulteriore e, verosimilmente, irreversibile nocumento al già provato comparto.

Roma, 25 gennaio 2024


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( red / 27.02.24 )
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