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Regioni.it

n. 4573 - giovedì 15 febbraio 2024

Sommario
- Ragioneria Generale dello Stato: spesa statale regionalizzata
- Riordino giochi: audizione Conferenza Regioni
- Seminario CDP-Regioni: tavoli per sviluppo sostenibile territori
- DDL Montagna: gli emendamenti proposti dalle Regioni
- Centri assistenza agricola: le raccomandazioni delle Regioni
- Piattaforma unica trasparenza: osservazioni Regioni

Documento della Conferenza delle Regioni dell'8 febbraio

+T -T
Centri assistenza agricola: le raccomandazioni delle Regioni

(Regioni.it 4573 - 15/02/2024) Il provvedimento aggiorna ed integra le previsioni contenute nel Decreto Ministeriale recante “Riforma dei centri autorizzati di assistenza agricola” del 2008.
Con l'istituzione del nuovo sistema unico di identificazione delle parcelle agricole che stabilisce che i fascicoli aziendali debbano essere confermati o aggiornati annualmente in modalità grafica e geo-spaziale e che la superficie aziendale -dichiarata attraverso l’utilizzo di strumenti grafici e geo-spaziali ai fini della costituzione o dell’aggiornamento dei fascicoli aziendali - è verificata sulla base del sistema di identificazione della parcella agricola.
Il sistema introduce rilevantissimi elementi di innovazione che inevitabilmente impattano sulla operatività dei CAA: gestione di strumenti digitali e accesso ai sistemi informativi geospaziali, sicurezza delle informazioni, sicurezza dei dati e prevenzione della corruzione e del conflitto di interessi.
La Conferenza delle Regioni e delle Province autonome, in sede di Conferenza Stato-Regioni dell'8 febbraio, esprime l'intesa sul nuovo testo, ma con alcune richieste e raccomandazioni contenute nel seguente documento consegnato al Governo.
 
POSIZIONE SULLO SCHEMA DI DECRETO DEL MINISTRO DELL'AGRICOLTURA, DELLA SOVRANITÀ ALIMENTARE E DELLE FORESTE, RECANTE
"DEFINIZIONE DEI REQUISITI DI GARANZIA E DI FUNZIONAMENTO CHE I CENTRI AUTORIZZATI DI ASSISTENZA AGRICOLA (CAA) DEVONO POSSEDERE PER L'ESERCIZIO DELLA LORO ATTIVITÀ''
Intesa, ai sensi dell’articolo 6, comma 3, del decreto legislativo 21 maggio 2018, n. 74 
Punto 4) Odg Conferenza Stato-Regioni
 
La Conferenza delle Regioni e delle Province autonome esprime parere favorevole all'intesa con le richieste di emendamento, raccomandazioni e ulteriori richieste di seguito riportate:
 
PROPOSTE EMENDAMENTI
 
Proposta additiva
14.1
All’articolo 14 comma 1 DOPO LE PAROLE “(…) dopo aver ricevuto l’istanza di autorizzazione”
INSERIRE “entro sessanta (60) giorni”
 
MOTIVAZIONE
Non risulta indicata la tempistica che le Regioni hanno per concludere il procedimento di verifica dei requisiti ai fini dell’autorizzazione. Si propongono 60 giorni, come nel decreto precedente. Se non indicato valgono i 30 giorni indicati dalla L. 241/1990, difficilmente sostenibili.
 
REFUSI
 
All’articolo 9, comma 2, segnaliamo il refuso con riferimento all’articolato richiamato.
 
RACCOMANDAZIONI
- Si propone una riformulazione più ampia del comma 5 dell’articolo 2 (la gestione dell’anagrafe comprende la costituzione, l’aggiornamento e la conservazione), che preveda di stabilire l’entità dei corrispettivi da riconoscere ai CAA con riferimento alle regole comuni individuate nello schema tipo di convenzione, così come già oggi prevede l’accordo convenzionale tra coordinamento e organismi pagatori, anche al fine di evitare sperequazioni sui territori.
- Tenuto conto dei differenti importi che vengono riconosciuti ai CAA per la gestione dei fascicoli aziendali risulta necessario, per uniformità, prevedere che AGEA garantisca i medesimi importi per i costi sostenuti per la gestione dei fascicoli aziendali che compongono l’anagrafe delle imprese agricole sul SIAN.
- Valutare un numero fascicoli/operatore che non pregiudichi la funzione di garantire alle aziende agricole una buona qualità del servizio fornito dai CAA. Rimettere alle singole regioni la disciplina di tale rapporto.
- Si ritiene necessario verificare i profili professionali, di esperienza e la regolarità dei contributi previdenziali e lavorativi dei dipendenti CAA.
RICHIESTE
- Con riferimento al Capo II - Requisiti minimi di garanzia e di funzionamento, si propone di indicare nel decreto, in alternativa a quanto previsto all’articolo 12, comma 2 e comma 3, anche la frequenza di specifici corsi di formazione autorizzati/organizzati dagli organismi pagatori competenti.
- Al comma 2 dell’articolo 12, è prevista la distinzione tra operatori istruttori e verificatori. Si propone di inserire le relative declaratorie nell’articolo 1 “Definizioni”. Con la descrizione attuale gli istruttori rischiano di non poter essere tracciati, non avendo accesso agli applicativi. Si propone inoltre di valutare anche per gli istruttori la possibilità di inserire la documentazione nei sistemi applicativi, e la ridefinizione del ruolo dei “verificatori” inserendo l’attività di “validazione” di quanto l’istruttore effettua.
- Al comma 2 dell’articolo 18, nell’ambito della disciplina dei controlli, si richiede di prevedere l’inserimento del divieto di pantouflage, al fine di contenere il rischio di situazioni di corruzione nei rapporti con la pubblica amministrazione.
 
Roma, 8 febbraio 2024

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( red / 15.02.24 )
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