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Regioni.it

n. 4569 - venerdì 2 febbraio 2024

Sommario
- Provincia autonoma di Bolzano: la nuova Giunta
- Caner (Regioni): vicini agli agricoltori per sostenibilità imprese
- SELECTING ITALY 2024 a Trieste l’8-9 aprile
- Sanità: finanziamento SSN, raccomandazioni Regioni
- Contenzioso tributario: osservazioni e proposte
- Disabilità: l'intesa condivisa con Anci

Documento della Conferenza delle Regioni dell'11 gennaio

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Disabilità: l'intesa condivisa con Anci

(Regioni.it 4569 - 02/02/2024) Via libera della Conferenza delle Regioni e delle Province autonome dell'11 gennaio, in sede di Conferenza Unificata, all'intesa espressa con l'Anci sulla “Definizione della condizione di disabilità, della valutazione di base, di accomodamento ragionevole, della valutazione multidimensionale per l’elaborazione e attuazione del progetto di vita individuale personalizzato e partecipato”. 
In particolare si evidenziano alcune precisazioni e semplificazione nei passaggi burocratici e nelle possibilità di scelta delle persone con disabilità.
Nel seguente documento si riportano le modifiche richieste dalle Regioni e presentate al Governo.

POSIZIONE SULLO SCHEMA DI DECRETO LEGISLATIVO RECANTE “DEFINIZIONE DELLA CONDIZIONE DI DISABILITÀ, DELLA VALUTAZIONE DI BASE, DI ACCOMODAMENTO RAGIONEVOLE, DELLA VALUTAZIONE MULTIDIMENSIONALE PER L’ELABORAZIONE E ATTUAZIONE DEL PROGETTO DI VITA INDIVIDUALE PERSONALIZZATO E PARTECIPATO”
 
Intesa ai sensi dell'art. l, comma 2, della legge 22 dicembre 2021, n. 227
Punto 05) O.d.g. Conferenza Unificata
 
La Conferenza delle Regioni e delle Province autonome e l’ANCI esprimono l’intesa sul testo condiviso con il Ministero per le disabilità e trasmesso dal Capo di gabinetto del Ministro per le disabilità con nota del 9 gennaio u.s. (Prot. 027/P/2024), con le modifiche di seguito riportate rispetto al testo deliberato in via preliminare dal Consiglio dei ministri il 3 novembre 2023:
 
Articolo 7:
 
Il comma 2 è modificato come segue:
“2.Con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, adottato di concerto con il Ministro della salute, il Ministro dell’economia e delle finanze, con l'Autorità politica delegata in materia di disabilità, d’intesa con la Conferenza unificata, da emanarsi entro sei mesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto legislativo sono individuate le prestazioni erogabili ai sensi del comma 1 e le specifiche modalità con cui richiedere l’erogazione”.
 
Articolo 13:
 
Il comma 1 è modificato come segue:
“1. Il certificato che riconosce la condizione di disabilità, di cui all’articolo 6, comma 7, sostituisce a tutti gli effetti le relative certificazioni. La trasmissione del certificato nell’interesse della persona integra la presentazione dell’istanza ai fini del conseguimento di prestazioni sociali, e socio-assistenziali e sociosanitarie, fermo restando quanto previsto dall’articolo 15”.
 
Articolo 15:
 
Il comma 2 è modificato come segue:
“2. A seguito dell’attività informativa al termine della visita, i soggetti di cui al comma 1 hanno facoltà di richiedere che la commissione, caricato il certificato che attesta la condizione di disabilità sul fascicolo sanitario elettronico («FSE»), trasmetta il medesimo anche all’Ambito Territoriale Sociale, di cui all’articolo 8 della legge 8 novembre 2000, n. 328, ove ricade il comune di residenza o ad altro ente individuato per legge regionale, al fine di avviare il procedimento per l’elaborazione del progetto di vita individuale, personalizzato e partecipato”.
Articolo 17:
 
Il comma 7 è modificato come segue:
“7. La pubblica amministrazione nel provvedimento finale tiene conto delle esigenze della persona con disabilità anche attraverso gli incontri personalizzati di cui all’articolo 1, comma 1-bis della legge 7 agosto 1990, n. 241, concludendo il procedimento con diniego motivato ove non sia possibile accordare l’accomodamento ragionevole richiesto e indica l’accomodamento più prossimo secondo i principi del comma 5”.
 
Articolo 20
 
Il comma 1 è modificato come segue:
“1.Il progetto di vita tende a favorire la libertà della persona con disabilità di scegliere dove vivere e con chi vivere, individuando appropriate soluzioni abitative e, ove richiesto, garantendo il diritto alla domiciliarità delle cure e dei sostegni socio-assistenziali, salvo il caso dell’impossibilità di assicurare l’intensità, in termini di appropriatezza, degli interventi o la qualità specialistica necessaria”.
 
Articolo 22:
 
Il comma 2 è modificato come segue:
 “2. La persona di cui al comma 1 può essere scelta dalla persona con disabilità anche tra i componenti dell’unità di valutazione multidimensionale di cui all’articolo 24, comma 2, lettere b), d), e) e f) e gli eventuali oneri, qualora non sia personale afferente ai servizi pubblici, sono a carico della persona con disabilità”.
 
Articolo 23:
 
Il comma 2 è modificato come segue:
“2. L’istanza di cui al comma 1 è presentata all’Ambito territoriale sociale, di cui all’articolo 8 della legge 8 novembre 2000, n. 328, ove ricade il comune di residenza della persona con disabilità o altro ente individuato con legge regionale, quale titolare del relativo procedimento. L’istanza può essere raccolta anche per il tramite del comune di residenza o di uno dei punti unici di accesso del territorio, individuati dagli enti locali o dalle regioni.”.
 
Il comma 4 è modificato come segue:
“4. L’avvio del procedimento è comunicato all’istante da parte dal titolare del procedimento secondo quanto previsto dal comma 2, entro 20 giorni, dalla presentazione dell’istanza ai sensi del comma 1 o dalla ricezione della comunicazione di cui all’articolo 15, comma 5.
 
Articolo 24:
 
Il comma 2, lettera e) è modificato come segue:
“e) uno o più professionisti sanitari designati dalla Azienda Sanitaria o dal distretto sanitario col compito di garantire l’integrazione sociosanitaria;”.
 
Al comma 2, dopo la lettera f) è aggiunta la lettera g):
 “g)      ove necessario, un rappresentante dei servizi per l’inserimento lavorativo delle persone con disabilità di cui all’articolo 6 della legge 12 marzo 1999, n. 68, nei casi di cui all’articolo 1, comma 1, della medesima legge”.
 
Al comma 3, dopo le parole: “disabilità o” è aggiunta la parola: “di”; dopo le parole “la rappresenta” sono aggiunte le seguenti: “o su richiesta degli altri componenti dell’unità di valutazione multidimensionale di cui al comma 2, lettere d), e) f) g e h)”.
 
E’ inserito un nuovo comma 5 il cui testo è il seguente:
“5. Nello stesso termine di cui al comma 4, le Regioni individuano i criteri con cui attribuire, tra i componenti dell’unità di valutazione di cui al comma 2, lett. d) ed e), senza ulteriori oneri carico della finanza pubblica, le funzioni di coordinamento dell’unità stessa, garantendo un raccordo tra gli ambiti sociali e sanitari”.
 
Conseguentemente, i commi successivi vengono rinumerati.
 
Articolo 26:
 
Il comma 3, lettera b), è modificato come segue:
“b) interventi individuati nelle seguenti aree: 1) apprendimento, socialità ed affettività;2) formazione, lavoro;3) casa e habitat sociale;4) salute.”.
 
Il comma 5 è modificato come segue:
“1. Il progetto di vita è soggetto ad aggiornamento anche su richiesta dalla persona con disabilità o di chi la rappresenta.”.
 
I commi 7 e 8 sono modificati come segue:
“7. Il progetto di vita con il relativo budget, redatto in formato accessibile per la persona con disabilità, è predisposto dall’unità di valutazione multidimensionale unitamente ai soggetti responsabili dei vari servizi ed interventi, anche informali, previsti e da attivare nell’ambito del progetto. I soggetti di cui al periodo precedente, previa adozione dei relativi atti, anche amministrativi, lo approvano e lo sottoscrivono. Il progetto è sottoscritto approvato dalla persona con disabilità secondo le proprie capacità comunicative.
8. Il progetto di vita ha efficacia dal momento della sottoscrizione ed approvazione di cui al comma 7, ferma restando la possibilità di modifica del medesimo su istanza di parte ai sensi del comma 5, a seguito delle verifiche di cui al comma 3, lettera g) o ai sensi dell’articolo 29, comma 1, lettera e).”.
 
Articolo 27:
 
Il comma 2 è modificato come segue:
“2. Il progetto di vita è rimodulato in funzione della valutazione dei nuovi contesti di vita o di residenza, secondo il principio di continuità dell’assistenza e garantendo perseguendo per qualità, quantità e intensità, livelli di organizzazione e di prestazioni non inferiori a quelli precedenti. Nel caso in cui la persona con disabilità intenda proseguire il progetto di vita trasferendosi in altra Regione, il progetto, nel rispetto di continuità dell’assistenza, sarà riformulato tenuto conto del nuovo contesto territoriale e dei relativi assetti organizzativi.”
 
Articolo 28:
 
Il comma 4 è modificato come segue:
“4. Alla formazione del budget di progetto concorrono, in modo integrato e nei limiti delle risorse disponibili a legislazione vigente, gli interventi pubblici, inclusi quelli di cui al comma 5 e quelli derivanti dal Fondo di cui all’articolo 1, comma 1264, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, dal Fondo di cui all’articolo 3 della legge 22 giugno 2016, n. 112, dal Fondo di cui all’articolo 1, comma 254 della legge 27 dicembre 2017, n. 205, dal Fondo  di cui all'articolo 5, comma 1, lettera a), della legge 24 dicembre 1993, n. 537”.
 
Il comma 7 è modificato come segue:
 “7.La persona con disabilità può partecipare volontariamente alla costruzione del budget conferendo risorse proprie, nonché valorizzando supporti informali. Resta ferma la disciplina della compartecipazione al costo per le prestazioni che la prevedono, ai sensi del decreto del Presidente del consiglio dei ministri 5 dicembre 2013, n. 159.  ”.
 
Articolo 30:
 
Il comma 1 è modificato come segue:
“1. Le regioni sulla base della rilevazione dei fabbisogni emersi dalle valutazioni multidimensionali e delle verifiche dell'adeguatezza delle prestazioni rese, anche tenendo conto di quanto richiesto come risorse integrative a valere sul Fondo di cui all'articolo 31, co-programmano nell’ambito dei loro modelli organizzativi annualmente con gli enti del terzo settore gli strumenti correttivi di integrazione degli interventi sociali e sanitari.”
 
Articolo 36 bis:
 
Si proceduto all’inserimento di un nuovo articolo 36 bis:
 
“ART. 36 bis
(Clausola di salvaguardia)
1. Le disposizioni del presente decreto sono applicabili nelle regioni a statuto speciale e nelle Province autonome di Trento e di Bolzano compatibilmente con i rispettivi statuti e le relative norme di attuazione.
2. Resta fermo che nelle Province autonome di Trento e di Bolzano il procedimento valutativo di base è assicurato ai sensi dei rispettivi ordinamenti e che alle funzioni attribuite dal presente decreto all’INPS provvedono le medesime province.”
 
 
Roma, 11 gennaio 2024

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( red / 02.02.24 )
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Il periodico telematico a carattere informativo plurisettimanale “Regioni.it” è curato dall’Ufficio Stampa del CINSEDO nell’ambito delle attività di comunicazione e informazione della Segreteria della Conferenza delle Regioni e delle Province autonome

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