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Documento della Conferenza delle Regioni del 6 dicembre
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Statuto del Contribuente: le criticità evidenziate
(Regioni.it 4564 - 16/01/2024) La Conferenza delle Regioni e delle Province autonome, nella seduta del 6 dicembre, ha dato il via libera all'intesa, sacita poi in Conferenza Unificata, sulle modifiche allo statuto dei diritti del contribuente, consegnando quindi un documento in cui vengono sottolineate alcune criticità.
In particolare si propone, in considerazione della maggiore autonomia delle Regioni in relazione ai Tributi regionali propri od oggetto di maggiore autonomia impositiva, di prevedere siano le Regioni ad individuare gli atti per i quali non è necessario avviare la procedura di contraddittorio prima dell’invio del provvedimento che incide sfavorevolmente sulla sfera giuridica del destinatario.
In particolare si propone, in considerazione della maggiore autonomia delle Regioni in relazione ai Tributi regionali propri od oggetto di maggiore autonomia impositiva, di prevedere siano le Regioni ad individuare gli atti per i quali non è necessario avviare la procedura di contraddittorio prima dell’invio del provvedimento che incide sfavorevolmente sulla sfera giuridica del destinatario.
POSIZIONE SULLO SCHEMA DI DECRETO LEGISLATIVO RECANTE “MODIFICHE ALLO STATUTO DEI DIRITTI DEL CONTRIBUENTE DI CUI ALLA LEGGE 27 LUGLIO 2000, N. 212”
Intesa, ai sensi dell’articolo 1, comma 2, della legge 9 agosto 2023, n. 111.
Punto 2) O.d.g. Conferenza Unificata
La Conferenza delle Regioni e delle Province autonome sottolinea alcune criticità:
- Le modifiche al comma 1, dell’art. 1 dello Statuto del contribuente potrebbero avere importanti riflessi, specie di natura organizzativa, sugli uffici regionali (espressamente citati) all’art. 1, comma 1, lettera a), punto 3 dello schema di decreto legislativo in tema di contraddittorio, come definito alla successiva lettera e) del medesimo articolo e comma.
Si tratta di verificare se non occorre potenziare le strutture organizzative per assicurare il contraddittorio in materia di tributi gestiti direttamente.
- Altrettanto rilevante, in termini di adeguamento delle procedure in essere, quanto stabilito alla lettera f), punto 3 del medesimo articolo 1, comma 1, laddove si prescrive di indicare negli atti le modalità di calcolo degli interessi tempo per tempo. Questa previsione potrebbe generare la necessità di notificare atti il cui contenuto potrebbe essere estremamente lungo (riferimento all’interesse legale che può mutare di anno in anno).
- Analoga attenzione per il diritto di interpello di cui alla lettera n) stesso articolo e comma precedenti, che potrebbe avere, come sicuramente avrà, un effetto di trascinamento sulle regioni, seppure la norma parli di “amministrazione finanziaria” che, tradizionalmente è intesa come quella statale.
Si esprime parere favorevole all’intesa con l’accoglimento dei seguenti emendamenti.
PROPOSTE DI EMENDAMENTO
In rosso le aggiunte proposte:
1. Al comma 2 dell’art. 6 bis alle parole “individuati con Decreto del Ministero dell’Economia e delle Finanze” aggiungere le parole “e per i Tributi regionali propri od oggetto di maggiore autonomia impositiva con provvedimento della Regione”
Relazione
Si propone, in considerazione della maggiore autonomia delle Regioni in relazione ai Tributi regionali propri od oggetto di maggiore autonomia impositiva, di prevedere siano le stesse Regioni ad individuare gli atti per i quali non è necessario avviare la procedura di contraddittorio prima dell’invio del provvedimento che incide sfavorevolmente sulla sfera giuridica del destinatario
2. 7 ter I vizi di nullità qualificati espressamente come tali da norme di legge successiva alla data di entrata in vigore della presente disposizione, possono essere sempre eccepiti in sede amministrativa o giudiziaria, sono rilevabili d'ufficio in ogni stato e grado del giudizio e danno diritto alla ripetizione di quanto versato, fatta salva la prescrizione del credito o la decadenza dell'azione.
Relazione:
La irretrattabilità dell'atto tributario può avere conseguenze di natura contabile. Con la irretrattabilità il credito è oggetto di "accertamento contabile" ed iscritto in bilancio con effetto autorizzatorio della spesa (anche se poi accantonati a FCDE). Consentire la ripetizione dell'indebito entro la prescrizione, e dunque dopo la decadenza dell'azione, avrebbe effetti sulla certezza del bilancio che ne verrebbe inciso, perfino fino a dieci anni dopo i fatti. E vi è anche una seconda ragione, questa volta giuridica: spesso la linea di confine tra prescrizione e decadenza è dibattuta (ad esempio vedasi Cass. 6779/19) e dunque la norma nella attuale formulazione darebbe adito a nuovo contenzioso tributario sul punto.
( red / 16.01.24 )
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