Sommario
Documento della Conferenza delle Regioni del 6 dicembre
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Regolamento dighe: le raccomandazioni delle Regioni
(Regioni.it 4564 - 16/01/2024) La Conferenza delle Regioni e delle Province autonome, nella seduta del 6 dicembre, si esprime favorevolmente all'intesa, sancita poi in Conferenza Unificata, sul tema dell regolamento dighe. Le Regioni propongono alcune raccomandazioni migliorative al testo già trasmesso, nel documento qui riportato.
POSIZIONE SULLO SCHEMA DI REGOLAMENTO DEL MINISTRO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI PER LA DISCIPLINA DEL PROCEDIMENTO DI APPROVAZIONE DEI PROGETTI E DEL CONTROLLO SULLA COSTRUZIONE, L’ESERCIZIO E LA DISMISSIONE DELLE DIGHE
Intesa, ai sensi dell’articolo 2, comma 1, del decreto-legge 8 agosto 1994, n. 507, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 ottobre 1994, n. 584
Punto 5) Odg Conferenza Unificata
La Conferenza delle Regioni e Province autonome esprime l’intesa sull’ultima versione del testo, trasmesso con nota DAR prot. n. 27075 del 5 dicembre 2023, con la raccomandazione al MIT di effettuare una valutazione più approfondita degli emendamenti di seguito riportati, che rivestono carattere propositivo e hanno un intento migliorativo del testo.
- 3 (Compiti della Direzione generale)
- 3 (Compiti della Direzione generale)
All’articolo 3, dopo il comma 3, è aggiunto il seguente: “3-bis. Per le dighe non rientranti nei limiti dimensionali di cui al comma 1 dell’articolo 1 del decreto-legge 8 agosto 1994, n. 507, convertito con modificazioni dalla legge 21 ottobre 1994, n. 584, la Direzione generale fornisce alle Regioni il supporto tecnico richiesto, ai sensi del comma 3 dell’articolo 1 del medesimo decreto-legge, per le attività di approvazione dei progetti e di controllo sulla costruzione e sull’esercizio delle dighe e delle relative opere di derivazione.”
- 35 (Foglio condizioni per l’esercizio e la manutenzione delle opere di derivazione)
- 35 (Foglio condizioni per l’esercizio e la manutenzione delle opere di derivazione)
All’art. 35, comma 2, alla fine della lettera a), sono aggiunte le seguenti parole: “, nonché la loro classificazione in ragione del rilievo della funzionalità per le finalità di protezione civile assunta durante gli eventi sismici o della rilevanza in relazione alle conseguenze di un eventuale collasso”.
- 39 (Disposizioni per le opere di derivazione)
- 39 (Disposizioni per le opere di derivazione)
All’art. 39, comma 1, alla fine della lettera b), sono aggiunte le seguenti parole: “L’idoneità tiene conto anche dell’esito delle verifiche, se dovute, previste dall’art. 2, comma 3 dell’Ordinanza del Presidente del Consiglio dei ministri n. 3274 del 20 marzo 2003 in materia di sicurezza sismica”.
( red / 16.01.24 )
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