Sommario
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Decreto calamità naturali: fondamentale ruolo Regioni nella ricostruzione
(Regioni.it 4550 - 10/11/2023) Nel corso della Conferenza Unificata del 9 novembre Parere positivo ma condizionato all’accoglimento di emendamenti della Conferenza delle Regioni sul disegno di legge quadro in materia di prevenzione e ricostruzione dopo le calamità naturali che, purtroppo, colpiscono con sempre più frequenza il nostro Paese.
In pieno spirito di collaborazione istituzionale sono stati presentati degli emendamenti ritenuti migliorativi e condizionanti il parere favorevole. Superata la prima fase di emergenza nazionale si chiede, in particolare, il riconoscimento del ruolo del Presidente di Regione di norma per l’incarico di Commissario alla ricostruzione.
Gli interventi di ricostruzione, infatti, non possono prescindere dalla conoscenza dei territori e dalle peculiari necessità per essere più efficaci.
E’ fondamentale l’apporto del governo regionale. I cittadini danno mandato per una continuità nell’azione amministrativa e quindi ad una responsabilità gestionale diretta legata ai territori anche nella fase di ricostruzione. E' indispensabile un’attività efficace in tutte le attività di riorganizzazione, ripristino, supporto a cittadini e imprese, sia nelle azioni di prevenzione che in quelle di messa in sicurezza e rilancio dei settori e delle aree colpite.
POSIZIONE SUL DISEGNO DI LEGGE QUADRO IN MATERIA DI RICOSTRUZIONE POST CALAMITÀ
Parere, ai sensi dell’articolo 9, comma 3, del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281,
Punto 8) Odg Conferenza Unificata
La Conferenza delle Regioni e delle Province autonome esprime parere favorevole sul Ddl in
oggetto condizionato, all’accoglimento
- delle proposte emendative già dichiarate accoglibili dalle competenti amministrazioni
centrali così come riportate nel documento trasmesso dal Dipartimento affari Regionali con
nota dell’8 novembre 2023 Prot. 0025043 P-4.37.2.15, (all.)
- della previsione al comma 1 dell’art 3, che DI NORMA il Commissario Straordinario
alla ricostruzione sia il Presidente della Regione o Provincia autonoma interessata secondo la
seguente formulazione:
“Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri o, ove nominata, dell’autorità politica
delegata per la ricostruzione, previa deliberazione del Consiglio dei ministri, d’intesa con le
regioni e le province autonome interessate, successivamente alla deliberazione dello stato di
ricostruzione di rilievo nazionale di cui all’articolo 2, è nominato un Commissario
straordinario alla ricostruzione, che può essere individuato, di norma, nel Presidente della
Regione interessata o, in caso di evento calamitoso ultraregionale, in uno dei Presidenti delle
Regioni interessate. In alternativa, con le medesime modalità previste dal precedente
periodo, è nominato un Commissario straordinario alla ricostruzione, individuato tra
soggetti dotati di professionalità specifica e competenza manageriale per l’incarico da
svolgere, tenuto conto della complessità e rilevanza del processo di ricostruzione. Con il
medesimo procedimento di cui al primo periodo, si può provvedere alla revoca dell’incarico
di Commissario straordinario, anche in conseguenza di gravi inadempienze occorse nello
svolgimento delle funzioni commissariali. Il Commissario straordinario trasmette annualmente
al Presidente del Consiglio dei ministri o, ove nominata, all’autorità politica delegata per la
ricostruzione, utilizzando anche i dati disponibili nei sistemi di monitoraggio della Ragioneria
generale dello Stato, una relazione sullo stato di attuazione della ricostruzione, anche al fine
di individuare ulteriori misure di accelerazione esemplificazione eventualmente da adottare.”
Si ribadiscono le proposte emendative all’art.19, commi 4, 7 e 8 laddove si chiede, in coerenza
con il quadro normativo vigente di sostituire le parole “il Presidente della Regione” con
“l’autorità competente ai sensi della parte IV del dlgs. n°152/06” e quella relativa al comma
6 dell’art.8 nella versione del 3 novembre 2023, su cui le amministrazioni centrali
competenti non si sono ancora espresse.
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( gs / 10.11.23 )
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