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Proroga termini: Parere Regioni
(Regioni.it 4548 - 31/10/2023) In Conferenza Unificata, il 19 ottobre, sulle Disposizioni urgenti in materia di proroga di termini normativi e versamenti fiscali, la Conferenza delle Regioni ha espresso la sua posizione sui provvedimenti che interessano diverse materie e aspetti fiscali collegati all'amministrazione regionale, elaborando modifiche e proposte integrative.
Quindi il parere è favorevole con la richiesta di valutare le seguenti proposte di modifica integrative al testo del provvedimento:
Quindi il parere è favorevole con la richiesta di valutare le seguenti proposte di modifica integrative al testo del provvedimento:
POSIZIONE SULLA CONVERSIONE IN LEGGE DEL DECRETO-LEGGE 29 SETTEMBRE 2023, N. 132, RECANTE DISPOSIZIONI URGENTI IN MATERIA DI TERMINI NORMATIVI E VERSAMENTI FISCALI
Parere, ai sensi dell’articolo 9, comma 3, del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281.
Punto 2) O.d.g. Conferenza Unificata
La Conferenza delle Regioni e delle Province autonome esprime parere favorevole con la richiesta di valutare le seguenti proposte di modifica integrative al testo del provvedimento:
1. Proposta sostitutiva dell’articolo 1, comma 268, lett. a), della legge 30 dicembre 2021, n. 234
1. 268
All’articolo 1, comma 268, lett. a), le parole “anche per gli anni 2022 e 2023” sono sostituite dalle seguenti “anche per gli anni 2022, 2023 e 2024” e le parole “31 dicembre 2023” sono sostituite dalle seguenti “31 dicembre 2024”.
Relazione illustrativa
Con gli emendamenti proposti si prorogano per l’anno 2024 le seguenti misure (prorogate al 31 dicembre 2023 dall’articolo 1, comma 268, lett. a) della L. 234/2021, come modificato dall’articolo 4, comma 3-bis del DL 198/2022) riguardanti la possibilità per le aziende ed enti del Servizio sanitario nazionale di:
a) procedere, secondo quanto previsto dall’articolo 2-bis, comma 1, del D.L. 18/2020, convertito dalla L. 27/2020, al reclutamento di medici specializzandi, iscritti all'ultimo e al penultimo anno di corso delle scuole di specializzazione, anche ove non collocati nelle graduatorie di cui all’articolo 1, comma 547 della L. 145/2018, conferendo incarichi di lavoro autonomo, anche di Co.Co.Co. di durata non superiore a sei mesi prorogabili anche in deroga a quanto stabilito dall’articolo 7, comma 6 del D.Lgs. 165/2001;
b) conferire, secondo quanto previsto dall’articolo 2-bis, comma 5 del D.L. 18/2020, incarichi di lavoro autonomo, anche di Co.Co.Co., con durata non superiore a sei mesi, al personale collocato in quiescenza del ruolo sanitario, sia dirigenziale che del comparto, e del profilo di operatore socio-sanitario, qualora risulti impossibile procedere alle assunzioni;
c) conferire incarichi individuali a tempo determinato, secondo quanto previsto dall’articolo 2-ter del D.L. 18/2020 previo avviso pubblico, al personale delle professioni san itarie e agli operatori socio-sanitari con procedure semplificate (selezione, per titoli o colloquio orale o per titoli e colloquio orale, attraverso procedure comparative che prevedono forme di pubblicità semplificata, quali la pubblicazione dell'avviso solo nel sito internet dell'azienda che lo bandisce e per una durata minima di cinque giorni) qualora risulti impossibile utilizzare il personale già in servizio o ricorrere agli idonei collocati nelle graduatorie concorsuali in vigore;
d) conferire, secondo quanto previsto dall’articolo 2-ter, comma 5 del D.L. 18/2020, incarichi a tempo determinato con le procedure di cui alla precedente lettera c) per la durata di sei mesi anche ai medici specializzandi iscritti regolarmente all'ultimo e al penultimo anno di corso della scuola di specializzazione.
Le proroghe delle disposizioni di cui sopra sono finalizzate a consentire alle aziende ed enti del SSN di utilizzare anche per l’anno 2024 alcuni strumenti straordinari per attenuare le carenze di personale, in particolare sanitario, che non possono essere risolte con gli ordinari istituti previsti dall’ordinamento e conseguentemente sono dirette a garantire i livelli essenziali assistenza.
2. Proposta sostitutiva dell’articolo 4, comma 2 del decreto-legge 30 dicembre 2021, n. 228 convertito dalla legge 25 febbraio 2022, n. 15
4.2
Le parole “31 dicembre 2023” sono sostituite dalle seguenti: “31 dicembre 2024”.
Relazione illustrativa
Con l’emendamento proposto, attraverso il differimento al 31 dicembre 2024 del termine del 31 dicembre 2023 indicato dall’articolo 4, comma 2, del D.L. 228/2021, come modificato, da ultimo, dall’articolo 4, comma 9-quater del DL. 198/2022, si determina la proroga fino alla stessa data del 31 dicembre 2024 delle disposizioni di cui all’articolo 2-quinquies del DL 18/2020, che consentono ai laureati in medicina e chirurgia abilitati di assumere incarichi provvisori o di sostituzione di medici di medicina generale, nonché ai medici iscritti al corso di specializzazione in pediatria, durante il percorso formativo, di assumere incarichi provvisori o di sostituzione di pediatri di libera scelta convenzionati con il servizio sanitario nazionale.
La proroga è giustificata dalla particolare situazione di carenza di medici di medicina generale e di medici specializzati in pediatria sul territorio.
3. Proposta sostitutiva dell’articolo 4, comma 3, del decreto-legge 29 dicembre 2022, n. 198, convertito dalla legge 24 febbraio 2023, n. 14
4.3
All’articolo 4, comma 3, le parole “31 dicembre 2023” sono sostituite dalle seguenti “31 dicembre 2024”.
Relazione illustrativa
Con l’emendamento proposto si proroga fino al 31 dicembre 2024 la possibilità per le aziende ed enti del servizio sanitario nazionale, già prevista dall’articolo 2-bis del D.L. 18/2020, convertito dalla L. 27/2020 (e prorogata, da ultimo, al 31 dicembre 2023 dalla norma di cui si propone la modifica) di conferire incarichi di lavoro autonomo ai laureati in medicina e chirurgia, abilitati all'esercizio della professione medica e iscritti agli ordini professionali anche se privi della specializzazione nella disciplina. L’ulteriore proroga si rende necessaria per il permanere della gravissima carenza di personale in alcune discipline mediche (quali, tra le altre, quelle d’emergenza-urgenza, di anestesia e rianimazione e di pediatria) per le quali i concorsi per il reclutamento di dirigenti medici specializzati vanno frequentemente deserti o nelle cui graduatorie è collocato un numero di candidati idonei largamente insufficiente a coprire i relativi fabbisogni e, conseguentemente, a garantire i livelli assistenziali minimi.
4. Proposta sostitutiva dell’articolo 11, comma 1 del decreto-legge 30 marzo 2023, n. 34 convertito dalla legge 26 maggio 2023, n. 56.
11.1
All’articolo 11, comma 1 le parole “Per l’anno 2023” sono sostituite dalle seguenti “Per gli anni 2023 e 2024” e le parole “50 milioni di euro” e “20 milioni di euro” sono sostituite, rispettivamente, dalle seguenti “50 milioni di euro per l’anno 2023 e 67 milioni per l’anno 2024” e “20 milioni di euro per l’anno 2023 e 27 milioni di euro per l’anno 2024”.
Relazione illustrativa
Con l’emendamento proposto si estende anche all’anno 2024 la possibilità per le aziende ed enti del SSN di ricorrere, per il personale medico e per il personale infermieristico operante presso i servizi di emergenza-urgenza ospedalieri alle prestazioni aggiuntive previste dai contratti collettivi nazionali di lavoro elevando la tariffa oraria rispettivamente fino a 100 euro e fino a 50 euro lordi omnicomprensivi. Conseguentemente viene aumentata l’entità della spesa. La necessità della proroga discende dal permanere della carenza di personale medico e infermieristico presso i servizi di emergenza-urgenza ospedalieri e dalla conseguente esigenza di rendere attrattiva per lo stesso personale l'effettuazione delle prestazioni aggiuntive (che non possono essere imposte dalle aziende sanitarie ai propri dipendenti) riducendo così il ricorso alle esternalizzazioni.
5. Proposta sostitutiva dell’articolo 20 comma 11-bis del decreto legislativo 25 maggio 2017, n. 75
20. 1. All’articolo 20, comma 1 le parole “fino al 31 dicembre 2023” sono sostituite dalle seguenti “fino al 31 dicembre 2024” e le parole “al 31 dicembre 2022” sono sostituite dalle seguenti “al 31 dicembre 2024”.
20. 11-bis. All’articolo 20, comma 11-bis le parole “31 dicembre 2022”, ovunque ricorrano, sono sostitute dalle seguenti “31 dicembre 2024”.
Relazione illustrativa
Con gli emendamenti proposti al comma 1 dell’articolo 20 del D.lgs. 75/2017 si intendono allineare i termini per l’assunzione diretta a tempo indeterminato e per il conseguimento dei relativi requisiti del personale già reclutato a tempo determinato mediante procedure concorsuali a quelli previsti al secondo comma dello stesso articolo (31 dicembre 2024) in relazione al personale reclutato con rapporto di lavoro flessibile. Si intendono così evitare ingiustificate penalizzazioni di coloro che proprio per aver già superato una procedura concorsuale ed essere già stati dipendenti di pubbliche amministrazioni avrebbero maggior titolo al passaggio al rapporto di lavoro a tempo indeterminato.
Con la modifica al comma 11-bis si vuole poi sanare un ulteriore disallineamento tra le previsioni riguardanti la stabilizzazione del personale medico, tecnico-professionale e infermieristico, dirigenziale e no, del Servizio sanitario nazionale e le previsioni generali dei commi 1 e 2. Il comma 11- bis prevedeva, infatti, che per le citate categorie di personale del SSN la stabilizzazione potesse intervenire solo fino al 2022 e con requisiti maturati alla stessa data. Invece, nei confronti del rimanente personale del SSN è consentita l’applicazione, in quanto riguardanti tutte le pubbliche amministrazioni, delle previsioni di cui ai commi 1 e 2, con i diversi e più lunghi termini per l’effettuazione delle assunzioni e per il conseguimento dei requisiti. Anche in relazione a questa fattispecie con l’emendamento si fa venir meno una disparità di trattamento del tutto ingiustificata (Tra l’altro per il personale medico, tecnico-professionale e infermieristico il comma 11-bis costituiva norma di maggior favore in relazione ai termini originariamente previsti ai commi 1 e 2).
6. Proposta emendativa- Fondino premialità sanità
1. All’articolo 9 è aggiunto il seguente comma:
“1 bis. A decorrere dall’anno 2024, la quota premiale a valere sulle risorse ordinarie previste dalla vigente legislazione per il finanziamento del Servizio sanitario nazionale, disposta dall'articolo 2, comma 67-bis, della legge 23 dicembre 2009, n. 191, ed i relativi criteri di riparto sono indicati annualmente dalla Conferenza delle Regioni e delle Province Autonome e stabiliti con decreto del Ministro della salute, d’Intesa con il Ministro dell’Economia e finanze e previa Intesa in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano. La quota premiale è pari allo 0,5 per cento delle predette risorse. “
Relazione illustrativa
La norma prevede che a decorrere dal 2024 diventi strutturale la quota premiale a valere sulle risorse ordinarie previste dalla vigente legislazione per il finanziamento del Servizio sanitario nazionale, disposta dall'articolo 2, comma 67-bis, della legge 23 dicembre 2009, n. 191 almeno per un importo pari allo 0,50%.
La quota premiale e i criteri di riparto sono indicati annualmente dalla Conferenza delle Regioni e delle Province Autonome e stabiliti con decreto del Ministro della salute, d’Intesa con il Ministro dell’Economia e finanze e previa Intesa in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano.
Non sono previsti maggiori oneri finanziari per la finanza pubblica.
7. Proposta emendativa - Emersione Irregolari
All’art. 1 comma XX è aggiunta la seguente disposizione:
“Ai fini del concorso all’equilibrio del settore sanitario per l’anno 2023 le risorse di cui all’art. 103 comma 24 del Decreto Legge n. 34 del 19 maggio 2020, convertito nella Legge n. 77 del 17 luglio 2020, che risultano non ancora assegnate alle Regioni e Province autonome e relative agli anni 2020, 2021, 2022 e 2023 sono distribuite nella misura dell’80% alle Regioni e Province autonome secondo i criteri di ripartizione definiti dal Decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze, del 16 giugno 2022 recante il riparto tra le Regioni e Province Autonome delle somme destinate al finanziamento del Servizio sanitario nazionale, per l'emersione dei rapporti di lavoro irregolari. Il conguaglio delle restanti risorse sarà complessivamente ripartito tra le Regioni e Province Autonome a seguito dell’esito relativo alla valutazione delle domande di regolarizzazione presentate”
Relazione illustrativa
Con l’art. 103, comma 24 del Decreto-legge n. 34/2020, convertito nella Legge n. 77/2020, sono stati stanziati 170 milioni per l’anno 2020 e 340 milioni a decorrere dall’anno 2021 per il finanziamento dell’assistenza sanitaria a favore dei lavoratori irregolari emersi con la procedura prevista dalla suddetta norma. Lo stanziamento di 340 milioni annui, a valere sul fondo sanitario, è stato reiterato anche per gli esercizi 2022 e 2023.
Ad oggi, risulta che il Ministero del Lavoro e delle Politiche sociali abbia adottato soltanto il Decreto Ministeriale 16 giugno 2022 con il quale, tenuto conto degli esiti dell’esame del 39,42% delle domande di regolarizzazione di lavoratori presentate, è stata ripartita tra le Regioni e Province Autonome la corrispondente quota di risorse stanziate per gli anni 2020 e 2021, per un importo di 67.014.000,00 euro relativi all’anno 2020 e di 134.028.000,00 euro relativi all’anno 2021, per un importo complessivo di 201.042.000,00 euro.
Pertanto, in relazione alle quote residue degli anni 2020 e 2021 ed alle intere quote degli anni 2022 e 2023, restano ancora da ripartire a Regioni e Province Autonome 988.958.000,00 euro. Considerato che le risorse risultano già stanziate nell’ambito del fondo sanitario nazionale si ritiene che sussistano tutti i presupposti per completare il riparto tra le Regioni delle risorse in questione, prevedendo l’erogazione di almeno l’80%. Il restante 20% verrà ripartito a conguaglio delle domande effettivamente presentate negli anni in oggetto (considerati cumulativamente).
Non sono previsti maggiori oneri finanziari per la finanza pubblica.
( red / 31.10.23 )
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