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Sanità: stabilizzazione personale sanitario
(Regioni.it 4512 - 10/05/2023) La Conferenza delle Regioni ha approvato le linee guida sull’applicazione della disciplina in materia di stabilizzazione del personale del Servizio Sanitario Nazionale.
Il documento modifica e integra quanto già adottato dalla Conferenza delle Regioni il 27 luglio 2022, al fine di fornire un utile contributo ad una omogenea e coerente applicazione delle procedure di stabilizzazione introdotte per il personale sanitario.
Anche al fine di individuare correttamente l’ambito soggettivo di applicazione delle procedure di stabilizzazione, introducendo la possibilità di ampliarne l’applicazione sia al personale dirigenziale che non dirigenziale con l’assunzione diretta o l’assunzione previo esperimento di prova selettiva.
Per quanto riguarda la stabilizzazione del personale dirigenziale si specifica che la stabilizzazione tramite assunzione diretta potrà essere operata, al ricorrere dei presupposti richiesti, per tutti i ruoli (e non quindi solo per i ruoli sanitario e socio-sanitario) qualora, nell’ipotesi di assunzione a tempo determinato mediante utilizzo di graduatorie riferite a procedure concorsuali, l’esperienza professionale richiesta (dal novellato articolo 1, comma 268, lett. b) della L 234/2021) sia stata maturata integralmente nei relativi profili dirigenziali.
Si ribadisce, inoltre, quanto rappresentato dal Documento del 27 luglio 2022 circa l’esclusione dalle procedure di stabilizzazione del personale che ha prestato servizio presso gli enti del SSN con contratti di somministrazione. Così come è escluso il personale reclutato con contratti di formazione e lavoro, per la specificità delle relative procedure, che prevedono comunque, al loro termine, l’assunzione a tempo indeterminato dei soggetti coinvolti.
Si confermano, infine, tutte le altre indicazioni, contenute nel più volte richiamato Documento della Conferenza delle Regioni del 27 luglio 2022, non incompatibili con la nuova normativa, ivi comprese quelle relative al limite delle risorse destinabili alle stabilizzazioni al fine di salvaguardare l’accesso dall’esterno ai sensi dell’articolo 35, comma 3-bis del D.Lgs. 165/2001 (non più del 50% delle risorse complessivamente programmate per l’assunzione di personale in conformità al piano triennale dei fabbisogni inserito nel PIAO).
Il documento modifica e integra quanto già adottato dalla Conferenza delle Regioni il 27 luglio 2022, al fine di fornire un utile contributo ad una omogenea e coerente applicazione delle procedure di stabilizzazione introdotte per il personale sanitario.
Anche al fine di individuare correttamente l’ambito soggettivo di applicazione delle procedure di stabilizzazione, introducendo la possibilità di ampliarne l’applicazione sia al personale dirigenziale che non dirigenziale con l’assunzione diretta o l’assunzione previo esperimento di prova selettiva.
Per quanto riguarda la stabilizzazione del personale dirigenziale si specifica che la stabilizzazione tramite assunzione diretta potrà essere operata, al ricorrere dei presupposti richiesti, per tutti i ruoli (e non quindi solo per i ruoli sanitario e socio-sanitario) qualora, nell’ipotesi di assunzione a tempo determinato mediante utilizzo di graduatorie riferite a procedure concorsuali, l’esperienza professionale richiesta (dal novellato articolo 1, comma 268, lett. b) della L 234/2021) sia stata maturata integralmente nei relativi profili dirigenziali.
Si ribadisce, inoltre, quanto rappresentato dal Documento del 27 luglio 2022 circa l’esclusione dalle procedure di stabilizzazione del personale che ha prestato servizio presso gli enti del SSN con contratti di somministrazione. Così come è escluso il personale reclutato con contratti di formazione e lavoro, per la specificità delle relative procedure, che prevedono comunque, al loro termine, l’assunzione a tempo indeterminato dei soggetti coinvolti.
Si confermano, infine, tutte le altre indicazioni, contenute nel più volte richiamato Documento della Conferenza delle Regioni del 27 luglio 2022, non incompatibili con la nuova normativa, ivi comprese quelle relative al limite delle risorse destinabili alle stabilizzazioni al fine di salvaguardare l’accesso dall’esterno ai sensi dell’articolo 35, comma 3-bis del D.Lgs. 165/2001 (non più del 50% delle risorse complessivamente programmate per l’assunzione di personale in conformità al piano triennale dei fabbisogni inserito nel PIAO).
( gs / 10.05.23 )
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