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Regioni.it

n. 4496 - giovedì 13 aprile 2023

Sommario
- Consulta: Relazione 2022, collaborazione con Regioni
- Camera: dispositivi medici, audizione Conferenza Regioni
- Milano-Cortina: Olimpiadi invernali, dossier Piemonte
- PNRR e fondi europei
- Presidente Repubblica Kosovo in visita in Calabria
- Emilia-Romagna promuove dialetti

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Consulta: Relazione 2022, collaborazione con Regioni

(Regioni.it 4496 - 13/04/2023) "Anche nel 2022 la Corte ha valorizzato il principio di leale collaborazione tra Stato e Regioni, da intendersi quale equivalente, in chiave istituzionale, della solidarietà tra i cittadini. La solidarietà, letta in chiave di raccordo istituzionale, rappresenta un grande tema contemporaneo", afferma il presidente della Corte costituzionale, Silvana Sciarra, nella relazione sull'attività della Consulta del 2022.
La Corte Costituzionale evidenzia nella sua Relazione “la sua funzione di custode della Costituzione anche quando sviluppa una coerenza sempre più solida nel valorizzare i parametri europei e convenzionali, integrandoli con quelli nazionali". Il presidente della Corte costituzionale, Silvana Sciarra, afferma l’apertura “all'Europa e al mondo previste dalla nostra Costituzione".
Sempre sull’attività della Corte costituzionale nel 2022 e in particolare sui conflitti tra enti, la Relazione spiega che “è stato rigettato il ricorso per conflitto promosso dalla Regione Siciliana: si è affermato che l’Assemblea regionale opera un controllo politico quando approva bilancio e rendiconto, mentre spetta alla Corte dei conti il controllo di legittimità/regolarità del risultato di amministrazione (sentenza n. 184).   
"La persona e la sua salute occupano un posto centrale" nelle decisioni della Corte costituzionale e "i principi di finanza pubblica devono essere letti in armonia con la tutela dei diritti e il soddisfacimento dei bisogni delle persone, tutela che non può non coinvolgere, nel rispetto delle specifiche sfere di competenza, sia lo Stato sia le Regioni".
"Gli organi politici - sottolinea Sciarra - sono sollecitati ad aggiornare i Lea, al fine di evitare l'obsolescenza delle cure e garantire l'eguaglianza nell'accesso alle migliori prestazioni sul territorio nazionale. Non si può non sottolineare la centralità di questo adempimento".
La Corte ha escluso un’interferenza tra tale pronuncia giurisdizionale in appello e l’approvazione con legge da parte dell’Assemblea regionale siciliana di quello stesso rendiconto, proprio a quest’ultima spetta il controllo politico delle scelte finanziarie dell’esecutivo.  La Corte ha accolto, invece, un ricorso per conflitto promosso dalla Regione Valle D’Aosta e ha dichiarato che non spettava allo Stato, e per esso alla Corte dei conti, accertare la responsabilità amministrativa dei consiglieri regionali che avevano espresso un voto nell’ambito delle proprie funzioni di indirizzo politico (sentenza n. 90).
Si è salvaguardato in tal modo un nucleo essenziale delle funzioni consiliari, e in particolare della guarentigia dell’insindacabilità, che si esprime anche attraverso l’esercizio del voto su atti amministrativi”. 
Inoltre la Consulta spiega che su ambiente, paesaggio, clima che “sul riparto di competenze si scoprono affermazioni mirate a considerare il bene ambiente come un’«entità organica», di valore costituzionale primario, in cui rientra la tutela del paesaggio (sentenza n. 24). Per tali ragioni – ha ribadito la Corte costituzionale – le norme nazionali in tema di rifiuti e le disposizioni del Codice dei beni culturali e del paesaggio si impongono a tutte le Regioni ordinarie, nonché a quelle a statuto speciale, in quanto si configurino come norme di riforma economico sociale (sentenze numeri 21, 108, 248, e 251). 
La Corte ha anche affermato che "la prevalenza del piano paesaggistico regionale, frutto di elaborazione congiunta fra Stato e Regione, «non costituisce una mera petizione di principio» (sentenza n. 251). Si evidenzia in tal modo la necessità di dover assicurare la conoscenza dell’intero territorio e di valorizzare una «visione d’insieme delle aree da tutelare» (sent. n. 187). Sulla traiettoria che conduce alla tutela integrata del paesaggio e dell’ambiente si muove una Corte attenta ai grandi temi del presente, tra cui il contrasto alle emergenze climatiche. Nel ribadire il principio di massima diffusione delle energie rinnovabili, fondato anche nella normativa sovranazionale e internazionale, si sottolinea che il regime autorizzatorio in vigore (previsto dagli artt. 12 e seguenti del d.lgs. n. 387 del 2003, 4 e seguenti del d.lgs. n. 28 del 2011 e d.m. 10 settembre 2010) costituisce un imprescindibile punto di equilibrio tra due interessi di fondamentale rilevanza assiologica, che risiede nel potenziamento delle fonti rinnovabili, combinato con la tutela del territorio (sentenza n. 121)".


( gs / 13.04.23 )
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Il periodico telematico a carattere informativo plurisettimanale “Regioni.it” è curato dall’Ufficio Stampa del CINSEDO nell’ambito delle attività di comunicazione e informazione della Segreteria della Conferenza delle Regioni e delle Province autonome

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