Sommario
Documento della Conferenza delle Regioni del 9 settembre
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Sport: come migliorare la riforma
(Regioni.it 4361 - 12/09/2022) Nel corso della Conferenza Stato-Regioni del 9 settembre, la Conferenza delle Regioni ha espresso l'Intesa ai provvedimenti in discussione, inserendo anche delle raccomandazioni e delle proposte di miglioramento e chiarimento del testo.
Si tratta di modifiche migliorative al decreto di riordino e riforma delle disposizioni in materia di enti sportivi professionistici e di lavoro sportivo e del riparto del Fondo per la Promozione Sport di Base, al fine di favorire meglio l disposizioni di sostanziale semplificazione sia negli adempimenti cui sono tenuti gli enti che nell’organizzazione degli stessi organismi sportivi.
Si tratta di modifiche migliorative al decreto di riordino e riforma delle disposizioni in materia di enti sportivi professionistici e di lavoro sportivo e del riparto del Fondo per la Promozione Sport di Base, al fine di favorire meglio l disposizioni di sostanziale semplificazione sia negli adempimenti cui sono tenuti gli enti che nell’organizzazione degli stessi organismi sportivi.
DOCUMENTO
Posizione sullo schema di decreto legislativo recante disposizioni integrative e correttive del decreto legislativo 28 febbraio 2021, n. 36 recante riordino e riforma delle disposizioni in materia di enti sportivi professionistici nonché di lavoro sportivo
Intesa, ai sensi dell'articolo 5 della legge 8 agosto 2019, n. 86
Punto 1) Conferenza Stato-Regioni
Intesa, ai sensi dell'articolo 5 della legge 8 agosto 2019, n. 86
Punto 1) Conferenza Stato-Regioni
La Conferenza delle Regioni e delle Province autonome condividendo lo spirito e la ratio delle proposte recate dallo schema di decreto, esprime l’intesa rappresentando le seguenti raccomandazioni e proposte di miglioramento e chiarimento del testo
Raccomandazioni
Raccomandazioni
Alla luce delle prerogative legislative regionali in materia di ordinamento sportivo, si chiede di valutare le norme disposte al fine di assicurare ancor più (anche attraverso una lettura secondo principi di better regulation, al fine di cogliere le innovazioni giuridiche che si introducono nell’ordinamento, a quale finalità e con quale esito) che le stesse siano necessarie, certe, equilibrate, chiare e univoche, con il principale obiettivo di evitare e ridurre il rischio di contenzioso nel settore, garantire la sostenibilità economico finanziaria del sistema sportivo dilettantistico, unitamente alla tutela del lavoro e della salute di quanti vi operano, assicurando altresì la fruibilità e accessibilità da parte di cittadini utenti (minori, disabili, fragili, etc) in piena sicurezza alla pratica sportiva.
Si rimette alla valutazione del Governo la disposizione di adeguata disciplina per garantire la più volte richiamata funzione sociale dello sport, rilevando la necessità di porre in evidenza le componenti e le conseguenti disposizioni relative ad attività a finalità amatoriale, ludico ricreativa, volontariato e lavoro; così come per la funzione e rilievo sociale, coesione, integrazione, prevenzione sanitaria; con necessarie e chiare disposizioni per lavoratori e relativa disciplina lavoristica.
Le Regioni e Province autonome di Trento e Bolzano, chiedono di garantire la sostenibilità del sistema sportivo dilettantistico e territoriale con chiarezza di regole sul settore, su testi organici e con procedure semplificate e univoche per gli operatori societari e associativi. A tal riguardo rappresentano la opportunità di monitorare l’attuazione del decreto e prevedere modalità e procedure che vedano il coinvolgimento delle Regioni e delle Province autonome, qualora necessario ulteriore provvedimento correttivo.
Proposte di miglioramento e chiarimento del testo
- All’art. 20, comma 1, la lettera b) è sostituita dalla seguente:
“b) Il comma 2 è sostituito dal seguente:
2. Fatti salvi gli obblighi di cui all’articolo 41 del d.lgs. 81 del 2008, le norme di cui al comma 1, possono prevedere, l'istituzione di una scheda sanitaria relativa alle attività sportive per ciascun lavoratore sportivo che svolga prestazioni di carattere non occasionale, nonché l'individuazione dei tempi per l'effettuazione delle rivalutazioni cliniche e diagnostiche, in relazione alla tipologia dell'attività sportiva svolta e alla natura dei singoli esami da svolgere”.
- All’art. 21, comma 1, la lettera a) è sostituita dalla seguente:
“a) Il comma 1 è sostituito dal seguente:
Tutela della salute dei lavoratori sportivi e dei minori
1. Il lavoratore sportivo è sottoposto a controlli medici a tutela della salute nell'esercizio delle attività sportive secondo le disposizioni di cui all'articolo 32 comma 1. L'idoneità alla mansione, ove non riferita all’esercizio dall'attività sportiva, è rilasciata dal medico competente in conformità alle disposizioni di cui al d.lgs. 81 del 2008”.
Inoltre, la Regione Emilia-Romagna propone:
- di respingere le proposte di modifica (di seguito evidenziate in rosso) all'articolo 42:
1. I corsi di attività motoria di attività motoria e sportiva e le attività sportive offerti all'interno di palestre, centri e impianti sportivi di ogni tipo, a fronte del pagamento di corrispettivi a qualsiasi titolo, anche sottoforma di quote di adesione, devono essere svolti con il coordinamento di un chinesiologo o di un istruttore di specifica disciplina in possesso di una equipollente corrispondente abilitazione professionale non sanitaria, dei cui nominativi deve essere data adeguata pubblicità. Il chinesiologo e l’istruttore non svolgono attività sanitaria.
- di modificare in questo modo il Titolo I, Articolo 2 comma e) e comma t):
e) Attività Fisica Adattata (AFA): programmi di esercizi fisici, la cui tipologia e la cui intensità sono definite mediante l'integrazione professionale e organizzativa tra medici di medicina generale (MMG), pediatri di libera scelta (PLS) e medici specialisti e calibrate in ragione delle condizioni funzionali delle persone cui sono destinati, che hanno patologie croniche clinicamente controllate e stabilizzate o disabilità fisiche e che li eseguono in gruppo sotto la supervisione di un chinesiologo delle attività motorie preventive e adattate professionista dotato di specifiche competenze, in luoghi e in strutture di natura non sanitaria, come le «palestre della salute», al fine di migliorare il livello di attività fisica, il benessere e la qualità della vita e favorire la socializzazione;
t) esercizio fisico strutturato: programmi di attività fisica pianificata e ripetitiva specificamente definiti attraverso l'integrazione professionale e organizzativa tra medici di medicina generale (MMG), pediatri di libera scelta (PLS) e medici specialisti, sulla base delle condizioni cliniche dei singoli soggetti cui sono destinati, che presentano patologie o fattori di rischio per la salute e che li eseguono individualmente sotto la supervisione di un chinesiologo delle attività motorie preventive e adattate professionista munito di specifiche competenze, in luoghi e in strutture di natura non sanitaria, come le «palestre della salute», al fine di migliorare o mantenere la forma fisica, le prestazioni fisiche e lo stato di salute;
Roma, 9 settembre 2022
- All’art. 20, comma 1, la lettera b) è sostituita dalla seguente:
“b) Il comma 2 è sostituito dal seguente:
2. Fatti salvi gli obblighi di cui all’articolo 41 del d.lgs. 81 del 2008, le norme di cui al comma 1, possono prevedere, l'istituzione di una scheda sanitaria relativa alle attività sportive per ciascun lavoratore sportivo che svolga prestazioni di carattere non occasionale, nonché l'individuazione dei tempi per l'effettuazione delle rivalutazioni cliniche e diagnostiche, in relazione alla tipologia dell'attività sportiva svolta e alla natura dei singoli esami da svolgere”.
- All’art. 21, comma 1, la lettera a) è sostituita dalla seguente:
“a) Il comma 1 è sostituito dal seguente:
Tutela della salute dei lavoratori sportivi e dei minori
1. Il lavoratore sportivo è sottoposto a controlli medici a tutela della salute nell'esercizio delle attività sportive secondo le disposizioni di cui all'articolo 32 comma 1. L'idoneità alla mansione, ove non riferita all’esercizio dall'attività sportiva, è rilasciata dal medico competente in conformità alle disposizioni di cui al d.lgs. 81 del 2008”.
Inoltre, la Regione Emilia-Romagna propone:
- di respingere le proposte di modifica (di seguito evidenziate in rosso) all'articolo 42:
1. I corsi di attività motoria di attività motoria e sportiva e le attività sportive offerti all'interno di palestre, centri e impianti sportivi di ogni tipo, a fronte del pagamento di corrispettivi a qualsiasi titolo, anche sottoforma di quote di adesione, devono essere svolti con il coordinamento di un chinesiologo o di un istruttore di specifica disciplina in possesso di una equipollente corrispondente abilitazione professionale non sanitaria, dei cui nominativi deve essere data adeguata pubblicità. Il chinesiologo e l’istruttore non svolgono attività sanitaria.
- di modificare in questo modo il Titolo I, Articolo 2 comma e) e comma t):
e) Attività Fisica Adattata (AFA): programmi di esercizi fisici, la cui tipologia e la cui intensità sono definite mediante l'integrazione professionale e organizzativa tra medici di medicina generale (MMG), pediatri di libera scelta (PLS) e medici specialisti e calibrate in ragione delle condizioni funzionali delle persone cui sono destinati, che hanno patologie croniche clinicamente controllate e stabilizzate o disabilità fisiche e che li eseguono in gruppo sotto la supervisione di un chinesiologo delle attività motorie preventive e adattate professionista dotato di specifiche competenze, in luoghi e in strutture di natura non sanitaria, come le «palestre della salute», al fine di migliorare il livello di attività fisica, il benessere e la qualità della vita e favorire la socializzazione;
t) esercizio fisico strutturato: programmi di attività fisica pianificata e ripetitiva specificamente definiti attraverso l'integrazione professionale e organizzativa tra medici di medicina generale (MMG), pediatri di libera scelta (PLS) e medici specialisti, sulla base delle condizioni cliniche dei singoli soggetti cui sono destinati, che presentano patologie o fattori di rischio per la salute e che li eseguono individualmente sotto la supervisione di un chinesiologo delle attività motorie preventive e adattate professionista munito di specifiche competenze, in luoghi e in strutture di natura non sanitaria, come le «palestre della salute», al fine di migliorare o mantenere la forma fisica, le prestazioni fisiche e lo stato di salute;
Roma, 9 settembre 2022
ATTO
Intesa, ai sensi dell'articolo 5 della legge 8 agosto 2019, n. 86, sullo schema di decreto legislativo recante disposizioni integrative e correttive del decreto legislativo 28 febbraio 2021, n. 36 recante riordino e riforma delle disposizioni in materia di enti sportivi professionistici nonché di lavoro sportivo
( red / 12.09.22 )
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