Sommario
Documento della Conferenza delle Regioni del 21 giugno
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Tirocini curricolari: le valutazioni sul Testo Unificato
(Regioni.it 4320 - 22/06/2022) La Conferenza delle Regioni del 21 giugno ha approvato un documento di "Valutazioni in merito al testo unificato recante “istituzione e disciplina dei tirocini curricolari” (C 1063). Il testo è stato poi illustrato nel corso di un'audizoe parlamentare dall'assessore della Regione Lazio, Claudio di Berardino, coordinatore della commissione Istruzione della Conferenza delle Regioni (vedi "Regioni.it" n.4319) ed è stato inviato a Emanuela Corda, Presidente della Commissione Parlamentare per le questioni regionali
Si riporta di seguito il testo integrale del documento.
Valutazioni in merito al testo unificato recante “istituzione e disciplina dei tirocini curricolari” (c 1063)
Si riporta di seguito il testo integrale del documento.
Valutazioni in merito al testo unificato recante “istituzione e disciplina dei tirocini curricolari” (c 1063)
CONSIDERAZIONI GENERALI
La proposta abbraccia ogni tipo di tirocinio curriculare, anche quelli finalizzati al conseguimento di una qualifica professionale.
Nel disciplinarlo però sembra avere a riferimento principalmente, se non esclusivamente, i tirocini attivati in ambito scolastico ed universitario, piuttosto che quelli rientranti nella competenza regionale.
Inoltre, l’impostazione della proposta è quella dei tirocini extracurriculari, senza tenere quindi in adeguato conto che si tratta in questi casi di fattispecie diversa: il tirocinio curriculare è parte integrante di un corso di formazione riconosciuto dalla Regione/Provincia autonoma e la sua finalità primaria non è l’occupazione, bensì l’acquisizione di un titolo/qualifica. In tal senso, infatti, occorre ricordare che lo strumento del tirocinio curriculare e quello del tirocinio extracurriculare hanno una valenza differente e in alcun modo comparabile:
- Il tirocinio curriculare si configura come esperienza formativa, svolta in contesto lavorativo, finalizzata a integrare l’apprendimento dei giovani frequentanti un percorso di istruzione o formazione;
- Il tirocinio extracurriculare, invece, si qualifica come esperienza professionalizzante in ambiente produttivo volto all’inserimento dei giovani nel mondo del lavoro.
- Il tirocinio extracurriculare, invece, si qualifica come esperienza professionalizzante in ambiente produttivo volto all’inserimento dei giovani nel mondo del lavoro.
Il tirocinio curriculare non ha una sua autonomia rispetto al corso complessivo; deve prendere a riferimento la disciplina della formazione. Quindi i vincoli sulle durate non possono essere stabiliti in maniera identica per ciascun tirocinio, perché dipendono da cosa prevede lo standard formativo del corso di formazione. Infatti, il monte ore minimo di tirocinio è specifico di ogni percorso di qualifica e in alcuni casi è previsto obbligatoriamente negli Accordi in Conferenza Stato Regioni e in Conferenza delle Regioni.
L’attestazione prevista per la verifica del raggiungimento dei tirocini non può sostituire l’esame finale dinanzi a Commissione regionale, step indispensabile per il rilascio della qualifica/abilitazione.
Per l’accesso agli esami finali è richiesta la frequenza di un monte ore prestabilito, per cui non può essere derogato.
Da considerare che nei corsi di formazione professionale e, in particolare, nei corsi di formazione regolamentata, il tirocinio è spesso previsto obbligatoriamente, sia ai fini dell’acquisizione di una qualifica, sia di un’abilitazione all’esercizio di attività o professioni.
Prevedere oneri, compresa l’indennità, a carico del soggetto ospitante può portare all’indisponibilità ad ospitare i tirocini, il che avrebbe impatti rilevanti sulla possibilità delle persone di accedere alla formazione, specie quando è obbligatoria (si pensi i corsi per OSS).
Sebbene sia condivisibile prevedere un tetto al numero dei tirocini attivabili, va considerata l’eventualità che tale previsione impatti sulla disponibilità ad ospitare i tirocini.
Bisognerebbe quindi inserire le specifiche della formazione regionale, a cominciare dall’accreditamento e dall’autorizzazione, il rispetto delle durate e modalità di erogazione della formazione, l’esame finale.
Da ultimo, c’è da considerare che di recente la Conferenza delle Regioni e delle Province autonome ha approvato un Accordo in materia di tirocini curriculari in caso di formazione regolamentata. Tale Accordo (22/82/CR/4ter/C17/C7 del 28.04.2022) andrebbe quindi puntualmente richiamato, oppure che un articolo specificasse che queste disposizioni non si applicano alla formazione obbligatoriamente richiesta per l’esercizio di attività e professioni.
OSSERVAZIONI SULL’ARTICOLATO
Art.1. (Definizioni e finalità)
Comma 1
Andrebbe definito meglio il campo di applicazione della norma ricomprendendo anche quanto previsto dal decreto legislativo 77/2005 in tema di alternanza scuola lavoro. Le presenti disposizioni non disciplinano:
- l’alternanza scuola-lavoro di cui al D.lgs 77/2005;
- i tirocini realizzati nell’ambito di percorsi di formazione professionale non finalizzati al conseguimento di un titolo formalmente riconosciuto;
- i tirocini realizzati nell’ambito di percorsi di formazione professionale non finalizzati al conseguimento di un titolo formalmente riconosciuto;
La prima frase andrebbe riformulata nel seguente modo:
- Il tirocinio curriculare è parte integrante di un percorso formativo finalizzato al conseguimento di un titolo di studio o di una qualifica professionale formalmente riconosciuti.
Andrebbe inoltre chiarito il significato di quelle fattispecie di cui manca ancora una condivisione univoca: stage, tirocinio curricolare, alternanza scuola lavoro, termini che troppo spesso si sovrappongono o vengono utilizzati in maniera indistinta.
Comma 3
Si condivide in particolare laddove espressamente si qualifica il tirocinio curriculare come dedicato esclusivamente all’acquisizione di CFU oppure alla preparazione dell’elaborato finale, escludendo la possibilità di attivare tirocini curriculari aggiuntivi, senza acquisizione di CFU, che nella pratica rappresentano, sebbene talvolta siano anche retribuiti, una forzatura dello strumento. Sembrerebbe comunque opportuno richiamare l’autonomia delle istituzioni formative (cfr. co. 4, art.1 e successivi del dlgs 226/2005)
Comma 5
Non è possibile aver assolto il diritto-dovere a 15 anni e quindi non si può accedere a corsi di formazione professionale, ma solo a percorsi triennali e quadriennali (o percorsi del sistema dell’istruzione). Da considerare inoltre che il sistema duale (che prevede l’alternanza scuola lavoro) è rivolto ai ragazzi/e dai 14 ai 18 anni. E’ vero che quasi nessun 14enne fa tirocinio, però la previsione della proposta rischia di entrare in contraddizione con quanto è formalmente previsto appunto per il sistema duale.
Il comma andrebbe riformulato nel seguente modo:
“Possono accedere gli studenti che abbiano assolto il diritto-dovere all’istruzione e formazione professionale fino al compimento del diciottesimo anno di età.”
Oppure
“nonché gli studenti iscritti a percorsi di istruzione e formazione professionale per l’assolvimento del diritto dovere all’IFP, che abbiano compiuto 15 anni”.
Comma 6
Al fine di risultare speculare al c.3 e per meglio evidenziare il parallelismo tra le due tipologie di soggetti promotori (scuole/Università e Enti di formazione) e le diverse discipline di dettaglio che saranno applicabili, si propone la seguente riformulazione del testo:
“6. Nell'ambito dei percorsi triennali e quadriennali di istruzione e formazione professionale, i tirocini curriculari sono disciplinati …”.
Appare restrittivo rinviare ad apposite linee guida definite previa intesa in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano per la sola IeFP. Sembrerebbe più opportuno estendere tale riferimento a tutta la formazione professionale di competenza regionale.
Infine, sarebbe opportuno un richiamo a IFTS e ITS che sembra non vengano ricompresi dalla norma.
Art.2. (Soggetti promotori e soggetti ospitanti)
Comma 1
Nei soggetti promotori vengono compresi: Università, AFAM, scuole (statali e paritarie), centri di formazione professionale. Non vengono inseriti, invece, gli Istituti Tecnici Superiori (ITS). Tuttavia, nell’art. 5 (durata dei tirocini), comma 2, lett. b) si parla di “studenti di scuole o corsi di perfezionamento e di specializzazione post-secondari, anche non universitari”, quindi di fatto, prevedendo, tra i diversi destinatari, anche gli studenti ITS. È comunque necessario inserire gli ITS e armonizzare le due norme.
Inoltre, con riferimento ai centri di formazione professionale, andrebbe fatto riferimento ai sistemi di accreditamento/autorizzazione regionali apportando la seguente modifica:
1. L'attivazione dei tirocini può essere promossa da università o istituti di istruzione universitaria statali e non statali legalmente riconosciuti, istituzioni di alta formazione artistica, musicale e coreutica (AFAM), istituzioni scolastiche statali e paritarie, centri di formazione professionale accreditati e/o autorizzati dalla Regione /Provincia Autonoma competente per territorio operanti in regime di convenzione con la Regione o la Provincia competenti per territorio, di seguito denominati «soggetti promotori».
Art.3. (Modalità di attivazione e disciplina del tirocinio curricolare)
In questo articolo si ipotizza che nelle convenzioni siano contenute numerose informazioni di dettaglio. Il rischio è che per ogni tirocinio da attivare sia necessaria una nuova convenzione rendendo di fatto tale strumento di difficile utilizzo. Sarebbe invece più opportuno prevedere convenzioni “quadro” che rimandando ai PFI il dettaglio non solo dei contenuti specifici ma anche della tipologia di tirocinio.
Si propongono le seguenti modifiche al testo:
- al comma 1 invece che “1. I tirocini sono svolti sulla base di apposite convenzioni stipulate tra i soggetti promotori e i soggetti ospitanti. Le convenzioni possono riguardare diversi tirocini e hanno durata massima non superiore a 36 mesi”.
- Riformulare: “1. I tirocini sono svolti sulla base di convenzioni quadro, stipulate tra soggetti promotori e soggetti ospitanti, di durata massima non superiore a 36 mesi”
- invece che “2 b) modalità di attivazione, decorrenza, durata ed eventuali proroghe del tirocinio”
- Riformulare “2 b) modalità di attivazione ed elementi essenziali del Piano Formativo Individuale, di cui all’ articolo 4”
- al comma 1, lettera d) sostituire il termine “stagisti” con “tirocinanti” (per uniformità, nel testo non si parla mai di stagisti, solo qui);
- al comma 3, come anticipato, si parla di allegare alle convenzioni il PFI già sottoscritto dai rappresentanti del soggetto promotore, del soggetto ospitante e dal tirocinante: questo significa non avere convenzioni “quadro” bensì dover sottoscrivere una nuova convenzione praticamente ad ogni tirocinio. Con aggravio di procedure e allungamento delle tempistiche. Nel caso si optasse per il sistema delle “convenzioni quadro” tutto il comma andrebbe eliminato e la previsione della sottoscrizione del PFI da parte dei rappresentanti dei soggetti promotore/ospitante e del tirocinante andrebbe spostata all’ articolo 4, dove si parla di Piano Formativo Individuale.
- al comma 4 si prevede un numero massimo di tre tirocinanti assegnabili al tutor del soggetto ospitante. Pur comprendendo la ratio di tale norma si ritiene che “limiti numerici” così rigidi possano disincentivare l’utilizzo di questo strumento formativo proprio mentre il PNRR assegna ingenti risorse per lo sviluppo del canale “duale”.
- al comma 5, il piano formativo deve essere coerente con gli standard professionali e formativi della qualifica regionale. Il tirocinio, infatti, non è a sé stante bensì finalizzato al conseguimento della qualifica e deve quindi rispettare i parametri stabiliti per lo specifico corso.
- Ai commi 6 e 7 vengono indicati espliciti divieti in merito alla possibilità di ospitare tirocinanti in sostituzione di lavoratori licenziati. Al comma 8 vengono ulteriormente definite le sanzioni. Tuttavia in tali previsioni normative non viene specificato attraverso quali modalità debbano essere accertate le eventuali violazione e quale sia il soggetto su cui grava la responsabilità di comminare le relative sanzioni.
- Riformulare: “1. I tirocini sono svolti sulla base di convenzioni quadro, stipulate tra soggetti promotori e soggetti ospitanti, di durata massima non superiore a 36 mesi”
- invece che “2 b) modalità di attivazione, decorrenza, durata ed eventuali proroghe del tirocinio”
- Riformulare “2 b) modalità di attivazione ed elementi essenziali del Piano Formativo Individuale, di cui all’ articolo 4”
- al comma 1, lettera d) sostituire il termine “stagisti” con “tirocinanti” (per uniformità, nel testo non si parla mai di stagisti, solo qui);
- al comma 3, come anticipato, si parla di allegare alle convenzioni il PFI già sottoscritto dai rappresentanti del soggetto promotore, del soggetto ospitante e dal tirocinante: questo significa non avere convenzioni “quadro” bensì dover sottoscrivere una nuova convenzione praticamente ad ogni tirocinio. Con aggravio di procedure e allungamento delle tempistiche. Nel caso si optasse per il sistema delle “convenzioni quadro” tutto il comma andrebbe eliminato e la previsione della sottoscrizione del PFI da parte dei rappresentanti dei soggetti promotore/ospitante e del tirocinante andrebbe spostata all’ articolo 4, dove si parla di Piano Formativo Individuale.
- al comma 4 si prevede un numero massimo di tre tirocinanti assegnabili al tutor del soggetto ospitante. Pur comprendendo la ratio di tale norma si ritiene che “limiti numerici” così rigidi possano disincentivare l’utilizzo di questo strumento formativo proprio mentre il PNRR assegna ingenti risorse per lo sviluppo del canale “duale”.
- al comma 5, il piano formativo deve essere coerente con gli standard professionali e formativi della qualifica regionale. Il tirocinio, infatti, non è a sé stante bensì finalizzato al conseguimento della qualifica e deve quindi rispettare i parametri stabiliti per lo specifico corso.
- Ai commi 6 e 7 vengono indicati espliciti divieti in merito alla possibilità di ospitare tirocinanti in sostituzione di lavoratori licenziati. Al comma 8 vengono ulteriormente definite le sanzioni. Tuttavia in tali previsioni normative non viene specificato attraverso quali modalità debbano essere accertate le eventuali violazione e quale sia il soggetto su cui grava la responsabilità di comminare le relative sanzioni.
Art.4 (Piano formativo individuale)
Si propongono le seguenti modifiche al testo:
1. al comma 2, dopo le parole Il progetto formativo individuale inserire quanto tolto all’ articolo 3, c.3 e cioè “sottoscritto dai rappresentanti legali, o dai loro delegati, del soggetto promotore e del soggetto ospitante e dal tirocinante”
2. al comma 2, lett a) aggiungere “in coerenza e conformità con il percorso formativo formalmente riconosciuto”
3. al comma 2 lett. d) si parla di erogazione di indennità e di rimborso spese: andrebbe anticipato che si tratta delle indennità e rimborsi di cui all’ articolo 8
4. sempre al comma 2, dopo la lettera f) che parla di assicurazioni contro infortuni e responsabilità civile, andrebbe aggiunta una lettera g) con le parole “le modalità di assolvimento degli obblighi formativi in materia di salute e sicurezza sui luoghi di lavoro”
2. al comma 2, lett a) aggiungere “in coerenza e conformità con il percorso formativo formalmente riconosciuto”
3. al comma 2 lett. d) si parla di erogazione di indennità e di rimborso spese: andrebbe anticipato che si tratta delle indennità e rimborsi di cui all’ articolo 8
4. sempre al comma 2, dopo la lettera f) che parla di assicurazioni contro infortuni e responsabilità civile, andrebbe aggiunta una lettera g) con le parole “le modalità di assolvimento degli obblighi formativi in materia di salute e sicurezza sui luoghi di lavoro”
Art.5 (Durata del tirocinio e impegno orario)
Il comma 1 dovrebbe essere modificato sempre nell’ottica di inserire nelle convenzioni quadro le indicazioni di principio e rinviare i dettagli al progetto formativo.
Si propone la seguente modifica al testo:
Al comma 1 “1. La durata dei tirocini di cui al comma 2, è richiamata dalle convenzioni fra soggetto promotore e soggetto ospitante e definita in dettaglio, nel rispetto dell'autonomia scolastica e universitaria, secondo quanto stabilito dagli ordinamenti di studio”
Art.6 (Obblighi di comunicazione)
Sull’estensione della comunicazione obbligatoria anche ai tirocini curriculari non si riscontrano pareri univoci. Tale disposizione è vista con favore nella misura in cui l’analisi delle comunicazioni obbligatorie promuova un monitoraggio sistematico dei tirocini. Al contrario potrebbe rappresentare un elemento disincentivante in termini di oneri amministrativi, complicando e rallentando l’utilizzo dello strumento.
Art. 8. (Indennità e rimborso spese)
L’obbligo in capo alle aziende di riconoscere un’indennità di partecipazione al tirocinante, anche in caso di tirocinio curriculare, rischia di snaturare la finalità del tirocinio stesso oltreché di comprometterne la diffusione. Il rischio concreto è, infatti, che soprattutto le aziende di minori dimensioni siano sempre meno disponibili ad ospitare tirocinanti (curriculari), soprattutto nel caso delle persone più fragili.
Appare invece condivisibile prevedere un rimborso delle spese (trasporto, vitto, ecc) effettivamente sostenute dal tirocinante, nei termini definiti dalla convenzione con il soggetto proponente. È comunque necessario che siano definiti in modo più puntuale le spese rimborsabili integralmente.
Art.9 (Clausole premiali)
Non è chiaro dove e in che modo possono essere previste le clausole premiali oggetto dell’articolo. Le clausole premiali rimangono difficilmente applicabili senza un dettaglio maggiore a livello operativo.
Art.10 (Numero massimo di tirocini)
L’impostazione seguita è quella dei tirocini extracurriculari, che hanno diversa natura e finalità.
Sebbene mettere un tetto al numero massimo di tirocini attivabili presso un soggetto ospitante possa essere ragionevole, anche per prevenire abusi, non è chiaro il legame con l’occupazione e l’assunzione, perché il tirocinio curriculare ha come suo obiettivo l’apprendimento.
Non sembra inoltre condivisibile la cumulabilità del numero massimo di tirocini curriculari ed extracurriculari attivabili contemporaneamente stante la diversa natura dei due istituti e il maggior presidio dei soggetti promotori dei tirocini curriculari.
Potrebbe essere condivisibile introdurre uno specifico numero massimo di tirocini curriculari attivabili contemporaneamente, valutando la capacità formativa e la dimensione del soggetto ospitante.
Art.11 (Monitoraggio)
In questo articolo non viene previsto un ruolo delle Regioni in considerazione della competenza in ambito di formazione professionale.
Inoltre, al comma 3risulta poco comprensibile la finalità del collegamento, in tema di monitoraggio, fra la valutazione del tirocinio curricolare e il sistema nazionale di certificazione delle competenze di cui al decreto legislativo 13/2013.
( red / 22.06.22 )
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