Sommario
Documento della Conferenza delle Regioni dell'11 maggio
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Misure urgenti per l'attuazione del Pnrr: emendamenti al decreto
(Regioni.it 4301 - 23/05/2022) La Conferenza delle Regioni ha approvato l’11 maggio un documento recante prime proposte emendative al Ddl di conversione in legge del DL 30 aprile 2022, n.36, recante “ulteriori misure urgenti per l’attuazione del piano nazionale di ripresa e resilienza” (Pnrr) (S 2598).
Il testo (che potrà essere integrato con la formulazione di ulteriori emendamenti) è stato trasmesso alle Commissioni riunite Affari costituzionali e Istruzione del Senato in occasione dell’audizione di una delegazione delle Conferenza delle Regioni e delle Province autonome che si è tenuta il 20 maggio (vedi anche “Regioni.it” n.4300).
Uno degli emendamenti proposti “è volto a consentire alle società in house qualificate di assumere personale con contratto a tempo determinato, anche di durata superiore a 36 mesi (ma non eccedente la durata del progetto e, in ogni caso, la data del 31.12.2026), per svolgere le attività di supporto tecnico-operativo a favore delle amministrazioni interessate”.
Rispetto poi al finanziamento dei “progetti bandiera” proposti dalle Regioni e Province autonome occorre “creare un apposito fondo in quanto le risorse previste dall’articolo 21, quelle del PNRR non assegnate, sono “eventuali” e non certe né nel quantum né nei tempi. Inoltre, la possibilità che le risorse dei Piani di sviluppo e coesione e della programmazione europea 2021 – 2027 concorrano alla realizzazione dei progetti risulta essere un’ipotesi di copertura non coerente e sufficiente per tutti i progetti”. “All’onere – secondo l’emendamento proposto - si provvede mediante corrispondente riduzione delle risorse del Fondo per interventi strutturali di politica economica”.
La “cloudificazione” della PA è un tassello fondamentale nel processo di modernizzazione del Paese e architrave della strategia di transizione digitale enunciata nel PNRR nella Missione 1. Spostando i sistemi informativi della PA sul Cloud si trasformano investimenti in conto capitale (storicamente effettuati per i CED) in spese in conto corrente annuali per pagare i canoni del servizio cloud as a service, creando due potenziali problemi per la finanza pubblica e la contabilità dello Stato. Per ovviare a questi problemi, si è intervenuti con il DL 77/2021e con il DL 152/2021
Per le Regioni “Tali interventi normativi, devono essere resi stabili anche oltre il 31 dicembre 2026, termine di durata del PNRR in quanto le spese per il passaggio al cloud non si esauriranno in quella data inoltre l’utilizzo del cloud comporterà un incremento delle spese di noleggio piattaforma e gestione servizi attualmente considerata spesa corrente”.
Per le Regioni “Tali interventi normativi, devono essere resi stabili anche oltre il 31 dicembre 2026, termine di durata del PNRR in quanto le spese per il passaggio al cloud non si esauriranno in quella data inoltre l’utilizzo del cloud comporterà un incremento delle spese di noleggio piattaforma e gestione servizi attualmente considerata spesa corrente”.
Le modifiche normative proposte tendono, fra l’altro, a “prevedere le modalità di contabilizzazione delle spese per l’acquisizione di servizi cloud da parte delle le Regioni e Province autonome e gli enti locali, destinatari delle risorse finanziarie del PNRR, nell’ambito delle spese di investimento ai sensi del D.Lgs 118/2011 ai fini di assicurare la transizione digitale e la progressiva sostituzione delle infrastrutture ICT materiali con l’acquisizione di servizi cloud, in linea con le indicazioni del PNRR”.
Presentata anche una proposta per accelerare l’utilizzo delle risorse del PNRR e PCN, “l’emendamento è volto a:
− comma 1: consentire l’immediata applicabilità al bilancio di previsione delle risorse del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR) e del Piano nazionale per gli investimenti complementari (PNC), senza l’approvazione da parte della Giunta regionale del preconsuntivo dell'esercizio precedente previsto dall’articolo 42 del d.lgs. 118/2011, commi 9, 10 e 11. La proposta mira a considerare l'applicazione della quota di avanzo di amministrazione vincolata da PNRR e PNC come una "mera" variazione di Bilancio che considera in entrata l'iscrizione delle quote di avanzo derivanti dall'incasso a fine dell’esercizio precedente delle risorse provenienti dal PNRR e dal PNC;
− comma 2: prevedere anche per le Regioni e Province autonome che si trovano in esercizio provvisorio o gestione provvisoria, in analogia alla norma prevista per gli enti locali dall’articolo 15, comma 4 bis, del DL 77/2021, l’autorizzazione a iscrivere in bilancio ai fini del loro impegno per gli anni dal 2021 al 2026i relativi finanziamenti di derivazione statale ed europea per investimenti mediante apposita variazione della giunta successive al disegno di legge di bilancio.
La modifica si ritiene necessaria in quanto le disposizioni di cui al paragrafo 8. dell'Allegato 4/2 che disciplinano l'esercizio provvisorio prevedono che nel corso dell'esercizio provvisorio, possono essere impegnate solo spese correnti. Per le spese in conto capitale è prevista la possibilità di impegnare solo le spese riguardanti i lavori pubblici di somma urgenza o altri interventi di somma urgenza e i rimborsi in c/capitale di somme non dovute o incassate in eccesso. Si ritiene opportuno esplicitare che si è autorizzati anche ad impegnare in deroga ai principi dell'Allegato 4/2”.
Un ulteriore emendamento è relativo alle Anticipazioni di cassa per gli enti strumentali non beneficiari del contributo annuale di finanziamento regionale. La proposta “definisce il tetto relativo alle anticipazioni secondo un diverso parametro, la media aritmetica dell'ammontare delle entrate registrate, a qualsiasi titolo, sul conto di Tesoreria negli ultimi tre esercizi non potendo calcolarsi la percentuale su trasferimenti di fondi correnti da Regione, inesistenti”.
Inoltre per facilitare l’accesso ai finanziamenti dei comuni delle Regioni a statuto speciale e delle province autonome di Trento e Bolzano “si ritiene opportuno precisare che tra i destinatari dei fondi statali istituiti dall'articolo 31bis del decreto-legge 152/2021 presso il Ministero dell'Interno per le assunzioni a tempo determinato dei Comuni al di sotto dei 5.000 abitanti attuatori di interventi a valere sulle risorse del PNRR, sono compresi anche i comuni delle regioni a statuto speciale e delle province autonome. La richiesta trova giustificazione nel coinvolgimento dei piccoli Comuni delle autonomie speciali nell'attuazione degli interventi PNRR, del tutto analogo a quello dei Comuni del restante territorio”.
Un ulteriore emendamento è relativo alle Anticipazioni di cassa per gli enti strumentali non beneficiari del contributo annuale di finanziamento regionale. La proposta “definisce il tetto relativo alle anticipazioni secondo un diverso parametro, la media aritmetica dell'ammontare delle entrate registrate, a qualsiasi titolo, sul conto di Tesoreria negli ultimi tre esercizi non potendo calcolarsi la percentuale su trasferimenti di fondi correnti da Regione, inesistenti”.
Inoltre per facilitare l’accesso ai finanziamenti dei comuni delle Regioni a statuto speciale e delle province autonome di Trento e Bolzano “si ritiene opportuno precisare che tra i destinatari dei fondi statali istituiti dall'articolo 31bis del decreto-legge 152/2021 presso il Ministero dell'Interno per le assunzioni a tempo determinato dei Comuni al di sotto dei 5.000 abitanti attuatori di interventi a valere sulle risorse del PNRR, sono compresi anche i comuni delle regioni a statuto speciale e delle province autonome. La richiesta trova giustificazione nel coinvolgimento dei piccoli Comuni delle autonomie speciali nell'attuazione degli interventi PNRR, del tutto analogo a quello dei Comuni del restante territorio”.
Per le Regioni è “opportuno proporre di inserire la clausola di salvaguardia relativa alle competenze attribuite alle Regioni a statuto speciale e alle Province autonome dai rispettivi statuti e dalle norme di attuazione”.
Per quanto riguarda le “Misure di sostegno del settore aeroportuale” la Conferenza delle Regioni propone la “sospensione tassa addizionale comunale sui diritti di imbarco di passeggeri sugli aeromobili”.
Per quanto riguarda le “Misure di sostegno del settore aeroportuale” la Conferenza delle Regioni propone la “sospensione tassa addizionale comunale sui diritti di imbarco di passeggeri sugli aeromobili”.
Un intero paragrafo del Documento della Conferenza delle Regioni è dedicato al Pubblico impiego.
“Tra gli interventi migliorativi, si condivide l’assoluta priorità dell’estensione del regime derogatorio alla disciplina del trattamento accessorio, indispensabile ai fini della sostenibilità delle assunzioni attivabili, nonché il consentire alle Regioni, in linea con quanto disposto dall’articolo 1, comma 15, del decreto-legge n. 80/2021, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2021, n. 113, di conferire incarichi dirigenziali ai sensi dell’articolo 19, comma 6, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 relativi a compiti strettamente e direttamente funzionali all'attuazione degli interventi del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR).
Parimenti, si ritiene necessario, in un’ottica anche di contenimento e razionalizzazione della spesa pubblica, anche in considerazione di investimenti tecnologici già effettuati dalle Regioni, prevedere l’utilizzo facoltativo da parte delle Regioni del Portale InPA che non abbiano un portale proprio, mentre per quelle già dotate di un proprio portale per il reclutamento, si prevede che i bandi siano pubblicati a scopo notiziale sul Portale InPA.
Da ultimo, si condivide l’obiettivo di coniugare la definizione dei limiti percentuali previsti, con l’esigenza di offrire alle amministrazioni procedenti comunque un parametro certo, tale da consentire l’attivazione di comandi in corso d’anno, espungendo poi dal testo il riferimento ai distacchi, in quanto, essendo istituto che pone ogni onere in capo all’amministrazione distaccante, non pregiudicherebbe in alcun modo la capacità di spesa dell’amministrazione di destinazione.
Infine, si ritiene necessario precisare (art. 7) che anche i Comuni delle Regioni a statuto speciale e delle Province autonome di Trento abbiano accesso ai finanziamenti previsti dall’articolo 31-bis del decreto-legge n. 152/2021 nonché si condivide la necessità di inserire la clausola di salvaguardia per le Regioni a statuto speciale e per le Province autonome di Trento e di Bolzano”.
Per quanto riguarda la scuola il “testo del DL non affronta la questione, che le Regioni invece intendono porre, relativa alle modalità di formazione della graduatoria per l’immissione in ruolo degli insegnanti e alle modalità di scorrimento della stessa. Tali modalità non tenendo conto del fabbisogno del personale docente legato all’offerta formativa territoriale, ne pregiudicano la programmazione regionale ponendo in seria difficoltà gli atti di competenza regionale, tra i quali il dimensionamento delle istituzioni scolastiche”.
Altre proposte, infine, sono relative alle Disposizioni in materia di ZES e ZLS, in particolare per quanto riguarda il reclutamento del personale delle pubbliche amministrazioni, il termine di conclusione dei procedimenti amministrativi e la rimodulazione del perimetro delle ZES.
Il documento integrale
Il documento integrale
( red / 23.05.22 )
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