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Regioni.it

n. 4288 - mercoledì 4 maggio 2022

Sommario
- Corte dei conti: federalismo fiscale interseca riforma in atto, PNRR e DEF
- Energia: Regioni pronte ad assumere ruolo e responsabilità
- Modificate le Linee guida sui tirocini curriculari nei corsi di formazione regolamentati
- Link, festival del giornalismo: a Trieste dal 5 all'8 maggio
- Dal 20 al 22 maggio "Didacta" a Firenze, appuntamento dedicato all'innovazione della scuola
- Sanità: nella G.U. la delibera del Consiglio dei Ministri per il Decreto su assistenza territoriale

Documento della Conferenza delle Regioni del 28 aprile

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Modificate le Linee guida sui tirocini curriculari nei corsi di formazione regolamentati

(Regioni.it 4288 - 04/05/2022) la Conferenza delle Regioni e delle Province autonome, nella seduta seduta del 28 aprile, ha approvato alcune modifiche alle Linee Guida relative alle modalità di svolgimento dei tirocini curriculari nell’ambito di corsi di formazione regolamentati, approvate con Accordo in Conferenza delle Regioni e delle Province autonome nella seduta del 3 novembre 2021.
Nel testo è ora prevista una integrazione che con riferimento alla figura degli operatori socio-sanitari, prevede la possibilità di effettuare il tirocinio in una Regione diversa da quella dove si è effettuato il corso di formazione, previo parere positivo preventivo rilasciato dalla Regione ospitante.
Si riporta di seguito il testo delle linee guida modificate.
Modifica dell’Accordo in Conferenza delle Regioni e Province Autonome del 3 novembre 2021
PREMESSA
Le presenti Linee Guida sono finalizzate alla definizione di una disciplina omogenea delle modalità di svolgimento dei tirocini, nei casi in cui le norme richiedano la frequenza obbligatoria di un corso di formazione, di cui il tirocinio è parte integrante (tirocinio curriculare), per poter svolgere un’attività economica o professionale o esercitare una professione. 
In questi casi, infatti, l’esito della formazione ha valore e spendibilità sull’intero territorio nazionale; di conseguenza è necessaria l’uniformità di regole e condizioni in tutte le Regioni e le Province Autonome.
DEFINIZIONI E CAMPO di APPLICAZIONE
Ai fini delle presenti linee guida, per Regione/Provincia Autonoma “responsabile”, si intende l’Amministrazione che ha autorizzato il percorso.
Per Regione/Provincia Autonoma “ospitante”, si intende il territorio in cui è effettuato il tirocinio.
Le Linee Guida si applicano ai corsi di formazione obbligatori per l’accesso alle professioni e/o allo svolgimento di attività economiche o professionali, la cui competenza è in capo alle Regioni/Province Autonome.
Sono ricompresi anche i corsi cosiddetti “preparatori”, in quanto anch’essi obbligatori ai fini dell’accesso ad esami di abilitazione, anche se questi ultimi sono effettuati da soggetti diversi dalle Regioni/P.P.A.A.
PRINCIPI GENERALI
Il tirocinio curriculare, così come la parte teorico-pratica, si svolgono di norma nel territorio della Regione/PP.AA. che ha autorizzato il percorso, per cui vi è coincidenza tra Regione/PP.AA responsabile e Regione/PP.AA. ospitante.
Tutte le parti costituenti il percorso formativo devono quindi essere realizzate dal soggetto accreditato/autorizzato all’interno dello stesso territorio regionale/provinciale nel quale è stato autorizzato il percorso (cosiddetta “contestualità territoriale”).
La Regione/P.A., nell’ambito delle proprie competenze in materia di accreditamento e di autorizzazione, è responsabile della gestione delle procedure e dei controlli sulla regolarità di svolgimento dell’intero percorso formativo e dell’organizzazione/realizzazione dell’esame finale.
Il tirocinio deve essere effettuato in presenza.
CASI DI DEROGA ALLA CONTESTUALITÀ TERRITORIALE DELL’INTERO PERCORSO FORMATIVO
Sussistono alcune situazioni che, nell’interesse preminente dell’utenza, consentono di derogare al principio della contestualità territoriale dell’intero percorso formativo
Esse costituiscono eccezioni motivate, cui ricorrere a discrezione della Regione o della Province Autonoma, che può decidere quindi di non utilizzarle.
Esse non si applicano automaticamente, ma richiedono sempre un’istruttoria dell’istanza presentata dai soggetti interessati.
Le Regioni/Province Autonome che ricorrono alle deroghe assumono la responsabilità della gestione e del controllo dell’intero percorso e della sua conclusione (esame) e ne garantiscono la conformità agli standard nazionali e/o interregionali.
Le fattispecie di deroga sono di seguito individuate:
a. Casi di (temporanea) non attivazione di corsi di formazione obbligatoria in un dato territorio per assenza di atto di recepimento della disciplina del percorso nell’ordinamento regionale/provinciale o per indisponibilità di offerta formativa.
Il tirocinio può essere effettuato nel territorio della Regione/Provincia Autonoma (ospitante) di residenza dell’interessato, in cui il corso non è (ancora) attivato.
La formazione teorica si svolge per il 100% a distanza, fino a vigenza degli Accordi in Conferenza dei Presidenti del 31 marzo 2020 e del 21 maggio 2020. Dal momento dell’applicazione della disciplina a regime relativa all’uso della FAD, di cui all’Accordo n. 21/181/CR5a/C17 del 3.11.2021, la formazione teorica deve essere svolta, parzialmente o integralmente, in presenza nel territorio della Regione/P.A. che ha autorizzato il percorso (responsabile).
Questa fattispecie non è più applicabile nel momento in cui il percorso è attivato dalla Regione/P.A. di residenza dell’interessato ed è disponibile l’offerta formativa.
b. Casi di vicinanza al luogo di residenza dell’utente, dell’impresa o di altra struttura ove realizzare il tirocinio, situate in territori diversi ma confinanti con quello della Regione/PA responsabile. In questo caso il vantaggio per il cittadino/a è costituito dall’abbattimento dei costi di frequenza e può essere valutato positivamente dalla Regione/Provincia Autonoma responsabile del corso, specie con riferimento a target svantaggiati.
c. Casi di assenza o di indisponibilità, anche temporanea, nel territorio della Regione/Provincia Autonoma responsabile, di strutture/imprese ove realizzare il tirocinio. Il tirocinio può quindi essere effettuato in una struttura/impresa di qualunque altra Regione/Provincia Autonoma (ospitante). L’effettiva indisponibilità di strutture deve essere dimostrata dal soggetto accreditato/autorizzato nei modi che verranno stabiliti dall’Amministrazione responsabile.
Nel caso dei corsi di formazione per maestri di sci, oltre al tirocinio anche la parte pratica e gli esami finali possono essere svolti nel territorio della Regione ospitante.
d. Casi di sottoscrizione di Accordi interregionali, che disciplinano le fattispecie e i ruoli e funzioni delle Amministrazioni che li sottoscrivono.
La Regione e/o la Provincia Autonoma responsabili devono autorizzare formalmente il ricorso alle deroghe di cui alle lettere a. b. c., avendo verificato la sussistenza/fondatezza dei presupposti. Le autorizzazioni rilasciate devono essere oggetto almeno di un’informativa scritta alla Regione/Provincia Autonoma ospitante.
Nel caso di cui alla lett. d. non è necessaria la valutazione preventiva dell’istanza, né l’informativa scritta.
Per i corsi di operatore sociosanitario, tenuto conto delle esigenze di programmazione delle attività formative – che implicano tra l’altro la verifica di effettiva ricettività da parte delle strutture ove è possibile svolgere il tirocinio curriculare - l’applicazione delle fattispecie di cui alle lettere a., b., c. è subordinata al parere positivo preventivo delle Regioni/PP.AA. ospitanti, che ricevono la richiesta da parte della Regione/P.A. responsabile.
Disposizioni transitorie
Tenuto conto del contesto determinato dall’emergenza sanitaria, che ha reso possibile un ricorso ampio alla modalità di formazione a distanza per la parte teorica e ha consentito l’accesso alla formazione ad utenti non necessariamente residenti nel territorio della Regione o della Provincia Autonoma responsabili, è fatta salva la validità degli attestati/certificati rilasciati in esito a percorsi realizzati – per quanto riguarda il tirocinio – al di fuori del territorio della Regione/Provincia  Autonoma responsabile.
Dalla data di approvazione delle presenti Linee Guida, la contestualità territoriale relativa ai tirocini curriculari non si applica ai corsi già avviati o ai corsi da avviare per i quali siano state già acquisite le iscrizioni degli utenti.
 
Roma, 28 aprile 2022
 


( red / 04.05.22 )
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Il periodico telematico a carattere informativo plurisettimanale “Regioni.it” è curato dall’Ufficio Stampa del CINSEDO nell’ambito delle attività di comunicazione e informazione della Segreteria della Conferenza delle Regioni e delle Province autonome

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Direttore responsabile: Stefano Mirabelli
Capo redattore: Giuseppe Schifini
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