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Linee guida per la ripresa delle attività economiche e sociali
Recepite nell'Ordinanza del ministro della Salute, pubblicata il 4 aprile nella Gazzetta Ufficiale
(Regioni.it 4269 - 05/04/2022) Nella Gazzetta Ufficiale del 4 aprile è stata pubblicata l'Ordinanza del Ministro della Salute relativa all'adozione delle "Linee guida per la ripresa delle attività economiche e sociali" (Ordinanza del 1° aprile 2022, GU Serie Generale n.79 del 04-04-2022), proposte con uno specifico documento (inviato il 1° aprile) dalla Conferenza delle Regioni e delle Province autonome.
Questo il testo del provvedimento.
MINISTERO DELLA SALUTE
ORDINANZA 1° aprile 2022
Adozione delle «Linee guida per la ripresa delle attività economiche e sociali».
IL MINISTRO DELLA SALUTE
Visti gli articoli 32, 117, comma 2, lettera q) , e 118 della Costituzione; Visto il regolamento (UE) n. 2021/953 del Parlamento europeo e del Consiglio del 14 giugno 2021, su un quadro per il rilascio, la verifica e l’accettazione di certificati interoperabili di vaccinazione, di test e di guarigione in relazione alla COVID-19 (certificato COVID digitale dell’UE) per agevolare la libera circolazione delle persone durante la pandemia di COVID-19, e successive modificazioni;
Visto il regolamento (UE) n. 2021/954 del Parlamento europeo e del Consiglio del 14 giugno 2021, su un quadro per il rilascio, la verifica e l’accettazione di certificati interoperabili di vaccinazione, di test e di guarigione in relazione alla COVID-19 (certificato COVID digitale dell’UE) per i cittadini di paesi terzi regolarmente soggiornanti o residenti nel territorio degli Stati membri durante la pandemia di COVID-19;
Vista la legge 23 dicembre 1978, n. 833, recante «Istituzione del Servizio sanitario nazionale» e, in particolare, l’art. 32; Visto l’art. 117 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112, in materia di conferimento di funzioni e compiti amministrativi dello Stato alle regioni e agli enti locali;
Visto l’art. 47 -bis del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, che attribuisce al Ministero della salute le funzioni spettanti allo Stato in materia di tutela della salute;
Vista la dichiarazione dell’Organizzazione mondiale della sanità dell’11 marzo 2020, con la quale l’epidemia da COVID-19 è stata valutata come «pandemia» in considerazione dei livelli di diffusività e gravità raggiunti a livello globale;
Visto il decreto-legge 1° aprile 2021, n. 44, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 maggio 2021, n. 76, recante «Misure urgenti per il contenimento dell’epidemia da COVID-19, in materia di vaccinazioni anti SARSCoV-2, di giustizia e di concorsi pubblici»;
Visto il decreto-legge 22 aprile 2021, n. 52, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 giugno 2021, n. 87, recante «Misure urgenti per la graduale ripresa delle attività economiche e sociali nel rispetto delle esigenze di contenimento della diffusione dell’epidemia da COVID-19», e, in particolare, l’art. 10 -bis , come sostituito, a decorrere dal 1° aprile 2022, dall’art. 3 del decreto-legge 24 marzo 2022, n. 24, il quale prevede che: «1. Fermo restando quanto previsto dall’art. 32 della legge 23 dicembre 1978, n. 833, a decorrere dal 1° aprile 2022 e fino al 31 dicembre 2022, in conseguenza della cessazione dello stato di emergenza e in relazione all’andamento epidemiologico, il Ministro della salute, con propria ordinanza: a) di concerto con i Ministri competenti per materia o d’intesa con la Conferenza delle regioni e delle province autonome, può adottare e aggiornare linee guida e protocolli volti a regolare lo svolgimento in sicurezza dei servizi e delle attività economiche, produttive e sociali; (…)»;
Visto l’art. 10 -quater del citato decreto-legge 22 aprile 2021, n. 52, inserito, a decorrere dal 1° aprile 2022, dall’art. 5 del decreto-legge 24 marzo 2022, n. 24, concernente l’utilizzo dei dispositivi di protezione delle vie respiratorie;
Visto il decreto-legge 23 luglio 2021, n. 105, convertito, con modificazioni, dalla legge 16 settembre 2021, n. 126, recante «Misure urgenti per fronteggiare l’emergenza epidemiologica da COVID-19 e per l’esercizio in sicurezza di attività sociali ed economiche»;
Visto il decreto-legge 6 agosto 2021, n. 111, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 settembre 2021, n. 133, recante «Misure urgenti per l’esercizio in sicurezza delle attività scolastiche, universitarie, sociali e in materia di trasporti»;
Visto il decreto-legge 21 settembre 2021, n. 127, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 novembre 2021, n. 165, recante «Misure urgenti per assicurare lo svolgimento in sicurezza del lavoro pubblico e privato mediante l’estensione dell’ambito applicativo della certificazione verde COVID-19 e il rafforzamento del sistema di screening »;
Visto il decreto-legge 8 ottobre 2021, n. 139, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 dicembre 2021, n. 205, recante «Disposizioni urgenti per l’accesso alle attività culturali, sportive e ricreative, nonché per l’organizzazione di pubbliche amministrazioni e in materia di protezione dei dati personali»;
Visto il decreto-legge 26 novembre 2021, n. 172, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 gennaio 2022, n. 3, recante «Misure urgenti per il contenimento dell’epidemia da COVID-19 e per lo svolgimento in sicurezza delle attività economiche e sociali»;
Visto il decreto-legge 24 dicembre 2021, n. 221, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 febbraio 2022, n. 11, recante «Proroga dello stato di emergenza nazionale e ulteriori misure per il contenimento della diffusione dell’epidemia da COVID-19»;
Visto il decreto-legge 7 gennaio 2022, n. 1, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 marzo 2022, n. 18, recante «Misure urgenti per fronteggiare l’emergenza COVID-19, in particolare nei luoghi di lavoro, nelle scuole e negli istituti della formazione superiore»;
Visto il decreto-legge 24 marzo 2022, n. 24, recante «Disposizioni urgenti per il superamento delle misure di contrasto alla diffusione dell’epidemia da COVID-19, in conseguenza della cessazione dello stato di emergenza», pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana 24 marzo 2022, n. 70;
Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 17 giugno 2021, recante «Disposizioni attuative dell’art. 9, comma 10, del decreto-legge 22 aprile 2021, n. 52, recante “Misure urgenti per la graduale ripresa delle attività economiche e sociali nel rispetto delle esigenze di contenimento della diffusione dell’epidemia da COVID-19”», e successive modificazioni, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana 17 giugno 2021, n. 143;
Vista l’ordinanza del Ministro della salute 2 dicembre 2021, recante «Adozione delle “Linee guida per la ripresa delle attività economiche e sociali”», pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana 6 dicembre 2021, n. 290;
Vista la nota prot. n. 2384/COV19 del 1° aprile 2022, con la quale il Presidente della Conferenza delle Regioni e delle Province autonome ha trasmesso, ai fini dell’adozione dello stesso ai sensi del richiamato art. 10 -bis del decreto-legge 22 aprile 2021, n. 52, il documento recante «Linee guida per la ripresa delle attività economiche e sociali», che recepisce il parere espresso dal Comitato tecnico-scientifico nella seduta del 30 marzo 2022;
Considerato l’evolversi della situazione epidemiologica a livello nazionale e internazionale; Ritenuto necessario continuare ad assicurare, anche successivamente alla cessazione dello stato di emergenza, lo svolgimento in sicurezza delle attività economiche e sociali;
Ritenuto, pertanto, di dover adottare, ai sensi dell’art. 10 -bis del richiamato decreto-legge 22 aprile 2021, n. 52, il documento recante «Linee guida per la ripresa delle attività economiche e sociali» trasmesso con la citata nota della Conferenza delle regioni e delle province autonome;
EMANA la seguente ordinanza:
Art. 1.
1. Al fine di consentire lo svolgimento in sicurezza delle attività economiche e sociali, le stesse devono esercitarsi nel rispetto dell’allegato documento recante «Linee guida per la ripresa delle attività economiche e sociali», nei termini indicati dal Comitato tecnico-scientifico nella seduta del 30 marzo 2022, che costituisce parte integrante della presente ordinanza.
Art. 2.
1. La presente ordinanza produce effetti a decorrere dal 1° aprile 2022 e fino al 31 dicembre 2022, fatte salve le specifiche disposizioni di legge vigenti in materia.
2. Le disposizioni della presente ordinanza si applicano anche alle regioni a statuto speciale e alle Province autonome di Trento e di Bolzano.
La presente ordinanza è trasmessa agli organi di controllo e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
Roma, 1° aprile 2022
Il Ministro: SPERANZA
Registrato alla Corte dei conti il 1° aprile 2022
Ufficio di controllo sugli atti del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, del Ministero dell’istruzione, del Ministero dell’università e della ricerca, del Ministero della cultura, del Ministero della salute, registrazione n. 752
ALLEGATO
NUOVO CORONAVIRUS SARS-COV-2 Linee guida per la ripresa delle attività economiche e sociali
Premessa.
1. Le presenti «Linee Guida per la ripresa delle attività economiche e sociali» sono adottate ai sensi dell’articolo 10 -bis del decreto-legge 22 aprile 2021, n. 52 e ss.mm.ii.
2. Gli indirizzi operativi contenuti nel precedente documento «Linee Guida per la riapertura delle attività economiche, produttive e ricreative» (prima versione maggio 2020) si sono dimostrati efficaci per favorire l’applicazione delle misure di prevenzione e contenimento nei diversi settori economici trattati, consentendo una ripresa delle attività economiche e sociali compatibile con la tutela della salute pubblica.
3. In continuità con le prime Linee Guida, è stata mantenuta l’impostazione quale strumento sintetico e di immediata applicazione. Invece, gli indirizzi in esse contenuti sono stati progressivamen te integrati, anche in un’ottica di semplificazione, con alcuni nuovi elementi conoscitivi, legati all’evoluzione dello scenario epidemiologico e delle misure di prevenzione adottate, tra cui la vaccinazione anti-COVID19 e l’introduzione progressiva della certificazione verde COVID-19. In particolare, si è ritenuto più utile rimarcare di volta in volta le misure di prevenzione sicuramente efficaci, in luogo di misure che, pur diffusamente adottate, non aggiungono elementi di maggiore sicurezza.
4. Nel presente aggiornamento, le misure di prevenzione sono state ulteriormente semplificate e rese coerenti con l’attuale scenario epidemiologico, caratterizzato da una graduale riduzione complessiva dell’impatto sui sistemi ospedalieri e dalla verosimile evoluzione verso una fase di transizione rispetto all’attuale emergenza pandemica, in considerazione dell’immunizzazione conseguente alla campagna vaccinale e a quella determinata dalla guarigione.
5. Si evidenzia che il presente documento individua i principi di carattere generale per contrastare la diffusione del contagio, quali norme igieniche e comportamentali, utilizzo dei dispositivi di protezione e distanziamento, per tutelare i fruitori delle attività e dei servizi di seguito descritti. Fermi restando gli obblighi di verifica del possesso della certificazione verde COVID-19, previsti dalla normativa vigente, si precisa che le presenti Linee Guida non entrano nel merito delle specifiche misure di prevenzione per la tutela della salute e della sicurezza dei lavoratori, per le quali si rimanda a normativa e protocolli vigenti. Rientra nelle prerogative di associazioni di categoria e altri soggetti rappresentativi redigere ulteriori protocolli attuativi di dettaglio ed eventualmente più restrittivi, purché nel rispetto di tali principi generali, la cui attuazione deve essere garantita e soggetta a verifiche puntuali effettuate dalle competenti autorità locali.
6. Resta inteso che in base all’evoluzione dello scenario epidemiologico, che deve essere oggetto di un attento monitoraggio in relazione alla possibilità di nuove ondate dell’epidemia, le misure indicate potranno essere rimodulate, anche in senso più restrittivo. Sono fatte salve, inoltre, disposizioni normative nazionali successive all’adozione delle presenti linee guida che intervengono a modifica degli attuali obblighi igienico-sanitari e comportamentali. Si evidenzia, altresì, che nella fase attuale nelle quale la campagna vaccinale è in corso e le indicazioni scientifiche internazionali non escludono la possibilità che il soggetto vaccinato possa contagiarsi, pur senza sviluppare la malattia, e diffondere il contagio, la presentazione di una delle certificazioni verdi COVID-19 non sostituisce il rispetto delle misure di prevenzione e contrasto della diffusione del contagio, quali in particolare l’utilizzo della mascherina negli ambienti chiusi (mascherina chirurgica o dispositivo che conferisce superiore protezione come gli FFP2) secondo quanto previsto dalla normativa vigente. Sommario Principi di carattere generale. Misure specifiche per i singoli settori di attività. Ristorazione e cerimonie. Attività turistiche e ricettive. Cinema e spettacoli dal vivo. Piscine termali e centri benessere. Servizi alla persona. Commercio. Musei, archivi, biblioteche, luoghi della cultura e mostre. Parchi tematici e di divertimento. Circoli culturali, centri sociali e ricreativi. Convegni, congressi e grandi eventi fieristici. Sale giochi, sale scommesse, sale bingo e casinò. Sagre e fiere locali. Corsi di formazione. Sale da ballo e discoteche.
PRINCIPI DI CARATTERE GENERALE.
Ferme restando le misure previste per ogni specifica attività, in tutte le attività economiche e sociali è necessario il rigoroso rispetto delle norme e delle misure comportamentali individuali e collettive e l’adozione delle misure di seguito indicate:
Informazione.
Predisposizione da parte degli esercenti di un’adeguata informazione sulle misure di prevenzione da rispettare, comprensiva di indicazioni sulla capienza massima dei locali e comprensibile anche a utenti di altra nazionalità. Certificazione verde COVID-19.
Obbligo di possesso e presentazione della certificazione verde COVID-19, base o rafforzata, in tutti i contesti in cui è prevista ai sensi della normativa statale vigente.
Protezione delle vie respiratorie.
Uso corretto della mascherina a protezione delle vie respiratorie (mascherina chirurgica o dispositivo atto a conferire una protezione superiore, quale FFP2) in tutti gli ambienti chiusi e, in caso di assembramento, anche all’aperto, ove previsto dalla normativa statale vigente.
Igiene delle mani.
Messa a disposizione, all’ingresso e in più punti dei locali, di soluzioni per le mani, al fine di favorirne l’igienizzazione frequente da parte degli utenti.
Igiene delle superfici.
Frequente igienizzazione di tutti gli ambienti, con particolare attenzione alle aree comuni e alle superfici toccate con maggiore frequenza.
Aerazione.
Rinforzo del ricambio d’aria naturale o attraverso impianti meccanizzati negli ambienti chiusi (es. mantenendo aperte, a meno che le condizioni meteorologiche o altre situazioni di necessità non lo consentano, porte, finestre e vetrate). In ragione dell’affollamento e del tempo di permanenza degli occupanti, dovrà essere verificata l’efficacia degli impianti al fine di garantire l’adeguatezza delle portate di aria. Per gli impianti di condizionamento, è obbligatorio escludere totalmente la funzione di ricircolo dell’aria, ad eccezione dei casi di assoluta e immodificabile impossibilità di adeguamento degli impianti, per i quali devono essere previste misure alternative di contenimento del contagio. Se tecnicamente possibile, va aumentata la capacità filtrante, sostituendo i filtri esistenti con filtri di classe superiore, garantendo il mantenimento delle portate. In ogni caso, si raccomanda il potenziamento nella maggior misura possibile dell’areazione dei locali per favorire il ricambio dell’aria e favorire la costante manutenzione degli apparati a ciò deputati. Tali principi di carattere generale devono essere opportunamente applicati, adattandoli al contesto, nelle specifiche attività economiche e sociali. Fermi restando tali principi, si riportano di seguito alcune misure specifiche per i singoli settori di attività.
MISURE SPECIFICHE PER I SINGOLI SETTORI DI ATTIVITÀ .
Nel rispetto delle misure di carattere generale sopra riportate, che devono essere attuate, opportunamente declinate, in tutti i singoli settori di attività, si riportano di seguito alcune misure integrative relative ai contesti specifici.
Ristorazione e cerimonie.
Le presenti indicazioni si applicano per ogni tipo di esercizio di somministrazione di pasti e bevande, quali ristoranti, trattorie, pizzerie, self-service, bar, pub, pasticcerie, gelaterie, rosticcerie (anche se collocati nell’ambito delle attività ricettive, all’interno di stabilimenti balneari e nei centri commerciali), nonché per l’attività di catering (in tal caso, se la somministrazione di alimenti avviene all’interno di una organizzazione aziendale terza, sarà necessario inoltre rispettare le misure di prevenzione disposte da tale organizzazione) e per i banchetti nell’ambito di cerimonie. Ad integrazione delle misure di carattere generale già descritte, si riportano di seguito alcune misure integrative di maggiore dettaglio. Negli esercizi che somministrano pasti, privilegiare l’accesso tramite prenotazione. È comunque consentito l’accesso, anche in assenza di prenotazioni, qualora gli spazi lo consentano, nel rispetto delle misure di prevenzione previste. In tali attività non possono essere continuativamente presenti all’interno del locale più clienti di quanti siano i posti a sedere;
Laddove possibile, privilegiare l’utilizzo degli spazi esterni (giardini, terrazze, plateatici, dehors). In tutti gli esercizi: disporre i tavoli in modo da assicurare il mantenimento di almeno 1 metro di separazione tra i clienti di tavoli diversi negli ambienti al chiuso (estensibile ad almeno 2 metri in base allo scenario epidemiologico di rischio); i clienti dovranno indossare la mascherina, ove previsto dalla normativa vigente, a protezione delle vie respiratorie (mascherina chirurgica o dispositivo che conferisce superiore protezione come gli FFP2) in ogni occasione in cui non sono seduti al tavolo; favorire la consultazione online del menu tramite soluzioni digitali, oppure predisporre menu in stampa plastificata, e quindi disinfettabile dopo l’uso, oppure cartacei a perdere; al termine di ogni servizio al tavolo, assicurare igienizzazione delle superfici. Favorire modalità di pagamento elettroniche, possibilmente al tavolo.
È possibile organizzare una modalità a buffet, anche self-service, prevedendo in ogni caso, per clienti e personale, il mantenimento della distanza e l’utilizzo della mascherina (mascherina chirurgica o dispositivo che conferisce superiore protezione come gli FFP2) a protezione delle vie respiratorie, ove previsto dalla normativa vigente, con modalità organizzative che evitino la formazione di assembramenti anche attraverso una riorganizzazione degli spazi in relazione alla dimensione dei locali. Sono consentite le attività ludiche che prevedono l’utilizzo di materiali di cui non sia possibile garantire una puntuale e accurata disinfezione (quali ad esempio carte da gioco), purché siano rigorosamente rispettate le seguenti indicazioni: utilizzo di mascherina (mascherina chirurgica o dispositivo che conferisce superiore protezione come gli FFP2), ove previsto dalla normativa vigente; igienizzazione frequente delle mani e della superficie di gioco; rispetto della distanza di sicurezza di almeno 1 metro tra giocatori di tavoli diversi (estensibile ad almeno 2 metri in base allo scenario epidemiologico di rischio). Nel caso di utilizzo di carte da gioco è consigliata inoltre una frequente sostituzione dei mazzi di carte usati con nuovi mazzi.
ATTIVITÀ TURISTICHE E RICETTIVE.
Ad integrazione delle misure di carattere generale già descritte, si riportano di seguito alcune misure integrative di maggiore dettaglio.
Spiagge e stabilimenti balneari.
Le presenti indicazioni si applicano agli stabilimenti balneari, alle spiagge attrezzate e alle spiagge libere e vanno integrate, in funzione dello specifico contesto, con quelle relative alle piscine per l’attività natatoria e ai servizi di ristorazione, ove presenti. Privilegiare l’accesso agli stabilimenti tramite prenotazione.
Favorire modalità di pagamento elettroniche, eventualmente in fase di prenotazione.
Riorganizzare gli spazi, per garantire l’accesso allo stabilimento in modo ordinato, al fine di evitare code e assembramenti di persone. Se possibile organizzare percorsi separati per l’entrata e per l’uscita. Favorire, per quanto possibile, l’ampliamento delle zone d’ombra per prevenire gli assembramenti, soprattutto durante le ore più calde. Regolare e frequente igienizzazione delle aree comuni, spogliatoi, cabine, docce, servizi igienici, etc., comunque assicurata dopo la chiusura dell’impianto. Le attrezzature come ad es. lettini, sedie a sdraio, ombrelloni etc. vanno disinfettati ad ogni cambio di persona o nucleo familiare, e in ogni caso ad ogni fine giornata. Per quanto riguarda le spiagge libere, si ribadisce l’importanza dell’informazione e della responsabilizzazione individuale da parte degli avventori nell’adozione di comportamenti rispettosi delle misure di prevenzione.
Attività ricettive.
Le presenti indicazioni si applicano alle strutture ricettive alberghiere ed extralberghiere, agli alloggi in agriturismo, alle locazioni brevi, alle strutture turistico-ricettive all’aria aperta, ai rifugi alpini ed escursionistici e agli ostelli della gioventù. Tali indicazioni inoltre vanno integrate, in funzione dello specifico contesto, con quelle relative a ristorazione, balneazione, piscine, palestre, strutture termali e centri benessere.
Indicazioni di carattere generale.
Le seguenti indicazioni generali sono valide per tutte le strutture ricettive; indirizzi specifici sono riportati nelle successive sezioni. Il distanziamento interpersonale non si applica ai membri dello stesso gruppo familiare o di conviventi, né alle persone che occupano la medesima camera o lo stesso ambiente per il pernottamento, né alle persone che in base alle disposizioni vigenti non sono soggetti al distanziamento interpersonale; detto ultimo aspetto afferisce alla responsabilità individuale. Favorire modalità di pagamento elettroniche e gestione delle prenotazioni online, con sistemi automatizzati di check-in e check-out ove possibile. L’utilizzo degli ascensori dev’essere tale da consentire il rispetto della distanza interpersonale, pur con la mascherina (mascherina chirurgica o dispositivo che conferisce superiore protezione come gli FFP2), ove previsto dalla normativa vigente, prevedendo eventuali deroghe in caso di componenti dello stesso nucleo familiare, conviventi e persone che occupano la stessa camera o lo stesso ambiente per il pernottamento, e per le persone che in base alle disposizioni vigenti non sono soggetti al distanziamento interpersonale; detto ultimo aspetto afferisce alla responsabilità individuale. Garantire la frequente igienizzazione di tutti gli ambienti e locali, con particolare attenzione alle aree comuni e alle superfici toccate con maggiore frequenza (corrimano, interruttori della luce, pulsanti degli ascensori, maniglie di porte e finestre, ecc.).
Strutture turistico-ricettive all’aria aperta.
Per i servizi igienici ad uso comune, considerata la peculiarità degli stessi nel contesto di queste strutture, sono introdotti interventi di igienizzazione da effettuare almeno 2 volte al giorno. In ragione di una maggiore affluenza degli ospiti, nel caso di occupazione superiore al 70% delle piazzole sprovviste di servizi igienici presenti nella struttura (escludendo quindi case mobili, bungalow e piazzole con servizi privati), la igienizzazione sarà effettuata almeno 3 volte al giorno.
Rifugi alpini ed escursionistici e ostelli della gioventù.
Le strutture comuni (bagni, wc, docce, lavandini, lavelli), ove presenti, dovranno essere gestite per rendere possibile l’utilizzo rispettando il distanziamento interpersonale di almeno un metro ed evitare assembramenti. Nelle camere con posti letto destinati ad uso promiscuo, o in caso di clienti soggetti al rispetto del distanziamento interpersonale, si dovranno adottare specifiche e più cautelative misure: garantire il distanziamento interpersonale di almeno un metro, con una distanza tra letti di almeno 1 metro.
Impianti di risalita.
Indicazioni di carattere generale. Le presenti indicazioni si applicano ai seguenti impianti di risalita all’interno di stazioni, aree e comprensori montani, e sono valide per tutte le stagioni, compresa quella sciistica: funivie, cabinovie, seggiovie, sciovie (skilift). Si intendono inclusi anche tapis-roulant e nastri trasportatori per i brevi collegamenti. In considerazione dello scenario epidemiologico, potrà essere valutata la limitazione del numero massimo di presenza giornaliere mediante l’introduzione di un tetto massimo di titoli di viaggio vendibili, al fine di assicurare un minore affollamento degli impianti di risalita. L’eventuale tetto massimo di skipass giornalieri vendibili deve tenere conto non solo delle quote giornaliere ma anche di quelle settimanali e stagionali. A tale scopo, i gestori dovranno adottare sistemi di prenotazione che siano in grado di consentire una gestione strutturata del numero di utenti che possono effettivamente accedere agli impianti di risalita per ciascuna singola giornata, coordinandosi con le strutture ricettive. Nei comprensori che si estendono oltre i confini regionali e/o provinciali, le regioni e/o le province autonome confinanti devono coordinarsi per individuare misure idonee di prevenzione per la gestione dei flussi e delle presenze.
Dovrà essere riorganizzato l’accesso alle biglietterie e agli impianti di risalita in modo ordinato, al fine di evitare code e assembramenti di persone, anche adottando soluzioni quali: prevendita/prenotazione on- line o tramite altre soluzioni digitali (es. applicazioni per smartphone, biglietti di tipo RFID, Radio- Frequency IDentification), collaborazioni con strutture ricettive del territorio per acquisto/consegna dei titoli. Gli utenti devono indossare correttamente dispositivi di protezione delle vie respiratorie (mascherina chirurgica o dispositivo che conferisce superiore protezione come gli FFP2), sia negli ambienti chiusi, sia all’aperto in caso di code e assembramento di persone, ove previsto dalla normativa vigente. Nella fase di discesa a valle, in caso di necessità o emergenza (es. eventi atmosferici eccezionali) o al fine di evitare o limitare assembramenti di persone presso le stazioni di monte, è consentito per il tempo strettamente necessario l’utilizzo dei veicoli a pieno carico, sempre nel rispetto d’uso di mascherina a protezione delle vie respiratorie (mascherina chirurgica o dispositivo che conferisce superiore protezione come gli FFP2), se previsto dalla normativa vigente. I veicoli chiusi (funivie, cabinovie), durante la fase di trasporto dei passeggeri, devono essere aerati mantenendo i finestrini aperti il più possibile. In tutti gli ambienti al chiuso, nella fase di imbarco (anche all’aperto) e durante le fasi di trasporto si raccomanda fortemente di non consumare alimenti e bevande. Una volta giunti alla stazione di monte, gli utenti abbandonano la stazione nel più breve tempo possibile.
CINEMA E SPETTACOLI DAL VIVO.
Le presenti indicazioni si applicano agli spettacoli aperti al pubblico in sale teatrali, sale da concerto, sale cinematografiche, teatri, circhi, teatri tenda, arene, locali di intrattenimento e agli spettacoli in genere, anche viaggianti, all’aperto e al chiuso. Resta inteso che gli organizzatori possono prevedere ulteriori misure di prevenzione più restrittive, da adottare in considerazione di specifici eventi, nel rispetto delle misure di carattere generale di seguito riportate. Ad integrazione delle misure di carattere generale già descritte, si riportano di seguito alcune misure integrative di maggiore dettaglio. Definire il numero massimo di presenze contemporanee di spettatori, in base alle disposizioni nazionali vigenti. Riorganizzare gli spazi, per garantire l’accesso in modo ordinato, al fine di evitare code e assembramenti di persone in tutto il percorso di entrata e uscita. Se possibile organizzare percorsi separati per l’entrata e per l’uscita. Privilegiare, se possibile, l’accesso tramite prenotazione con assegnazione preventiva e nominale del posto a sedere ai singoli spettatori. L’acquisto dei biglietti dovrà essere effettuato di norma on-line e/o in prevendita per evitare code e assembramenti alle biglietterie. Favorire modalità di pagamento elettroniche. Se possibile, ottimizzare l’assegnazione dei posti distribuendo gli spettatori in maniera omogenea negli spazi consentiti al fine di garantire il massimo distanziamento possibile tra le persone. Per l’utilizzo della mascherina a protezione delle vie respiratorie (mascherina chirurgica o dispositivo che conferisce superiore protezione come gli FFP2), si fa riferimento alle disposizioni nazionali vigenti. Garantire la frequente igienizzazione di tutti gli ambienti, con particolare attenzione alle superfici toccate con maggiore frequenza, a fine giornata o al termine dell’evento. Nello svolgimento delle attività didattiche svolte all’interno di cinema, teatri e luoghi affini (teatro ragazzi, matinée scolastiche, etc.) in orario curriculare, si applicano le disposizioni riferite allo svolgimento delle attività didattiche, in particolare per quanto riguarda il tema della certificazione verde COVID-19, ove previsto dalla normativa vigente.
PISCINE TERMALI E CENTRI BENESSERE.
Le presenti indicazioni si applicano alle piscine termali ad uso collettivo e ai centri benessere, anche inseriti in strutture già adibite in via principale ad altre attività ricettive, e alle diverse attività praticabili in tali strutture, collettive e individuali, quali massoterapia, idromassaggio, sauna, bagno turco. Ad integrazione delle misure di carattere generale già descritte, si riportano di seguito alcune misure integrative di maggiore dettaglio.
Indicazioni di carattere generale.
Privilegiare l’accesso alle strutture e ai singoli servizi tramite prenotazione. Redigere un programma il più possibile pianificato delle attività per prevenire code e assembramenti di persone e regolamentare i flussi negli spazi comuni, di attesa e nelle varie aree del centro. Se possibile prevedere percorsi divisi per l’ingresso e l’uscita. Favorire modalità di pagamento elettroniche, eventualmente in fase di prenotazione. Organizzare gli spazi e le attività nelle aree spogliatoi e docce in modo da assicurare la distanza di almeno 1 metro (ad esempio prevedere postazioni d’uso alternate), o separare le postazioni con apposite barriere. Garantire la regolare e frequente igienizzazione delle aree comuni, dei servizi igienici e degli spogliatoi, cabine, docce, etc., comunque associata a disinfezione dopo la chiusura al pubblico. Si rammentano le consuete norme di sicurezza igienica in acqua di piscina e nel centro benessere, cosi come prima di ogni trattamento alla persona: prima di entrare provvedere ad una accurata doccia saponata su tutto il corpo. Evitare l’uso promiscuo di oggetti e biancheria: l’utente dovrà accedere al servizio munito di tutto l’occorrente, preferibilmente fornito dalla stessa struttura. Per tutte le attività nei diversi contesti prevedere sempre l’utilizzo del telo personale per le sedute. Trattamenti alla persona (es. massoterapia, sauna, bagno turco). L’operatore e il cliente, per tutto il tempo in cui, per l’espletamento della prestazione, devono mantenere una distanza inferiore a 1 metro, devono indossare, compatibilmente con lo specifico servizio, ove previsto dalla normativa vigente, una mascherina chirurgica o dispositivo che conferisce superiore protezione come gli FFP2 a protezione delle vie aeree (fatti salvi, per l’operatore, eventuali ulteriori dispositivi di protezione individuale aggiuntivi associati a rischi specifici propri della mansione). In particolare, per i servizi che richiedono una distanza ravvicinata, l’operatore deve indossare la mascherina FFP2 senza valvola. Per i clienti, uso della mascherina (mascherina chirurgica o dispositivo che conferisce superiore protezione come gli FFP2) nelle zone interne di attesa e comunque secondo le indicazioni esposte dalla struttura. L’operatore deve procedere ad una frequente igiene delle mani e comunque sempre prima e dopo ogni servizio reso al cliente; per ogni servizio deve utilizzare camici/grembiuli possibilmente monouso. I guanti devono essere diversificati fra quelli utilizzati nel trattamento da quelli usualmente utilizzati nel contesto ambientale. È consentito praticare massaggi senza guanti, purché l’operatore prima e dopo ogni cliente proceda al lavaggio e alla disinfezione delle mani e dell’avambraccio e comunque, durante il massaggio, non si tocchi mai viso, naso, bocca e occhi. Tale raccomandazione vale anche in caso di utilizzo di guanti monouso. Per tutti i trattamenti personali è raccomandato l’uso di teli monouso. I lettini, così come le superfici ed eventuali oggetti non monouso, devono essere puliti e disinfettati al termine del trattamento. La stanza/ambiente adibito al trattamento deve essere ad uso singolo o comunque del nucleo familiare o di conviventi che accedono al servizio. Le stanze/ambienti ad uso collettivo devono comunque essere di dimensioni tali da garantire il mantenimento costante della distanza interpersonale di almeno 1 metro se non è indossata la mascherina (mascherina chirurgica o dispositivo che conferisce superiore protezione come gli FFP2), sia tra i clienti che tra il personale durante tutte le attività erogate. Tra un trattamento e l’altro, areare i locali, garantire igienizzazione di superfici e ambienti, con particolareattenzione a quelle toccate con maggiore frequenza (es. maniglie, interruttori, corrimano, etc.). Il cliente deve utilizzare mascherina a protezione delle vie aeree (mascherina chirurgica o dispositivo che conferisce superiore protezione come gli FFP2), secondo quanto previsto dalla normativa vigente, durante il trattamento (tranne nella doccia e nel caso di trattamenti sul viso) e provvedere a corretta igiene delle mani prima di accedere e al termine del trattamento. Per l’utilizzo di ambienti altamente caldo-umidi (es. bagno turco, stufe, grotte), dovrà essere previsto un accesso con una numerosità proporzionata alla superficie, assicurando il distanziamento interpersonale di almeno 2 metri. Sia gli ambienti caldo-umidi, sia gli ambienti con caldo a secco (es. sauna) devono inoltre essere sottoposti a ricambio d’aria naturale e igienizzazione prima di ogni turno. Servizi alla persona. Le presenti indicazioni si applicano al settore della cura della persona: servizi degli acconciatori, barbieri, estetisti e tatuatori. Ad integrazione delle misure di carattere generale già descritte, si riportano di seguito alcune misure integrative di maggiore dettaglio. Riorganizzare gli spazi, per quanto possibile in ragione delle condizioni logistiche e strutturali, per assicurare il mantenimento di almeno 1 metro di separazione sia tra le singole postazioni di lavoro, sia tra i clienti. È consentita la messa a disposizione, possibilmente in più copie, di riviste, quotidiani e materiale informativo a favore dell’utenza per un uso comune, da consultare previa igienizzazione delle mani. L’operatore e il cliente, per tutto il tempo in cui, per l’espletamento della prestazione, devono mantenere una distanza inferiore a 1 metro, devono indossare, compatibilmente con lo specifico servizio, secondo quanto previsto dalla normativa vigente, una mascherina chirurgica o dispositivo che conferisce superiore protezione come gli FFP2 senza valvola a protezione delle vie aeree (fatti salvi, per l’operatore, eventuali ulteriori dispositivi di protezione individuale associati a rischi specifici propri della mansione). Assicurare una adeguata igienizzazione delle superfici di lavoro prima di servire un nuovo cliente e una adeguata disinfezione delle attrezzature e accessori. Favorire modalità di pagamento elettroniche, eventualmente in fase di prenotazione. È consentito praticare massaggi senza guanti, purché l’operatore prima e dopo ogni cliente proceda al lavaggio e alla disinfezione delle mani e dell’avambraccio e comunque, durante il massaggio, non si tocchi mai viso, naso, bocca e occhi. Tale raccomandazione vale anche in caso di utilizzo di guanti monouso. La doccia abbronzante tra un cliente ed il successivo deve essere adeguatamente aerata ed essere altresì pulita e disinfettata la tastiera di comando. Sui lettini, abbronzanti e per il massaggio, evitare l’uso promiscuo di oggetti e biancheria: la struttura fornisce al cliente tutto l’occorrente al servizio. Anche tali lettini devono essere puliti e disinfettati tra un cliente e il successivo.
COMMERCIO.
Ad integrazione delle misure di carattere generale già descritte, si riportano di seguito alcune misure integrative di maggiore dettaglio. Commercio al dettaglio. Le presenti indicazioni si applicano al settore del commercio al dettaglio. Prevedere regole di accesso, in base alle caratteristiche dei singoli esercizi, in modo da evitare code e assembramenti di persone e assicurare il mantenimento di almeno 1 metro di separazione tra i clienti, ad eccezione delle persone che in base alle disposizioni vigenti non sono soggette al distanziamento interpersonale; detto ultimo aspetto afferisce alla responsabilità individuale. Nel caso di acquisti con scelta in autonomia e manipolazione del prodotto da parte del cliente, dovrà essere resa obbligatoria la disinfezione delle mani prima della manipolazione della merce. Favorire modalità di pagamento elettroniche. Commercio al dettaglio su aree pubbliche (mercati e mercatini degli hobbisti). Le presenti indicazioni si applicano alle attività di commercio al dettaglio su aree pubbliche che si possono considerare ordinarie per la loro frequenza di svolgimento, la cui regolamentazione è competenza dei comuni, che devono: assicurare, tenendo in considerazione la localizzazione, le caratteristiche degli specifici contesti urbani, logistici e ambientali, la maggiore o minore frequentazione dell’area mercatale, la riorganizzazione degli spazi per consentire l’accesso in modo ordinato e, se del caso, contingentato, al fine di evitare code e assembramenti di persone;
assicurare maggiore distanziamento dei posteggi ed a tal fine, ove necessario e possibile, ampliamento dell’area mercatale; individuare un’area di rispetto per ogni posteggio in cui limitare la concentrazione massima di clienti compresenti, nel rispetto della distanza interpersonale di un metro. Qualora, per ragioni di indisponibilità di ulteriori spazi da destinare all’area mercatale, non sia possibile garantire le prescrizioni di cui agli ultimi due punti, i comuni potranno contingentare l’ingresso all’area stessa.
MUSEI, ARCHIVI, BIBLIOTECHE, LUOGHI DELLA CULTURA E MOSTRE.
Le presenti indicazioni si applicano per enti locali e soggetti pubblici e privati titolari di musei, archivi e biblioteche e altri luoghi della cultura. Ad integrazione delle misure di carattere generale già descritte, si riportano di seguito alcune misure integrative di maggiore dettaglio. Regolamentare gli accessi in modo da evitare code e assembramento di persone, ponendo particolare attenzione all’organizzazione dei gruppi coinvolti nelle visite guidate. Assicurare una adeguata igienizzazione delle superfici e degli ambienti, con particolare attenzione a quelle toccate con maggiore frequenza (es. maniglie, interruttori, corrimano, etc.). Assicurare regolare igienizzazione dei servizi igienici. La igienizzazione di ambienti ove siano esposti, conservati o stoccati beni culturali, deve essere effettuata con idonee procedure e prodotti. Eventuali audioguide o supporti informativi potranno essere utilizzati solo se adeguatamente disinfettati al termine di ogni utilizzo. Favorire l’utilizzo di dispositivi personali per la fruizione delle informazioni. Eventuali attività divulgative per evitare il rischio di assembramenti dovranno essere organizzate attraverso turni preventivamente programmati e privilegiando gli spazi aperti. Nello svolgimento delle attività didattiche svolte in orario curriculare svolte all’interno di musei, biblioteche e altri luoghi della cultura, si applicano le disposizioni riferite allo svolgimento delle attività didattiche, in particolare per quanto riguarda il tema della certificazione verde COVID-19, ove previsto dalla normativa vigente.
PARCHI TEMATICI E DI DIVERTIMENTO.
Le presenti indicazioni si applicano a parchi divertimenti permanenti (giostre) e spettacoli viaggianti (luna park), parchi tematici, parchi acquatici, parchi avventura, parchi zoologici, parchi faunistici, etc., e ad altri eventuali contesti di intrattenimento in cui sia previsto un ruolo interattivo dell’utente con attrezzature e spazi. Non si applicano a giostrine e ad aree giochi per bambini, per le quali vigono le misure generali di cui alle premesse. Ad integrazione delle misure di carattere generale già descritte, si riportano di seguito alcune misure integrative di maggiore dettaglio. Garantire, se possibile, un sistema di prenotazione, pagamento ticket e compilazione di modulistica preferibilmente on-line al fine di evitare prevedibili assembramenti. Potranno essere valutate l’apertura anticipata della biglietteria ed una diminuzione della capienza massima per garantire un minore affollamento. Prevedere percorsi obbligati di accesso e uscita dalle aree/attrazioni e, ove possibile, modificare i tornelli o sbarre di ingresso ed uscita per permetterne l’apertura senza l’uso delle mani. Riorganizzare gli spazi per garantire l’accesso in modo ordinato, al fine di evitare code e assembramenti di persone (anche nelle zone di accesso alle singole aree/attrazioni). Qualora venga praticata attività fisica (es. nei parchi avventura) la distanza interpersonale durante l’attività dovrà essere di almeno 2 metri. Garantire la regolare e frequente igienizzazione delle aree comuni, dei servizi igienici e delle attrazioni e, qualora ne sia consentito l’utilizzo, di spogliatoi, cabine, docce, etc., comunque associata a disinfezione dopo la chiusura al pubblico.
CIRCOLI CULTURALI, CENTRI SOCIALI E RICREATIVI.
Le presenti indicazioni si applicano ai luoghi di ritrovo di associazioni culturali, circoli ricreativi, club, centri di aggregazione sociale, università del tempo libero e della terza età.
Ad integrazione delle misure di carattere generale già descritte, si riportano di seguito alcune misure integrative di maggiore dettaglio. Riorganizzare gli spazi, i percorsi e il programma di attività in modo da evitare assembramenti e da assicurare il mantenimento della distanza interpersonale di almeno 2 metri in caso di attività fisica. Sono fatte salve le eccezioni previste dalle normative vigenti, la cui applicazione afferisce alla responsabilità dei singoli. Potrà essere valutata una diminuzione della capienza massima dei locali. Privilegiare, laddove possibile, lo svolgimento di attività all’aria aperta, garantendo comunque il rispetto della distanza di sicurezza interpersonale. Privilegiare attività a piccoli gruppi di persone. Per le attività che prevedono la condivisione di oggetti (es. giochi da tavolo, biliardo, bocce), adottare modalità organizzative tali da ridurre il numero di persone che manipolano gli stessi oggetti, ad esempio predisponendo turni di gioco e squadre a composizione fissa, utilizzare, se previsto dalla normativa vigente, la mascherina (mascherina chirurgica o dispositivo che conferisce superiore protezione come gli FFP2) e procedere alla disinfezione delle mani prima di ogni nuovo gioco. In ogni caso, i piani di lavoro, i tavoli da gioco e ogni oggetto fornito in uso agli utenti devono essere disinfettati prima e dopo ciascun turno di utilizzo. Sono consentite le attività ludiche che prevedono l’utilizzo di materiali di cui non sia possibile garantire una puntuale e accurata disinfezione (quali ad esempio carte da gioco), purché siano rigorosamente rispettate le seguenti indicazioni: utilizzo di mascherina (mascherina chirurgica o dispositivo che conferisce superiore protezione come gli FFP2), ove previsto dalla normativa vigente; igienizzazione frequente delle mani e della superficie di gioco; rispetto della distanza di sicurezza di almeno 1 metro tra giocatori di tavoli adiacenti. Nel caso di utilizzo di carte da gioco è consigliata inoltre una frequente sostituzione dei mazzi di carte usati con nuovi mazzi. È consentita la messa a disposizione, possibilmente in più copie, di riviste, quotidiani e materiale informativo a favore dell’utenza per un uso comune, da consultare previa igienizzazione delle mani. Garantire la frequente igienizzazione di tutti gli ambienti, in particolare per le superfici toccate con maggiore frequenza (es. banchi, tavoli, piani d’appoggio, corrimano, interruttori della luce, pulsanti, maniglie di porte e finestre, attrezzature, giochi, servizi igienici, docce, spogliatoi ecc.).
CONVEGNI, CONGRESSI E GRANDI EVENTI FIERISTICI.
Le presenti indicazioni si applicano a: convegni, congressi, convention aziendali ed eventi ad essi assimilabili. Tali indicazioni vanno integrate, in funzione dello specifico contesto, con quelle relative alla ristorazione (con particolare riferimento alle modalità di somministrazione a buffet). Ad integrazione delle misure di carattere generale già descritte, si riportano di seguito alcune misure integrative di maggiore dettaglio. Il numero massimo dei partecipanti all’evento dovrà essere valutato dagli organizzatori in base alla capienza degli spazi individuati, per poter ridurre assembramenti di persone. Nel caso in cui l’evento sia frazionato su più sedi/padiglioni, fisicamente separati tra loro, è necessario individuare il numero massimo dei partecipanti per ogni sede/padiglione dell’evento. Conseguentemente devono essere utilizzati sistemi di misurazione degli accessi nonché di limitazione e scaglionamento degli accessi anche attraverso sistemi di prenotazione del giorno e dell’orario di ingresso, finalizzati a evitare assembramenti. Riorganizzare gli spazi, per garantire l’accesso in modo ordinato, al fine di evitare code e assembramenti di persone. Se possibile organizzare percorsi separati per l’entrata e per l’uscita. Promuovere l’utilizzo di tecnologie digitali al fine di automatizzare i processi organizzativi e partecipativi (es. sistema di prenotazione, pagamento ticket , compilazione di modulistica, stampa di sistemi di riconoscimento, sistema di registrazione degli ingressi, effettuazione di test valutativi e di gradimento, consegna attestati di partecipazione) al fine di evitare prevedibili assembramenti. Il tavolo dei relatori e il podio per le presentazioni dovranno essere riorganizzati in modo da consentire una distanza di sicurezza che consenta a relatori/moderatori di intervenire senza l’uso della mascherina secondo quanto previsto la normativa vigente. I dispositivi e le attrezzature a disposizione di relatori, moderatori e uditori (es. microfoni, tastiere, mouse, puntatori laser, etc.) devono essere disinfettati prima dell’utilizzo iniziale verificando che siano disconnessi dal collegamento elettrico.
Nelle aree poster/aree espositive, riorganizzare gli spazi in modo da favorire il rispetto del distanziamento interpersonale, valutando il contingentamento degli accessi, e promuovere la fruizione in remoto del materiale da parte dei partecipanti. Eventuali materiali informativi e scientifici potranno essere resi disponibili preferibilmente in espositori con modalità self-service (cui il visitatore accede previa igienizzazione delle mani) o ricorrendo a sistemi digitali. Dovrà essere garantita la regolare igienizzazione degli ambienti, in ogni caso al termine di ogni attività di un gruppo di utenti, con particolare attenzione alle superfici più frequentemente toccate, ai servizi igienici e alle parti comuni (es. aree ristoro, tastiere dei distributori automatici di bevande e snack ).
SALE GIOCHI, SALE SCOMMESSE, SALE BINGO E CASINÒ.
Le presenti indicazioni si applicano a sale giochi, sale scommesse, sale bingo e casinò; per quanto riguarda attività complementari (e. ristorazione) si fa riferimento ai protocolli specifici. Ad integrazione delle misure di carattere generale già descritte, si riportano di seguito alcune misure integrative di maggiore dettaglio. Riorganizzare gli spazi e la dislocazione delle apparecchiature (giochi, terminali ed apparecchi VLT/AWP, tavoli del bingo, ecc.) per garantire l’accesso in modo ordinato, al fine di evitare code e assembramenti di persone. Se possibile organizzare percorsi separati per l’entrata e per l’uscita. Laddove possibile, privilegiare l’utilizzo degli spazi esterni (giardini, terrazze, plateatici). Favorire modalità di pagamento elettroniche. Garantire la regolare igienizzazione degli ambienti, con particolare attenzione alle superfici più frequentemente toccate, ai servizi igienici e alle parti comuni (es. aree ristoro, tastiere dei distributori automatici di bevande e snack ). Periodicamente (almeno ogni ora) , è necessario assicurare igienizzazione delle superfici dei giochi a contatto con le mani (pulsantiere, maniglie, etc.). Per le attività che prevedono la condivisione di oggetti (es. giochi da tavolo, biliardo, bocce), adottare modalità organizzative tali da ridurre il numero di persone che manipolano gli stessi oggetti, ad esempio predisponendo turni di gioco e squadre a composizione fissa, utilizzare, ove previsto dalla normativa vigente, la mascherina (mascherina chirurgica o dispositivo che conferisce superiore protezione come gli FFP2) e procedere alla disinfezione delle mani prima di ogni nuovo gioco. In ogni caso, i piani di lavoro, i tavoli da gioco e ogni oggetto fornito in uso agli utenti devono essere disinfettati prima e dopo ciascun turno di utilizzo. Sono consentite le attività ludiche che prevedono l’utilizzo di materiali di cui non sia possibile garantire una puntuale e accurata disinfezione (quali ad esempio carte da gioco), purché siano rigorosamente rispettate le seguenti indicazioni: utilizzare la mascherina (mascherina chirurgica o dispositivo che conferisce superiore protezione come gli FFP2), se previsto dalla normativa vigente; igienizzazione frequente delle mani e della superficie di gioco; rispetto della distanza di sicurezza di almeno 1 metro tra giocatori di tavoli adiacenti. Nel caso di utilizzo di carte da gioco è consigliata inoltre una frequente sostituzione dei mazzi di carte usati con nuovi mazzi. Le apparecchiature che non possono essere pulite e disinfettate non devono essere usate.
SAGRE E FIERE LOCALI.
Le presenti indicazioni si applicano a sagre, fiere e altri eventi e manifestazioni locali assimilabili. Per eventuali ulteriori servizi erogati all’interno di tali contesti (es. ristorazione) attenersi alla relativa scheda tematica specifica. Ad integrazione delle misure di carattere generale già descritte, si riportano di seguito alcune misure integrative di maggiore dettaglio. Riorganizzare gli spazi, anche mediante segnaletica a terra, per consentire l’accesso in modo ordinato e, se del caso, contingentato, al fine di evitare code e assembramenti di persone. Se possibile organizzare percorsi separati per l’entrata e per l’uscita. Favorire modalità di pagamento elettroniche. Nel caso di acquisti con scelta in autonomia e manipolazione del prodotto da parte del cliente, dovrà essere resa obbligatoria la disinfezione delle mani prima della manipolazione della merce. Garantire la frequente igienizzazione di tutti gli ambienti, attrezzature e locali, con particolare attenzione alle aree comuni e alle superfici toccate con maggiore frequenza.
CORSI DI FORMAZIONE.
Le presenti indicazioni si applicano alle attività formative, diverse dalle attività scolastiche, educative, formative e universitarie di cui al decreto-legge n. 52/2021 e s.m.i., da realizzare nei diversi contesti (aula, laboratori e imprese) compresi gli esami finali (teorici e/o pratici), le attività di verifica, di accompagnamento, tutoraggio e orientamento in gruppo e individuali. Ad integrazione delle misure di carattere generale già descritte, si riportano di seguito alcune misure integrative di maggiore dettaglio. Privilegiare, laddove possibile, l’organizzazione delle attività in gruppi il più possibile omogenei (es. utenti frequentanti il medesimo intervento; utenti della stessa azienda) e solo in subordine organizzare attività per gruppo promiscui. Laddove possibile, con particolare riferimento alle esercitazioni pratiche, privilegiare l’utilizzo degli spazi esterni. Gli spazi destinati all’attività devono essere organizzati in modo da assicurare il mantenimento di almeno 1 metro di separazione tra gli utenti (estensibile ad almeno 2 metri in base allo scenario epidemiologico di rischio), anche in relazione alle specificità del corso. Resta inteso che nelle attività pratiche dovranno essere utilizzati, se previsti, gli ordinari dispositivi di protezione individuale associati ai rischi delle singole attività. La postazione del docente deve essere situata ad almeno 2 metri dalla prima fila dei discenti. Dovrà essere garantita la regolare igienizzazione degli ambienti, in ogni caso al termine di ogni attività di un gruppo di utenti, con particolare attenzione alle superfici più frequentemente toccate, ai servizi igienici e alle parti comuni (es. aree ristoro, tastiere dei distributori automatici di bevande e snack ). Eventuali strumenti e attrezzature dovranno essere puliti e disinfettati ad ogni cambio di utente; in ogni caso andrà garantita una adeguata disinfezione ad ogni fine giornata. Qualora la specifica attività o attrezzatura preveda l’utilizzo frequente e condiviso da parte di più soggetti (a titolo esemplificativo nel caso di cucine industriali e relative attrezzature specifiche), sarà necessario procedere alla igienizzazione frequente delle mani o dei guanti (se previsti). Per gli allievi in stage presso terzi, si applicano le disposizioni/ protocolli della struttura/azienda ospitante. In presenza di più stagisti presso la medesima struttura/azienda e in attuazione di detti protocolli potrà essere necessario articolare le attività di stage secondo turni da concordare con l’allievo, il responsabile dell’azienda/struttura ospitante e/o tutor aziendale.
SALE DA BALLO E DISCOTECHE.
Le presenti indicazioni si applicano alle attività che hanno luogo in sale da ballo, discoteche e locali assimilati destinati all’intrattenimento (in particolar modo serale e notturno). Resta inteso che gli organizzatori possono prevedere ulteriori misure di prevenzione più restrittive, da adottare in considerazione di specifici eventi, nel rispetto delle misure di carattere generale di seguito riportate. Ad integrazione delle misure di carattere generale già descritte, si riportano di seguito alcune misure integrative di maggiore dettaglio. Definire il numero massimo di presenze contemporanee di persone, in base alle disposizioni nazionali vigenti. Riorganizzare gli spazi, per garantire l’accesso in modo ordinato, al fine di evitare code e assembramenti di persone in tutto il percorso di entrata, presenza e uscita e di assicurare il mantenimento di almeno 1 metro di separazione tra gli utenti, ad eccezione delle persone che in base alle disposizioni vigenti non sono soggette al distanziamento interpersonale; detto ultimo aspetto afferisce alla responsabilità individuale. Se possibile organizzare percorsi separati per l’entrata e per l’uscita. Privilegiare, se possibile, sistemi di prenotazione, pagamento tickets e compilazione di modulistica preferibilmente on-line , al fine di evitare code e prevedibili assembramenti alle biglietterie. Favorire modalità di pagamento elettroniche. Rendere obbligatoriamente disponibili prodotti per l’igienizzazione delle mani in più punti, prevedendone l’utilizzo da parte degli utenti in particolare prima dell’accesso e all’uscita di ogni area dedicata al ballo, alla ristorazione e ai servizi igienici.
Con riferimento all’attività del ballo, analogamente a quanto previsto per la pratica dell’attività fisica, la distanza interpersonale dovrà essere di almeno 2 metri, ad eccezione delle persone che in base alle disposizioni vigenti non sono soggette al distanziamento interpersonale (detto ultimo aspetto afferisce alla responsabilità individuale). Per l’utilizzo della mascherina a protezione delle vie respiratorie (mascherina chirurgica o dispositivo che conferisce superiore protezione come gli FFP2), si fa riferimento alle disposizioni nazionali vigenti; in ogni caso va mantenuta, se previsto dalla normativa vigente, negli ambienti chiusi (ad eccezione del momento del ballo) e in tutte le situazioni di possibile assembramento, anche all’aperto. Garantire la frequente igienizzazione di tutti gli ambienti, con particolare attenzione alle superfici toccate con maggiore frequenza e ai servizi igienici, a fine giornata. Nel rispetto delle indicazioni generali contenute nella scheda dedicata alla ristorazione, la distribuzione delle bevande può avvenire esclusivamente qualora sia possibile assicurare il mantenimento rigoroso della distanza interpersonale di almeno 1 metro tra i clienti, che dovranno accedere al banco in modalità ordinata e, se del caso, contingentata. È comunque raccomandata la consumazione al tavolo. I tavoli e le sedute devono essere disposti in modo da assicurare il mantenimento di almeno 1 metro di separazione tra i clienti di tavoli diversi, ad eccezione delle persone che in base alle disposizioni vigenti non siano soggetti al distanziamento interpersonale; detto ultimo aspetto afferisce alla responsabilità individuale. Ogni oggetto fornito agli utenti (es. apribottiglie, secchielli per il ghiaccio, etc.), dovrà essere disinfettato prima della consegna.
( red / 05.04.22 )
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