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Regioni.it

n. 4250 - lunedì 7 marzo 2022

Sommario
- Fedriga: riflessioni di Bonomi su PNRR meritano massima attenzione
- Emergenza Ucraina: le prime ordinanze di protezione civile
- Ucraina: i Decreti del 25 e del 28 febbraio
- Bonomi: per Confindustria è necessario riscrivere PNRR e spostare gli obiettivi della transizione ecologica
- "Appalti per l’innovazione e Appalti socialmente responsabili", 1° webinar del X Ciclo di Formazione in materia europea del CINSEDO
- Al via il Programma di Formazione Europea 2022 del CINSEDO

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Emergenza Ucraina: le prime ordinanze di protezione civile

(Regioni.it 4250 - 07/03/2022) Il 25 febbraio 2022, il Consiglio dei Ministri dichiara lo stato di emergenza per intervento all’estero in seguito alla crisi in Ucraina. Questa misura assicura il concorso dello Stato italiano alle iniziative di protezione civile a supporto della popolazione colpita, anche attraverso interventi straordinari ed urgenti.  Le risorse stanziate, tre milioni di euro a carico del Fondo per le emergenze nazionali, comprendono i costi per il trasporto, il dispiegamento e il reintegro dei materiali, al netto di quanto sarà rimborsato dall’Unione Europea.
In conseguenza della grave crisi internazionale in atto, il 28 febbraio il Consiglio dei Ministri delibera un ulteriore stato di emergenza per assicurare l’accoglienza in Italia della popolazione ucraina in fuga dal proprio Paese. Per gli interventi di assistenza sono stanziati 10 milioni di euro, a carico del Fondo per le emergenze nazionali.
Il 4 e il 6 marzo sono state emanate due ordinanze di protezione civile. Si riportano di seguito gli articolati e i link.
Ocdpc 872 del 4 marzo 2022 - Disposizioni urgenti di protezione civile per assicurare, sul territorio nazionale, l’accoglienza il soccorso e l’assistenza alla popolazione proveniente dall’Ucraina (1193 Kb)
Articolo 1
(Coordinamento nazionale degli interventi) 
1.    Il Dipartimento della protezione civile, assicura il coordinamento del concorso delle componenti e strutture operative del Servizio nazionale della protezione civile nelle attività di soccorso ed assistenza alla popolazione proveniente dall’Ucraina a seguito degli accadimenti in atto di cui in premessa, nei termini previsti dalla presente ordinanza. 
2.    Le Regioni e Province autonome di Trento e di Bolzano assicurano, nell’ambito dei rispettivi territori, il coordinamento dei sistemi regionali di protezione civile nelle attività di cui articoli 2, 3 e 4.  
3.    Per assicurare il più efficace raccordo tra i diversi livelli operativi nello svolgimento delle attività di cui al presente contesto emergenziale, è istituto un comitato composto dal Capo del Dipartimento della protezione civile della Presidenza del consiglio dei ministri, dal Capo del Dipartimento per le libertà civili e l’immigrazione del Ministero dell’Interno, dal Direttore della Direzione centrale dell’immigrazione e della polizia di frontiera del Dipartimento della pubblica sicurezza del Ministero dell’interno, dal Coordinatore tecnico della Commissione protezione civile della Conferenza delle Regioni e delle province autonome di Trento e di Bolzano e dal Segretario Generale dell’Associazione nazionale dei Comuni d’Italia. 
Articolo 2
(Nomina dei Commissari delegati e coordinamento territoriale)
1.    I Presidenti delle Regioni, nominati Commissari delegati, e i Presidenti delle Province autonome di Trento e di Bolzano provvedono a coordinare l’organizzazione del concorso dei rispettivi sistemi territoriali di protezione civile negli interventi e nelle attività di soccorso ed assistenza alla popolazione proveniente dall’Ucraina  a seguito degli accadimenti in atto di cui in premessa, nel quadro di un piano di distribuzione nazionale, in relazione: 
a)    alla definizione logistica per il trasporto di persone, anche mediante idonei mezzi speciali ove necessario in considerazione delle condizioni personali rilevate, limitatamente al territorio di competenza e qualora le Regioni e Province Autonome ne siano provvisti; 
b)    alle soluzioni urgenti di alloggiamento ed assistenza temporanee, provvedendo in sussidiarietà nelle more dell’individuazione delle soluzioni di accoglienza o per persone in transito, da parte delle Prefetture – Uffici territoriali del Governo, nel quadro del piano di distribuzione nazionale;
c)    all’assistenza sanitaria nei riguardi di persone;
d)    all’assistenza immediata degli ingressi nelle regioni di confine.
2.    Per le finalità di cui al comma 1 i Commissari delegati e le Province autonome operano nell’ambito delle forme di coordinamento con gli enti locali le Prefetture – Uffici territoriali del Governo già previsti ai sensi delle rispettive normative di protezione civile, ovvero, ove mancanti, istituendo appositi comitati, da loro presieduti, all’interno dei quali sono presenti i rappresentanti dei soggetti suindicati nonché delle strutture operative dei sistemi regionali di protezione civile e dei gestori dei servizi pubblici.
3.    Le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano possono utilizzare le strutture già allestite in attuazione di quanto previsto dall’art. 4, comma 1, del decreto legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27 e, a tal fine, fino alla scadenza dello stato di emergenza deliberato dal Consiglio dei Ministri in data 28 febbraio 2022 trovano applicazione le disposizioni previste dal secondo periodo del comma 2 del medesimo art. 4. Ove non disponibili le strutture di cui al precedente periodo, per le medesime finalità, le Regioni e Provincie Autonome di Trento e Bolzano possono reperire direttamente soluzioni di accoglienza temporanea presso strutture alberghiere o ricettive del territorio, ovvero avvalersi degli Enti locali in qualità di soggetti attuatori, ai sensi dell’art. 4, comma 1 della presente ordinanza.
4.    All’attuazione delle attività e degli interventi di cui al presente articolo si provvede a valere sulle risorse finanziarie di cui all’art. 6.
Articolo 3
(Attività di accoglienza di competenza del Ministero dell’Interno sul territorio e supporto alla medesima)
1.    Le Prefetture – Uffici territoriali del governo provvedono, assicurando il continuo raccordo con i Commissari o loro delegati, a fronteggiare le eccezionali esigenze di accoglienza sul territorio dei cittadini ucraini in conseguenza del conflitto bellico in atto, a partire dalle operazioni di identificazione, mediante la rete dei centri di di accoglienza di cui agli articolo 9 e 11 del decreto legislativo 18 agosto 2015 n. 142 e, per il tramite del Servizio centrale di cui all’articolo 1-sexies del decreto legge 30 dicembre 1989, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 1990, n. 39, mediante il Sistema di accoglienza e integrazione in conformità a quanto previsto dall’art. 3 del decreto legge 28 febbraio 2022, n. 16. 
2.    Per le finalità di accoglienza di cui al comma 1, le Prefetture – Uffici territoriali del governo, in caso di massiccio afflusso o di particolari criticità numeriche conclamate o previste, possono provvedere al reperimento di idonee strutture ricettive, anche in deroga allo schema di capitolato d’appalto approvato con D.M. del 29 gennaio 2021, informandone il Dipartimento per le Libertà civili e l’Immigrazione. Per le medesime esigenze le Prefetture - Uffici territoriali del governo si raccordano con i Commissari delegati e le Province autonome di Trento e Bolzano, nell'ambito delle forme di coordinamento di cui all'articolo 2, comma 2, per ottimizzare, anche in riferimento all’evoluzione della crisi pandemica, l’utilizzo delle strutture già allestite in attuazione di quanto previsto dall’art. 4, comma 1, del decreto legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27.  
3.    Le specifiche esigenze di supporto di cui al comma 2 sono formulate dalle Prefetture – Uffici territoriali del governo ai Commissari delegati ed alle Province autonome di Trento e Bolzano nell’ambito delle forme di coordinamento di cui al comma 2 del precedente articolo 2, unitamente alla comunicazione delle attività di competenza di cui al comma 1.  
4.    Ove non sia possibile risolvere con le modalità di cui ai commi 1 e 2, le Prefetture - Uffici territoriali del governo possono rappresentare specifiche esigenze ai Commissari delegati e alle Province autonome di Trento e di Bolzano per l’alloggiamento temporaneo, ai fini di quanto previsto dall’art. 2, comma 1, lett. b), o l’assistenza ai cittadini ucraini, anche solo in transito sul territorio di propria competenza nell'ambito delle forme di coordinamento di cui all'articolo 2, comma 2.
Articolo 4
(Nomina dei soggetti attuatori dei Commissari delegati e disposizioni in materia di gestione contabile)
1.    Per la definizione ed attuazione delle procedure di cui all’art. 2, comma 1, i Commissari delegati possono individuare uno o più soggetti attuatori in relazione ai rispettivi ambiti territoriali e a specifiche aree di coordinamento. 
2.    Per fronteggiare gli oneri conseguenti alla realizzazione degli interventi e delle attività di cui all’art. 2, comma 1, è autorizzata l’apertura di apposite contabilità speciali intestate a ciascun Commissario delegato o a uno dei soggetti attuatori di cui al comma 1 da lui individuato. 
3.    I soggetti intestatari delle contabilità speciali di cui al comma 2 provvedono a rendicontare al Dipartimento della protezione civile, con cadenza bimestrale, gli oneri conseguenti alle attività svolte ai sensi dell’art. 3, comma 1, secondo modalità e modulistica appositamente definite e preventivamente condivise con la Commissione ‘protezione civile’ della Conferenza dei presidenti delle regioni e delle province autonome di Trento e di Bolzano e con l’Associazione nazionale comuni d’Italia per il relativo rimborso mediante le contabilità speciali di cui al comma 2. Le Province autonome di Trento e Bolzano provvedono alla rendicontazione secondo quanto disposto rispettivamente dalla legge provinciale di contabilità n. 7 del 14 settembre 1979 e dalla legge provinciale di contabilità n. 1 del 2002.
4.    Per l’attuazione delle misure previste dalla presente ordinanza a cura dei Commissari delegati e dei Presidenti delle Province autonome di Trento e di Bolzano possono essere concesse anticipazioni. 
5.    Al fine di garantire l’efficace coordinamento e attuazione delle attività di cui agli articoli 2 e 5, le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano possono conferire incarichi dirigenziali in deroga all’art. 19, comma 2, limitatamente alla durata minima, e ai limiti previsti dal comma 6, del D. Lgs. 165/2001, di durata non superiore allo stato di emergenza, per la copertura dei relativi posti vacanti delle strutture regionali di protezione civile, con oneri a carico dei rispettivi bilanci regionali.
Articolo 5
(Impiego del Volontariato organizzato di protezione civile)
1.    Per l’impiego del Volontariato organizzato di protezione civile nelle attività previste dall’articolo 2 si applicano i benefici previsti dagli articoli 39 e 40 del decreto legislativo n. 1 del 2018, con oneri a carico delle risorse di cui al successivo articolo 6. Per l’impiego delle organizzazioni iscritte nei rispettivi elenchi territoriali del volontariato di protezione civile, le Regioni e Province autonome di Trento e di Bolzano provvedono all’istruttoria delle relative istanze di rimborso per la successiva rendicontazione al Dipartimento della protezione civile in conformità a quanto previsto dall’articolo 4.  
2.    Al fine di garantire idonea copertura al personale volontario impiegato nelle attività finalizzate alla gestione dell’emergenza, il Dipartimento della protezione civile è autorizzato ad utilizzare polizze assicurative già stipulate, anche oltre i limiti previsti dai contratti in essere. Agli oneri conseguenti all’applicazione del presente articolo si provvede a valere sulle risorse finanziarie di cui all’articolo 6.
Articolo 6
(Copertura finanziaria)
1.    Agli oneri connessi all'espletamento degli interventi di cui alla presente ordinanza  posti in essere dai Commissari delegati e dai Presidenti delle Province autonome di Trento e di Bolzano o dai soggetti attuatori da essi nominati, si provvede nel limite delle risorse autorizzate con delibera del Consiglio dei Ministri in relazione al presente contesto emergenziale.
Articolo 7
(Disposizioni in materia di lavoro)
1.    Lo svolgimento di attività lavorativa sia in forma subordinata, anche stagionale, che autonoma è consentita alle persone provenienti dall’Ucraina a seguito della crisi in atto, sulla base della sola richiesta di permesso di soggiorno presentata alla competente Questura, in deroga alle quote massime definite dalla programmazione annuale adottata con Decreto del Presidente del Consiglio dei ministri ai sensi di quanto previsto dall’art. 3, comma 4, del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, recante “Testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell’immigrazione e norme sulla condizione dello straniero”, e successive modifiche e integrazioni.
ARTICOLO 8 
(Misure per l’accelerazione delle procedure di attivazione dei posti del Sistema di Accoglienza e Integrazione)
1.    I posti in accoglienza nell’ambito del Sistema di Accoglienza ed Integrazione, di cui all’art. 3, commi 2, 3 e 4 del decreto-legge 28 febbraio 2022, n. 16, sono atti-vati dagli enti locali titolari di finanziamento con procedure di affidamento anche in deroga alle disposizioni di cui agli articoli 36 e da 59 a 65 del codice dei con-tratti pubblici di cui al decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, fatto salvo il rispet-to dei principi di economicità, efficacia, correttezza e trasparenza e delle dis-posizioni del codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, di cui al decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159 nonché dei vincoli inderogabili deri-vanti dall’appartenenza all’Unione europea. 
2.    L’accesso al Fondo nazionale per le politiche e i servizi dell’asilo (FNPSA), per l’attivazione dei posti di cui al comma 1 è consentito anche in deroga agli articoli 7, c. 2, 8, c. 4, 9, c. 2 e 11, c. 2, art. 19, c. 1, lett. k) e delle linee guida allegate al decreto del Ministro dell’interno 18 novembre 2019, recante “Modalità di accesso degli enti locali ai finanziamenti del Fondo nazionale per le politiche ed i servizi dell’asilo e di funzionamento del Sistema di protezione per titolari di protezione internazionale e per i minori stranieri non accompagnati”. 
3.    Ai fini dell’attivazione dei posti di cui al comma 1 non si applica l’art. 14, comma 2, del decreto-legge 21 ottobre 2020, n. 130, convertito, con modificazioni 18 dicembre 2020, n. 173.
Articolo 9
(Deroghe)
1.    Per la realizzazione delle attività di cui alla presente ordinanza, nel rispetto dei principi generali dell’ordinamento giuridico e dei vincoli derivanti dall’ordinamento comunitario, i Commissari delegati e i Presidenti delle Province autonome di Trento e di Bolzano e gli eventuali soggetti attuatori dal medesimo individuati possono provvedere, sulla base di apposita motivazione, in deroga alle seguenti disposizioni normative:
- regio decreto 18 novembre 1923, n. 2440, articoli 3, 5, 6, secondo comma, 7, 8, 9, 11, 13, 14, 15, 19, 20;
- regio decreto 30 dicembre 1923 n. 3267 articoli 7 e 8;
- regio decreto 23 maggio 1924, n, 827, articolo 37, 38, 39, 40, 41, 42 e 119;
- legge 7 agosto 1990, n. 241 e successive modifiche ed integrazioni articoli 2-bis, 7, 8, 9, 10, 10 bis, 14, 14-bis, 14-ter, 14-quater, 14-quinquies, 16, 17, 19 e 20;
- decreto del Presidente della Repubblica 8 giugno 2001, n. 327, articoli 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 22-bis, 23, 24, 25 e 49;
 - articolo 191, comma 3, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, allo scopo di permettere ai Comuni di andare in deroga per le somme urgenze ai tempi stringenti relativi alla copertura di spesa di fine anno;
- leggi ed altre disposizioni regionali strettamente connesse alle attività previste dalla presente ordinanza.
2. Per l’espletamento delle attività previste dalla presente ordinanza, i Commissari delegati e i Presidenti delle Province autonome di Trento e di Bolzano e gli eventuali soggetti attuatori, possono avvalersi, ove ricorrano i presupposti, delle procedure di cui all’art. 1, comma 2, lettera a), del decreto legge 16 luglio 2020, n. 76 convertito con legge 11 settembre 2020, n. 120, fino all’importo di € 214.900,00 Iva esclusa per le forniture di beni e servizi e per l’esecuzione di lavori. Con riferimento alle procedure di somma urgenza, i termini per la redazione della perizia giustificativa di cui al comma 4 dell’articolo 163 e per il controllo dei requisiti di partecipazione di cui al comma 7 dell’articolo 163 possono essere derogati. Di conseguenza è derogato il termine di cui al secondo periodo del comma 10 dell'art. 163. 
3. I Commissari delegati e i Presidenti delle Province autonome di Trento e di Bolzano e gli eventuali soggetti attuatori, nel rispetto dei principi generali dell’ordinamento giuridico, della direttiva del Consiglio dei Ministri del 22 ottobre 2004 e dei vincoli derivanti dall’ordinamento comunitario, per la realizzazione degli interventi di cui alla presente ordinanza, possono procedere in deroga ai seguenti articoli del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50:
-   21, allo scopo di autorizzare le procedure di affidamento anche in assenza della delibera di programmazione;
-   32, 33, 34, 36, 70, 72, 73, 76 e 98, allo scopo di consentire la semplificazione della procedura di affidamento e l’adeguamento della relativa tempistica alle esigenze del contesto emergenziale; la deroga all’articolo 36, comma 2, lettera a), è consentita nei limiti di € 214.900,00 e quella agli articoli 76 e 98 è riferita alle tempistiche e modalità delle comunicazioni ivi previste, da esercitare in misura compatibile con le esigenze del contesto emergenziale;
-   35, allo scopo di consentire l’acquisizione di beni e servizi omogenei e analoghi, caratterizzati da regolarità, da rinnovare periodicamente entro il periodo emergenziale;
-   37 e 38, allo scopo di consentire di procedere direttamente ed autonomamente all’acquisizione di lavori, servizi e forniture di qualsiasi importo in assenza del possesso della qualificazione ivi prevista e del ricorso alle Centrali di Committenza;
-   40 e 52, allo scopo di ammettere mezzi di comunicazione differenti da quelli elettronici, ove le condizioni determinate dal contesto emergenziale lo richiedono;
- 59, comma 1 bis, allo scopo di consentire l'affidamento anche sulla base del progetto definitivo. In tal caso la redazione del piano di sicurezza e di coordinamento di cui all'art. 100 del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81 può essere messa a carico dell'affidatario in fase di elaborazione del progetto esecutivo;
- 60, 61 e 85, allo scopo di semplificare e accelerare la procedura per la scelta del contraente;
-   95, relativamente alla possibilità di adottare il criterio di aggiudicazione con il prezzo più basso anche al di fuori delle ipotesi previste dalla norma;
- 97, relativamente alla possibilità di esercitare la facoltà di esclusione automatica fino a quando il numero delle offerte ammesse non è inferiore a dieci;
-   31, allo scopo di autorizzare, ove strettamente necessario, l’individuazione del RUP tra soggetti idonei estranei agli enti appaltanti, anche dipendenti di ruolo di altri soggetti o enti pubblici, in caso di assenza o insufficienza di personale interno in possesso dei requisiti necessari all’espletamento degli incarichi e dell’incremento delle esigenze di natura tecnico-progettuali derivanti dalle esigenze emergenziali; 
-   24, allo scopo di autorizzare l’affidamento dell’incarico di progettazione a professionisti estranei all’ente appaltante, in caso di assenza o insufficienza di personale interno in possesso dei requisiti necessari all’espletamento dell’incarico e dell’incremento delle esigenze di natura tecnico - progettuali derivanti dalle esigenze emergenziali;
-   25, 26 e 27, allo scopo di autorizzare la semplificazione e l’accelerazione della procedura concernente la valutazione dell’interesse archeologico e le fasi di verifica preventiva della progettazione e di approvazione dei relativi progetti;
-   157, allo scopo di consentire l’adozione di procedure semplificate e celeri per l’affidamento di incarichi di progettazione e connessi, secondo le modalità ed entro i limiti stabiliti dalla presente ordinanza;
-   105, allo scopo di consentire l’immediata efficacia del contratto di subappalto a far data dalla richiesta dell’appaltatore, effettuando le verifiche circa il possesso dei requisiti, secondo le modalità descritte all’articolo 163, comma 7, del decreto legislativo n. 50/2016;
-   106, allo scopo di consentire varianti anche se non previste nei documenti di gara iniziali e allo scopo di derogare ai termini previsti dai commi 8 e 14 per gli adempimenti nei confronti di ANAC.
4. Salvo quanto previsto al comma 3, al momento della presentazione dei documenti relativi alle procedure di affidamento, i Commissari delegati e i Presidenti delle Province autonome di Trento e di Bolzano e gli eventuali soggetti attuatori accettano, anche in deroga agli articoli 81 ed 85 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, autocertificazioni, rese ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, circa il possesso dei requisiti per la partecipazione a procedure di evidenza pubblica, che i predetti soggetti verificano ai sensi dell’articolo 163, comma 7, del decreto legislativo n. 50/2016, mediante la Banca dati centralizzata gestita dal Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, o i mezzi di prova di cui all’articolo 86, ovvero tramite altre idonee modalità compatibili con la gestione della situazione emergenziale, individuate dai medesimi soggetti responsabili delle procedure.
5.Tenuto conto dell’urgenza della realizzazione degli interventi di cui alla presente ordinanza il Commissario delegato e gli eventuali soggetti attuatori possono prevedere premi di accelerazione e penalità adeguate all’urgenza anche in deroga a quanto previsto dall’articolo 113-bis del decreto legislativo n. 50/2016 e lavorazioni su più turni giornalieri, nel rispetto delle norme vigenti in materia di lavoro.
6. Al di fuori delle procedure espletate in via ordinaria ai sensi di quanto previsto dal comma 2 del presente articolo,  l’espletamento delle procedure di affidamento di lavori, servizi e forniture il Commissario delegato e gli eventuali soggetti attuatori possono verificare le offerte anomale ai sensi dell'articolo 97 del decreto legislativo n. 50 del 2016, richiedendo le necessarie spiegazioni per iscritto, assegnando al concorrente un termine compatibile con la situazione emergenziale in atto e comunque non inferiore a 5 giorni. Qualora l’offerta risulti anomala all’esito del procedimento di verifica, il soggetto aggiudicatario è liquidato ai sensi dell’articolo 163, comma 5, per la parte di opere, servizi o forniture eventualmente già realizzata.
Articolo 10
(Clausola di salvaguardia delle Regioni a Statuto Speciale e delle Province autonome di Trento e Bolzano)
1.    Le disposizioni di cui alla presente ordinanza si applicano alle Regioni a Statuto speciale e alle Province autonome di Trento e Bolzano compatibilmente con i rispettivi statuti e le relative norme di attuazione.
2.    Nelle Province autonome di Trento e Bolzano i poteri dei Commissari delegati di cui alla presente ordinanza sono esercitati dai soggetti competenti secondo quanto previsto dall’ordinamento provinciale.
3.    Tenuto conto delle competenze delle Province autonome di Trento e di Bolzano, anche in deroga a quanto previsto dalla presente ordinanza, le risorse finanziarie assegnate sono trasferite con vincolo di destinazione per gli interventi previsti dalla presente ordinanza al bilancio delle Province autonome di Trento e di Bolzano, anche a titolo di rimborso spese già sostenute, e gestite sulla base dell’ordinamento provinciale per le finalità della presente ordinanza. Le medesime risorse sono erogate secondo modalità concordate tra il Dipartimento Protezione civile e la singola Provincia interessata con accredito sul conto, intestato ai medesimi enti, istituito presso la tesoreria provinciale dello Stato e rendicontate ai sensi delle leggi provinciali di contabilità di cui all’articolo 4. 
La presente ordinanza sarà pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
Roma, 04 marzo 2022
IL CAPO DEL DIPARTIMENTO DELLA PROTEZIONE CIVILE 
Ocdpc n.873 del 6 marzo 2022 - Ulteriori disposizioni urgenti di protezione civile per assicurare, sul territorio nazionale, l’accoglienza, il soccorso e l’assistenza alla popolazione in conseguenza degli accadimenti in atto nel territorio dell’Ucraina (85 Kb)
Articolo 1
(Modello operativo)
1. Il Capo del Dipartimento della protezione civile assicura il coordinamento degli interventi di cui all'articolo 1 dell’OCDPC n. 872/2022 citata in premessa mediante l'istituzione, con proprio provvedimento, di una struttura di coordinamento nazionale con sede presso il Dipartimento della protezione civile in Roma. Nella struttura di coordinamento nazionale, articolata in Funzioni di supporto, sono rappresentate, con adeguato livello decisionale, le componenti e le strutture operative nonché i soggetti concorrenti di cui all'articolo 13, comma 2 del decreto legislativo 2 gennaio 2018, n. 1.
2. La struttura di coordinamento nazionale promuove l'attuazione degli indirizzi e delle indicazioni operative del Capo del Dipartimento della protezione civile.
Articolo 2
(Disposizioni di carattere sanitario)
1. Fino al 31 marzo 2022, i cittadini ucraini provenienti dall’Ucraina e i soggetti provenienti comunque dall’Ucraina a seguito del conflitto in atto che accedono al territorio nazionale devono effettuare, tramite tampone, un test molecolare o antigenico per SARS-CoV-2 entro 48 ore dall’ingresso, in coerenza con quanto previsto nella circolare del Ministero della Salute protocollo n. 0015743 del 3 marzo 2022 citata in premessa. Nei cinque giorni successivi al tampone di cui al periodo precedente, i cittadini e soggetti ivi indicati devono osservare il regime di auto-sorveglianza con obbligo di indossare dispositivi di protezione delle vie respiratorie di tipo FFP2, ad esclusione delle categorie esonerate ai sensi della normativa vigente.
2. Fino al 31 marzo 2022, i cittadini ucraini provenienti dall’Ucraina e i soggetti provenienti comunque dall’Ucraina a seguito del conflitto in atto che accedono al territorio nazionale, in conformità a quanto previsto dall’ordinanza del Ministro della Salute 22 febbraio 2022 e dalla circolare del medesimo Ministero indicate in premessa, possono utilizzare i mezzi di trasporto di cui all’articolo 9-quater, comma 1, del decreto-legge 22 aprile 2021, n. 52, convertito con modificazioni, dalla legge 17 giugno 2021, n. 87 per raggiungere le strutture di cura e o assistenza sanitarie, il domicilio o altro luogo di accoglienza nonché accedere alle strutture ricettive messe a loro disposizione, anche esibendo la certificazione di essersi sottoposti nelle settantadue ore antecedenti a un test molecolare effettuato per mezzo di tampone e risultato negativo, ovvero nelle quarantotto ore antecedenti a un test antigenico effettuato per mezzo di tampone e risultato negativo, comunque entro il limite massimo di cinque giorni dal tampone di cui al comma 1, se negativo. I cittadini e soggetti di cui al presente comma hanno l’obbligo di indossare dispositivi di protezione delle vie respiratorie di tipo FFP2 su tutti i mezzi di trasporto. I citati dispostivi devono essere forniti e distribuiti presso i punti di erogazione dei tamponi ai fini della prevenzione della diffusione del virus SARS-CoV-2.
3. Al punto di ingresso, o comunque entro i cinque giorni successivi dall’ingresso, devono essere garantite le misure di sanità pubblica con particolare attenzione alla somministrazione dei vaccini anti-Covid-19, difterite, tetano, pertosse, poliomielite.
4. Conseguentemente alla somministrazione dei vaccini di cui al comma 3, è necessario procedere tempestivamente all’offerta del vaccino anti-morbillo, parotite, rosolia e al test di screening per la tubercolosi, valutando anche le altre vaccinazioni previste dalla circolare sopracitata e la necessità di completare i cicli vaccinali dell’infanzia.
5. Le vaccinazioni vengono erogate tramite l’iscrizione al regime di ‘straniero temporaneamente presente’ (codice ‘STP’), con successiva circolare del Ministero della salute verranno identificate le modalità di tracciatura delle prestazioni erogate.
6. Fino al 31 marzo 2022, nelle more dell’emissione del certificato verde cosiddetto rafforzato di cui all’articolo 9, comma 1, lettera a-ter) del decreto-legge 22 marzo 2021, n. 52, convertito con modificazioni, dalla legge 17 giugno 2021, n. 87, le medesime persone sono autorizzate a permanere nei centri di accoglienza, nel Sistema di accoglienza e integrazione (SAI) o nelle altre strutture ricettive ove sono ospitate o presso abitazioni private in tutto od in parte messe a disposizione.
7. I commissari delegati e i Presidenti delle Province autonome di Trento e di Bolzano, nel quadro delle attività di cui all’articolo 2, comma 1, lettera c) dell’OCDPC n. 872 del 4 marzo 2022, assicurano il tempestivo accesso delle persone di cui al comma 1 ai percorsi disciplinati dal presente articolo oltre ad eventuali ulteriori misure di profilassi successivamente individuate dal Ministero della salute.
La presente ordinanza sarà pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
Roma, 06 marzo 2022
IL CAPO DEL DIPARTIMENTO DELLA PROTEZIONE CIVILE



( red / 07.03.22 )
Regioni.it

Il periodico telematico a carattere informativo plurisettimanale “Regioni.it” è curato dall’Ufficio Stampa del CINSEDO nell’ambito delle attività di comunicazione e informazione della Segreteria della Conferenza delle Regioni e delle Province autonome

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