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Regioni.it

n. 4225 - lunedì 31 gennaio 2022

Sommario
- Mattarella: la necessità di non sottrarsi ai doveri cui si è chiamati e l’impegno di interpretare le attese e le speranze dei nostri concittadini
- 29 gennaio, la Conferenza delle Regioni da Mattarella
- Pnrr: Draghi, mercoledì ricognizione
- Pandemia: pressione ospedali è stabile
- Caveri: bloccare legge montagna, serve confronto
- Rinviato in Conferenza Unificata il Ddl annuale per il mercato e la concorrenza: le proposte presentate

Documenti della Conferenza delle Regioni del 12 gennaio

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Rinviato in Conferenza Unificata il Ddl annuale per il mercato e la concorrenza: le proposte presentate

Slittato anche il parere sul DL 228, parere reso invece sul DL 229. Via libera al Decreto Proroghe. Semaforo verde ai primi fondi PNRR per la sanità

(Regioni.it 4225 - 31/01/2022) La Conferenza Unificata, nella seduta del 12 gennaio, ha rinviato il punto relativo al parere sul Disegno di legge annuale per il mercato e la concorrenza 2021.
La Conferenza delle Regioni ha comunque inviato al Governo la propria posizione sul provvedimento, presentando un documento di osservazioni e proposte emendative.
Esiste un innegabile “interesse giuridico, oltre che politico” “nei confronti di un provvedimento di tale ampiezza e importanza, anche alla luce del contesto istituzionale e ordinamentale in cui s’inserisce, caratterizzato dal plesso di riforme necessarie a garantire e agevolare le misure del Piano nazionale di Resilienza e Ripresa (PNRR) e previsto dal Piano stesso.
Il riferimento è alle riforme cosiddette orizzontali, abilitanti e di accompagnamento che il PNRR concepisce come obiettivi strumentali, a loro volta, alla realizzazione delle sei missioni di cui si compone. L’approvazione del Ddl in esame – sottolinea la Conferenza delle Regioni - segna un’importante tappa nel percorso di interventi delineato per la definizione delle precondizioni necessarie alla realizzazione dei progetti in cui le missioni si articolano, e il cui fine ultimo consiste nel superamento della crisi sanitaria, economica e sociale dovuta alla pandemia in corso.
Nello specifico la riforma del settore concorrenziale – analogamente alle riforme di semplificazione, come il noto D.L. n. 77/2021 – ha effetto “abilitante” cioè volto a rimuovere ostacoli al raggiungimento delle sedici componenti raggruppate nelle sei missioni del PNRR”.
“Molte di queste norme – si legge nel documento delle Regioni - risultano appunto dirette a rimuovere gli ostacoli regolatori all’apertura dei mercati, anche in termini di semplificazione”.
 “Con specifico riferimento alla Sezione VII del ddl, l’art. 23 reca deleghe al Governo “per la revisione dei procedimenti amministrativi in funzione pro-concorrenziale” e sembra collegarsi implicitamente ad azioni e finalità già incluse nel PNRR e, prima ancora, nell’Agenda nazionale di semplificazione 2020-23 (v. azioni da 1.1 a 1.6)”.
I decreti delegati saranno adottati secondo una serie di criteri direttivi
“Al riguardo, si osserva che con tali deleghe si avocano al Governo alcuni degli interventi dell’Agenda per la semplificazione 2020-2023 (approvata con intesa sancita in Conferenza Unificata tra Governo, Regioni e autonomie Locali (Rep. 15/CU) del 23 novembre 2020, in attuazione dell’art. 24 del DL 90/2014 convertito con L. 114/2014 e da ultimo modificato dal DL 76/2020 convertito con legge 120/2020) ignorando palesemente – sotto il profilo metodologico – l’esperienza maturata negli ultimi anni con le Agende per la Semplificazione 2015-2018, 2018-2020 e da ultimo 2020-2023 che si è fondata sul metodo dell’integrazione tra tutti i livelli istituzionali di governo e  sulla collegialità nella realizzazione degli interventi, esperienza di cui tutti gli stakeholders sono concordi nel riconoscere i risultati.
Opportunamente la norma contempla il parere o l’intesa in Conferenza unificata a seconda dei profili di competenza regionale.
Rimane, comunque, evidente la mancanza di un vero coinvolgimento delle istituzioni territoriali, non essendo sufficiente la consultazione della Conferenza unificata – a titolo di parere o di intesa per i profili di competenza a seconda dei casi – in fase di adozione dei decreti delegati”.
Anche l’art. 24 (Delega in materia di semplificazione dei controlli sulle attività economiche) si pone nel solco di misure precedentemente contemplate nella legislazione statale e nell’Agenda di semplificazione (v. azione 1.4 dell’Agenda 2020-23).
Al fine di assicurare la semplificazione degli adempimenti e delle attività di controllo sulle attività economiche, il Governo è delegato ad adottare uno o più decreti legislativi “volti a semplificare, rendere più efficaci ed efficienti e coordinare i controlli sulle attività economiche”, anche in questo caso nel rispetto di una serie di principi e criteri direttivi, 
“Anche qui è opportunamente imposta l’intesa in Conferenza unificata, valendo tuttavia, le considerazioni per l’articolo che precede, ovvero di una mancata integrazione tra tutti i livelli istituzionali di governo”.
Nel complesso le norme – sottolinea la Conferenza delle Regioni – “soffrono di un’impostazione non nuova nella metodologia adottata dal legislatore statale in materia di semplificazione, cioè di dare enfasi allo strumento normativo e quindi al ruolo dell’istituzione statale, senza un’attiva collaborazione regionale e un’adeguata e approfondita considerazione dei concreti risvolti amministrativi in cui si traducono le disposizioni legislative.
È indubbio che si tratta di norme contenute in un testo in materia di tutela della concorrenza, ossia di esclusiva competenza statale, per di più con natura di legge di delegazione.
Tuttavia le regioni non possono tacere le perplessità suscitate dalla scelta di un simile approccio nell’ambito delle riforme che il PNRR definisce abilitanti, le quali invece risulterebbero più promettenti se applicassero il principio di leale collaborazione già in fase legiferante.
Sarebbe quindi opportuno che il Governo riprenda e valorizzi il percorso dell’Agenda per la semplificazione che, con la sua composizione multi-livello degli organismi politici e tecnici ne ha garantito un perfetto funzionamento, riconosciuto da tutti gli stakeholders. Tale esperienza ha dimostrato, poi, che non si dà effettiva semplificazione senza collaborazione interistituzionale, specie in ordinamenti dotati di un elevato grado di frammentazione delle competenze, quale quello che connota la nostra forma di governo.
Il documento contiene anche una serie di proposte emendative in materia di: trasporto pubblico locale e demanio; ambiente ed energia; salute.
Anche il punto relativo al parere sul Ddl di conversione in legge del decreto-legge 30 dicembre 2021, n. 228 recante “disposizioni urgenti in materia di termini legislativi” è stato rinviato dalla Conferenza Unificata del 12 gennaio.
La Conferenza delle Regioni era pronta ad esprimere un parere favorevole, condizionato però all'accoglimento di alcuni emendamenti ritenuti prioritari e con ulteriori emendamenti contenuti in documento che è stato comunque inviato per via telematica al Governo.
Sempre il 12 gennaio (in Conferenza Unificata) è stato invece reso il parere sulla conversione in legge del decreto-legge 24 dicembre 2021, n. 221, recante “Proroga dello Stato di emergenza nazionale e ulteriori misure per il contenimento della diffusione dell’epidemia da Covid-19”. Il via libera della Conferenza delle Regioni è stato condizionato all'accoglimento della clausola di salvaguardia per le Regioni a Statuto speciale e le Province autonome di Trento e Bolzano.
Semaforo verde – sempre il 12 gennaio in Conferenza Unificata – per il disegno di conversione in legge del decreto legge 30 dicembre 2021, n. 229 recante: “Misure urgenti per il contenimento della diffusione dell’epidemia da COVID-19 e disposizioni in materia di sorveglianza sanitaria. Anche in questo caso la Conferenza delle Regioni ha condizionato il proprio parere favorevole – così come specificato in un documento -all'accoglimento sia della clausola di salvaguardia per le Regioni a Statuto speciale e le Province autonome di Trento e Bolzano che all'emendamento relativo al nuovo comma 7-ter dell’articolo 1 del decreto-legge 16 maggio 2020, n. 33, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 luglio 2020, n. 74.
La Conferenza delle Regioni ha espresso l'intesa sull'ultima stesura del provvedimento che ha recepito le modifiche condivise a livello tecnico, condizionata all’impegno dei Ministeri competenti a ripartire i fondi, relativi alla Missione 6 componente 1 investimento 1.2.1, acquisendo l’intesa delle Regioni e delle Province autonome utilizzando criteri che attribuiscono le risorse proporzionalmente alla popolazione residente di età superiore ai 65 anni di ciascuna Regione, fermo restando che la quota parte a favore delle Regioni del Mezzogiorno sia almeno pari al 40% del totale della somma disponibile per l’investimento suddetto (così come dettagliato in un documento inviato al Governo).


( red / 31.01.22 )
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