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Regioni.it

n. 4220 - lunedì 24 gennaio 2022

Sommario
- Elezione presidente della Repubblica: auspicato il più ampio consenso possibile
- Sconvocata la Conferenza delle Regioni prevista per domani 25 gennaio alle 9.30
- Pandemia: sono più di 10milioni gli italiani contagiati
- Decreto Sostegni tra costi energia e crisi da pandemia
- Emergenza Covid-19: Governo valuti il superamento del sistema di classificazione delle zone di rischio
- Lavoro agile: le osservazioni sulle linee guida

Documenti della Conferenza delle Regioni del 16 dicembre

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Lavoro agile: le osservazioni sulle linee guida

Proposte emendative sul DL 172/2021 e sul DL 209/2021. Intesa sul piano transizione energetica sostenibile delle aree idonee (Pitesai) e sul decreto per nuove piste ciclabili urbane

(Regioni.it 4220 - 24/01/2022) La Conferenza Unificata del 16 dicembre ha registrato l’intesa sulle linee guida in materia di lavoro agile nelle amministrazioni pubbliche. In quella sede le Regioni hanno inviato al Governo un documento di osservazioni e proposte emendative.
“Le linee guida intervengono nell’ambito di una cornice normativa dinamica (DPCM per il rientro in presenza, DM applicativo del DPCM ed infine la disciplina contrattuale in discussione al tavolo di contrattazione per il rinnovo del CCNL per il triennio 2019-2021 con particolare riferimento al rinnovo del CCNL delle Funzioni centrali). Si ritiene, tuttavia, necessario precisare, in premessa, il riferimento alla contrattazione collettiva nazionale”.
La Conferenza delle Regioni chiede poi “un chiarimento ed un'espressione univoca in seno alle Linee Guida in tema di buoni pasto. Al pari di quanto indicato in tema di lavoro straordinario, trasferte, lavoro disagiato e rischio, andrebbe infatti chiarito in modo uniforme per tutte le amministrazioni se il lavoratore agile (nelle giornate in cui se lo stesso avesse svolto la propria prestazione in presenza avrebbe protratto la propria attività anche nel pomeriggio) abbia diritto o meno al buono pasto”.
Il lavoro agile ha la finalità di introdurre “una nuova modalità di organizzazione del lavoro nell’ottica dell’innovazione e del miglioramento dei servizi. Inserire la previsione di facilitare l’accesso ai lavoratori “che si trovino in condizioni di particolare necessità, non coperte da altre misure” snatura gli obiettivi del lavoro agile che diventerebbe, analogamente al telelavoro, una misura di tutela. In tal senso invece si muove il telelavoro (come peraltro indicato nelle premesse dello schema di linee guida e che ha già una propria e autonoma disciplina normativa e contrattuale)”.
Nelle Linee Guida “viene introdotto un paragrafo dedicato al lavoro da remoto, indicato come diverso dal lavoro agile in quanto nel lavoro da remoto viene previsto il vincolo di tempo e il controllo della presenza e che, secondo la previsione indicata nello schema di linee guida, si concretizza nelle seguenti “forme di lavoro”:
- telelavoro domiciliare;
- coworking (attività svolta in luoghi pubblici o privati diversi dalla sede di lavoro) o lavoro decentrato da centri satellite.
Si ritiene non coerente con il quadro delineato nei paragrafi precedenti inserire una disciplina del lavoro da remoto (che peraltro non ha ancora una propria disciplina a livello di contrattazione nazionale a differenza del telelavoro) in quanto ha finalità e obiettivi diversi dallo smart working “strutturato”, che è stato pensato (già prima dell’emergenza sanitaria e quindi prima del ricorso al lavoro agile emergenziale) quale modalità di organizzazione del lavoro nell’ottica della trasformazione digitale e del miglioramento dei servizi resi all’utenza”.
Secondo le Regioni”Inserire questo paragrafo sul lavoro da remoto rischia di creare confusione sulle modalità organizzative, nonché disparità di trattamento nella gestione degli istituti contrattuali”.
“In particolare:
- si fa riferimento al coworking quale forma di lavoro da remoto: in tal senso si prevederebbe la possibilità di svolgere attività di telelavoro non domiciliare ovvero in uno spazio pubblico o privato diverso dal proprio domicilio e diverso dalla sede di lavoro. In tal caso il dipendente è tenuto a rispettare l’ordinario orario di lavoro (vincolo di tempo che il lavoro agile non ha) e avrebbe diritto a percepire straordinari e a godere di permessi che nella disciplina del lavoro agile non sono consentiti stante l’assenza di vincoli di orari; inoltre il comma 6 del paragrafo 6 prevede che il datore di lavoro verifichi l’idoneità degli spazi ai fini della sicurezza (attività prevista in caso di telelavoro domiciliare ma molto onerosa in termini di tempi e di risorse da impiegare). Come potrebbe il datore di lavoro presidiare ai fini della sicurezza gli eventuali spazi di coworking ove verrebbe svolta questa forma di telelavoro non domiciliare?
- parimenti, il coworking continua ad essere per un lavoratore agile un luogo in cui si può prestare la propria attività lavorativa senza vincoli di spazi e di tempo. In questo caso al lavoratore non verrebbe controllata la presenza in servizio ma sarebbe preclusa, stante l’assenza di vincoli di orario, la possibilità di accedere sia allo straordinario che ad eventuali permessi brevi.
Questo porterebbe al paradosso di creare disparità di trattamento tra due dipendenti che prestano la propria attività nello stesso spazio di lavoro, uno in regime di telelavoro non domiciliare e l’altro in regime di lavoro agile”.
Quanto poi ai “tempi di riposo del lavoratore che, su base giornaliera o settimanale, non potranno essere inferiori a quelli previsti per i lavoratori in presenza nonché le misure tecniche e organizzative necessarie per assicurare la disconnessione del lavoratore dalle strumentazioni tecnologiche di lavoro”, Le Regioni chiedono cosa si intenda per "misure tecniche per assicurare la disconnessione del lavoratore dalle strumentazioni tecnologiche di lavoro".
Infine, con riferimento all’obbligo dell’amministrazione di effettuare la verifica almeno trimestrale circa il luogo ove lavoratore svolge presta l’attività lavorativa e della relativa idoneità, si chiede se detto obbligo sia annuale o almeno semestrale.
Posizione sul disegno di conversione in legge del decreto-legge 26 novembre 2021, n. 172, recante “misure urgenti per il contenimento dell’epidemia da Covid-19 e per lo svolgimento in sicurezza delle attività economiche e sociali"
La Conferenza ha espresso un parere favorevole, subordinandolo però all'accoglimento delle proposte emendative contenute in un documento inviato per via telematica al Governo.
“Le integrazioni proposte si prefiggono l’obiettivo di mantenere l’efficacia delle sospensioni degli esercenti le professioni sanitarie e degli operatori di interesse sanitario disposte in vigenza della disciplina in materia contenuta negli articoli  4 e 4-bis del D.L. 44/2021, anteriormente, rispettivamente, alla sostituzione e alle modificazioni disposte dal D.L. 172/2021, evitando inutili aggravi  procedurali per la reiterazione, mediante le nuove procedure, dell’ accertamento dell’obbligo vaccinale. Viene comunque previsto che anche la sospensione disposta in attuazione della normativa previgente abbia termine, in caso di successiva osservanza dell’obbligo vaccinale, secondo le medesime regole e tempistiche previste dalla nuova normativa”.
Un’altra modifica proposta è finalizzata a dirimere qualsiasi dubbio interpretativo in merito all’estensione dell’obbligo vaccinale nei confronti di tutti coloro che prestano la propria attività nelle aziende ed enti del Servizio sanitario nazionale
Infine “L’attuale formulazione dell’articolo 4, comma 2, del D.L. 44/2021, come modificato dal D.L. 172/2021, prevede che la certificazione dell’esonero dalla vaccinazione (condizione che determina l’omissione o il differimento dell’obbligo vaccinale) sia effettuata solo dal Medico di Medicina Generale. Si ritiene, con l’emendamento proposto, di specificare che si tratta del Medico di Medicina Generale dell’assistito e di aggiungere tra i soggetti legittimati a certificare l’esonero anche i medici dei servizi vaccinali delle Aziende Sanitarie Locali. D’altra parte, questi ultimi sono richiamati anche nelle circolari del Ministero della salute relativa all’esonero dalla vaccinazione, richiamate proprio dall’articolo 4, comma 2, del D.L. 44/2021. Pertanto – conclude il documento della Conferenza delle Regioni - si tratta di allineare la norma e le circolari in merito all’individuazione dei soggetti legittimati a certificare l’esonero dalla vaccinazione”.
Nella stessa Conferenza Unificata del 16 dicembre intesa raggiunta (dopo il rinvio nella seduta del 2 dicembre) sull’adozione del piano per la transizione energetica sostenibile delle aree idonee (Pitesai).
L'intesa è stata però condizionata all'accoglimento della proposta emendativa contenuta in un documento consegnato al Governo. L’emendamento si riferisce alla casistica 2.B.I del par. 3.3. ed è finalizzato a garantire, nelle aree idonee definite nel piano, il prosieguo delle attività connesse ai permessi di ricerca di idrocarburi limitandole esclusivamente al gas.
Parere favorevole sulla conversione in legge del decreto-legge 10 dicembre 2021, n. 209, recante “misure urgenti finanziarie e fiscali” (s 2470). Il via libera della Conferenza delle Regioni è stato condizionato all'accoglimento degli emendamenti formulati in documento inviato per via telematica
Nella stessa Conferenza Unificata del 16 dicembre, Regioni ed enti locali hanno espresso il loro parere sulla conversione in legge del decreto-legge 10 dicembre 2021, n. 209, recante “misure urgenti finanziarie e fiscali” (s 2470). Le Considerazioni della Conferenza delle Regioni sono contenute in un documento (che è stato inviato al Governo) in cui, fra l’altro, si ricorda che “Le Regioni e il Governo hanno concluso un accordo in Conferenza Stato – Regioni l’11 novembre 2021, propedeutico alla manovra di bilancio 2022 sui temi di particolare rilevanza regionale nel solco della leale collaborazione così come avviene dall’inizio di questa legislatura nonostante i cambi dell’esecutivo.
In particolare, sono stati previsti:
- in materia sanitaria: il finanziamento del Fabbisogno Sanitario Nazionale standard per il triennio 2022 – 2024, (+2 mld per il 2022; +4 mld per il 2023; +6 mld per il 2024) secondo il budget inviato alla UE; l’incremento del fondo dei farmaci innovativi; ulteriori risorse destinate ad aumentare il numero dei contratti di formazione specialistica dei medici;
- incremento del livello programmatico delle risorse destinate agli interventi di edilizia sanitaria e di ammodernamento tecnologico di cui all’articolo 20 della legge n. 67 del 1988 per un importo complessivamente pari a 2 miliardi di euro;
- la semplificazione delle procedure applicative previste dall’articolo 111, comma 2-novies, del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, per il riversamento al bilancio dello Stato dei ristori ricevuti dalle Regioni a statuto ordinario nel 2020 per le minori entrate connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19, derivanti dalla lotta all'evasione: a proposito si ricorda che il comparto Regioni è l’unico a restituire le somme dei ristori ricevuti;
- rinegoziazione dei piani di ammortamento relativamente alle anticipazioni di liquidità per il pagamento dei debiti certi, liquidi ed esigibili, ai sensi degli articoli 2 e 3 del decreto-legge n. 35 del 2013;
- integrazione del Fondo per le non autosufficienze per un ammontare pari a euro 100 milioni per l’anno 2022, a euro 200 milioni per l’anno 2023, a euro 250 milioni per l’anno 2024 e a euro 300 milioni a decorrere dal 2025;
- incremento dello stanziamento del Fondo nazionale per il concorso finanziario dello Stato, agli oneri del trasporto pubblico locale, anche ferroviario, nelle Regioni a statuto ordinario, per un importo pari a 100 milioni di euro per l’anno 2022, 200 milioni di euro per l’anno 2023, 300 milioni di euro per l’anno 2024, 350 milioni di euro per l’anno 2025 e 400 milioni di euro annui a decorrere dall’anno 2026.
Preme sottolineare il ruolo della Conferenza delle Regioni e delle Province autonome che ha consentito una proficua e incessante leale interlocuzione e collaborazione tra lo Stato e il sistema delle Regioni, soprattutto in questo momento di grave situazione emergenziale oltre che affrontare con efficacia le principali criticità segnalate dalle Regioni e Province autonome”.
Anche per questo “i Presidenti delle Regioni e delle Province autonome chiedono che sia istituzionalizzata la Conferenza delle Regioni e delle Province autonome, che similmente alle esperienze delle autorità amministrative indipendenti, potrebbe avvenire con legge ordinaria”.
“Riguardo l’esame del ddl Bilancio 2022, l’Accordo concluso fra Stato e Regioni non esaurisce tutte le criticità, alcuni temi necessitano di ulteriori approfondimenti (ad es. per la sanità) mentre altri non hanno ancora trovato una soluzione normativa, che si auspica possa essere raggiunta con la continua interlocuzione con il Parlamento e ovviamente con il Governo concordando le necessarie norme da inserire nell’iter parlamentare del ddl.
Le richieste regionali muovono sempre da queste considerazioni: 
- leale collaborazione Stato–Regioni;
- proseguimento nella riqualificazione della spesa corrente a favore dell’incremento degli investimenti con conseguente contributo positivo alla crescita del PIL a invarianza dell’obiettivo di finanza pubblica;
- sostegno dei servizi LEA (come peraltro sottolineato nella recente sentenza della Corte Costituzionale n.220/2021 che specifica “il perdurante ritardo dello Stato nel definire i LEP, i quali indicano la soglia di spesa costituzionalmente necessaria per erogare le prestazioni sociali di natura fondamentale, nonché «il nucleo invalicabile di garanzie minime» per rendere effettivi tali diritti (ex multis, sentenze n. 142 del 2021 e n. 62 del 2020). In questa prospettiva i LEP rappresentano un elemento imprescindibile per uno svolgimento leale e trasparente dei rapporti finanziari fra lo Stato e le autonomie territoriali (ex multis, sentenze n. 197 del 2019 e n. 117 del 2018). ……”);
- rispetto degli equilibri di bilancio ex legge n. 243/2012.
Infine nella Conferenza Unificata del 16 dicembre è stata sancita l’intesa sul decreto del ministro delle infrastrutture e della mobilità sostenibili di concerto con il ministro dell’economia e delle finanze, concernente il finanziamento di nuove piste ciclabili urbane ed altri interventi di mobilità ciclistica (ai sensi dell’art. 1, comma 47 e segg. Della legge 27 dicembre 2019). La Conferenza delle Regioni esprimendo l'intesa ha però richiesto (con un breve documento) di correggere alcuni errori materiali.


( red / 24.01.22 )
Regioni.it

Il periodico telematico a carattere informativo plurisettimanale “Regioni.it” è curato dall’Ufficio Stampa del CINSEDO nell’ambito delle attività di comunicazione e informazione della Segreteria della Conferenza delle Regioni e delle Province autonome

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