Sommario
Documenti della Conferenza delle Regioni del 16 dicembre
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Raccomandazioni su Accordo di Partenariato 2021-2027: intesa in Conferenza Unificata
Osservazioni anche per l'intesa sul Decreto per personale nelle Regioni dell'obiettivo europeo "Convergenza"
(Regioni.it 4213 - 13/01/2022) L'accordo di partenariato 2021-2027 - recentemente approvato dal Cipess (cfr. “Regioni.it” n.4208) – ha avuto il via libera nella Conferenza Unificata del 16 dicembre. La Conferenza delle Regioni ha espresso l’intesa formulando però una serie di raccomandazioni ed osservazioni raccolte in uno specifico documento.
La Conferenza delle Regioni e delle Province autonome, nel riscontrare positivamente l’opportunità di ricorre alla programmazione complementare, così come rappresentato in ultimo nella lettera della Ministra per il Sud e la Coesione del 22 novembre u.s., evidenzia la necessità di individuare parametri di partenza e limiti minimi per il tasso di cofinanziamento nazionale uniformi tra Regioni. In particolare, il limite minimo di cofinanziamento nazionale previsto per tutte le Regioni meno sviluppate dovrebbe essere posto al 30 per cento.
Nella prospettiva di avere una visione complessiva sulle risorse destinate e le modalità di attuazione della politica unitaria di coesione per il periodo 2021-2027, la Conferenza considera determinante poter disporre delle informazioni circa la dotazione finanziaria del Fondo sviluppo e coesione (FSC) e i relativi criteri di riparto. Tali informazioni risultano necessarie per attenuare il rischio di duplicazioni e sovrapposizioni tra Programmi, migliorare l'esecuzione grazie a una più efficace ed efficiente programmazione delle risorse disponibili, nonché rafforzare le sinergie tra le azioni previste a livello centrale e quelle a livello territoriale. In questo quadro, per una corretta programmazione degli impegni finanziari a valere sulle risorse dei bilanci regionali è, inoltre, essenziale confermare la previsione della possibilità di utilizzare le risorse del FSC ai fini del cofinanziamento nazionale (quota in capo alle Regioni) dei Programmi regionali.
Nel ribadire l’importanza del coordinamento tra i vari strumenti della coesione espressa dai Regolamenti europei, la Conferenza segnala l’esigenza di assicurare un raccordo rafforzato tra la programmazione nazionale (PN) e quella regionale (PR). A tal fine, emerge la necessità di un maggiore coinvolgimento delle Regioni e delle Province autonome nelle fasi di preparazione e di definizione degli assetti operativi dei PN 2021-2027, diretto a garantire una più efficace integrazione/complementarietà tra i programmi della coesione, nonché a tarare maggiormente le misure e gli interventi nazionali sui fabbisogni dei contesti territoriali interessati. In quest’ottica, nell’ambito della governance dell’Accordo la Conferenza chiede, altresì, che nell’attuazione dei suddetti programmi siano previsti meccanismi, ovvero strutture, che garantiscano processi di co-decisione, in grado di incidere effettivamente sulla capacità dei PN di rispondere alle esigenze dei territori di riferimento. A tal proposito, si ribadisce poi, in continuità con quanto indicato dall’Accordo di Partenariato per l’Italia 2014-2020, la necessità di rispettare il vincolo del ritorno territoriale delle risorse devolute ai PN.
In relazione a meccanismi e strutture di coordinamento con il PNRR, la Conferenza prende atto delle modifiche introdotte nel testo dell’Accordo e segnala, comunque, la necessità di porre in essere modalità di governance in grado di assicurare il pieno ed effettivo coordinamento tra gli strumenti della coesione e dell’Iniziativa NGEU (a tal fine assume primaria rilevanza l’effettiva e tempestiva operatività del “tavolo tecnico dedicato”, in relazione soprattutto ai processi di utilizzo delle risorse). Si segnala, inoltre, che seppur condiviso l’approccio indicato su temi specifici, tuttavia occorre evidenziare che le Regioni e le Province autonome rimangono portatrici di una visione coerente con i fabbisogni territoriali e che, pertanto, le loro istanze dovrebbero essere adeguatamente tenute in considerazione anche rispetto agli interventi specifici da realizzare a valere sul PNRR.
Avuto riguardo al riconoscimento legislativo del Parlamento italiano sulla condizione di insularità, appare opportuno che l’Accordo, che già fa riferimento a tale condizione, dedichi alla stessa un’autonoma e precipua considerazione, quale obiettivo prioritario della politica di coesione.
La Conferenza ha poi formulato le seguenti osservazioni in forma di precisazioni interpretative in merito al testo inviato dell’Accordo di partenariato.
1. Con riferimento ai programmi di rigenerazione amministrativa, previsti alla sezione 9, si ribadisce che l’Accordo di Partenariato non limita la piena facoltà da parte delle singole Amministrazioni titolari dei programmi in merito all’attivazione o non attivazione di tale strumento specifico. Queste ultime, in particolare, considerando la centralità delle azioni dirette al rafforzamento amministrativo nell’accelerazione dell’attuazione degli investimenti pubblici, potranno infatti organizzare ed implementare gli interventi di capacitazione istituzionale e amministrativa secondo modalità proprie e idonee alle specifiche esigenze ed esperienze già maturate nei contesti di riferimento.
2. Relativamente all’Obiettivo Strategico di Policy 3, OS 3.2, la Conferenza rappresenta che il limite fissato per gli interventi relativi ai collegamenti verso ed entro le “aree interne” non può essere concepito come un limite alla mera localizzazione del tracciato, ma va piuttosto inteso come limite alla programmazione e attuazione di archi stradali finalizzati e/o funzionali a promuovere lo sviluppo economico e la qualità della vita in zone che presentano gravi e permanenti svantaggi naturali o demografici (ex10 del Reg. UE 1058/2021) e in aree periferiche e ultra periferiche, qualificate in conformità alla metodologia SNAI. Maggiore attenzione, nel quadro di tale interpretazione, può essere riservata alla individuazione di soluzioni attuative che garantiscano un significativo contributo agli obiettivi di sostenibilità ambientale, mitigazione dell’impatto climalterante e adattamento al cambiamento climatici.
1. Con riferimento ai programmi di rigenerazione amministrativa, previsti alla sezione 9, si ribadisce che l’Accordo di Partenariato non limita la piena facoltà da parte delle singole Amministrazioni titolari dei programmi in merito all’attivazione o non attivazione di tale strumento specifico. Queste ultime, in particolare, considerando la centralità delle azioni dirette al rafforzamento amministrativo nell’accelerazione dell’attuazione degli investimenti pubblici, potranno infatti organizzare ed implementare gli interventi di capacitazione istituzionale e amministrativa secondo modalità proprie e idonee alle specifiche esigenze ed esperienze già maturate nei contesti di riferimento.
2. Relativamente all’Obiettivo Strategico di Policy 3, OS 3.2, la Conferenza rappresenta che il limite fissato per gli interventi relativi ai collegamenti verso ed entro le “aree interne” non può essere concepito come un limite alla mera localizzazione del tracciato, ma va piuttosto inteso come limite alla programmazione e attuazione di archi stradali finalizzati e/o funzionali a promuovere lo sviluppo economico e la qualità della vita in zone che presentano gravi e permanenti svantaggi naturali o demografici (ex10 del Reg. UE 1058/2021) e in aree periferiche e ultra periferiche, qualificate in conformità alla metodologia SNAI. Maggiore attenzione, nel quadro di tale interpretazione, può essere riservata alla individuazione di soluzioni attuative che garantiscano un significativo contributo agli obiettivi di sostenibilità ambientale, mitigazione dell’impatto climalterante e adattamento al cambiamento climatici.
Nella stessa seduta del 16 dicembre la Conferenza Unificata ha sancito anche l’intesa sul decreto per l’individuazione delle unità di personale da assegnare ai ministeri della cultura, della giustizia e dell’istruzione nelle regioni dell’obiettivo europeo “convergenza”, al fine di promuovere la rinascita occupazionale delle regioni Calabria, Campania, puglia e Sicilia e migliorare la qualità degli investimenti in capitale umano. Anche in questo caso la Conferenza delle Regioni, pur sancendo l’intesa, ha presentato un documento di osservazioni per favorire una armonica e coerente stesura del/i Bando/i di selezione scaturente/i dalla formalizzazione del D.M. in particolare le Regioni chiedono di:
a) prevedere la possibilità, nel caso di rinvenimento/reperimento di risorse ulteriori rispetto alla dotazione finanziaria disponibile, di implementare in termini di mesi e/o di ore la durata dei contratti indicata attualmente in diciotto mesi;
b) stabilire la priorità d’accesso/ammissione ai soggetti già inquadrati come tirocinanti nell’ambito dei percorsi di formazione on the job presso il MIBACT, il Ministero della Giustizia e il MIUR, nascenti e realizzati in forza degli specifici bandi regionali ed a seguito del previsto conseguimento delle qualifiche formalmente riconosciute;
c) prevedere l’assegnazione dei sopra indicati soggetti presso le/gli sedi/uffici dove hanno svolto l’esperienza di formazione on the job/tirocinio, applicando il principio del sovrannumero oltre il limite della dotazione organica ed indipendentemente dal fabbisogno di personale;
d) prevedere la possibilità, normativamente consentita, che le graduatorie possano essere utilizzate anche dalle altre Amministrazioni della PA del territorio regionale di riferimento e di residenza dei soggetti ammessi in graduatoria.
a) prevedere la possibilità, nel caso di rinvenimento/reperimento di risorse ulteriori rispetto alla dotazione finanziaria disponibile, di implementare in termini di mesi e/o di ore la durata dei contratti indicata attualmente in diciotto mesi;
b) stabilire la priorità d’accesso/ammissione ai soggetti già inquadrati come tirocinanti nell’ambito dei percorsi di formazione on the job presso il MIBACT, il Ministero della Giustizia e il MIUR, nascenti e realizzati in forza degli specifici bandi regionali ed a seguito del previsto conseguimento delle qualifiche formalmente riconosciute;
c) prevedere l’assegnazione dei sopra indicati soggetti presso le/gli sedi/uffici dove hanno svolto l’esperienza di formazione on the job/tirocinio, applicando il principio del sovrannumero oltre il limite della dotazione organica ed indipendentemente dal fabbisogno di personale;
d) prevedere la possibilità, normativamente consentita, che le graduatorie possano essere utilizzate anche dalle altre Amministrazioni della PA del territorio regionale di riferimento e di residenza dei soggetti ammessi in graduatoria.
( red / 13.01.22 )
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