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Viaggi e Ordinanza Ministero della Salute: Test anche per gli arrivi da UE
(Regioni.it 4203 - 15/12/2021) Il Ministro della Salute Roberto Speranza ha firmato una nuova ordinanza che prevede l’obbligo del test negativo in partenza per tutti gli arrivi dai Paesi dell’Unione Europea. Per i non vaccinati oltre al test negativo è prevista la quarantena di 5 giorni.
Sono prorogate inoltre le misure già previste per gli arrivi dai Paesi Extraeuropei. L’ordinanza è valida a partire dal 16 dicembre e fino al 31 gennaio (l'Ordinanza):
Art. 1
1. Fatto salvo quanto diversamente disposto dalla presente ordinanza, le misure disposte con provvedimento del Ministro della salute 22 ottobre 2021 , citato in premessa, concernente il regime per gli spostamenti in entrata e in uscita da Stati o territori esteri, sono prorogate fino alla data di cessazione dello stato di emergenza e comunque non oltre il 31 gennaio 2022.
Art. 2
1. Il comma 2 dell ' articolo 3 della citata ordinanza Ministro della salute 22 ottobre 2021 è così sostituito:
«2. L' ingresso nel territorio nazionale per le persone che hanno soggiornato o transitato, nei quattordici giorni antecedenti, in uno o più Stati o territori di cui all 'Elenco C dell ' Allegato 20 al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 2 marzo 2021, come modificato dal comma 1, è consentito alle seguenti condizioni:
a) presentazione al vettore al momento dell ' imbarco e a chiunque è deputato a effettuare controlli, del Passenger Locator Form in formato digitale mediante visualizzazione dal proprio dispositivo mobile oppure in copia cartacea stampata;
b) presentazione al vettore al momento dell ' imbarco e a chiunque è deputato a effettuare controlli, di una delle certificazioni verdi COVID-19 di cui all ' articolo 9, comma 2, lettere a), b) e e-bis), del decreto-legge 22 aprile 2021 , n. 52, o di altra certificazione equipollente;
e) presentazione al vettore al momento dell ' imbarco e a chiunque è deputato a effettuare i controlli, della certificazione di essersi sottoposto, nelle quarantotto ore antecedenti all ' ingresso nel territorio nazionale, a un test molecolare, effettuato per mezzo di tampone e risultato negativo, ovvero a un test antigenico, effettuato per mezzo di tampone e risultato negativo, nelle ventiquattro ore antecedenti all' ingresso nel territorio nazionale.»
2. Dopo il comma 2 dell'articolo 3 della citata ordinanza Ministro della salute 22 ottobre 2021 è inserito il seguente comma:
«3. In caso di mancata presentazione di una delle certificazioni di cui al comma 2, lettera b), fermo restando l'obbligo di sottoporsi al test molecolare o antigenico previsto dal comma 2, lettera e), si applica la misura dell ' isolamento fiduciario per cinque giorni presso l' indirizzo indicato nel Passenger Locator Form, con l'obbligo di sottoporsi a un test molecolare o antigenico, effettuato per mezzo di tampone, alla fine di detto periodo.»
«2. L' ingresso nel territorio nazionale per le persone che hanno soggiornato o transitato, nei quattordici giorni antecedenti, in uno o più Stati o territori di cui all 'Elenco C dell ' Allegato 20 al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 2 marzo 2021, come modificato dal comma 1, è consentito alle seguenti condizioni:
a) presentazione al vettore al momento dell ' imbarco e a chiunque è deputato a effettuare controlli, del Passenger Locator Form in formato digitale mediante visualizzazione dal proprio dispositivo mobile oppure in copia cartacea stampata;
b) presentazione al vettore al momento dell ' imbarco e a chiunque è deputato a effettuare controlli, di una delle certificazioni verdi COVID-19 di cui all ' articolo 9, comma 2, lettere a), b) e e-bis), del decreto-legge 22 aprile 2021 , n. 52, o di altra certificazione equipollente;
e) presentazione al vettore al momento dell ' imbarco e a chiunque è deputato a effettuare i controlli, della certificazione di essersi sottoposto, nelle quarantotto ore antecedenti all ' ingresso nel territorio nazionale, a un test molecolare, effettuato per mezzo di tampone e risultato negativo, ovvero a un test antigenico, effettuato per mezzo di tampone e risultato negativo, nelle ventiquattro ore antecedenti all' ingresso nel territorio nazionale.»
2. Dopo il comma 2 dell'articolo 3 della citata ordinanza Ministro della salute 22 ottobre 2021 è inserito il seguente comma:
«3. In caso di mancata presentazione di una delle certificazioni di cui al comma 2, lettera b), fermo restando l'obbligo di sottoporsi al test molecolare o antigenico previsto dal comma 2, lettera e), si applica la misura dell ' isolamento fiduciario per cinque giorni presso l' indirizzo indicato nel Passenger Locator Form, con l'obbligo di sottoporsi a un test molecolare o antigenico, effettuato per mezzo di tampone, alla fine di detto periodo.»
Art. 3
1. La lista di Stati e territori di cui all'elenco D del l'Allegato 20 al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 2 marzo 2021 , come già modificata dal l' articolo 4 dell 'ordinanza del Ministro della salute 22 ottobre 2021 , è sostituita dalla seguente:
«Elenco D
Argentina, Australia, Bahrain, Canada, Cile, Colombia, Giappone, Indonesia, Israele, Kuwait, Nuova Zelanda, Perù, Qatar, Ruanda, Arabia Saudita, Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord (compresi Gibilterra, Isola di Man, Isole del Canale e basi britanniche nell ' isola di Cipro ed esclusi i territori non appartenenti al continente europeo), Repubblica di Corea, Stati Uniti d' America, Emirati Arabi Uniti, Uruguay; Taiwan, Regione Amministrative speciali di Hong Kong e Macao»;
2. La lettera c) del comma 2 dell ' articolo 4 della citata ordinanza del Ministro della salute 22 ottobre 2021 è così sostituita:
«c) presentazione al vettore all ' atto dell ' imbarco e a chiunque è deputato a effettuare i controlli, della certificazione di essersi sottoposto, nelle settantadue ore antecedenti ali ' ingresso nel territorio nazionale, a un test molecolare, effettuato per mezzo di tampone e risultato negativo, ovvero a un test antigenico, effettuato per mezzo di tampone e risultato negativo, nelle ventiquattro ore antecedenti all ' ingresso nel territorio nazionale. Il termine del test molecolare è ridotto a quarantotto ore per gli ingressi dal Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del nord (compresi Gibilterra, Isola di Man, Isole del Canale e basi britanniche nell ' isola di Cipro ed esclusi i territori non appartenenti al continente europeo).»
«Elenco D
Argentina, Australia, Bahrain, Canada, Cile, Colombia, Giappone, Indonesia, Israele, Kuwait, Nuova Zelanda, Perù, Qatar, Ruanda, Arabia Saudita, Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord (compresi Gibilterra, Isola di Man, Isole del Canale e basi britanniche nell ' isola di Cipro ed esclusi i territori non appartenenti al continente europeo), Repubblica di Corea, Stati Uniti d' America, Emirati Arabi Uniti, Uruguay; Taiwan, Regione Amministrative speciali di Hong Kong e Macao»;
2. La lettera c) del comma 2 dell ' articolo 4 della citata ordinanza del Ministro della salute 22 ottobre 2021 è così sostituita:
«c) presentazione al vettore all ' atto dell ' imbarco e a chiunque è deputato a effettuare i controlli, della certificazione di essersi sottoposto, nelle settantadue ore antecedenti ali ' ingresso nel territorio nazionale, a un test molecolare, effettuato per mezzo di tampone e risultato negativo, ovvero a un test antigenico, effettuato per mezzo di tampone e risultato negativo, nelle ventiquattro ore antecedenti all ' ingresso nel territorio nazionale. Il termine del test molecolare è ridotto a quarantotto ore per gli ingressi dal Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del nord (compresi Gibilterra, Isola di Man, Isole del Canale e basi britanniche nell ' isola di Cipro ed esclusi i territori non appartenenti al continente europeo).»
Art. 4
1. Per quanto concerne il regime degli spostamenti in entrata dagli Stati e territori di cui all 'elenco E dell 'Allegato 20 al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 2 marzo 2021 , come già disciplinato dall ' articolo 5 dell ' ordinanza del Ministro della salute 22 ottobre 2021 , la lettera b) del comma 3 del citato articolo 5 è così sostituita:
«b) presentazione, al vettore all 'atto dell ' imbarco e a chiunque sia deputato a effettuare i controlli, della certificazione di essersi sottoposto nelle settantadue ore antecedenti all ' ingresso nel territorio nazionale a un test molecolare, effettuato per mezzo di tampone e risultato negativo, ovvero a test antigenico, effettuato per mezzo di tampone e risultato negativo, nelle ventiquattro ore antecedenti ali ' ingresso nel territorio nazionale;»
«b) presentazione, al vettore all 'atto dell ' imbarco e a chiunque sia deputato a effettuare i controlli, della certificazione di essersi sottoposto nelle settantadue ore antecedenti all ' ingresso nel territorio nazionale a un test molecolare, effettuato per mezzo di tampone e risultato negativo, ovvero a test antigenico, effettuato per mezzo di tampone e risultato negativo, nelle ventiquattro ore antecedenti ali ' ingresso nel territorio nazionale;»
Art. 5
1. All ' articolo 6, comma 1, dell ' ordinanza del Ministro della salute del 22 ottobre 2021 le parole «comma 7, lettere d), e), h), i), m), n), o), p), q)» sono sostituite dalle seguenti: «comma 7, lettere d), e), h), i), m), n), p), q)».
Art. 6
1. Le misure di cui all 'ordinanza del Ministro della salute 26 novembre 2021 , citata in premessa, concernente il regime per gli ingressi da Sudafrica, Lesotho, Botswana, Zimbabwe, Malawi, Mozambico, Namibia, Eswatini sono prorogate fino alla data di cessazione dello stato di emergenza e comunque non oltre il 31 gennaio 2022.
Art. 7
1. La presente ordinanza produce effetti dal 16 dicembre 2021 e fino alla data di cessazione dello stato di emergenza e comunque non oltre il 31 gennaio 2022.
2. Le disposizioni della presente ordinanza si applicano alle Regioni a statuto speciale e alle Province autonome di Trento e di Bolzano.
La presente ordinanza è trasmessa agli organi di controllo e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
2. Le disposizioni della presente ordinanza si applicano alle Regioni a statuto speciale e alle Province autonome di Trento e di Bolzano.
La presente ordinanza è trasmessa agli organi di controllo e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
Roma, 14 Dic 2021
Il Ministro della salute
( red / 15.12.21 )
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