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Regioni.it

n. 4201 - lunedì 13 dicembre 2021

Sommario
- Vaccinazioni: partono prenotazioni per i bambini
- Pnrr: Lombardia punta sulla sanità digitale
- Servizio Psicologia di base: via libera della Corte Costituzionale alla legge regionale della Campania
- Pnrr: tempi, programmi e obiettivi del Governo
- Trasporto rapido di massa: le osservazioni su due decreti di riparto
- Il Programma di lavoro 2022 della Commissione europea “Insieme per un’Europa più forte”: web talk del CINSEDO il 14 dicembre

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Servizio Psicologia di base: via libera della Corte Costituzionale alla legge regionale della Campania

(Regioni.it 4201 - 13/12/2021) Con sentenza n. 241, depositata oggi, la Corte Costituzionale ha respinto il ricorso proposto dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri avverso la Legge regionale della Campania (3 agosto 2020 n.35), che ha istituito presso i distretti sanitari delle ASL il Servizio di psicologia di base a sostegno dei bisogni assistenziali emersi durante l’emergenza epidemiologica da COVID-19. Secondo quanto previsto dalla legge regionale - si legge in una nota della Regione -  le attività saranno assicurate da psicologi liberi professionisti in rapporto convenzionale nell’ambito di ciascuna Aziende Sanitarie Locali a livello dei distretti sanitari di base, con il compito di sostenere ed integrare l’azione dei medici di medicina generale e dei pediatri di libera scelta e saranno finalizzate a:
a) intercettare e diminuire il peso crescente dei disturbi psicologici della popolazione, costituendo un filtro sia per i livelli secondari di cure che per il pronto soccorso;
b) intercettare i bisogni di benessere psicologici che spesso rimangono inespressi dalla popolazione;
c) organizzare e gestire l’assistenza psicologica decentrata rispetto ad alcuni tipi di cura;
d) realizzare una buona integrazione con i servizi specialistici di ambito psicologico e della salute mentale di secondo livello e con i servizi sanitari più generali;
e) intercettare e gestire le problematiche comportamentali ed emotive derivate dalla pandemia Covid 19.
"Il via libera della Corte Costituzionale alla legge della Regione Campania ​che ha istituito presso i distretti sanitari delle ASL il Servizio di psicologia di base - dichiara il Presidente Vincenzo De Luca - consente di innalzare qualitativamente i servizi di assistenza sanitaria della Campania. Offrirà inoltre, come negli obiettivi della legge stessa, la possibilità di nuove assunzioni. Un ulteriore passo in avanti della sanità campana, più vicina ai cittadini".
Il giudizio di legittimità costituzionale degli artt. 1, 2, 3, 4, 5 e 6 della legge della Regione Campania 3 agosto 2020, n. 35 - recante "Istituzione del servizio di Psicologia di base e modifiche delle leggi regionali 7 agosto 2017, n. 25 (Istituzione del Garante regionale dei diritti delle persone con disabilità) e 6 maggio 2013, n. 5 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale 2013 e pluriennale 2013-2015 della Regione Campania - legge finanziaria regionale 2013)" - è stato promosso dal Presidente del Consiglio dei ministri con un ricorso notificato ad ottobre del 2020.
Le questioni di legittimità costituzionale dei citati articoli non sono state ritenute "fondate" dalla Consuta (cfr. Sentenza 241/2021).
"L’analisi della trama normativa dell’istituito servizio di psicologia di base consente di escludere che la relativa disciplina interferisca con la materia dell’ordinamento civile, non essendo stato regolato alcun istituto di matrice civilistica". "La disciplina regionale impugnata - sottolinea la Corte - è piuttosto riconducibile alla competenza concorrente nella materia della tutela della salute, in quanto costituisce un riflesso del sistema organizzativo e funzionale adottato dalla Regione per adempiere alle esigenze del Servizio Sanitario Nazionale, e segnatamente per rendere possibile, a seguito dell’emergenza da COVID-19, il supporto e il raccordo tra medici di medicina generale – o pediatri di libera scelta – e psicologi". Infatti "Le disposizioni interessate dall’impugnazione non regolano, infatti, il rapporto convenzionato né il correlato rapporto di lavoro parasubordinato". "La normativa in esame - si legge nella Sentenza -  non interviene sullo strumento di regolamentazione del trattamento economico degli psicologi di base in rapporto convenzionato, affidata alla contrattazione collettiva, e non si sostituisce alla negoziazione fra le parti, che rappresenta la fonte di disciplina del rapporto di lavoro". "Ed, infatti, è l’accordo collettivo nazionale a disciplinare, oltre ai rapporti con i medici specialisti ambulatoriali, anche quelli con altre professionalità sanitarie ambulatoriali e segnatamente con biologi, chimici e psicologi.
Inoltre "non può essere desunto apoditticamente dalla valorizzazione dell’esigenza di garantire l’uniformità sul territorio nazionale della disciplina del servizio di psicologia di base" un  possibile " vulnus al principio di uguaglianza".
L’istituzione del servizio di psicologia di base presso le articolazioni territoriali del Servizio sanitario regionale non si pone in antitesi con la disciplina statale che incentiva il ricorso alle professionalità dello psicologo nell’odierna crisi pandemica.
Così come non è infatti incisa la materia, di competenza concorrente, delle professioni, in quanto la figura dello psicologo di base, a sostegno – ovvero in affiancamento e collaborazione esterna – dell’operato del medico di medicina generale o del pediatra di libera scelta, è riconducibile alla professione già contemplata dalla legge statale dello psicologo.
E se è vero che l'orientamento costante della giurisprudenza costituzionale va nella direzione che la potestà legislativa regionale in tale materia deve rispettare il principio secondo cui l’individuazione delle figure professionali, con i relativi profili e titoli abilitanti, è riservata, per il suo carattere necessariamente unitario, allo Stato", è però  altrettanto vero che rientra nella competenza delle Regioni la disciplina di quegli aspetti che presentano uno specifico collegamento con la realtà regionale. Del resto "la regolamentazione del servizio di psicologia di base, all’interno del Servizio sanitario regionale campano, non innova in ordine al riconoscimento statale della professione di psicologo" ed "anche il titolo di laurea, indicato come uno dei requisiti per l’iscrizione negli elenchi provinciali, richiama quello prescritto dalla legislazione nazionale per l’esercizio della professione di psicologo".
Questi in in sintesi i motivi che hanno portato la Corte a dichiarare "non fondate le questioni di legittimità costituzionale degli artt. 1, 2, 3, 4, 5 e 6 della legge della Regione Campania 3 agosto 2020, n. 35"

 


( red / 13.12.21 )
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Il periodico telematico a carattere informativo plurisettimanale “Regioni.it” è curato dall’Ufficio Stampa del CINSEDO nell’ambito delle attività di comunicazione e informazione della Segreteria della Conferenza delle Regioni e delle Province autonome

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