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Nuovo Testo Unico Radiotelevisione (Tusmar): il parere del Consiglio di Stato
(Regioni.it 4152 - 01/10/2021) Il Consiglio di Stato ha espresso il proprio parere sullo schema di Decreto Legislativo recante attuazione della direttiva (Ue) 2018/1808 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 14 novembre 2018, recante modifica della direttiva 2010/13/Ue, relativa al coordinamento di determinate disposizioni legislative, regolamentari e amministrative degli stati membri concernenti la fornitura di servizi di media audiovisivi, in considerazione dell’evoluzione della realtà del mercato.
Diversi i rilievi al nuovo Testo Unico della Radiotelevisione (Tusmar), in particolare il Consiglio di Stato, suggerisce al legislatore miglioramenti in relazione al rapporto con la disciplina regionale e ai richiami al principio di concorrenza.
Diversi i rilievi al nuovo Testo Unico della Radiotelevisione (Tusmar), in particolare il Consiglio di Stato, suggerisce al legislatore miglioramenti in relazione al rapporto con la disciplina regionale e ai richiami al principio di concorrenza.
Il provvedimento è stato approvato in via preliminare dal Consiglio dei Ministri, nella riunione del 5 agosto 2021. Lo schema del Decreto si compone di 73 articoli, suddivisi in 9 titoli e sostituirà integralmente il decreto legislativo 31 luglio 2005, n. 177 - Testo Unico dei servizi media audiovisivi e radiofonici, che è stato oggetto di numerosi interventi da parte del legislatore con il metodo della novella.
Con tale decreto il Governo intende raggiungere l’obiettivo di una sistemazione organica della materia, adeguando le disposizioni e le definizioni all’evoluzione tecnologica e di mercato, in un quadro complessivo che ha pesantemente risentito della pandemia in atto, dalla quale è nata l’esigenza di approfondite riflessioni sugli effetti economici e sociali della crisi sanitaria sul mercato audiovisivo, in termini di aumento di richiesta e di diversificazione della domanda, e sulle possibili misure di policy e regolamentari, utili ad assicurare la tutela di valori fondamentali, come la democrazia, il pluralismo, la correttezza dell’informazione, il contrasto all’istigazione all’odio e alla violenza ed alla pubblica provocazione ai reati di terrorismo, la tutela della dignità umana e dei minori anche rispetto al gioco d’azzardo on-line ed alla diffusione sulle piattaforme digitali di video prodotti da operatori economici e da privati, la promozione della diversità culturale, l’accessibilità alle piattaforme digitali ed ai servizi connessi alle persone con disabilità.
Non solo, il provvedimento è necessario anche per evitare il rischio, nella misura in cui rimanesse inalterato l’assetto normativo vigente, di esporre lo stato italiano alla possibile procedura di infrazione, conseguente alla diversità dell’assetto regolamentare interno in materia di servizi di media audiovisivi rispetto a quanto previsto dall’Unione europea.
Non solo, il provvedimento è necessario anche per evitare il rischio, nella misura in cui rimanesse inalterato l’assetto normativo vigente, di esporre lo stato italiano alla possibile procedura di infrazione, conseguente alla diversità dell’assetto regolamentare interno in materia di servizi di media audiovisivi rispetto a quanto previsto dall’Unione europea.
Rispetto “alla progressiva razionalizzazione dell'uso delle risorse frequenziali in tecnica analogica", il Consiglio di Stato ha richiamato l'attenzione del Governo "sulle possibili ricadute negative, anche economiche, sulla concorrenza, con particolare riguardo alla radiofonia soprattutto locale e alle imprese italiane, spesso di piccole e medie dimensioni, che operano in questo settore, che vedrebbero sacrificata la loro attività in ragione della tutela, ritenuta prevalente, dell'interesse dei paesi radio-elettricamente confinanti”.
Si sottolinea poi l’esigenza di chiarire alcuni aspetti relativi al “filtro nell'accesso alla programmazione in favore dei partiti e dei gruppi rappresentati in parlamento, dei consigli regionali, delle organizzazioni associative delle autonomie locali, dei sindacati nazionali, delle confessioni religiose, dei movimenti politici dotati di un sufficiente grado di rappresentatività". Proprio sotto quest’ultimo profilo dev'essere precisata la modalità per determinare il criterio del "sufficiente grado di rappresentatività".
Si chiede poi di specificare meglio le ragioni per le quali si sono ampliati i requisiti di accesso alla candidatura per l'elezione del componente del consiglio di amministrazione espresso dall'assemblea dei dipendenti della rai. in particolare, si invita il governo a valutare se tra le cause ostative all'accesso alla carica di membro del consiglio di amministrazione o alla sua conservazione debba essere introdotto il riferimento anche ai commissari straordinari del governo.
Si sottolinea poi l’esigenza di chiarire alcuni aspetti relativi al “filtro nell'accesso alla programmazione in favore dei partiti e dei gruppi rappresentati in parlamento, dei consigli regionali, delle organizzazioni associative delle autonomie locali, dei sindacati nazionali, delle confessioni religiose, dei movimenti politici dotati di un sufficiente grado di rappresentatività". Proprio sotto quest’ultimo profilo dev'essere precisata la modalità per determinare il criterio del "sufficiente grado di rappresentatività".
Si chiede poi di specificare meglio le ragioni per le quali si sono ampliati i requisiti di accesso alla candidatura per l'elezione del componente del consiglio di amministrazione espresso dall'assemblea dei dipendenti della rai. in particolare, si invita il governo a valutare se tra le cause ostative all'accesso alla carica di membro del consiglio di amministrazione o alla sua conservazione debba essere introdotto il riferimento anche ai commissari straordinari del governo.
Quanto alle previsioni su Agcom, ad avviso della sezione il suo nuovo potere sanzionatorio in materia di violazioni delle norme sul diritto d'autore deve essere precisato e coordinato con le sanzioni esistenti e "andrà operata una revisione della entità delle sanzioni, anche nel loro limite massimo, che tenga ragionevolmente conto del valore e del tipo di bene di volta in volta tutelato".
Nell’articolo 13 i principi fondamentali per la legislazione concorrente delle regioni vanno richiamati – come già osservato – in riferimento ai principi generali di cui al titolo i, specificando la parte richiamata corrispondente, nel testo in esame, a quelli che sono definiti “principi fondamentali” del sistema, ma devono essere riqualificati anch’essi come “principi generali”.
L’articolo 15 reca una clausola di garanzia per gli enti territoriali d’insediamento delle minoranze linguistiche, coerente con la costituzione, gli statuti speciali di autonomia (pure di rango costituzionale), le rispettive norme di attuazione (che a loro volta godono di una particolare forza normativa), le leggi dello stato che a titolo diverso dispongono in materia e le disposizioni di principio del testo in esame. tuttavia, la sua formulazione risulta allo stesso tempo carente, incongrua e non sufficientemente chiara. è carente nella parte in cui non si riferisce anche alla regione autonoma Friuli Venezia Giulia, territorio d’insediamento di una popolazione appartenente alla minoranza di lingua slovena, che, al pari di quelle insediate nella regione Valle d’Aosta e nelle province autonome di Trento e di Bolzano, gode di particolari forme di tutela dalle richiamate norme dell’ordinamento generale e anche da norme attinenti al settore. nello stesso schema in esame, inoltre, l’articolo 59, comma 2, lettera f) si riferisce espressamente anche alla minoranza slovena dislocata nella regione Friuli Venezia Giulia.
La formulazione dell’articolo, inoltre, appare incongrua nel richiamare testualmente una clausola di garanzia contenuta nell’articolo 10 della legge costituzionale n. 3 del 2001, che ha riformato a suo tempo gran parte del titolo v della costituzione: mentre in quel contesto la clausola in questione ha un senso in quanto riferita a norme costituzionali in rapporto agli statuti speciali e alle relative norme di attuazione, nel caso in esame, trattandosi di una legge ordinaria, essa non è pertinente.
Il nuovo provvedimento, come si è detto abrogherà il D.Lgs. n. 177/2005, ma il comma 2 fa salve le disposizioni legislative vigenti alla data di entrata in vigore del presente decreto in ambiti costituzionalmente riservati alla potestà legislativa regionale, che continuano ad applicarsi, in ciascuna regione, fino alla data di entrata in vigore delle nuove disposizioni regionali in materia. a tal riguardo il consiglio di stato ha sottolineato l’esigenza che sia specificato se le disposizioni legislative vigenti cui si fa riferimento siano solamente quelle statali o anche quelle regionali.
( red / 01.10.21 )
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