Sommario
Documento della Conferenza delle Regioni del 9 settembre
(foto us)
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DL 111/2021, recante “misure urgenti per l’esercizio in sicurezza delle attività scolastiche, universitarie, sociali e in materia di trasporti: gli emendamenti proposti"
(Regioni.it 4140 - 14/09/2021) La Conferenza delle Regioni e delle Province autonome ha presentato al Governo nella Conferenza Unificata del 9 settembre alcuni emendamenti al disegno di legge per la conversione in legge del decreto-legge 6 agosto 2021, n. 111, recante “misure urgenti per l’esercizio in sicurezza delle attività scolastiche, universitarie, sociali e in materia di trasporti.
Tali proposte emendative sono contenute ed illustrate in un documento che si riporta di seguito.
Posizione sul disegno di legge per la conversione in legge del decreto-legge 6 agosto 2021, n. 111, recante “misure urgenti per l’esercizio in sicurezza delle attività scolastiche, universitarie, sociali e in materia di trasporti
Parere, ai sensi dell’articolo 9, comma 3, del decreto legislativo 28 agosto 1997, n.281.
Punto 9) O.d.g. Conferenza Unificata
La Conferenza delle Regioni e delle Province Autonome esprime parere nei termini di cui agli emendamenti di seguito riportati:
Il titolo dell’art.1 è integrato come segue:
“Disposizioni urgenti per l’anno scolastico e l'anno accademico 2020/21 e misure per prevenire il contagio da SARSCOV-2 nelle istituzioni del sistema nazionale di istruzione e nelle università”.
L’art.1, comma 1, è integrato come segue:
"1. Nell’anno scolastico 2021-2022, al fine di assicurare il valore della scuola come comunità e di tutelare la sfera sociale e psico-affettiva della popolazione scolastica, sull’intero territorio nazionale, i servizi educativi per l’infanzia di cui all’articolo 2 del decreto legislativo 13 aprile 2017, n.65, e l’attività scolastica e didattica della scuola dell’infanzia, della scuola primaria e della scuola secondaria di primo e secondo grado sono svolti in presenza. Nell'anno accademico 2021/2022 le attività didattiche e curriculari delle università sono svolte prioritariamente in presenza"
L’art. 1, comma 6, è modificato come segue:
Comma 6 - Al decreto-legge 22 aprile 2021, n. 52, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 giugno 2021, n. 87, dopo l’articolo 9-bis è inserito il seguente:
“Art. 9-ter (Impiego delle certificazioni verdi COVID-19 in ambito scolastico e universitario)
Dal 1° settembre e fino al 31 dicembre 2021, e comunque fino al termine di cessazione dello stato di emergenza, al fine di tutelare la salute pubblica e mantenere adeguate condizioni di sicurezza nell’erogazione in presenza del servizio essenziale di istruzione, tutto il personale dei servizi educativi per l’infanzia di cui all’articolo 2 del decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 65, della scuola dell’infanzia, della scuola primaria e della scuola secondaria di primo e secondo grado, del sistema dell’istruzione professionale regionale (IeFP), degli istituti tecnici superiori (ITS) e degli IFTS, scolastico del sistema nazionale di istruzione e il personale universitario, nonché gli studenti universitari e degli ITS, devono possedere e sono tenuti a esibire la certificazione verde COVID-19 di cui all’articolo 9, comma 2.
1.bis. L’obbligo a possedere ed esibire la certificazione verde COVID-19 si applica anche a tutte le persone che a qualsiasi titolo hanno accesso alle istituzioni di cui al comma 1.
Il mancato rispetto delle disposizioni di cui al comma 1 da parte del personale scolastico e di quello universitario è considerato assenza ingiustificata e a decorrere dal quinto giorno di assenza il rapporto di lavoro è sospeso e non sono dovuti la retribuzione né altro compenso o emolumento, comunque denominato.
Le disposizioni di cui al comma 1 e comma 1 bis non si applicano ai soggetti esenti dalla campagna vaccinale sulla base di idonea certificazione medica rilasciata secondo i criteri definiti con circolare del Ministero della Salute.
I dirigenti scolastici e i responsabili dei servizi educativi dell’infanzia nonché delle scuole paritarie e delle università delle strutture di cui al comma 1 sono tenuti a verificare il rispetto delle prescrizioni di cui al comma 1 e al comma 1 bis. [...]
Relazione illustrativa
Allo stato attuale, si ritiene che ai sensi del DL 111/2021 l’obbligo del possesso della certificazione verde COVID non si applichi ai servizi educativi dell’infanzia (es. asili nido) né al sistema dell'istruzione professionale regionale (IeFP e IFTS) e agli Istituti Tecnici Superiori (ITS).
Si ritiene, invece, necessario che il sistema dell’Istruzione sia equiparato al sistema di istruzione e formazione professionale (IeFP e IFTS), con particolare attenzione ai percorsi di IeFP che, assolvendo il diritto/dovere di istruzione e formazione, sono parte integrante del sistema educativo nazionale di Istruzione e Formazione.
Allo stesso modo, si ritiene necessario che gli ITS siano equiparati al sistema dell’Università.
Pertanto, la proposta emendativa è volta ad introdurre l’obbligo di possedere la certificazione verde per il personale che presta servizio nei suddetti settori nonché per coloro che, a qualsiasi titolo, hanno accesso ai suddetti servizi.
L’art. 2 è modificato come segue:
Alla lettera b) del comma 1 dell'articolo 9 quater del decreto-legge 22 aprile 2021, n. 52, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 giugno 2021, n. 87, come introdotto dall’articolo 2 del decreto-legge 6 agosto 2021, n. 111, apportare le seguenti modificazioni:
dopo le parole “Stretto di Messina” aggiungere le seguenti “e relativi alle Isole Tremiti, nonché per i collegamenti lacuali di gestione governativa del Lago Maggiore e del Lago del Garda”.
Relazione illustrativa
La proposta emendativa è volta ad estendere l’esclusione, prevista per i collegamenti marittimi nello Stretto di Messina dalla lettera b) del comma 1 dell'articolo 9 quater del decreto-legge 22 aprile 2021, n. 52, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 giugno 2021, n. 87, come introdotto dall’articolo 2 del decreto-legge 6 agosto 2021, n. 111, anche ai collegamenti marittimi relativi alle Isole Tremiti. Si segnalano altresì analoghe problematiche relative alle tratte interregionali dei servizi di navigazione lacuale, con particolare riferimento al Lago Maggiore e al Lago di Garda.
Dopo l’art. 2, aggiungere il seguente articolo 2-bis:
“Art. 2-bis (Impiego delle certificazioni verdi COVID-19 nei mezzi di trasporto sanitario)
Al decreto-legge 22 aprile 2021, n. 52, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 giugno 2021, n. 87, dopo l’articolo 9-quater, come introdotto dall’articolo 2 del presente decreto, è inserito il seguente:
“Art. 9-quinquies (Impiego delle certificazioni verdi COVID-19 nei mezzi di trasporto sanitario)
Fino al 31 dicembre 2021, e comunque fino al termine di cessazione dello stato di emergenza, gli operatori non sanitari per poter prestare servizio a bordo di mezzi impiegati nel trasporto sanitario devono possedere e sono tenuti a esibire la certificazione verde COVID-19 di cui all’articolo 9, comma 2.
3. I responsabili dei servizi di trasporto sanitario sono tenuti a verificare il rispetto delle prescrizioni di cui al comma 1.”
3. I responsabili dei servizi di trasporto sanitario sono tenuti a verificare il rispetto delle prescrizioni di cui al comma 1.”
Relazione illustrativa
Il personale non sanitario in servizio nei mezzi di trasporto sanitario (es. ambulanza, eliambulanza, altro) pur potendo essere a contatto con soggetti positivi o con soggetti in condizioni di vulnerabilità, anche nell’ambito dell’emergenza/urgenza, allo stato attuale non è soggetto né all’obbligo vaccinale (è escluso dal campo di applicazione del DL 44/2021) né all’obbligo di possesso e presentazione di un certificato verde COVID-19. Pertanto, la proposta emendativa è volta ad introdurre l’obbligo di esibizione della certificazione verde per il personale non sanitario che presta servizio a bordo di mezzi impiegati nel trasporto sanitario.
L’art. 4 è modificato come segue:
Ai commi 2 e 3 le parole “35 per cento”, sono sostituite con le parole “50 per cento”.
Relazione illustrativa
I commi 2 e 3, dell’articolo 4, hanno elevato la percentuale di capienza massima consentita, dal 25% al 35%, per gli spettacoli aperti al pubblico in zona bianca, al chiuso, con un numero superiore a 2.500 persone e per gli eventi sportivi al chiuso. La presente proposta emendativa è volta ad elevare la percentuale per i suddetti eventi al 50%, tenuto conto del contesto epidemiologico e della progressiva estensione nell’utilizzo del green pass.
Dopo l’art. 9, aggiungere il seguente articolo 9-bis:
Articolo 9-bis
Al DL 73/21, convertito nella L. 106/21 aggiungere il seguente articolo 58 ter:
“Per l’anno formativo 2021/2022, nello stato di previsione del Ministero del Lavoro è istituito un fondo, denominato "Fondo per l'emergenza epidemiologica da COVID-19 per l'anno formativo 2021/2022", con lo stanziamento di 15 milioni di euro di cui 10 nel 2021 e 5 nel 2022, da destinare a spese per l'acquisto di beni e servizi. Il fondo è ripartito tra le Regioni in base al numero degli studenti della IeFP con decreto del Ministro del Lavoro di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, con l'unico vincolo della destinazione a misure di contenimento del rischio epidemiologico nei percorsi di Istruzione e Formazione Professionale, nel rispetto dei saldi programmati di finanza pubblica.”
Relazione illustrativa
L’Istruzione e Formazione Professionale è parte integrante a pieno titolo del sistema nazionale di istruzione. Si richiede pertanto che, analogamente a quanto previsto per le scuole statali venga istituito un Fondo per l’emergenza epidemiologica da COVID-19 per l'anno formativo 2021/2022 con risorse straordinarie da destinare a spese per l'acquisto di beni e servizi per la prevenzione e il contrasto di eventuali contagi. Il Fondo potrebbe essere in capo al Ministero del Lavoro ed essere ripartito tra le Regioni, che sono competenti per la IeFp, in base al numero di studenti.
Dopo l’art. 9-bis, aggiungere il seguente articolo 9-ter:
Articolo 9-ter
All’articolo 40 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, dopo il comma 4-ter è aggiunto: “4-quater Per l'esecuzione in amministrazione diretta dei lavori concernenti le opere di bonifica, idraulico-forestali, idraulico-agrarie, di forestazione e agrarie-florovivaistiche, le amministrazioni pubbliche di cui all’articolo 1 comma 2 possono assumere, nei limiti di spesa previsti dalla legislazione vigente, operai agricoli e forestali con contratto di diritto privato, nel rispetto dei relativi contratti o accordi collettivi nazionali, regionali e provinciali. Per le amministrazioni pubbliche partecipa al tavolo di contrattazione nazionale un rappresentante del Ministero delle politiche agricole, alimentari e forestali e a livello territoriale un rappresentante delle regioni”.
Relazione illustrativa
La norma contiene la previsione per le amministrazioni pubbliche di cui all’articolo 1 comma 2 del decreto legislativo 31 marzo 2001, n. 165, nell’ambito dell’esecuzione in amministrazione diretta dei lavori concernenti le opere di bonifica, idraulico- forestali, idraulico-agrarie, di forestazione e agrarie florovivaistiche, di assumere, nei limiti di spesa previsti dalla legislazione vigente, operai agricoli e forestali con il contratto di diritto privato nel rispetto dei relativi contratti o accordi collettivi nazionali, regionali e provinciali.
La norma non prevede nuovi o maggiori oneri per il quadro di finanza pubblica.
Dopo l’art. 9-ter, aggiungere il seguente art. 9-quater:
“Art. 9 - quater (Clausola di salvaguardia)
Le disposizioni del presente decreto si applicano alle Regioni a statuto speciale e alle Province autonome di Trento e di Bolzano compatibilmente con i rispettivi statuti e le relative norme di attuazione.”.
Relazione illustrativa
La clausola proposta è analoga a quella presente all’articolo 11-quater del decreto-legge 1° aprile 2021, n. 44, recante “Misure urgenti per il contenimento dell'epidemia da COVID-19, in materia di vaccinazioni anti SARS-CoV-2, di giustizia e di concorsi pubblici" e all’articolo 13-bis del decreto-legge 22 aprile 2021, n. 52, recante “Misure urgenti per la graduale ripresa delle attività economiche e sociali nel rispetto delle esigenze di contenimento della diffusione dell'epidemia da COVID-19”.
Roma, 9 settembre 2021
Link al documento approvato della Conferenza delle Regioni del 9 settembre: Posizione sul disegno di legge per la conversione in legge del decreto-legge 6 agosto 2021, n. 111, recante “misure urgenti per l’esercizio in sicurezza delle attività scolastiche, universitarie, sociali e in materia di trasporti
Link all'atto della Conferenza Unificata del 9 settembre: Parere, ai sensi dell’articolo 9, comma 3, del decreto legislativo 28 agosto 1997, n.281, sul disegno di legge per la conversione in legge del decreto-legge 6 agosto 2021, n.111, recante “Misure urgenti per l’esercizio in sicurezza delle attività scolastiche, universitarie, sociali e in materia di trasporti".
( red / 14.09.21 )
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