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Consiglio dei Ministri: approvato il decreto-legge con misure urgenti su scuola, università e trasporti
Misure in vigore a partire dal 1° settembre 2021
(Regioni.it 4128 - 06/08/2021) Il 5 agosto il Consiglio dei Ministri, su proposta del Presidente Mario Draghi, del Ministro dell’istruzione Patrizio Bianchi, del Ministro dell’università e della ricerca Maria Cristina Messa, del Ministro delle infrastrutture e della mobilità sostenibili Enrico Giovannini e del Ministro della salute Roberto Speranza, ha approvato un decreto-legge che introduce misure urgenti per l’esercizio in sicurezza delle attività scolastiche, in materia di università e dei trasporti a partire dal 1° settembre 2021.
Per quanto riguarda "Scuola e Università" - si legge sulla nota di Palazzo Chigi - nell’anno scolastico 2021-2022, l’attività scolastica e didattica della scuola dell’infanzia, della scuola primaria e della secondaria di primo e secondo grado e universitaria sarà svolta in presenza. La misura è derogabile esclusivamente in singole istituzioni scolastiche o in quelle presenti in specifiche aree territoriali e con provvedimenti dei Presidenti delle Regioni, delle province autonome di Trento e Bolzano e dei sindaci, adottabili nelle zone arancioni e rosse e in circostanze di eccezionale e straordinaria necessità dovuta all’insorgenza di focolai o al rischio estremamente elevato di diffusione del virus SARS-CoV-2 o di sue varianti.
In linea con l’avviso del Comitato tecnico-scientifico, in tutte le istituzioni del sistema nazionale di istruzione sono adottate alcune misure di sicurezza minime
- è fatto obbligo di utilizzo dei dispositivi di protezione delle vie respiratorie, fatta eccezione per i bambini di età inferiore ai sei anni, per i soggetti con patologie o disabilità incompatibili con l’uso della mascherina, per i soggetti impegnati nelle attività sportive. Le linee guida possono derogare all’obbligo di mascherina se alle attività partecipano solo studenti vaccinati o guariti;
- è vietato accedere o permanere nei locali scolastici ai soggetti con sintomatologia respiratoria o temperatura corporea oltre i 37,5°.
Tutto il personale scolastico e universitario e gli studenti universitari (che potranno essere sottoposti a controlli a campione) devono possedere il green pass. Il mancato rispetto del requisito è considerato assenza ingiustificata e a decorrere dal quinto giorno di assenza, il rapporto di lavoro è sospeso e non sono dovuti la retribuzione né altro compenso.
Si prevede inoltre una maggiore tutela legale per il personale scolastico e universitario a condizione che rispetti le norme del decreto e le misure stabilite dalle linee guida e dai protocolli.
Le Università possono derogare alle misure solo per le attività a cui partecipino solo studenti vaccinati o guariti.
Il Commissario straordinario organizzerà e realizzerà un piano di screening della popolazione scolastica.
Rispetto invece al settore Trasporti, a decorrere dal primo settembre prossimo, si introducono nuove norme per l’accesso e l’utilizzo ai mezzi di trasporto. In questo caso il criterio guida è la distinzione tra trasporti di medio-lunga percorrenza e trasporto pubblico a breve percorrenza, ad eccezione degli aerei per i quali non si prevede alcuna differenziazione.
In base a questa suddivisione sarà consentito esclusivamente ai soggetti muniti di Green Pass l’accesso e l’utilizzo dei seguenti mezzi di trasporto
1. aeromobili adibiti a servizi commerciali di trasporto di persone;
2. navi e traghetti adibiti a servizi di trasporto interregionale, ad esclusione di quelli impiegati per i collegamenti marittimi nello Stretto di Messina;
3. treni impiegati nei servizi di trasporto ferroviario passeggeri di tipo Inter City, Inter City Notte e Alta Velocità;
4. autobus adibiti a servizi di trasporto di persone, ad offerta indifferenziata, effettuati su strada in modo continuativo o periodico su un percorso che collega più di due regioni ed aventi itinerari, orari, frequenze e prezzi prestabiliti;
5. autobus adibiti a servizi di noleggio con conducente, ad esclusione di quelli impiegati nei servizi aggiuntivi di trasporto pubblico locale e regionale.
L’utilizzo degli altri mezzi di trasporto può avvenire anche senza green pass, fatta salva l’osservanza delle misure anti contagio.
L’obbligo di green pass non si applica ai soggetti esclusi per età dalla campagna vaccinale e alle persone che, per motivi di salute e in base alle indicazioni del CTS, non possono vaccinarsi.
Per gli Eventi sportivi, in occasione di manifestazioni all’aperto, è possibile prevedere modalità di assegnazione dei posti alternative al distanziamento interpersonale di almeno un metro; per gli eventi al chiuso, il limite di capienza già previsto è innalzato al 35%.
Per i soggetti residenti nella Repubblica di San Marino, già sottoposti a un ciclo vaccinale, non si applicano le disposizioni relative al Green Pass fino al 15 ottobre. Per questa categoria sarà adottata una circolare che disciplinerà un nuovo percorso vaccinale compatibile in coerenza con le indicazioni dell’Agenzia Europea per i medicinali.
Infine il decreto prevede la proroga del contingente impegnato nelle operazioni Strade Sicure impegnato in compiti di contenimento di diffusione del virus; sospensione dei termini dei procedimenti amministrativi e degli effetti degli atti amministrativi pendenti dal primo agosto al 15 settembre 2021 gestiti dalla Regione Lazio in seguito all’attacco subito ai sistemi informatici.
Il Consiglio dei Ministri ha approvato inoltre un decreto-legge che introduce misure urgenti concernenti modalità operative, precauzionali e di sicurezza per la raccolta del voto nelle consultazioni elettorali dell’anno 2021.
Nel corso della riuniuone il Ministro per le pari opportunità e la famiglia Elena Bonetti ha svolto una informativa sulla Strategia per la parità di genere 2021-2026. Per l’Italia si tratta della prima elaborazione di tale strategia, che costituisce una delle linee di impegno del Governo, anche per l’attuazione del PNRR e la riforma del Family Act. Il documento, predisposto con il contributo delle Amministrazioni centrali, degli enti territoriali, delle parti sociali e delle principali associazioni attive nella promozione della parità di genere, è stato oggetto di approfondimenti politici ed è stato sottoposto alla Conferenza unificata.
La Conferenza delle Regioni e delle Province autonome aveva approvato il 17 giugno un documento con le "prime valutazioni alla bozza di Strategia Nazionale per la parità di genere" predisposta dal Dipartimento per le Pari Opportunità e la Famiglia.
Il testo che è stato poi inviato dal Presidente Massimiliano Fedriga alla Ministra Elena Bonetti.
Infine Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro per gli affari regionali e le autonomie Mariastella Gelmini, ha esaminato diciannove leggi delle Regioni e delle Province autonome e ha deliberato di impugnare:
- la legge della Regione Valle d’Aosta n. 15 del 16/06/2021: “Assestamento al bilancio di previsione della Regione autonoma Valle d’Aosta/Vallée d’Aoste per l’anno 2021, misure di sostegno all’economia regionale conseguenti al protrarsi dell’emergenza epidemiologica da COVID-19 e primo provvedimento di variazione al bilancio di previsione della Regione per il triennio 2021/2023” in quanto talune disposizioni, eccedendo dalle competenze dello Statuto speciale di autonomia, violano gli articoli 9 e 117, secondo comma, lett. m) e s), della Costituzione e si pongono in contrasto con il Codice di settore in materia paesaggistica;
- la legge della Regione Campania n. 5 del 29/06/2021: “Misure per l’efficientamento dell’azione amministrativa e l’attuazione degli obiettivi fissati dal DEFR 2021 - 2023 - Collegato alla stabilità regionale per il 2021” in quanto talune disposizioni, ponendosi in contrasto con la normativa statale, violano gli articoli 3, 9 e 117, secondo comma, lett. l) e s), della Costituzione;
- la legge della Regione Veneto n. 19 del 30/06/2021: “Semplificazioni in materia urbanistica ed edilizia per il rilancio del settore delle costruzioni e la promozione della rigenerazione urbana e del contenimento del consumo di suolo – ‘Veneto cantiere veloce’” in quanto talune disposizioni, ponendosi in contrasto con la normativa statale di principio in materia di edilizia e governo del territorio, violano l’articolo 117, terzo comma, della Costituzione;
- la legge della Regione Lazio n. 8 del 01/07/2021: “Modifica della perimetrazione del Parco naturale regionale dell’Appennino «Monti Simbruini»” in quanto talune disposizioni, ponendosi in contrasto con la normativa statale ed europea in materia di aree protette e impatto ambientale, violano l’articolo 117, comma 2, lett. s), della Costituzione;
- la legge della Regione Calabria n. 17 del 07/07/2021: “Modifiche alla legge regionale 16 maggio 2013, n. 24 (riordino enti, aziende regionali, fondazioni, agenzie regionali, società e consorzi comunque denominati, con esclusione del settore sanità)” in quanto talune disposizioni violano gli articoli 81 e 117, terzo comma, della Costituzione;
- la legge della Regione Calabria n. 23 del 07/07/2021: “Proroga del termine di cui al comma 12 dell’articolo 6 della l.r. 21/2010” in quanto si pone in contrasto con il Codice dei beni culturali e del paesaggio e viola gli articoli 9 e 117, primo comma, secondo comma, lett. s), e terzo comma della Costituzione, nonché il principio costituzionale di leale collaborazione tra Stato e Regioni.
Ha invece deciso di non impugnare:
- la legge della Regione Sardegna n. 13 del 21/06/2021: “Riconoscimento dell’albergo nautico diffuso. Modifiche alla legge regionale n. 16 del 2017”;
- la legge della Provincia autonoma di Bolzano n. 4 del 21/06/2021: “Prevenzione e gestione del mobbing, dello straining e della violenza sul posto di lavoro”;
- la legge della Regione Veneto n. 17 del 25/06/2021: “Disposizioni di adeguamento ordinamentale 2021 in materia di bonifica e tutela del territorio, artigianato, industria e commercio, agricoltura, foreste, pesca, energia, ricerca ed innovazione”;
- la legge della Regione Calabria n. 19 del 07/07/2021: “Integrazione all’articolo 11 della legge regionale 29 gennaio 2018, n. 1 (Istituzione del garante regionale dei diritti delle persone detenute o private della libertà personale)”;
- la legge della Regione Calabria n. 20 del 07/07/2021: “Disposizioni per garantire in condizioni controllate e sicure gli incontri in ambito ospedaliero tra degenti e familiari”;
- la legge della Regione Calabria n. 24 del 07/07/2021: “Misure di impulso allo sviluppo dell’industrializzazione e dell’insediamento di attività produttive”;
- la legge della Regione Calabria n. 25 del 07/07/2021: “Misure urgenti in tema di equo compenso. Modifiche e integrazioni alla l.r. 25/2018”;
- la legge della Regione Calabria n. 27 del 07/07/2021: “Misure urgenti in tema di programmi regionali di edilizia residenziale. Modifiche e integrazioni all’articolo 39 della legge regionale 23 dicembre 2011, n. 47”;
- la legge della Regione Marche n. 14 del 01/07/2021: “Disposizioni in materia di rigenerazione urbana e attività edilizia. Modifiche alla legge regionale 23 novembre 2011, n. 22 e alla legge regionale 8 ottobre 2009, n. 22”;
- la legge della Regione Puglia n. 19 del 07/07/2021: “Modifiche alla legge regionale 21 ottobre 2008, n. 31 (Norme in materia di produzione di energia da fonti rinnovabili e per la riduzione di immissioni inquinanti e in materia ambientale)”;
- la legge della Regione Puglia n. 21 del 07/07/2021: “Modifiche alla legge regionale 9 ottobre 2008, n. 25 (Norme in materia di autorizzazione alla costruzione ed esercizio di linee e impianti elettrici con tensione non superiore a 150.000 volt)”; la legge della Regione Puglia n. 23 del 07/07/2021: “Modifiche alle leggi regionali 2 maggio 2017, n. 9 (Nuova disciplina in materia di autorizzazione alla realizzazione e all’esercizio, all’accreditamento istituzionale e accordi contrattuali delle strutture sanitarie e socio-sanitarie pubbliche e private) e 10 maggio 2021, n. 8 (Norme per assicurare gli incontri in ambito ospedaliero tra pazienti in condizioni critiche e loro familiari)”;
- la legge della Regione Umbria n. 11 del 07/07/2021: “Ulteriori modificazioni ed integrazioni della legge regionale 14 febbraio 2018, n. 1 (Sistema integrato per il mercato del lavoro, l’apprendimento permanente e la promozione dell’occupazione.
Infine il decreto prevede la proroga del contingente impegnato nelle operazioni Strade Sicure impegnato in compiti di contenimento di diffusione del virus; sospensione dei termini dei procedimenti amministrativi e degli effetti degli atti amministrativi pendenti dal primo agosto al 15 settembre 2021 gestiti dalla Regione Lazio in seguito all’attacco subito ai sistemi informatici.
Il Consiglio dei Ministri ha approvato inoltre un decreto-legge che introduce misure urgenti concernenti modalità operative, precauzionali e di sicurezza per la raccolta del voto nelle consultazioni elettorali dell’anno 2021.
Nel corso della riuniuone il Ministro per le pari opportunità e la famiglia Elena Bonetti ha svolto una informativa sulla Strategia per la parità di genere 2021-2026. Per l’Italia si tratta della prima elaborazione di tale strategia, che costituisce una delle linee di impegno del Governo, anche per l’attuazione del PNRR e la riforma del Family Act. Il documento, predisposto con il contributo delle Amministrazioni centrali, degli enti territoriali, delle parti sociali e delle principali associazioni attive nella promozione della parità di genere, è stato oggetto di approfondimenti politici ed è stato sottoposto alla Conferenza unificata.
La Conferenza delle Regioni e delle Province autonome aveva approvato il 17 giugno un documento con le "prime valutazioni alla bozza di Strategia Nazionale per la parità di genere" predisposta dal Dipartimento per le Pari Opportunità e la Famiglia.
Il testo che è stato poi inviato dal Presidente Massimiliano Fedriga alla Ministra Elena Bonetti.
Infine Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro per gli affari regionali e le autonomie Mariastella Gelmini, ha esaminato diciannove leggi delle Regioni e delle Province autonome e ha deliberato di impugnare:
- la legge della Regione Valle d’Aosta n. 15 del 16/06/2021: “Assestamento al bilancio di previsione della Regione autonoma Valle d’Aosta/Vallée d’Aoste per l’anno 2021, misure di sostegno all’economia regionale conseguenti al protrarsi dell’emergenza epidemiologica da COVID-19 e primo provvedimento di variazione al bilancio di previsione della Regione per il triennio 2021/2023” in quanto talune disposizioni, eccedendo dalle competenze dello Statuto speciale di autonomia, violano gli articoli 9 e 117, secondo comma, lett. m) e s), della Costituzione e si pongono in contrasto con il Codice di settore in materia paesaggistica;
- la legge della Regione Campania n. 5 del 29/06/2021: “Misure per l’efficientamento dell’azione amministrativa e l’attuazione degli obiettivi fissati dal DEFR 2021 - 2023 - Collegato alla stabilità regionale per il 2021” in quanto talune disposizioni, ponendosi in contrasto con la normativa statale, violano gli articoli 3, 9 e 117, secondo comma, lett. l) e s), della Costituzione;
- la legge della Regione Veneto n. 19 del 30/06/2021: “Semplificazioni in materia urbanistica ed edilizia per il rilancio del settore delle costruzioni e la promozione della rigenerazione urbana e del contenimento del consumo di suolo – ‘Veneto cantiere veloce’” in quanto talune disposizioni, ponendosi in contrasto con la normativa statale di principio in materia di edilizia e governo del territorio, violano l’articolo 117, terzo comma, della Costituzione;
- la legge della Regione Lazio n. 8 del 01/07/2021: “Modifica della perimetrazione del Parco naturale regionale dell’Appennino «Monti Simbruini»” in quanto talune disposizioni, ponendosi in contrasto con la normativa statale ed europea in materia di aree protette e impatto ambientale, violano l’articolo 117, comma 2, lett. s), della Costituzione;
- la legge della Regione Calabria n. 17 del 07/07/2021: “Modifiche alla legge regionale 16 maggio 2013, n. 24 (riordino enti, aziende regionali, fondazioni, agenzie regionali, società e consorzi comunque denominati, con esclusione del settore sanità)” in quanto talune disposizioni violano gli articoli 81 e 117, terzo comma, della Costituzione;
- la legge della Regione Calabria n. 23 del 07/07/2021: “Proroga del termine di cui al comma 12 dell’articolo 6 della l.r. 21/2010” in quanto si pone in contrasto con il Codice dei beni culturali e del paesaggio e viola gli articoli 9 e 117, primo comma, secondo comma, lett. s), e terzo comma della Costituzione, nonché il principio costituzionale di leale collaborazione tra Stato e Regioni.
Ha invece deciso di non impugnare:
- la legge della Regione Sardegna n. 13 del 21/06/2021: “Riconoscimento dell’albergo nautico diffuso. Modifiche alla legge regionale n. 16 del 2017”;
- la legge della Provincia autonoma di Bolzano n. 4 del 21/06/2021: “Prevenzione e gestione del mobbing, dello straining e della violenza sul posto di lavoro”;
- la legge della Regione Veneto n. 17 del 25/06/2021: “Disposizioni di adeguamento ordinamentale 2021 in materia di bonifica e tutela del territorio, artigianato, industria e commercio, agricoltura, foreste, pesca, energia, ricerca ed innovazione”;
- la legge della Regione Calabria n. 19 del 07/07/2021: “Integrazione all’articolo 11 della legge regionale 29 gennaio 2018, n. 1 (Istituzione del garante regionale dei diritti delle persone detenute o private della libertà personale)”;
- la legge della Regione Calabria n. 20 del 07/07/2021: “Disposizioni per garantire in condizioni controllate e sicure gli incontri in ambito ospedaliero tra degenti e familiari”;
- la legge della Regione Calabria n. 24 del 07/07/2021: “Misure di impulso allo sviluppo dell’industrializzazione e dell’insediamento di attività produttive”;
- la legge della Regione Calabria n. 25 del 07/07/2021: “Misure urgenti in tema di equo compenso. Modifiche e integrazioni alla l.r. 25/2018”;
- la legge della Regione Calabria n. 27 del 07/07/2021: “Misure urgenti in tema di programmi regionali di edilizia residenziale. Modifiche e integrazioni all’articolo 39 della legge regionale 23 dicembre 2011, n. 47”;
- la legge della Regione Marche n. 14 del 01/07/2021: “Disposizioni in materia di rigenerazione urbana e attività edilizia. Modifiche alla legge regionale 23 novembre 2011, n. 22 e alla legge regionale 8 ottobre 2009, n. 22”;
- la legge della Regione Puglia n. 19 del 07/07/2021: “Modifiche alla legge regionale 21 ottobre 2008, n. 31 (Norme in materia di produzione di energia da fonti rinnovabili e per la riduzione di immissioni inquinanti e in materia ambientale)”;
- la legge della Regione Puglia n. 21 del 07/07/2021: “Modifiche alla legge regionale 9 ottobre 2008, n. 25 (Norme in materia di autorizzazione alla costruzione ed esercizio di linee e impianti elettrici con tensione non superiore a 150.000 volt)”; la legge della Regione Puglia n. 23 del 07/07/2021: “Modifiche alle leggi regionali 2 maggio 2017, n. 9 (Nuova disciplina in materia di autorizzazione alla realizzazione e all’esercizio, all’accreditamento istituzionale e accordi contrattuali delle strutture sanitarie e socio-sanitarie pubbliche e private) e 10 maggio 2021, n. 8 (Norme per assicurare gli incontri in ambito ospedaliero tra pazienti in condizioni critiche e loro familiari)”;
- la legge della Regione Umbria n. 11 del 07/07/2021: “Ulteriori modificazioni ed integrazioni della legge regionale 14 febbraio 2018, n. 1 (Sistema integrato per il mercato del lavoro, l’apprendimento permanente e la promozione dell’occupazione.
( red / 06.08.21 )
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