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Regioni.it

n. 4103 - venerdì 2 luglio 2021

Sommario
- Prosegue la campagna vaccinale: Regioni mobilitate nonostante la scarsità delle dosi
- Crisi da emergenza Covid-19: per l'Istat nel 2020 contrazione dell'8,9% del PIL
- Comitato permanente di promozione del turismo in Italia: le osservazioni sul Decreto istitutivo
- Spese sostenute nel 2020 per l'emergenza Covid-19: via libera al riparto del fondo
- Posizione sul Ddl per l'equilibrio di genere nelle cariche pubbliche
- Via libera al fondo trasporto alunni disabili: le richieste per l'intesa sul Decreto

Documento della Conferenza delle Regioni del 17 giugno

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Posizione sul Ddl per l'equilibrio di genere nelle cariche pubbliche

(Regioni.it 4103 - 02/07/2021) La Conferenza delle Regioni e delle Province autonome, nella riunione del 17 giugno, ha approvato un documento con cui prende posizione sul disegno di legge “Norme per la promozione dell’equilibrio di genere negli organi costituzionali, nelle autorità indipendenti, negli organi delle società controllate da società a controllo pubblico e nei comitati di consulenza del Governo” (S 1785). Il testo è stato poi inviato dal Presidente Massimiliano Fedriga,  al Presidente della Commissione 1ª del Senato, Dario Parrini e alla relatrice Valeria Valente, "quale contributo all’esame del provvedimento".
Si riporta di seguito il testo della posizione.
Posizione in merito al disegno di legge recante “norme per la promozione dell’equilibrio di genere negli organi costituzionali, nelle autorità indipendenti, negli organi delle società controllate da società a controllo pubblico e nei comitati di consulenza del governo” (s 1785)
La Conferenza delle Regioni e delle Province autonome nel condividere, in via generale, le difficoltà applicative espresse nei documenti acquisiti nell'apposita seduta della Commissione Affari Costituzionali del Senato della Repubblica evidenzia quanto segue.
In primis, le criticità sollevate in ordine ad alcune norme che, prevedendo il rispetto delle quote di genere come risultato complessivo della designazione da parte di più componenti, rendono del tutto incerto il raggiungimento dell'obiettivo. Il riferimento è all'articolo 2 del Ddl 1785 (Equilibrio di genere nella Corte Costituzionale), rispetto al quale la nomina coinvolge le supreme magistrature ordinaria e amministrative, il Parlamento in seduta comune e il Presidente della Repubblica, nonché all'articolo 5 (Equilibrio di genere nelle Autorità Indipendenti), riguardo a quelle Autority la cui nomina è il risultato delle designazioni dei due rami del Parlamento. In tali casi potrebbe risultare necessario procedere previo accordo o attivando qualche forma di coordinamento preliminare.
Inoltre, sempre con riferimento all’articolo 2 del Ddl, si osserva come non sia chiaro se in merito alla percentuale minima dei 2/5 il legislatore si riferisca in astratto alla percentuale sui membri presenti,  ovvero alle nomine già effettuate (quale base di calcolo per le nomine successive), ovvero alle nomine da effettuarsi nel corso dei tre anni successivi (più plausibile): sarebbe pertanto opportuno sostituire la formulazione “nomine effettuate” con l’espressione “nomine da effettuarsi” o “nomine che verranno effettuate”.
In relazione al periodo transitorio risulta più complessa la soluzione dei problemi che si pongono in relazione alla modalità di scelta presidenziale, parlamentare e da parte delle Supreme magistrature, nell’arco di tempo dei tre anni (relativamente alle eventuali sostituzioni dei membri in carica), in quanto le disposizioni che prevedono di applicare il criterio della parità di genere anche per i giudici che scadono prima del termine previsto, rinviano a interventi normativi successivi.
Non sembra chiaro, in particolare, come debba essere ripartita la misura dei 2/5 tra i vari soggetti che dovranno eventualmente procedere alle nomine nel corso dei tre anni, anche tenendo conto del fatto che si tratta di nomine non contestuali.
Sarebbe altresì necessario che, ogni volta che un giudice venga a scadenza, al soggetto che dovrà nominare o eleggere il nuovo giudice, sia già evidente quale scelta dovrà esser fatta in applicazione del principio di parità di genere. In altri termini le nomine a venire dovranno tendere, indipendentemente dal triennio, all’obiettivo progressivo di giungere ad un riequilibrio complessivo della presenza dei due sessi nella Corte costituzionale.
Appare, quindi, auspicabile prospettare una disciplina transitoria che conduca ad una composizione a regime della Corte costituzionale.


( red / 02.07.21 )
Regioni.it

Il periodico telematico a carattere informativo plurisettimanale “Regioni.it” è curato dall’Ufficio Stampa del CINSEDO nell’ambito delle attività di comunicazione e informazione della Segreteria della Conferenza delle Regioni e delle Province autonome

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