Header
Header
Header
         

Regioni.it

n. 4095 - lunedì 21 giugno 2021

Sommario
- Pnrr italiano: al via procedura approvazione Commissione europea
- Area bianca: in vigore oggi nuova Ordinanza
- Cts discute di mascherine all'aperto e riapertura discoteche
- Toma al "Laboratorio sanità 20/30": programmare bene e lavorare con tempismo
- La posizione sul DL proroghe, poi recepito nel Ddl di conversione in legge del DL 52/2021
- Accordo Stato-Regioni sui fondi per le strutture trasfusionali regionali di coordinamento (2021)

Documento della Conferenza delle Regioni del 20 maggio

+T -T
La posizione sul DL proroghe, poi recepito nel Ddl di conversione in legge del DL 52/2021

(Regioni.it 4095 - 21/06/2021) Il 19 maggio il Governo, con un emendamento al DL 52/2021 presentato in Commissione XII, ha trasferito in questo provvedimento anche il contenuto del DL 56/2021 (successivamente decaduto) recante ‘disposizioni urgenti in materia di termini legislativi’.
Il 20 maggio la Conferenza delle Regioni e delle Province autonome ha espresso in Conferenza Unificata parere favorevole sul Disegno di legge di conversione in legge del decreto-legge 30 aprile 2021, n. 56, recante ‘disposizioni urgenti in materia di termini legislativi’. In quella occasione ha però  formulato alcune proposte emendative (non condizionanti) ed una serie di  osservazioni al testo del provvedimento.
Il 16 giugno 2021 il DL 52 (Conversione in legge del decreto-legge 22 aprile 2021, n. 52, recante misure urgenti per la graduale ripresa delle attività economiche e sociali nel rispetto delle esigenze di contenimento della diffusione dell'epidemia da COVID-19) che ha recepito le disposizioni del preecedente Dl proroghe è stato approvato al Senato in via definitiva (ed è in attesa di pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale).
Si riporta di seguito il documento con le osservazioni e gli emendamenti della Conferenza delle Regioni, unitamente al link all'atto della Conferenza Unificata).
Posizione sul disegno di legge di conversione in legge del decreto-legge 30 aprile 2021, n. 56, recante ‘disposizioni urgenti in materia di termini legislativi’
Parere, ai sensi dell'articolo 9, comma 3 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281Punto 1) O.d.g. Conferenza Unificata
La Conferenza delle Regioni e delle Province autonome esprime parere favorevole.
Si riportano di seguito alcune proposte emendative non condizionanti e osservazioni.
Emendamento n. 1 - Art. 8 (Interventi finanziati dal Fondo sviluppo e coesione)
All’art. 8, comma 1del decreto-legge n. 56/2021, dopo il comma 1, aggiungere il seguente:
“1-bis. Al punto 2.1 della delibera 28 febbraio 2018, n. 26, le parole “viene fissato al citato anno 2025” sono sostituite dalle seguenti “viene fissato al 2026”.
Relazione
La delibera n. 26/18 prevede il termine del 31 dicembre 2021 per l’assunzione delle OGV e del 31 dicembre 2025 come limite temporale dell’articolazione finanziaria delle programmazioni del FSC. La modifica di tale termine mira a rendere coerente le tempistiche previste dalla delibera con la proroga di cui al comma 1, che estende al 31/12/2022 il primo termine. In caso contrario, si rischia di avere più tempo per l’assunzione di OGV, ma tempi più ristretti per la spesa e la rendicontazione dei progetti.
Emendamento n. 2 – Nuovo articolo (Proroghe in materia di infrastrutture e trasporti)
1. (Corrispettivi aziende TPL) All’art. 13 del decreto-legge n. 183/20, convertito in legge n. 27/20, il comma 12 è sostituito dal seguente: “12. All'articolo 92, comma 4-bis, del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, le parole “..in ragione delle minori corse effettuate o delle minori percorrenze realizzate a decorrere dal 23 febbraio 2020 e fino al 31 dicembre 2020” sono sostituite dalle seguenti: “in ragione delle minori corse effettuate o delle minori percorrenze realizzate, in conformità a provvedimenti nazionali e regionali per la prevenzione della diffusione del virus, dal 23 febbraio 2020 fino alla cessazione dello stato di emergenza epidemiologica e, comunque, non prima del 31 dicembre 2021».
Relazione
La proroga riguarda la previsione di cui all’art. 92, co. 4-bis, DL n. 18/20, secondo il quale gli enti committenti dei servizi di TPL non possono applicare decurtazioni di corrispettivo, né sanzioni o penali in ragione delle minori corse effettuate o delle minori percorrenze realizzate a decorrere dal 23 febbraio 2020 e fino al 31 dicembre 2020. L’art. 13, co. 12, del DL 183 aveva esteso tale obbligo fino al termine dell’emergenza, ma aveva posto il limite temporale massimo del 30 aprile 2021. La modifica mira ad allineare il termine dell’obbligo con la fine dell’emergenza tout-court e, comunque, con la fine dell’anno solare, visto che tutte le attività di programmazione e rendicontazione sono svolte su base annuale. Un termine intermedio comporterebbe, da un lato, un aggravio procedimentale e, dall’altro, un problema per le aziende, che continueranno ad avere problemi in termini di introiti tariffari almeno fino alla fine dell’anno. Eventuali sovra-compensazioni saranno comunque regolate in sede di riequilibrio contrattuale. Inoltre l’emendamento tende a specificare che le riduzioni e sospensioni di che trattasi, che non danno luogo all’applicazione di decurtazioni di corrispettivo, devono essere connesse a provvedimenti autoritativi adottati per la prevenzione della diffusione del virus, al fine di evitare che i vettori possano arbitrariamente determinare la riduzione e/o cessazione dei servizi pubblici in assenza di disposizioni di ordine pubblico sanitario.
2. (Proroga affidamenti TPL) Le gestioni dei servizi di trasporto pubblico regionale e locale già scadute o destinate a scadere entro un anno dal termine dell’emergenza per il virus COVID-19 e per le quali, alla data del 23 febbraio 2021, non siano in corso procedure di affidamento, ancorché già prorogate, possono essere affidate ai sensi dell’art. 5, paragrafo 5 del Regolamento (CE) 1370/2007 e ss. mm. e ii., sulla base di apposito atto dell’ente titolare del servizio, fino a ventiquattro mesi successivi alla dichiarazione di conclusione dell'emergenza per il virus COVID-19 o comunque per un massimo di due anni dallo scadere delle medesime.
Relazione
Si chiede la possibilità di prorogare ai sensi dell’art. 5, paragrafo 5 del Regolamento (CE) 1370/2007 anche gli affidamenti già prorogati a qualunque titolo, purché già scadute o o destinate a scadere entro un anno dal termine dell’emergenza per il virus COVID-19, e per le quali, alla data del 23 febbraio, non siano in corso procedure di affidamento.
3. (Messa in sicurezza strade) All’articolo 9, comma 9-bis, del decreto-legge 30 dicembre 2016, n. 244, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 2017, n. 19, le parole: «31 dicembre 2020» sono sostituite dalle seguenti: «31 dicembre 2024».
Relazione
La norma proposta attiene ai lavori emergenziali di messa in sicurezza della Strada Statale Sassari-Olbia, avviati a seguito del numero considerevole di incidenti mortali che hanno interessato l’arteria stradale. Una proroga mira a garantire la continuità delle modalità operative accelerate, già poste in essere nel corso della gestione commissariale, oltreché un corretto e scrupoloso utilizzo delle risorse pubbliche attraverso la gestione operante sulla Contabilità Speciale n. 5440 intestata al Presidente della Regione Sardegna. Tale modalità operativa ha consentito nell’ambito del “Contratto Istituzionale di Sviluppo per la realizzazione dell’itinerario Sassari-Olbia”, di portare a termine 6 lotti della S.S. 729 Sassari-Olbia su un totale di 10 lotti. I restanti lotti sono stati invece interessati da eventi sopravvenuti, come il fallimento delle originarie imprese aggiudicatarie, che hanno rallentato notevolmente l’iter realizzativo, non consentendo la conclusione dei lavori entro il termine del 31.12.2020. Il nuovo termine proposto tiene conto anche dell’interruzione dei lavori, e della conseguente diminuzione di produzione, determinata dall’adozione delle misure di contenimento connesse all’emergenza epidemiologica da COVID-19 e garantisce la continuità dell’attuale governance fino alla conclusione degli interventi emergenziali.
4. (Superbonus 110%) All'articolo 119, del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34 convertito con modificazioni dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) ai commi 1, 4, e 8, le parole “30 giugno 2022” sono sostituite dalle seguenti “31 dicembre 2023” e le parole “nell’anno 2022” sono sostituite dalle seguenti “negli anni 2022 e seguenti”;
b) al comma 1, lettera a) è aggiunto, in fine, il seguente periodo: “. Gli interventi realizzati senza modifica delle facciate e delle coperture sono considerati opere di manutenzione ordinaria ai sensi dell’art. 3, comma 1, lettera a), del decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380”.
c) al comma 4-ter, le parole “30 giugno 2022” sono sostituite dalle seguenti “31 dicembre 2023”;
d) al comma 5, le parole “31 dicembre 2021” sono sostituite dalle seguenti “31 dicembre 2023” e le parole “nell’anno 2022” sono sostituite dalle seguenti “negli anni 2022 e 2023”.
e) il comma 8-bis è sostituito dal seguente comma: “8-bis. Per gli interventi effettuati dai soggetti di cui al comma 9, per i quali alla data del 30 giugno 2023 sia stato acquisito il titolo abilitativo, laddove richiesto, ovvero sia stato stipulato il contratto d’appalto con l’impresa esecutrice, la detrazione del 110 per cento spetta per le spese sostenute entro il 31 dicembre 2026.”5. (Superbonus 110%) All'articolo 121, del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34 convertito con modificazioni dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, al comma 7-bis, le parole:” nell'anno 2022” sono sostituite dalle parole: “negli anni 2022 e 2023”.
Relazione
Con riferimento alla proroga sugli incentivi del Superbonus, contenuta nell’ultima legge di Bilancio per il 2021 e protratta al 30 giugno 2022 con possibilità, per i condomini, di estensione sino al 31 dicembre 2022 laddove, al 30 giugno 2022 sia stato realizzato almeno il 60% dell’intervento, si propone una modifica di tale proroga, che svincola tale termine dalla previsione annuale di nuovi benefici fiscali, concedendo un termine più ampio per le attività di progettazione e di predisposizione di tutta la documentazione amministrativa, fino al 30 giugno 2023 (termine che potrebbe corrispondere anche ad un’Obbligazione Giuridicamente Vincolante (OGV) come la stipula del Contratto d’Appalto con l’Impresa esecutrice dell’intervento. Entro quella data si considerano conclusi i termini per l’erogazione delle agevolazioni fiscali. I destinatari di tali agevolazioni avranno un termine finale di tre anni e mezzo, dunque entro il 31 dicembre 2026 per la conclusione dell’intervento, pena la perdita dell’agevolazione.
Roma, 20 maggio 2021



( red / 21.06.21 )
Regioni.it

Il periodico telematico a carattere informativo plurisettimanale “Regioni.it” è curato dall’Ufficio Stampa del CINSEDO nell’ambito delle attività di comunicazione e informazione della Segreteria della Conferenza delle Regioni e delle Province autonome

Proprietario ed Editore: Cinsedo - Centro Interregionale Studi e Documentazione
Direttore responsabile: Stefano Mirabelli
Capo redattore: Giuseppe Schifini
Redazione: tel. 064888291 - fax 064881762 - email redazione@regioni.it
via Parigi, 11 - 00185 - Roma
Progetto grafico: Stefano Mirabelli, Giuseppe Schifini
Registrazione r.s. Tribunale Roma n. 106, 17/03/03

Conferenza Stato-Regioni
Conferenza Stato-Regioni

Conferenza delle Regioni e Province autonome
Conferenza delle Regioni

Conferenza Unificata (Stato-Regioni-Enti locali)
Conferenza Unificata



Go To Top