Sommario
Documento della Conferenza delle Regioni del 20 maggio
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Agricoltura: emendamenti al Decreto con misure fitosanitarie per contrastare la cocciniglia tartaruga
(Regioni.it 4090 - 14/06/2021) Il decreto relativo alle misure fitosanitarie per contrastare la cocciniglia tartaruga ha ottenuto il via libera della Conferenza Stato-Regioni il 20 maggio. Le Regioni hanno espresso un parere favorevole sulla base di un nuovo testo del provvedimento che contiene le modifiche concordate con il ministero delle Politiche Agricole e Forestali, riportate in un documento (di seguito unitamente all'atto della Conferenza Stato-Regioni), inviato per via telematica al Governo.
Parere ai sensi dell’articolo 2, comma 4, del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281 Punto 15) Odg Conferenza Stato Regioni
La Conferenza delle Regioni e delle Province autonome esprime parere favorevole sul nuovo testo che contiene le modifiche concordate con il MIPAAF che si riportano nel testo allegato.
Roma, 20 maggio 2021
Articolo 1 (Finalità)
1. Il presente decreto definisce le misure fitosanitarie di emergenza da adottare sul territorio della Repubblica italiana ai fini del contrasto dell'organismo nocivo Toumeyella parvicornis (Cockerell) nota come Cocciniglia tartaruga.
Articolo 2 (Definizioni)
La Conferenza delle Regioni e delle Province autonome esprime parere favorevole sul nuovo testo che contiene le modifiche concordate con il MIPAAF che si riportano nel testo allegato.
Roma, 20 maggio 2021
Articolo 1 (Finalità)
1. Il presente decreto definisce le misure fitosanitarie di emergenza da adottare sul territorio della Repubblica italiana ai fini del contrasto dell'organismo nocivo Toumeyella parvicornis (Cockerell) nota come Cocciniglia tartaruga.
Articolo 2 (Definizioni)
1. Ai fini del presente decreto si intende per:
a) “parassita specificato”: il fitomizo Toumeyella parvicornis (Cockerell);
b) “pianta ospite”: le piante, ad eccezione delle sementi, dei frutti e delle piante in coltura tissutale, appartenenti alle specie Pinus australis, P. banksiana, P. caribaea var. bahamensis, P. contorta, P. echinata, P. elliottii, P. glabra, P. mugo, P. nigra, P. palustris, P. pinaster, P. pinea, P. sylvestris, P. taeda e P. virginiana.
a) “parassita specificato”: il fitomizo Toumeyella parvicornis (Cockerell);
b) “pianta ospite”: le piante, ad eccezione delle sementi, dei frutti e delle piante in coltura tissutale, appartenenti alle specie Pinus australis, P. banksiana, P. caribaea var. bahamensis, P. contorta, P. echinata, P. elliottii, P. glabra, P. mugo, P. nigra, P. palustris, P. pinaster, P. pinea, P. sylvestris, P. taeda e P. virginiana.
Articolo 3 (Indagini sul territorio nazionale)
1. I Servizi fitosanitari regionali effettuano indagini annuali, in collaborazione con le strutture operanti sul territorio di competenza, mediante ispezioni visive delle piante ospiti, per accertare la presenza del parassita specificato e, ove necessario, ricorrono al prelievo di campioni per analisi di laboratorio.
2. Le metodologie di indagine, di campionamento e di analisi per l’accertamento della presenza del parassita specificato sono conformi a quanto riportato nelle “Procedure di indagine”, di cui all’allegato I, parte integrante del presente decreto.
3. Entro il 31 marzo di ogni anno i Servizi fitosanitari regionali trasmettono al Servizio fitosanitario Centrale i risultati delle indagini di cui al presente articolo.
Articolo 4 (Comunicazione di casi sospetti)
1. I Servizi fitosanitari regionali effettuano indagini annuali, in collaborazione con le strutture operanti sul territorio di competenza, mediante ispezioni visive delle piante ospiti, per accertare la presenza del parassita specificato e, ove necessario, ricorrono al prelievo di campioni per analisi di laboratorio.
2. Le metodologie di indagine, di campionamento e di analisi per l’accertamento della presenza del parassita specificato sono conformi a quanto riportato nelle “Procedure di indagine”, di cui all’allegato I, parte integrante del presente decreto.
3. Entro il 31 marzo di ogni anno i Servizi fitosanitari regionali trasmettono al Servizio fitosanitario Centrale i risultati delle indagini di cui al presente articolo.
Articolo 4 (Comunicazione di casi sospetti)
1. È fatto obbligo a chiunque viene a conoscenza della presenza effettiva o sospetta del parassita specificato di dare immediata comunicazione, anche con modalità di tipo telematico, al Servizio fitosanitario regionale competente per territorio.
2. Le comunicazioni di cui al comma 1 possono essere trasmesse anche attraverso l’Applicazione mobile MORGANA (Monitoraggio ORGanismi Nocivi in Agricoltura) del Servizio Fitosanitario Nazionale.
Articolo 5 (Istituzione di aree delimitate)
1. Sulla base delle indagini di cui all’articolo 3 o delle comunicazioni di cui all’articolo 4 il Servizio fitosanitario regionale competente, confermata la presenza del parassita specificato, istituisce un’“area delimitata” ai sensi dell’articolo 18 del regolamento (UE) 2016/2031.
2. L’area delimitata di cui al comma 1 è costituita da una “zona infestata” e dalla relativa “zona cuscinetto”, circostante la “zona infestata”, di almeno 5 km di larghezza.
3. Il ritrovamento del parassita specificato al di fuori della “zona infestata” ovvero in una “zona cuscinetto” determina la modifica dell’area delimitata e la rivalutazione delle misure ufficiali di eradicazione e contenimento di cui ai successivi articoli 5 e 6.
4. Il Servizio Fitosanitario Regionale competente per territorio comunica senza indugio l’istituzione dell’area delimitata al Servizio Fitosanitario Centrale. Tale comunicazione comprende una descrizione dell’area delimitata, la sua ubicazione e una mappa indicante l'ubicazione della “zona infestata” e della “zona cuscinetto”. Con la medesima procedura viene notificata, dal Servizio fitosanitario regionale, ogni eventuale modifica delle aree delimitate del rispettivo territorio.
5. Se le indagini annuali sulle piante ospiti non hanno rivelato la presenza del parassita specificato nell’area delimitata nei precedenti tre anni, il Servizio fitosanitario regionale può abolire l’area delimitata.
2. Le comunicazioni di cui al comma 1 possono essere trasmesse anche attraverso l’Applicazione mobile MORGANA (Monitoraggio ORGanismi Nocivi in Agricoltura) del Servizio Fitosanitario Nazionale.
Articolo 5 (Istituzione di aree delimitate)
1. Sulla base delle indagini di cui all’articolo 3 o delle comunicazioni di cui all’articolo 4 il Servizio fitosanitario regionale competente, confermata la presenza del parassita specificato, istituisce un’“area delimitata” ai sensi dell’articolo 18 del regolamento (UE) 2016/2031.
2. L’area delimitata di cui al comma 1 è costituita da una “zona infestata” e dalla relativa “zona cuscinetto”, circostante la “zona infestata”, di almeno 5 km di larghezza.
3. Il ritrovamento del parassita specificato al di fuori della “zona infestata” ovvero in una “zona cuscinetto” determina la modifica dell’area delimitata e la rivalutazione delle misure ufficiali di eradicazione e contenimento di cui ai successivi articoli 5 e 6.
4. Il Servizio Fitosanitario Regionale competente per territorio comunica senza indugio l’istituzione dell’area delimitata al Servizio Fitosanitario Centrale. Tale comunicazione comprende una descrizione dell’area delimitata, la sua ubicazione e una mappa indicante l'ubicazione della “zona infestata” e della “zona cuscinetto”. Con la medesima procedura viene notificata, dal Servizio fitosanitario regionale, ogni eventuale modifica delle aree delimitate del rispettivo territorio.
5. Se le indagini annuali sulle piante ospiti non hanno rivelato la presenza del parassita specificato nell’area delimitata nei precedenti tre anni, il Servizio fitosanitario regionale può abolire l’area delimitata.
Articolo 6 (Misure di eradicazione)
1. Nell’area delimitata di cui all’articolo 5 i Servizi fitosanitari regionali competenti per territorio attuano o fanno attuare le appropriate misure fitosanitarie ufficiali di seguito elencate ai fini dell’eradicazione del parassita specificato:
a) rimozione di parte della pianta ospite infestata dal parassita specificato o abbattimento e distruzione della stessa in caso di piante irrimediabilmente compromesse e non curabili. La distruzione è parte integrante dell’esecuzione della misura fitosanitaria e come tale è realizzata mediante combustione in loco nel rispetto dell’articolo 182, comma 6-bis del d.lgs. 152/2006 nei casi ivi indicati, ovvero, applicandosi l’articolo 185 comma 1 lettera f) del d.lgs. 152/2006, mediante trasporto verso siti individuati dal Servizio Fitosanitario Regionale ai fini della distruzione o altro adeguato trattamento, a condizione che sia garantita la non diffusione del parassita specificato;
b) trattamenti insetticidi, con prodotti fitosanitari autorizzati, che devono tener conto delle diverse fasi fenologiche della pianta e delle fasi vitali del parassita;
c) operazioni selvicolturali per rafforzare la resistenza e lo stato di salute delle piante ospiti secondo quanto indicato nell’allegato II “Misure fitosanitarie di contrasto del parassita specificato”;
d) divieto di movimentazione del materiale di risulta e proveniente dagli abbattimenti o dalle potature di cui ai punti a) e c) infestato dal parassita specificato, dall’area delimitata verso l’esterno o dalla “zona infestata” verso la “zona di cuscinetto”. La movimentazione è consentita, previo controllo del Servizio fitosanitario regionale o sotto la sua supervisione, solo nei casi in cui il materiale sia stato sottoposto a trattamenti appropriati per eliminare il parassita specificato o le condizioni di trasporto garantiscano la non diffusione del parassita fino ai siti autorizzati alla distruzione o ad altro adeguato trattamento;
e) monitoraggio della presenza del parassita specificato nell’area delimitata attraverso indagini periodiche dei Servizi fitosanitari regionali competenti per territorio, consistenti in ispezioni visive e, se necessario, prelievi di campioni e analisi, conformemente all’allegato I. In tale monitoraggio è prestata particolare attenzione alle piante ospiti morte o in cattive condizioni di salute. Le indagini comprendono anche il prelievo di campioni su piante ospiti in apparenza sane. L’effettuazione delle indagini è stabilita sulla base del rischio fitosanitario connesso al territorio ed è più intensa nella “zona cuscinetto”.
2. Qualora i Servizi Fitosanitari Regionali competenti per territorio ritengano che l’abbattimento di determinate piante ospiti di cui alla lettera a) abbia un impatto sociale o ambientale inaccettabile, può essere applicata a tali piante una misura fitosanitaria alternativa, che offra lo stesso livello di protezione contro la propagazione del parassita specificato e l’abbattimento è attuato solo per le piante ospiti la cui vitalità sia irrimediabilmente compromessa. I Servizi fitosanitari regionali competenti per territorio notificano al Servizio Fitosanitario Centrale le ragioni che hanno condotto a tale conclusione e la descrizione della misura alternativa adottata.
3. Le misure di cui al presente articolo sono a carico dei soggetti pubblici o privati proprietari o detentori a qualsiasi titolo dei fondi, che ne sostengono gli oneri economici.
Articolo 7 (Misure di contenimento)
1. Nell’area delimitata di cui all’articolo 5 i Servizi fitosanitari regionali competenti per territorio attuano o fanno attuare le appropriate misure fitosanitarie ufficiali di seguito elencate ai fini dell’eradicazione del parassita specificato:
a) rimozione di parte della pianta ospite infestata dal parassita specificato o abbattimento e distruzione della stessa in caso di piante irrimediabilmente compromesse e non curabili. La distruzione è parte integrante dell’esecuzione della misura fitosanitaria e come tale è realizzata mediante combustione in loco nel rispetto dell’articolo 182, comma 6-bis del d.lgs. 152/2006 nei casi ivi indicati, ovvero, applicandosi l’articolo 185 comma 1 lettera f) del d.lgs. 152/2006, mediante trasporto verso siti individuati dal Servizio Fitosanitario Regionale ai fini della distruzione o altro adeguato trattamento, a condizione che sia garantita la non diffusione del parassita specificato;
b) trattamenti insetticidi, con prodotti fitosanitari autorizzati, che devono tener conto delle diverse fasi fenologiche della pianta e delle fasi vitali del parassita;
c) operazioni selvicolturali per rafforzare la resistenza e lo stato di salute delle piante ospiti secondo quanto indicato nell’allegato II “Misure fitosanitarie di contrasto del parassita specificato”;
d) divieto di movimentazione del materiale di risulta e proveniente dagli abbattimenti o dalle potature di cui ai punti a) e c) infestato dal parassita specificato, dall’area delimitata verso l’esterno o dalla “zona infestata” verso la “zona di cuscinetto”. La movimentazione è consentita, previo controllo del Servizio fitosanitario regionale o sotto la sua supervisione, solo nei casi in cui il materiale sia stato sottoposto a trattamenti appropriati per eliminare il parassita specificato o le condizioni di trasporto garantiscano la non diffusione del parassita fino ai siti autorizzati alla distruzione o ad altro adeguato trattamento;
e) monitoraggio della presenza del parassita specificato nell’area delimitata attraverso indagini periodiche dei Servizi fitosanitari regionali competenti per territorio, consistenti in ispezioni visive e, se necessario, prelievi di campioni e analisi, conformemente all’allegato I. In tale monitoraggio è prestata particolare attenzione alle piante ospiti morte o in cattive condizioni di salute. Le indagini comprendono anche il prelievo di campioni su piante ospiti in apparenza sane. L’effettuazione delle indagini è stabilita sulla base del rischio fitosanitario connesso al territorio ed è più intensa nella “zona cuscinetto”.
2. Qualora i Servizi Fitosanitari Regionali competenti per territorio ritengano che l’abbattimento di determinate piante ospiti di cui alla lettera a) abbia un impatto sociale o ambientale inaccettabile, può essere applicata a tali piante una misura fitosanitaria alternativa, che offra lo stesso livello di protezione contro la propagazione del parassita specificato e l’abbattimento è attuato solo per le piante ospiti la cui vitalità sia irrimediabilmente compromessa. I Servizi fitosanitari regionali competenti per territorio notificano al Servizio Fitosanitario Centrale le ragioni che hanno condotto a tale conclusione e la descrizione della misura alternativa adottata.
3. Le misure di cui al presente articolo sono a carico dei soggetti pubblici o privati proprietari o detentori a qualsiasi titolo dei fondi, che ne sostengono gli oneri economici.
Articolo 7 (Misure di contenimento)
1. Nel caso in cui, sulla base del monitoraggio di cui all’articolo 5 o di altri elementi di prova, i Servizi fitosanitari regionali ritengano che l’eradicazione del parassita specificato non sia più possibile in una determinata area delimitata gli stessi attuano o fanno attuare misure fitosanitarie ufficiali ai fini del contenimento del parassita specificato ai sensi dell’articolo 28, paragrafo 2 del regolamento (UE) 2016/2031.
2. Quando il Servizio fitosanitario regionale competente per territorio decide di applicare misure di contenimento informa senza indugio il Servizio Fitosanitario Centrale della sua decisione, indicandone le ragioni.
3. Le misure di contenimento di cui al comma 1 si applicano nell’area delimitata e includono:
a) monitoraggio della presenza del parassita specificato nella “zona cuscinetto” attraverso indagini ripetute nell’anno secondo le modalità di cui all’allegato I. Le indagini consistono in ispezioni visive e, se necessario, prelievi di campioni e analisi. In tali indagini è prestata particolare attenzione alle piante ospiti morte o in cattive condizioni di salute.
b) rimozione di parte della pianta ospite infestata dal parassita specificato o abbattimento e distruzione della stessa in caso di piante irrimediabilmente compromesse e non curabili nella “zona cuscinetto” a seguito del monitoraggio di cui alla lettera a). La distruzione è parte integrante dell'esecuzione della misura fitosanitaria e come tale è realizzata mediante combustione in loco nel rispetto dell’articolo 182, comma 6-bis del d.lgs. 152/2006 nei casi ivi indicati, ovvero, applicandosi l'articolo 185 comma 1 lettera f) del d.lgs. 152/2006, mediante trasporto verso siti individuati dal Servizio Fitosanitario Regionale ai fini della distruzione o altro adeguato trattamento, a condizione che sia garantita la non diffusione del parassita specificato.
c) in alternativa alla lettera b), rimozione di parti di piante ospiti infette e trattamenti insetticidi con prodotti fitosanitari autorizzati, che devono tener conto delle diverse fasi fenologiche della pianta e delle fasi vitali del parassita specificato secondo quanto indicato all’allegato II.
d) operazioni selvicolturali, nell’intera area delimitata, per rafforzare la resistenza e lo stato di salute delle piante ospiti secondo quanto indicato nell’allegato II.
e) divieto di movimentazione del materiale di risulta e proveniente dagli abbattimenti o dalle potature di cui ai punti b) e c) infestato dal parassita specificato, dall’area delimitata verso l’esterno o dalla “zona infestata” verso la “zona di cuscinetto”. La movimentazione è consentita, previo controllo del Servizio fitosanitario regionale o sotto la sua supervisione, solo nei casi in cui il materiale sia stato sottoposto a trattamenti appropriati per eliminare il parassita specificato o le condizioni di trasporto garantiscano la non diffusione del parassita fino ai siti autorizzati alla distruzione o ad altro adeguato trattamento.
4. Le misure di cui al presente articolo sono a carico dei soggetti pubblici o privati proprietari o detentori a qualsiasi titolo dei fondi, che ne sostengono gli oneri economici.
Articolo 8 (Condizioni per la movimentazione delle piante ospiti dalle aree delimitate)
1. È vietata la movimentazione di piante ospiti dall’area delimitata verso l’esterno o dalla “zona infestata” verso la “zona di cuscinetto”.
2. In deroga al comma 1, la movimentazione delle piante ospiti è consentita solo previo controllo ufficiale del Servizio fitosanitario regionale competente e dopo idoneo trattamento con prodotti insetticidi autorizzati.
Articolo 9 (Azioni di informazione e comunicazione)
1. Quando sono attuate le misure di eradicazione di cui all'articolo 5 o le misure di contenimento di cui all'articolo 6, i Servizi fitosanitari regionali competenti per territorio ne informano gli operatori interessati e la cittadinanza.
2. Almeno all'interno delle aree delimitate, i Servizi fitosanitari regionali interessati, in collaborazione con le strutture operanti sul territorio di competenza, attuano una campagna informativa al fine di sensibilizzare ed informare l'opinione pubblica sul rischio fitosanitario associato al parassita specificato e sulla necessità di impedirne la diffusione al di fuori dell’area delimitata.
2. Quando il Servizio fitosanitario regionale competente per territorio decide di applicare misure di contenimento informa senza indugio il Servizio Fitosanitario Centrale della sua decisione, indicandone le ragioni.
3. Le misure di contenimento di cui al comma 1 si applicano nell’area delimitata e includono:
a) monitoraggio della presenza del parassita specificato nella “zona cuscinetto” attraverso indagini ripetute nell’anno secondo le modalità di cui all’allegato I. Le indagini consistono in ispezioni visive e, se necessario, prelievi di campioni e analisi. In tali indagini è prestata particolare attenzione alle piante ospiti morte o in cattive condizioni di salute.
b) rimozione di parte della pianta ospite infestata dal parassita specificato o abbattimento e distruzione della stessa in caso di piante irrimediabilmente compromesse e non curabili nella “zona cuscinetto” a seguito del monitoraggio di cui alla lettera a). La distruzione è parte integrante dell'esecuzione della misura fitosanitaria e come tale è realizzata mediante combustione in loco nel rispetto dell’articolo 182, comma 6-bis del d.lgs. 152/2006 nei casi ivi indicati, ovvero, applicandosi l'articolo 185 comma 1 lettera f) del d.lgs. 152/2006, mediante trasporto verso siti individuati dal Servizio Fitosanitario Regionale ai fini della distruzione o altro adeguato trattamento, a condizione che sia garantita la non diffusione del parassita specificato.
c) in alternativa alla lettera b), rimozione di parti di piante ospiti infette e trattamenti insetticidi con prodotti fitosanitari autorizzati, che devono tener conto delle diverse fasi fenologiche della pianta e delle fasi vitali del parassita specificato secondo quanto indicato all’allegato II.
d) operazioni selvicolturali, nell’intera area delimitata, per rafforzare la resistenza e lo stato di salute delle piante ospiti secondo quanto indicato nell’allegato II.
e) divieto di movimentazione del materiale di risulta e proveniente dagli abbattimenti o dalle potature di cui ai punti b) e c) infestato dal parassita specificato, dall’area delimitata verso l’esterno o dalla “zona infestata” verso la “zona di cuscinetto”. La movimentazione è consentita, previo controllo del Servizio fitosanitario regionale o sotto la sua supervisione, solo nei casi in cui il materiale sia stato sottoposto a trattamenti appropriati per eliminare il parassita specificato o le condizioni di trasporto garantiscano la non diffusione del parassita fino ai siti autorizzati alla distruzione o ad altro adeguato trattamento.
4. Le misure di cui al presente articolo sono a carico dei soggetti pubblici o privati proprietari o detentori a qualsiasi titolo dei fondi, che ne sostengono gli oneri economici.
Articolo 8 (Condizioni per la movimentazione delle piante ospiti dalle aree delimitate)
1. È vietata la movimentazione di piante ospiti dall’area delimitata verso l’esterno o dalla “zona infestata” verso la “zona di cuscinetto”.
2. In deroga al comma 1, la movimentazione delle piante ospiti è consentita solo previo controllo ufficiale del Servizio fitosanitario regionale competente e dopo idoneo trattamento con prodotti insetticidi autorizzati.
Articolo 9 (Azioni di informazione e comunicazione)
1. Quando sono attuate le misure di eradicazione di cui all'articolo 5 o le misure di contenimento di cui all'articolo 6, i Servizi fitosanitari regionali competenti per territorio ne informano gli operatori interessati e la cittadinanza.
2. Almeno all'interno delle aree delimitate, i Servizi fitosanitari regionali interessati, in collaborazione con le strutture operanti sul territorio di competenza, attuano una campagna informativa al fine di sensibilizzare ed informare l'opinione pubblica sul rischio fitosanitario associato al parassita specificato e sulla necessità di impedirne la diffusione al di fuori dell’area delimitata.
Link al documento approvato della Conferenza delle Regioni del 20 maggio: Posizione sullo schema di decreto del ministro delle politiche agricole alimentari e forestali recante misure fitosanitarie ai fini del contrasto dell’organismo nocivo toumeyella parvicornis (cockerell) (cocciniglia tartaruga)
Link all'atto della Conferenza Stato-Regioni del 20 maggio: Parere ai sensi dell’articolo 2, comma 4, del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, sullo schema di decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali recante Misure fitosanitarie ai fini del contrasto dell’organismo nocivo Toumeyella parvicornis (Cockerell) (Cocciniglia tartaruga)
Link all'atto della Conferenza Stato-Regioni del 20 maggio: Parere ai sensi dell’articolo 2, comma 4, del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, sullo schema di decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali recante Misure fitosanitarie ai fini del contrasto dell’organismo nocivo Toumeyella parvicornis (Cockerell) (Cocciniglia tartaruga)
( red / 14.06.21 )
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