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Regioni.it

n. 4040 - venerdì 2 aprile 2021

Sommario
- Pandemia: Bonaccini, bene cautela decreto e possibili riaperture
- E’ record di vaccinazioni in Italia: 282mila nelle ultime 24 ore
- Pandemia: Iss, meno contagio e più terapie intensive, età media mortalità è 81 anni
- G.U.: testo su misure urgenti per il contenimento della pandemia
- Risorse per pandemia e crisi
- Report Conferenza Unificata e Stato-Regioni del 25 marzo

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G.U.: testo su misure urgenti per il contenimento della pandemia

Pubblicato in Gazzetta Ufficiale decreto legge “Misure urgenti per il contenimento dell’epidemia da COVID-19, in materia di vaccinazioni anti SARS-CoV-2, di giustizia e di concorsi pubblici"

Quindi il decreto legge con le misure contro la pandemia, valide dal 7 al 30 aprile, e' in vigore.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Visti gli articoli 77 e 87 della Costituzione;
Visti  gli  articoli  32  e  117,  secondo  e  terzo  comma,  della Costituzione;
Visto l'articolo 16 della Costituzione,  che  consente  limitazioni della liberta' di circolazione per ragioni sanitarie;
Visto il decreto-legge  25  marzo  2020,  n.  19,  convertito,  con modificazioni, dalla legge 22 maggio 2020,  n.  35,  recante  «Misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19»;
Visto il decreto-legge 16  maggio  2020,  n.  33,  convertito,  con modificazioni, dalla legge 14 luglio 2020, n. 74, recante  «Ulteriori misure  urgenti  per  fronteggiare  l'emergenza   epidemiologica   da COVID-19»;
Visto il decreto-legge 28 ottobre 2020,  n.  137,  convertito,  con modificazioni,  dalla  legge  18  dicembre  2020,  n.  176,   recante «Ulteriori misure urgenti in materia di tutela della salute, sostegno ai  lavoratori  e  alle  imprese,  giustizia  e  sicurezza,  connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19»;
Visto il decreto-legge 14  gennaio  2021,  n.  2,  convertito,  con modificazioni, dalla legge 12 marzo 2021, n. 29,  recante  «Ulteriori disposizioni  urgenti  in  materia  di  contenimento  e   prevenzione dell'emergenza epidemiologica da  COVID-19  e  di  svolgimento  delle elezioni per l'anno 2021»;
Visto il decreto-legge  13  marzo  2021,  n.  30,  recante  «Misure urgenti per fronteggiare la diffusione del COVID-19 e  interventi  di sostegno per lavoratori con figli minori in didattica a distanza o in quarantena»;
Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 2  marzo 2021, recante «Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge  25 marzo 2020, n. 19, convertito,  con  modificazioni,  dalla  legge  22 maggio  2020,  n.  35,  recante  "Misure  urgenti  per   fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19", del decreto-legge 16  maggio 2020, n. 33, convertito, con modificazioni,  dalla  legge  14  luglio 2020, n. 74,  recante  "Ulteriori  misure  urgenti  per  fronteggiare l'emergenza epidemiologica  da  COVID-19",  e  del  decreto-legge  23 febbraio 2021, n. 15,  recante  "Ulteriori  disposizioni  urgenti  in materia di spostamenti sul territorio nazionale per  il  contenimento dell'emergenza epidemiologica da COVID-19"»;
Viste le delibere del Consiglio dei ministri del 31  gennaio  2020, del 29 luglio 2020, del 7 ottobre 2020 e del 13 gennaio 2021, con  le quali e' stato dichiarato e  prorogato  lo  stato  di  emergenza  sul territorio  nazionale  relativo   al   rischio   sanitario   connesso all'insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili;
Vista la dichiarazione dell'Organizzazione mondiale  della  sanita' dell'11 marzo 2020, con la quale  l'epidemia  da  COVID-19  e'  stata valutata  come  «pandemia»   in   considerazione   dei   livelli   di diffusivita' e gravita' raggiunti a livello globale;
Considerato  l'evolversi  della  situazione  epidemiologica e il carattere particolarmente diffusivo dell'epidemia;
Ritenuta la straordinaria necessita'  e  urgenza  di  integrare il quadro delle vigenti  misure  di  contenimento  alla  diffusione  del predetto virus, adottando adeguate e immediate misure di  prevenzione e contrasto all'aggravamento dell'emergenza epidemiologica;
Ritenuta  la  straordinaria  necessita'  ed  urgenza   di   emanare disposizioni  per  garantire  in  maniera  omogenea  sul   territorio nazionale le attivita' dirette al contenimento dell'epidemia  e  alla riduzione  dei  rischi  per  la  salute  pubblica,  con   riferimento soprattutto alle categorie piu' fragili, anche alla luce dei dati  e delle  conoscenze  medico-scientifiche  acquisite  per   fronteggiare l'epidemia da  COVID-19  e  degli  impegni  assunti,  anche  in  sede internazionale, in termini di profilassi e di copertura vaccinale;
Ritenuto necessario disporre misure inderogabili per assicurare  su tutto  il  territorio  nazionale  lo  svolgimento   delle   attivita' scolastiche e didattiche dei primi gradi dell'istruzione;
Considerata la straordinaria necessita' e urgenza di  accrescere e migliorare  la  capacita'  di  risposta  del  settore  pubblico  alle esigenze del Paese anche attraverso la semplificazione e la  maggiore celerita' delle procedure concorsuali;
Considerata  la  necessita'  di  provvedere  alla  proroga e alla definizione di termini di prossima scadenza al fine di  garantire  la continuita' delle funzioni amministrativa e giurisdizionale;
Considerato l'avviso espresso dal Comitato  tecnico-scientifico  di cui all'ordinanza del Capo del Dipartimento della protezione civile 3 febbraio 2020, n. 630, e successive modificazioni, nelle riunioni del 26 e 29 marzo 2021;
Vista la deliberazione del Consiglio dei ministri,  adottata  nella riunione del 31 marzo 2021;
Sulla proposta del Presidente del  Consiglio  dei  ministri  e  dei Ministri   della   salute,   della    giustizia,    della    pubblica amministrazione e del lavoro e delle politiche sociali,  di  concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze;
Emana
il seguente decreto-legge:
Art. 1
Ulteriori misure per contenere e  contrastare l'emergenza
epidemiologica da COVID-19
 
1. Dal 7 aprile al 30 aprile 2021, si applicano le misure di cui al provvedimento  adottato in  data  2 marzo 2021, in attuazione dell'articolo 2, comma 1, del decreto-legge 25  marzo 2020, n. 19, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 maggio  2020,  n.  35, salvo quanto diversamente disposto dal presente decreto.
2. Dal 7 aprile al  30  aprile  2021, 
nelle  regioni  e  province autonome di Trento e Bolzano i cui territori si  collocano in zona gialla, ai sensi dell'articolo 1, comma 16-septies, lettera  d),  del decreto-legge 16 maggio 2020, n. 33, convertito,  con  modificazioni, dalla legge 14 luglio 2020, n. 74, si applicano le  misure  stabilite per la zona  arancione di  cui  all'articolo  1,  comma  16-septies, lettera b), del medesimo decreto-legge n. 33  del  2020.  In ragione dell'andamento dell'epidemia, nonche' dello stato di attuazione del piano strategico nazionale dei vaccini di cui all'articolo  1, comma 457,  della  legge  30  dicembre  2020, n. 178, con  particolare riferimento  alle  persone anziane e alle persone fragili, con deliberazione del Consiglio dei ministri sono possibili determinazioni in deroga al primo periodo e possono essere modificate le misure stabilite dal provvedimento di cui al comma 1 nel  rispetto di quanto previsto dall'articolo 1, comma 2, del decreto-legge n. 19 del 2020.
3. Resta fermo quanto  disposto  dall'articolo 2, comma  2, del decreto-legge n. 19 del  2020, e,  fatto  salvo  quanto  previsto dall'articolo  2,  comma  1, dall'articolo   1,  comma 16, del decreto-legge n. 33 del 2020.
4. Dal 7 aprile al 30 aprile 2021, le misure stabilite per la zona rossa di cui  all'articolo  1, comma  16-septies,  lettera  c),  del decreto-legge n. 33 del 2020, si  applicano anche  nelle  regioni  e province autonome di Trento e Bolzano individuate con  ordinanza  del Ministro della salute ai sensi dell'articolo 1, comma 16-bis,  del medesimo decreto-legge  n.  33  del  2020,  nelle  quali  l'incidenza cumulativa settimanale dei contagi  e'  superiore  a 250  casi  ogni 100.000 abitanti,  sulla  base   dei   dati   validati   dell'ultimo monitoraggio disponibile
5. Dal 7 aprile al 30 aprile 2021, i Presidenti  delle  regioni  e delle  province  autonome  di  Trento  e  Bolzano  possono  disporre l'applicazione delle misure stabilite  per  la  zona  rossa,  nonche' ulteriori, motivate, misure  piu'  restrittive  tra  quelle  previste dall'articolo 1, comma 2, del decreto-legge n.  19  del  2020,  fatto salvo quanto previsto dall'articolo 2, comma 1:
a) nelle province in cui l'incidenza cumulativa settimanale  dei contagi e' superiore a 250 casi ogni 100.000 abitanti;
b) nelle aree in cui la circolazione di varianti  di  SARS-CoV-2 determina alto rischio di diffusivita' o induce malattia grave.
6. Dal 7 aprile al  30  aprile  2021,  nelle  regioni  e  province autonome di Trento e Bolzano  nelle  quali  si  applicano  le  misure stabilite per la zona arancione, e' consentito, in  ambito  comunale, lo spostamento verso una sola abitazione privata abitata,  una  volta al giorno, in un arco temporale compreso fra le ore  5,00  e  le ore 22,00, e nei limiti di due persone ulteriori rispetto  a  quelle  ivi gia' conviventi, oltre ai minori di anni 14 sui  quali  tali persone esercitino la responsabilita'  genitoriale  e  alle persone con disabilita' o non autosufficienti conviventi. Lo spostamento di cui al presente comma non  e'  consentito  nei  territori  nei  quali si applicano le misure stabilite per la zona rossa.
7. La violazione delle disposizioni di cui al presente articolo e' sanzionata ai sensi dell'articolo 4 del decreto-legge n. 19 del 2020.


( gs / 02.04.21 )
Regioni.it

Il periodico telematico a carattere informativo plurisettimanale “Regioni.it” è curato dall’Ufficio Stampa del CINSEDO nell’ambito delle attività di comunicazione e informazione della Segreteria della Conferenza delle Regioni e delle Province autonome

Proprietario ed Editore: Cinsedo - Centro Interregionale Studi e Documentazione
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