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Regioni.it

n. 4012 - mercoledì 24 febbraio 2021

Sommario
- Turismo: D’Amario, confronto con ministro Garavaglia, condivisa agenda lavori per il prossimo futuro
- Pandemia: si auspicano riaperture mirate
- Emergenza Covid-19: domani incontro Governo-Regioni
- Pandemia: Speranza annuncia tavolo tecnico ministero, Regioni e Iss
- Al via il Piano Nazionale di Formazione Continua dedicato al personale (Rup) stazioni appaltanti
- Pandemia: il testo del Decreto-legge del 23 febbraio 2021, n. 15

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Pandemia: il testo del Decreto-legge del 23 febbraio 2021, n. 15

Tabella decreti legge

(Regioni.it 4012 - 24/02/2021) Di seguito il testo del decreto legge del 23 febbraio 2021 approvato dal Consiglio dei ministri che introduce ulteriori disposizioni urgenti in materia di contenimento dell’emergenza epidemiologica da COVID-19:
DECRETO-LEGGE 23 febbraio 2021, n. 15 
Ulteriori disposizioni urgenti in materia di   spostamenti   sul territorio   nazionale   per   il   contenimento   dell'emergenza epidemiologica da COVID-19.
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Visti gli articoli 77 e 87 della Costituzione;
Visto l'articolo 16 della Costituzione, che consente limitazioni della liberta' di circolazione per ragioni sanitarie;
Visto il decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 maggio 2020, n. 35, recante «Misure
urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19»;
Visto il decreto-legge 16 maggio 2020, n. 33, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 luglio 2020, n. 74, recante «Ulteriori
misure urgenti per fronteggiare l'emergenza   epidemiologica   da COVID-19»; Visto il decreto-legge 18 dicembre 2020, n. 172, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 gennaio 2021, n. 6, recante «Ulteriori disposizioni urgenti per fronteggiare i rischi sanitari connessi alla diffusione del virus COVID-19»;
Visto il decreto-legge 14 gennaio 2021, n. 2, recante «Ulteriori disposizioni urgenti in materia di contenimento e   prevenzione
dell'emergenza epidemiologica da COVID-19 e di svolgimento delle elezioni per l'anno 2021»;
Visto il decreto-legge 12 febbraio 2021, n. 12, recante «Ulteriori disposizioni urgenti in materia di contenimento   dell'emergenza epidemiologica da COVID-19»;
Viste le delibere del Consiglio dei ministri del 31 gennaio 2020, del 29 luglio 2020, del 7 ottobre 2020 e del 13 gennaio 2021, con le quali e' stato dichiarato e prorogato lo stato di emergenza sul territorio nazionale relativo   al   rischio   sanitario   connesso all'insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili;
Vista la dichiarazione dell'Organizzazione mondiale della sanita' dell'11 marzo 2020, con la quale l'epidemia da COVID-19 e' stata valutata come «pandemia»   in   considerazione   dei   livelli   di diffusivita' e gravita' raggiunti a livello globale;
Considerato l'evolversi della situazione epidemiologica e   il carattere particolarmente diffusivo dell'epidemia;
Ritenuta la straordinaria necessita' e urgenza di   prorogare specifiche misure di contenimento alla diffusione dell'epidemia da COVID-19;
Vista la deliberazione del Consiglio dei ministri, adottata nella riunione del 22 febbraio 2021;
Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei ministri e del Ministro della salute, di concerto con il Ministro per gli affari regionali e le autonomie;
Emana 
il seguente decreto-legge:
Art. 1
Denominazione del territorio nazionale in zone 1 All'articolo 1 del decreto-legge 16 maggio 2020, n.   33, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 luglio 2020, n. 74, dopo il comma 16-sexies e' aggiunto il seguente:
«16-septies. Sono denominate:
a) "Zona bianca", le Regioni, di cui al comma 16-sexies, nei cui territori l'incidenza settimanale di contagi e' inferiore a 50 casi ogni 100.000 abitanti per tre settimane consecutive e che si collocano in uno scenario di tipo 1, con un livello di rischio basso;
b) "Zona arancione", le Regioni, di cui ai commi 16-quater e 16-quinquies, nei cui territori l'incidenza settimanale dei contagi e' superiore a 50 casi ogni 100.000 abitanti e che si collocano in uno scenario di tipo 2, con livello di rischio almeno moderato, nonche' quelle che, in presenza di una analoga incidenza settimanale dei contagi, si collocano in uno scenario di tipo 1 con livello di rischio alto;
c) "Zona rossa", le Regioni di cui al comma16-quater, nei cui territori l'incidenza settimanale dei contagi e' superiore a 50 casi ogni 100.000 abitanti e che si collocano in uno scenario di tipo 3, con livello di rischio almeno moderato;
d) "Zona gialla" le Regioni nei cui territori sono presenti parametri differenti da quelli indicati alle lettere a), b), c).».
Art. 2
Ulteriori disposizioni urgenti per il contenimento della diffusione del COVID-19
1. Fino al 27 marzo 2021, sull'intero territorio nazionale e' vietato ogni spostamento in entrata e in uscita tra i territori di diverse regioni o province autonome, salvi gli spostamenti motivati da comprovate esigenze lavorative o da situazioni di necessita' ovvero per motivi di salute. E' comunque consentito il rientro alla propria residenza, domicilio o abitazione.
2. Fino al 27 marzo 2021, e' consentito, nella Zona gialla in ambito regionale e nella Zona arancione in ambito comunale, lo spostamento verso una sola abitazione privata abitata, una volta al giorno, in un arco temporale compreso fra le ore 05:00 e le ore 22:00, e nei limiti di due persone ulteriori rispetto a quelle ivi gia' conviventi, oltre ai minori di anni 14 sui quali tali persone esercitino la responsabilita' genitoriale e alle persone disabili o non autosufficienti conviventi. La misura di cui al presente comma non si applica nella Zona rossa.
3. Qualora la mobilita' sia limitata all'ambito territoriale comunale, sono comunque consentiti gli spostamenti dai comuni con popolazione non superiore a 5.000 abitanti e per una distanza non superiore a 30 chilometri dai relativi confini, con esclusione in ogni caso degli spostamenti verso i capoluoghi di provincia.
4. Dalla data di entrata in vigore del presente decreto, il comma 4 dell'articolo 1 del decreto-legge 14 gennaio 2021, n. 2, e' abrogato.
Art. 3
Sanzioni
1. La violazione delle disposizioni di cui all'articolo 2 e' sanzionata ai sensi dell'articolo 4 del decreto-legge 25 marzo 2020, 19, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 maggio 2020, n. 35. 
Art. 4
Entrata in vigore
1. Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale   della Repubblica italiana e sara' presentato alle Camere per la conversione in legge.
Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara' inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.
Dato a Roma, addi' 23 febbraio 2021
MATTARELLA
Draghi, Presidente del Consiglio dei ministri
Speranza, Ministro della salute
Gelmini, Ministro per gli   affari regionali e le autonomie

 



( red / 24.02.21 )
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Il periodico telematico a carattere informativo plurisettimanale “Regioni.it” è curato dall’Ufficio Stampa del CINSEDO nell’ambito delle attività di comunicazione e informazione della Segreteria della Conferenza delle Regioni e delle Province autonome

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