Sommario
Documento della Conferenza delle Regioni del'11 febbraio
+T
-T
Piattaforma Digitale Nazionale Dati (PDND): consentire alle Regioni l'accesso a banche dati nazionali di interesse (ANPR)
(Regioni.it 4008 - 18/02/2021) La Conferenza delle Regioni e delle Province autonome l’11 febbraio scorso ha approvato un documento su “Piattaforma Digitale Nazionale Dati (PDND) e accesso a banche dati nazionali di interesse (ANPR)”.
Le Regioni e le Province Autonome per far fronte all’attuale pandemia e per programmare alcune attività (ad esempio il piano vaccinale) stanno utilizzando e hanno avuto accesso ad una serie di banche dati di altre amministrazioni (dello Stato o dei Comuni), come -ad esempio- l’Anagrafe Nazionale della Popolazione Residente (ANPR).
Una opportunità che le Regioni, in virtù dei principi once only e di semplificazione amministrativa, chiedono che sia resa definitiva per le attività istituzionali di programmazione delle politiche pubbliche e per la verifica delle dichiarazioni amministrative. Il tutto ovviamente nel pieno rispetto delle normative sulla privacy. Per le Regioni e le Province Autonome, l'accesso a tali dati, sempre e solo per il perseguimento di scopi istituzionali e nel rispetto assoluto della privacy, significa poter semplificare molto le attività amministrative, soprattutto in fase di controllo.
Il documento (che si riporta di seguito) è stato poi inviato al Ministro dell'Interno, al Ministro per l’innovazione tecnologica e la digitalizzazione e al Direttore generale dell’Agenzia per l’Italia Digitale AGID.
Piattaforma Digitale Nazionale Dati (PDND) e accesso a banche dati nazionali di interesse (ANPR)
Le Regioni e le Province Autonome per far fronte all’attuale pandemia e per programmare alcune attività (ad esempio il piano vaccinale) stanno utilizzando e hanno avuto accesso ad una serie di banche dati di altre amministrazioni (dello Stato o dei Comuni), come -ad esempio- l’Anagrafe Nazionale della Popolazione Residente (ANPR).
Una opportunità che le Regioni, in virtù dei principi once only e di semplificazione amministrativa, chiedono che sia resa definitiva per le attività istituzionali di programmazione delle politiche pubbliche e per la verifica delle dichiarazioni amministrative. Il tutto ovviamente nel pieno rispetto delle normative sulla privacy. Per le Regioni e le Province Autonome, l'accesso a tali dati, sempre e solo per il perseguimento di scopi istituzionali e nel rispetto assoluto della privacy, significa poter semplificare molto le attività amministrative, soprattutto in fase di controllo.
Il documento (che si riporta di seguito) è stato poi inviato al Ministro dell'Interno, al Ministro per l’innovazione tecnologica e la digitalizzazione e al Direttore generale dell’Agenzia per l’Italia Digitale AGID.
Piattaforma Digitale Nazionale Dati (PDND) e accesso a banche dati nazionali di interesse (ANPR)
Nella prospettiva delineata dalle recenti disposizioni in materia (con particolare riferimento al DL Rilancio, al DL Semplificazioni, al Piano Triennale per l’informatica nella PA 2020-2022 e all’Agenda Semplificazione 2020) vi è l’individuazione delle banche dati di interesse nazionale e la pianificazione delle attività per garantirne l’accesso.
In particolare, nell’ambito della strategia di gestione del patrimonio informativo pubblico per fini istituzionali, nell’art. 34 del DL Semplificazioni, si prevede la realizzazione di una Piattaforma Digitale Nazionale Dati (PDND).
Come riportato nel Dl Semplificazione: La Presidenza del Consiglio dei ministri promuove [..] la realizzazione di una Piattaforma Digitale Nazionale Dati (PDND) finalizzata a favorire la conoscenza e l'utilizzo del patrimonio informativo pubblico [...] la condivisione dei dati [..] con l'obiettivo semplificare gli adempimenti amministrativi di cittadini e imprese. La Piattaforma -gestita dalla PdC permette l'interoperabilità dei sistemi informativi e delle basi dati mediante accreditamento, identificazione e autorizzazione dei soggetti abilitati, e [..] la raccolta e conservazione delle informazioni di accesso e delle transazioni effettuate; raccoglie e pubblica nel Catalogo reso disponibile ai soggetti accreditati le API erogate dagli stessi. La Piattaforma assicura prioritariamente l'interoperabilità con ISEE, ANPR e le banche dati dell'Agenzia delle Entrate individuate dal Direttore dell'Agenzia.
La Piattaforma di interoperabilità (PDND) è in fase di definizione e come evidenziato nel punto 2 dell’art. 34 del Dl Semplificazione: L'AgID, sentito il Garante per la protezione dei dati personali e acquisito il parere della Conferenza unificata, di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, adotta linee guida con cui definisce gli standard tecnologici e criteri di sicurezza, di accessibilità, di disponibilità e di interoperabilità per la gestione della piattaforma nonché il processo di accreditamento e di fruizione del catalogo API.
Inoltre con decreto adottato dal Presidente del Consiglio dei ministri (entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore del DL Semplificazione), di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze e il Ministero dell'interno, sentito il Garante per la protezione dei dati personali e acquisito il parere della Conferenza Unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, è stabilita la strategia nazionale dati. Con la strategia nazionale dati sono identificate le tipologie, i limiti, le finalità e le modalità di messa a disposizione, su richiesta della Presidenza del Consiglio dei ministri, dei dati aggregati e anonimizzati di cui sono titolari i soggetti di cui all'articolo 2, comma 2,dando priorità ai dati riguardanti gli studenti del sistema di istruzione e di istruzione e formazione professionale ai fini della realizzazione del diritto-dovere all'istruzione e alla formazione e del contrasto alla dispersione scolastica e formativa.
Prendendo, in particolare in riferimento, la base dati nazionale per eccellenza – ANPR – allo stato attuale sono confluiti ormai più di 7 mila Comuni e circa il 92% della popolazione. Questo primo risultato raggiunto determinerà a breve il suo completamento e questo potrà generare appunto una serie di pratiche virtuose di interoperabilità, scambio e consultazione di dati che potranno rendere evidenti i tanto declamati vantaggi della digitalizzazione ed arrivare all’attuazione del principio “once only”. In particolare risulta fondamentale, specialmente in questa situazione di crisi generalizzata, poter beneficiare dell’integrazione delle banche dati per raggiungere un reale abbattimento dei tempi di gestione dei procedimenti in modo che sia nella fase di presentazione della richiesta di beneficio economico, sia in quelle successive di erogazione e controllo, si possa mettere a disposizione del richiedente tutta una serie di informazioni oggetto di autocertificazione già verificate.
Al momento, sulla base delle nostre attuali conoscenze, solo alcune Pubbliche Amministrazioni hanno l’accesso diretto ad ANPR – tramite accordi dedicati – come ad esempio Agenzia delle Entrate, INPS, Motorizzazione civile e ISTAT oppure situazioni puntuali che sono nate attraverso esigenze specifiche nell’ambito della situazione emergenziale.
Per tutte le altre Amministrazioni si è avviato un processo dedicato: il Ministero dell’Interno, con nota del 10 aprile 2020, ha trasmesso al Garante della Privacy per il parere uno schema di “Accordo per la fruizione dei dati ANPR da parte delle le Pubbliche Amministrazioni”, unitamente ai documenti di “Analisi del Rischio e Valutazione di Impatto”, “Casi d’uso per le Pubbliche Amministrazioni” e “Gestione automatizzata accordi di fruizione tra ANPR ed enti/PA”.
Lo schema di Accordo proposto è finalizzato a disciplinare la fruizione dei dati dell’Anagrafe Nazionale della Popolazione Residente da parte di Enti o Pubbliche Amministrazioni, attraverso una gestione automatizzata e standardizzata delle richieste di accesso alla banca dati mediante “casi d’uso”. Ogni “caso d’uso” è caratterizzato da: presupposti normativi che legittimano le pubbliche amministrazioni alla fruizione di specifiche informazioni presenti su ANPR; categorie di amministrazioni che possono utilizzarlo; dati forniti da ANPR (output) a fronte di una particolare interrogazione (input) dell’Ente Fruitore.
Quindi le Pubbliche amministrazioni e gli enti erogatori di pubblici servizi che hanno necessità di accedere a dati dell’ANPR per servizi diversi dall’Anagrafe devono sottoscrivere uno specifico Accordo con il Ministero dell’interno, titolare del trattamento dei dati registrati nella base dati (art.3, comma 2 DPCM n. 194/2014).
La verifica dei presupposti e delle condizioni di legittimità dell'accesso all’ANPR, ai sensi dell’art.5, comma 3, del DPCM n. 194/2014, compete alla Direzione centrale per i Servizi demografici del Ministero dell’interno. In attesa del completamento del subentro di tutti i comuni, in collaborazione con il Dipartimento per la Trasformazione Digitale e con l’Agenzia per l’Italia Digitale, è stata avviata la realizzazione di uno specifico progetto, finalizzato a procedimentalizzare e semplificare le modalità di accesso all’ANPR in relazione alle previsioni di cui all’art.50 del D. Lgs. n. 82/2005, secondo le regole di sicurezza di cui al DPCM n.194/2014.
Tenuto conto di quanto evidenziato si richiede di:
1. Avviare le azioni che prevedono la realizzazione di attività di supporto, promozione e monitoraggio dell’attuazione delle nuove disposizioni, con particolare riferimento a quelle relative alla fruizione dei dati di interesse da parte delle regioni.
2. Definire l’Accordo di fruizione con il Ministero degli Interni relativamente all’accesso all’ANPR attraverso l’individuazione e selezione dei “casi d’uso” di interesse e corrispondenti all’ambito normativo regionale.
3. Definire una roadmap del Piano dei Rilasci di ANPR che consenta una più chiara esposizione delle tempistiche temporali secondo un’ottica di progetto.
4. Prevedere un’apertura all’accesso ai dati ANPR tramite accordi di servizio anche ai Concessionari di servizi pubblici.
5. Raccordare il lavoro svolto per la Piattaforma di Interoperabilità che include la standardizzazione e la razionalizzazione degli accordi di fruizione attraverso la definizione delle Linee Guida relative alla PDND in fase di predisposizione, in linea con quello che viene indicato nelle Linee di Indirizzo per l’interoperabilità (già emanate da AgID) e nelle LG dell’interoperabilità in fase di definizione (azione di coordinamento e convergenza).
6. Avviare il processo di definizione, in accordo e con il coinvolgimento delle regioni, relativamente alla strategia nazionale dati.
Roma, 11 febbraio 2021
Link al documento approvato della Conferenza delle Regioni dell' 11 febbraio: Piattaforma Digitale Nazionale Dati (PDND) e accesso a banche dati nazionali di interesse (ANPR)
Link al documento approvato della Conferenza delle Regioni dell' 11 febbraio: Piattaforma Digitale Nazionale Dati (PDND) e accesso a banche dati nazionali di interesse (ANPR)
( red / 18.02.21 )
Il periodico telematico a carattere informativo plurisettimanale “Regioni.it” è curato dall’Ufficio Stampa del CINSEDO nell’ambito delle attività di comunicazione e informazione della Segreteria della Conferenza delle Regioni e delle Province autonome
Proprietario ed Editore: Cinsedo - Centro Interregionale Studi e Documentazione
Direttore responsabile: Stefano Mirabelli
Capo redattore: Giuseppe Schifini
Redazione: tel. 064888291 - fax 064881762 - email redazione@regioni.it
via Parigi, 11 - 00185 - Roma
Progetto grafico: Stefano Mirabelli, Giuseppe Schifini
Registrazione r.s. Tribunale Roma n. 106, 17/03/03