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Regioni.it

n. 3948 - mercoledì 11 novembre 2020

Sommario
- Pandemia: si cerca di evitare nuova chiusura totale del Paese
- Emergenza Covid-19 e sostegno al turismo: audizione Regioni, 10 pilastri per un’azione di rilancio  
- Trasporto pubblico locale: De Micheli ha incontrato Regioni, Enti locali e aziende, serve una riforma del settore
- Ordinanza Ministro Salute: da oggi Abruzzo, Basilicata, Liguria, Toscana, Umbria in area arancione
- Pandemia: ordinanze per restare in fascia gialla di Friuli Venezia Giulia, Veneto ed Emilia-Romagna
- Edilizia scolastica: Intesa raggiunta sul Dpcm relativo ai criteri per attribuzione risorse

Documento della Conferenza delle Regioni del 16 ottobre

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Edilizia scolastica: Intesa raggiunta sul Dpcm relativo ai criteri per attribuzione risorse

Decisione assunta durante la Conferenza Unificata

(Regioni.it 3948 - 11/11/2020) Nella Conferenza Unificata del 16 ottobre è stata sancita l'intesa sul Dpcm relativo ai criteri di attribuzione dei fondi per progetti di costruzione, ristrutturazione e riqualificazione dell'edilizia scolastica (di cui al comma 61 dell'articolo 1 della Legge 160/2019).
Inizialmente le Regioni hanno presentato un documento con cui si subordinava l'intesa ad un'attribuzione delle risorse nella misura del 55% a favore di progetti destinati a strutture localizzate nelle aree svantaggiate del Paese e nelle periferie urbane presentati dai Comuni capoluoghi di provincia e del 45% a favore di progetti degli altri Comuni non ricompresi nella suddetta categoria.
L'Anci ha però richiesto  invece di rispettare un diverso criterio in base al quale il 60% deve andare a favore dei progetti destinati a strutture localizzate nelle aree svantaggiate del Paese e nelle periferie urbane  dei comuni capoluogo di provincia e il 40% nei restanti Comuni.
Durante la Conferenza Unificata si è acquisito l'assenso su tale ipotesi sia del Governo che delle Regioni, per cui alla fine è stato possibile raggiungere l'intesa.
Si riporta di seguito il testo della posizione iniziale espressa dalla Conferenza delle Regioni e il link all'atto della Conferenza Unificata.
Posizione sullo schema di decreto del Presidente del consiglio dei ministri, di concerto con il ministro dell'interno, con il ministro dell'economia e delle finanze, con il ministro dell'istruzione e con il ministro delle pari opportunità e la famiglia, attuativo dell'articolo 1, comma 61 della legge 27 dicembre 2019, n. 160
Intesa, ai sensi dell'articolo 1, comma 61 della legge 27 dicembre 2019, n. 160.
Punto 1) O.d.g. Conferenza Unificata
Le Regioni e le Province autonome evidenziano la mancanza di coinvolgimento delle stesse nella fase di stesura del provvedimento, ricordando che l’edilizia scolastica è una materia concorrente tra Stato e Regioni e che lo schema di decreto attiene anche a materie di pertinenza del Welfare, competenza esclusiva delle Regioni.
La Conferenza delle Regioni e delle Province autonome esprime l’intesa condizionata all'accoglimento della richiesta di rivedere l'attribuzione delle risorse come segue:
- 55% a favore di progetti destinati a strutture localizzate nelle aree svantaggiate del Paese e nelle periferie urbane presentati dai comuni capoluoghi di provincia;
- 45% a favore di progetti degli altri Comuni non ricompresi nella suddetta categoria.
La Conferenza propone altresì le seguenti raccomandazioni:
- per quanto riguarda gli interventi sugli edifici destinati a scuola dell’infanzia che si faccia riferimento alla programmazione unica triennale dell’edilizia scolastica;
- di valutare maggiormente il peso degli interventi con "delocalizzazione da R4/R3 rischio idrogeologico” al fine di disincentivare il permanere di edifici in tali aree altamente pericolose;
- dare minor peso agli interventi di ampliamento in assenza di miglioramento/adeguamento della parte di edificio già esistente
- l’inserimento di un rappresentante delle Regioni nella Cabina di Regia di cui all’art. 9 dello schema di decreto;
- che le Regioni siano messe preventivamente a conoscenza degli Enti ammessi a finanziamento;
- l’inserimento degli interventi ammessi a finanziamento nella Sezione H dell'Anagrafe dell'edilizia scolastica (H1 Investimenti effettuati);
- di prevedere la possibilità per le Regioni di esprimere una preventiva valutazione sulla candidabilità dei progetti presentati dai Comuni.
Si raccomanda infine l’accoglimento anche delle seguenti proposte emendative:
- all’articolo 3, tra le “Tipologie di interventi/richieste ammissibili” al comma 2, lettera a) dopo le parole “asili nido”, inserire anche le seguenti “microstrutture per la prima infanzia”.
(Sul territorio della Provincia autonoma di Bolzano infatti, i comuni hanno la possibilità di creare asili nido e/o queste microstrutture, che si occupano dei bambini tra i tre mesi e i tre anni (fino all‘ingresso nella scuola dell’infanzia). La loro creazione spetta ai comuni, mentre la gestione viene generalmente affidata da essi a cooperative sociali o associazioni. Le microstrutture possono ospitare fino a 30 bambini contemporaneamente e in quanto strutture socio-pedagogiche devono rispettare univoci standard qualitativi per l’attività pedagogica come negli asili nido);
- all’articolo Articolo 2, comma 2, lettera b): dopo le parole “a favore di progetti” cancellare da “destinati a strutture” sono a “ivi esistenti” ed inserire le parole “previsti dalla programmazione unica di edilizia scolastica di cui all’articolo 4, comma 2, della legge n. 23/96 e successive integrazioni”;
- all’articolo 5, comma 2, lettera a) prima di 1) inserire “1. Progetto presentato da Unione di Comuni o Comuni comunque costituiti in partenariato: punti 20” (commento: questo per razionalizzare la distribuzione sul territorio di edifici scolastici soprattutto per quel riguarda zone depresse);
- all’articolo 5, comma 2, lettera a), al termine del punto 2) inserire: “in caso di intervento differente dalla nuova costruzione o da interventi di adeguamento o miglioramento sismico deve essere presentata:
- per gli edifici esistenti e ricadenti in zona sismica 1 e 2, dichiarazione -supportata da indagine di vulnerabilità sismica almeno a livello LC2- che l’edificio raggiunge, in termini di sicurezza strutturale, i livelli minimi previsti dalle NTC 2018 per gli interventi di miglioramento;
- per gli edifici esistenti e ricadenti in zona sismica 3 e 4:
- costruiti prima del 1984: dichiarazione -supportata da indagine di vulnerabilità sismica almeno a livello LC2- che l’edificio raggiunge, in termini di sicurezza strutturale, i livelli minimi previsti dalle NTC 2018 per gli interventi di miglioramento;
- costruiti dopo il 1984: dichiarazione di rispondenza alla normativa sismica vigente all’epoca di costruzione e che non vi è l’obbligo di effettuare ulteriori verifiche;
e che i relativi certificati / dichiarazioni sono stati inseriti nei portali delle Anagrafi regionali dell’Edilizia Scolastica;”
- apportare le stesse modifiche per lettera b) “scuole dell’infanzia” e lettera c) “centri polifunzionali per i servizi alla famiglia”, escludendo l’ultimo capoverso;
- all’articolo 7, comma 1, lettera c) sostituire le parole “il residuo 10%” con “il saldo”;
- all’articolo 7, comma 1, lettera c) alla fine inserire “nonché dell’aggiornamento dei dati presenti nelle Anagrafi regionali di edilizia scolastica dove presenti o l’inserimento ex novo”.
Roma, 16 ottobre 2020

Link al documento approvato della Conferenza delle Regioni del 16 ottobre: Posizione sullo schema di decreto del presidente del consiglio dei ministri, di concerto con il ministro dell'interno, con il ministro dell'economia e delle finanze, con il ministro dell'istruzione e con il ministro delle pari opportunità e la famiglia, attuativo dell'articolo 1, comma 61 della legge 27 dicembre 2019, n. 160

Link all'atto della Conferenza Unificata del 16 ottobre: Intesa, ai sensi dell'articolo 1, comma 61 della legge 27 dicembre 2019, n. 160, sullo schema di decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, di concerto con il Ministro dell'Interno, con il Ministro dell'economia e delle Finanze, con il Ministro dell'Istruzione e con il Ministro delle pari opportunità e la famiglia, attuativo dell'articolo 1, comma 61 della legge 27 dicembre 2019, n. 160


( red / 11.11.20 )
Regioni.it

Il periodico telematico a carattere informativo plurisettimanale “Regioni.it” è curato dall’Ufficio Stampa del CINSEDO nell’ambito delle attività di comunicazione e informazione della Segreteria della Conferenza delle Regioni e delle Province autonome

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