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Regioni.it

n. 3945 - venerdì 6 novembre 2020

Sommario
- Bonaccini: è il momento della responsabilità e dell'unità
- Ristori bis: il decreto in Consiglio dei ministri
- Pandemia: Speranza informa il Parlamento sui nuovi provvedimenti
- Campania: Ordinanza conferma sospensione lezioni in presenza nelle scuole
- Modulo autocertificazione per spostamenti nelle aree interessate da restrizioni
- Pandemia: in G.U. l'ordinanza ministeriale su individuazione Regioni Aree arancione e rossa

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Pandemia: in G.U. l'ordinanza ministeriale su individuazione Regioni Aree arancione e rossa

(Regioni.it 3945 - 06/11/2020) Pubblicata in Gazzetta Ufficiale l'ordinanza ministeriale sulle misure di contrasto della pandemia, che ha effetti per 15 giorni dal 6 novembre 2020  e che indica le regioni interessate da prescrizioni restrittive: Puglia e Sicilia (fascia arancione), Calabria, Lombardia, Piemonte e Valle d'Aosta (fascia rossa). Di seguito l'ordinanza:

MINISTERO DELLA SALUTE

ORDINANZA 4 novembre 2020 

Ulteriori misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19. (GU Serie Generale n.276 del 05-11-2020)


IL MINISTRO DELLA SALUTE
  Visti gli articoli 32, 117,  comma  2,  lettera  q),  e  118  della Costituzione;
  Vista la legge 23 dicembre 1978, n. 833, recante  «Istituzione  del servizio sanitario nazionale» e, in particolare, l'art. 32;
  Visto l'art. 47-bis del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, che attribuisce al Ministero della salute le funzioni spettanti  allo Stato in materia di tutela della salute;
  Visto l'art. 117 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112,  in materia di conferimento di funzioni e  compiti  amministrativi  dello Stato alle regioni e agli enti locali;
  Visto il decreto-legge  25  marzo  2020,  n.  19,  convertito,  con modificazioni, dalla legge 22 maggio 2020,  n.  35,  recante  «Misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da  COVID-19»  e, in particolare, l'art. 2;
  Visto il decreto-legge 16  maggio  2020,  n.  33,  convertito,  con modificazioni, dalla legge 14 luglio 2020, n. 74, recante  «Ulteriori misure  urgenti  per  fronteggiare  l'emergenza   epidemiologica   da COVID-19»;
  Visto il decreto-legge 30  luglio  2020,  n.  83,  convertito,  con modificazioni, dalla legge 25 settembre 2020, n. 124, recante «Misure urgenti connesse con la scadenza  della  dichiarazione  di  emergenza epidemiologica da COVID-19 deliberata il 31 gennaio 2020»;
  Visto il decreto-legge 7 ottobre  2020,  n.  125,  recante  «Misure urgenti connesse con la proroga della dichiarazione  dello  stato  di emergenza epidemiologica da COVID-19 e per la  continuita'  operativa del  sistema  di  allerta  COVID,  nonche'  per  l'attuazione   della direttiva (UE) 2020/739 del 3 giugno 2020»;
  Visto il decreto  del  Presidente  del  Consiglio  dei  ministri  3 novembre 2020, recante ulteriori misure urgenti di  contenimento  del contagio da COVID-19, efficace a decorrere dal 6 novembre 2020, e  in particolare gli articoli 2 e 3;
  Visto il decreto del Ministro della salute 30 aprile 2020,  recante «Adozione dei criteri relativi alle  attivita'  di  monitoraggio  del rischio sanitario di cui all'allegato 10 del decreto  del  Presidente del Consiglio dei ministri del  26  aprile  2020»,  pubblicato  nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana 2 maggio 2020, n. 112;
  Visto il decreto del Ministro della salute 29 maggio  2020  con  il quale e' stata costituita presso il Ministero della salute la  Cabina di regia per il monitoraggio  del  livello  di  rischio,  di  cui  al decreto del Ministro della salute 30 aprile 2020;
  Viste le delibere del Consiglio dei ministri del 31  gennaio  2020, del 29 luglio 2020 e del  7  ottobre  2020  con  le  quali  e'  stato dichiarato e prorogato lo stato di emergenza sul territorio nazionale relativo al rischio sanitario connesso  all'insorgenza  di  patologie derivanti da agenti virali trasmissibili;
  Vista la dichiarazione dell'Organizzazione mondiale  della  sanita' dell'11 marzo 2020, con la quale  l'epidemia  da  COVID-19  e'  stata valutata  come  «pandemia»   in   considerazione   dei   livelli di diffusivita' e gravita' raggiunti a livello globale;
  Considerato l'evolversi della situazione epidemiologica  a  livello internazionale e nazionale e il carattere  particolarmente  diffusivo dell'epidemia da COVID-19;
  Visto  il  documento  di  «Prevenzione  e  risposta   a   COVID-19: evoluzione della strategia e pianificazione nella fase di transizione per il periodo autunno-invernale», condiviso dalla  Conferenza  delle regioni e province autonome in data 8 ottobre 2020;
  Visti i verbali nn. 122 e 123 delle sedute del 31 ottobre e  del  3 novembre 2020 del Comitato tecnico-scientifico di  cui  all'ordinanza del Capo del Dipartimento della protezione civile 3 febbraio 2020, n. 630, e successive modificazioni e integrazioni;
  Visto il verbale del 4 novembre 2020 della Cabina di regia  di  cui al richiamato decreto del Ministro della salute 29 maggio 2020;
  Ritenuto  di  individuare  le  regioni  che  si  collocano  in  uno «scenario di tipo 3» con un livello di rischio «alto» e quelle che si collocano in uno «scenario di tipo  4»  con  un  livello  di  rischio «alto» del richiamato documento di prevenzione e risposta a COVID-19, alle quali si applicano rispettivamente  le  misure  di  contenimento previste dagli  articoli  2  e  3  del  decreto  del  Presidente  del Consiglio dei ministri 3 novembre 2020;
  Sentiti i Presidenti delle Regioni Calabria,  Lombardia,  Piemonte, Puglia, Sicilia e Valle D'Aosta; 
Emana la seguente ordinanza: 
Art. 1 
Misure urgenti di contenimento del contagio nei territori di cui agli allegati 1 e 2 
   1. Allo scopo di contrastare e contenere il diffondersi  del  virus Covid-19,  ferme  restando  le  misure  previste  nel   decreto   del Presidente del Consiglio dei ministri 3 novembre 2020, le  misure  di cui all'art. 2 del richiamato decreto del  Presidente  del  Consiglio dei ministri 3 novembre 2020 sono  applicate  nei  territori  di  cui all'allegato 1 e le misure di cui all'art.  3  del  medesimo  decreto sono applicate nei territori di cui all'allegato 2.
Art. 2 
Disposizioni finali 
   1. La presente ordinanza produce effetti dal 6 novembre 2020 e  per un periodo di quindici giorni.
  La presente ordinanza e'  trasmessa  agli  organi  di  controllo  e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana. 
Roma, 4 novembre 2020 
Il Ministro: Speranza 
Allegato 1
    a) Puglia
    b) Sicilia 
Allegato 2
    a) Calabria
    b) Lombardia
    c) Piemonte


( gs / 06.11.20 )
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Il periodico telematico a carattere informativo plurisettimanale “Regioni.it” è curato dall’Ufficio Stampa del CINSEDO nell’ambito delle attività di comunicazione e informazione della Segreteria della Conferenza delle Regioni e delle Province autonome

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