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Il testo del Decreto Legge "Ristori" pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale
(Regioni.it 3939 - 29/10/2020) Il testo Decreto Legge ristori, è statop firmato dal capo dello Stato, Sergio Mattarella,ed è stato pubblicato oggi sulla Gazzetta Ufficiale.
Si riporta di seguito il testo del DL contenente misure a tutela della salute e di sostegno alle categorie colpite dall'emergenza Covid-19.
Titolo I
Sostegno alle imprese e all'economia
ART. 1. (Contributo a fondo perduto da destinare agli operatori IVA dei settori economici interessati dalle nuove misure restrittive).
1. Al fine di sostenere gli operatori dei settori economici interessati dalle misure restrittive introdotte con il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 24 ottobre 2020 per contenere la diffusione dell'epidemia "Covid-19", è riconosciuto un contributo a fondo perduto a favore dei soggetti che, alla data del 25 ottobre 2020, hanno la partita IVA attiva e, ai sensi dell'articolo 35 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972 n. 633, dichiarano di svolgere come attività prevalente una di quelle riferite ai codici ATECO riportati nell'Allegato 1 al presente decreto. Il contributo non spetta ai soggetti che hanno attivato la partita IVA a partire dal 25 ottobre 2020.
2. Ai soli fini del presente articolo, nel limite di spesa di 50 milioni di euro per l'anno 2020, con uno o più decreti del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, possono essere individuati ulteriori codici ATECO riferiti a settori economici aventi diritto al contributo, ulteriori rispetto a quelli riportati nell'Allegato 1 al presente decreto, a condizione che tali settori siano stati direttamente pregiudicati dalle misure restrittive introdotte dal decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 24 ottobre 2020.
3. Il contributo a fondo perduto spetta a condizione che l'ammontare del fatturato e dei corrispettivi del mese di aprile 2020 sia inferiore ai due terzi dell'ammontare del fatturato e dei corrispettivi del mese di aprile 2019. Al fine di determinare correttamente i predetti importi, si fa riferimento alla data di effettuazione dell'operazione di cessione di beni o di prestazione dei servizi.
4. Il predetto contributo spetta anche in assenza dei requisiti di fatturato di cui al precedente comma ai soggetti riportati nell'Allegato 1 che hanno attivato la partita IVA a partire dal 1° gennaio 2019.
5. Per i soggetti che hanno già beneficiato del contributo a fondo perduto di cui all'articolo 25 del decretolegge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, che non abbiano restituito il predetto ristoro, il contributo di cui al comma 1 è corrisposto dall'Agenzia delle entrate mediante accreditamento diretto sul conto corrente bancario o postale sul quale è stato erogato il precedente contributo. sul quale è stato erogato il precedente contributo.
6. Per i soggetti che non hanno presentato istanza di contributo a fondo perduto di cui all'articolo 25 del decreto-legge n. 34 del 2020, il contributo di cui al comma 1 è riconosciuto previa presentazione di apposita istanza esclusivamente mediante la procedura web e il modello approvati con il provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle entrate del 10 giugno 2020; il contributo non spetta, in ogni caso, ai soggetti la cui partita IVA risulti cessata alla data di presentazione dell'istanza.
7. L'ammontare del contributo a fondo perduto è determinato: a) per i soggetti di cui al comma 5, come quota del contributo già erogato ai sensi dell'articolo 25 del decreto-legge n. 34 del 2020; b) per i soggetti di cui al comma 6, come quota del valore calcolato sulla base dei dati presenti nell'istanza trasmessa e dei criteri stabiliti dai commi 4, 5 e 6 dell'articolo 25 del decreto-legge n. 34 del 2020; qualora l'ammontare dei ricavi o compensi di tali soggetti sia superiore a 5 milioni di euro, il valore è calcolato applicando la percentuale di cui al comma 5, lettera c), dell'articolo 25 del decreto-legge n. 34 del 2020. Le predette quote sono differenziate per settore economico e sono riportate nell'Allegato 1 al presente decreto.
8.In ogni caso, l'importo del contributo di cui al presente articolo non può essere superiore a euro 150.000,00.
9. Per i soggetti di cui al comma 5, in possesso dei requisiti di cui al comma 4, l'ammontare del contributo è determinato applicando le percentuali riportate nell'Allegato 1 al presente decreto agli importi minimi di 1.000 euro per le persone fisiche e a 2.000 euro per i soggetti diversi dalle persone fisiche.
10. Si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni di cui all'articolo 25, commi da 7 a 14, del decretolegge n. 34 del 2020.
11. Con provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle entrate sono definiti i termini e le modalità per la trasmissione delle istanze di cui al comma 6 e ogni ulteriore disposizione per l'attuazione della presente disposizione.
12. Le disposizioni del presente articolo si applicano nel rispetto dei limiti e delle condizioni previsti dalla Comunicazione della Commissione europea del 19 marzo 2020 C(2020) 1863 final "Quadro temporaneo per le misure di aiuto di Stato a sostegno dell'economia nell'attuale emergenza del COVID-19", e successive modifiche.
13. È abrogato l'articolo 25-bis del decreto legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77.
14. Agli oneri derivanti dal comma 1, valutati in 2.458 milioni di euro per l'anno 2020, e dal comma 2, pari a 50 milioni di euro per l'anno 2020, si provvede quanto a 5 milioni di euro per l'anno 2020, mediante utilizzo delle risorse rivenienti dall'abrogazione della disposizione di cui al comma 13 e, quanto a 2.503 milioni di euro per l'anno 2020, ai sensi dell'articolo 34.
ART. 2. (Rifinanziamento comparto del Fondo speciale di cui all'articolo 5, comma 1, della legge 24 dicembre 1957, n. 1295)
1. Per le finalità di cui all'articolo 14, comma 2, del decreto-legge 8 aprile 2020, n. 23, convertito, con modificazioni, dalla legge 5 giugno 2020, n. 40, l'apposito comparto del Fondo speciale di cui all'articolo 5, comma 1, della legge 24 dicembre 1957, n. 1295, è incrementato di ulteriori 5 milioni di euro per l'anno 2020.
2. Agli oneri di cui al comma precedente si provvede ai sensi dell'articolo 34.
ART. 3. (Fondo per il sostegno delle associazioni e società sportive dilettantistiche)
1. Al fine di far fronte alla crisi economica delle associazioni e società sportive dilettantistiche determinatasi in ragione delle misure in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, è istituito nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze il ''Fondo per il sostegno delle Associazioni Sportive Dilettantistiche e delle Società Sportive Dilettantistiche'', con una dotazione di 50 milioni di euro per l'anno 2020, che costituisce limite di spesa, le cui risorse, sono trasferite al bilancio autonomo della Presidenza del Consiglio dei ministri, per essere assegnate al Dipartimento per lo Sport. 2. Il Fondo di cui al comma 1 è destinato all'adozione di misure di sostegno e ripresa delle associazioni e società sportive dilettantistiche che hanno cessato o ridotto la propria attività istituzionale a seguito dei provvedimenti statali di sospensione delle attività sportive. I criteri di ripartizione delle risorse così stanziate sono stabiliti con provvedimento del Capo del Dipartimento per lo Sport che dispone la loro erogazione. 3. Agli oneri di cui al presente articolo si provvede ai sensi dell'articolo 34.
ART. 4. (Sospensione delle procedure esecutive immobiliari nella prima casa)
1. All'articolo 54-ter, comma 1, del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, le parole ''per la durata di sei mesi a decorrere dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto'' sono sostituite dalle seguenti ''fino al 31 dicembre 2020''. È inefficace ogni procedura esecutiva per il pignoramento immobiliare, di cui all'articolo 555 del codice di procedura civile, che abbia ad oggetto l'abitazione principale del debitore, effettuata dal 25 ottobre 2020 alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto.
ART. 5. (Misure a sostegno degli operatori turistici e della cultura)
1. Il fondo di parte corrente di cui all'articolo 89, comma 1, del decreto-legge 17 marzo 2020, n.18, convertito dalla legge 24 aprile decreto-legge 17 marzo 2020, n.18, convertito dalla legge 24 aprile 2020, n.27, istituito nello stato di previsione del Ministero per i beni e le attività culturali e per il turismo è incrementato di 100 milioni di euro per l'anno 2020.
2. Il fondo di cui all'articolo 182 del decreto-legge 19 maggio 2020 n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, istituito nello stato di previsione del Ministero per i beni e le attività culturali e per il turismo, è incrementato di 400 milioni di euro per l'anno 2020.
3. Il fondo di cui all'articolo 183, comma 2, del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, istituito nello stato di previsione del Ministero per i beni e le attività culturali e per il turismo è incrementato di 50 milioni di euro per l'anno 2020.
4. Limitatamente ai contratti di acquisto di titoli di accesso per spettacoli dal vivo, le disposizioni di cui all'articolo 88, commi 1 e 2 del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, si applicano anche a decorrere dalla data di entra in vigore del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 24 ottobre 2020 e fino al 31 gennaio 2021 e i termini di cui al medesimo comma 2 decorrono dalla data di entrata in vigore del presente decreto.
5. Agli oneri di cui dai commi 1, 2 e 3, pari a 550 milioni di euro per l'anno 2020, si provvede ai sensi dell'articolo 34.
6. All'articolo 176 del decreto legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito con modificazioni dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 1, le parole ''Per il periodo di imposta 2020 è riconosciuto'' sono sostituite dalle seguenti: ''Per i periodi di imposta 2020 e 2021 è riconosciuto, una sola volta,'' e le parole ''1 luglio al 31 dicembre 2020'' sono sostituite dalle seguenti: ''1 luglio 2020 al 30 giugno 2021'';
b) dopo il comma 5, è inserito il seguente ''5-bis. Ai fini della concessione dell'agevolazione sono prese in considerazione le domande presentate entro il 31 dicembre 2020, secondo le modalità applicative già definite ai sensi del comma 6''.
7. Agli oneri derivanti dal comma 6, pari a 280 milioni di euro per l'anno 2021 e a 122,5 milioni di euro per l'anno 2022, si provvede quanto a 280 milioni per l'anno 2021 ai sensi dell'articolo 34, quanto a 50 milioni di euro per l'anno 2022 mediante riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190 e quanto a 72,50 milioni di euro per l'anno 2022 mediante utilizzo del Fondo per interventi strutturali di politica economica di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto legge 29 novembre 2004, n. 282 convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.
ART. 6. (Misure urgenti di sostegno all'export e al sistema delle fiere internazionali)
1. Le disponibilità del fondo rotativo di cui all'articolo 2, comma 1, del decreto-legge 28 maggio 1981, n. 251, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 luglio 1981, n. 394, sono incrementate di 150 milioni di euro per l'anno 2020.
2. L'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 72, comma 1, del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, è ulteriormente incrementata di euro 200 milioni per l'anno 2020, per le finalità di cui alla lettera d) del medesimo comma.
3. All'articolo 91, del decreto-legge 14 agosto 2020, n. 104, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 ottobre 2020, n. 126, sono apportate le seguenti modificazioni:
1) al comma 1, primo periodo, dopo la parola "capitali" sono aggiunte le seguenti: "nonché delle imprese aventi come attività prevalente l'organizzazione di eventi fieristici di rilievo internazionale";
2) al comma 3, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: "A valere sullo stanziamento di cui al primo periodo e nel rispetto delle vigenti disposizioni in materia di aiuti di Stato, possono essere concessi, per il tramite di Simest SpA, ai soggetti di cui al comma 1, contributi a fondo perduto commisurati ai costi fissi sostenuti dal 1 marzo 2020 e non coperti da utili, misure di sostegno erogate da pubbliche amministrazioni o da altre fonti di ricavo, secondo termini, modalità e condizioni stabiliti con delibera del Comitato agevolazioni di cui all'articolo 1, comma 270, della legge 27 dicembre 2017, n. 205.
4. Agli oneri di cui al presente articolo, pari a 350 milioni di euro, si provvede ai sensi dell'articolo 34.
ART. 7. (Misure di sostegno alle imprese appartenenti alle filiere agricole, della pesca e dell'acquacoltura)
1. Al fine di sostenere gli operatori dei settori economici interessati dalle misure restrittive introdotte dal decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 24 ottobre 2020 per contenere la diffusione dell'epidemia "Covid-19", sono riconosciuti, in via straordinaria e urgente, nel limite complessivo di 100 milioni di euro per l'anno 2020, contributi a fondo perduto a favore delle imprese operanti nelle filiere agricole, della pesca e dell'acquacoltura.
2. Le disposizioni del presente articolo si applicano nel rispetto dei limiti e delle condizioni previsti dalla Comunicazione della Commissione europea del 19 marzo 2020 C(2020) 1863 final "Quadro temporaneo per le misure di aiuto di Stato a sostegno dell'economia nell'attuale emergenza del COVID-19", e successive modifiche e integrazioni.
3. Con decreto del Ministro delle politiche agricole, alimentari e forestali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sentita la Conferenza permanente dello Stato, Regioni e province autonome di cui al decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, sono definiti la platea dei beneficiari e i criteri per usufruire dei benefici. All'attuazione della misura provvede l'Agenzia delle Entrate, secondo le modalità previste dal medesimo decreto.
4. Agli oneri di cui al presente articolo, pari a 100 milioni di euro per l'anno 2020, si provvede ai sensi dell'articolo 34.
ART. 8. (Credito d'imposta per i canoni di locazione degli immobili a uso non abitativo e affitto d'azienda)
1. Per le imprese operanti nei settori riportati nella tabella di cui all'Allegato 1 al presente decreto, indipendentemente dal volume di ricavi e compensi registrato nel periodo d'imposta precedente, il credito d'imposta per i canoni di locazione degli immobili a uso non abitativo e affitto d'azienda di cui all'articolo 28 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, spetta altresì con riferimento a ciascuno dei mesi di ottobre, novembre e dicembre.
2. Si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni di cui al medesimo articolo 28 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77.
3. Le disposizioni del presente articolo si applicano nel rispetto dei limiti e delle condizioni previsti dalla Comunicazione della Commissione europea del 19 marzo 2020 C(2020) 1863 final "Quadro temporaneo per le misure di aiuto di Stato a sostegno dell'economia nell'attuale emergenza del COVID-19", e successive modifiche.
4. Agli oneri di cui al presente articolo, valutati in 259,2 milioni di euro per l'anno 2020 e in 86,4 milioni di euro per l'anno 2021 in termini di fabbisogno e indebitamento netto, si provvede ai sensi dell'articolo 34.
ART. 9. (Cancellazione della seconda rata IMU)
1. Ferme restando le disposizioni dell'articolo 78 del decreto-legge 14 agosto 2020, n. 104, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 ottobre 2020, n. 126, in considerazione degli effetti connessi all'emergenza epidemiologica da COVID-19, per l'anno 2020, non è dovuta la seconda rata dell'imposta municipale propria (IMU) di cui all'articolo 1, commi da 738 a 783, della legge 27 dicembre 2019, n. 160, concernente gli immobili e le relative pertinenze in cui si esercitano le attività indicate nella tabella di cui all'allegato 1 al presente decreto, a condizione che i relativi proprietari siano anche gestori delle attività ivi esercitate.
2. Le disposizioni del comma 1 si applicano nel rispetto dei limiti e delle condizioni previsti dalla Comunicazione della Commissione europea del 19 marzo 2020 C(2020) 1863 final «Quadro temporaneo per le misure di aiuto di Stato a sostegno dell'economia nell'attuale emergenza del COVID-19», e successive modifiche.
3. Per il ristoro ai comuni delle minori entrate derivanti dal comma 1, il Fondo di cui all'articolo 177, comma 2, del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, è incrementato di 101,6 milioni di euro per l'anno 2020. I decreti di cui al comma 5 dell'articolo 78 del decreto-legge n. 104 del 2020 sono adottati entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto.
4. Agli oneri derivanti dai commi 1 e 3 pari a 121,3 milioni di euro per l'anno 2020 si provvede ai sensi dell'articolo 34. ART. 10. (Proroga del termine per la presentazione del modello 770) 1. Il termine per la presentazione della dichiarazione dei sostituti d'imposta di cui all'articolo 4, comma 1, del Decreto del Presidente della Repubblica 22 luglio 1998, n. 322, relativa all'anno di imposta 2019, è prorogato al 10 dicembre 2020.
Titolo II- Disposizioni in materia di lavoro
ART. 11. (Finanziamento della prosecuzione delle misure di sostegno al reddito per le conseguenze dell'emergenza epidemiologica)
1. Al fine di consentire l'attuazione di quanto disposto dall'articolo 12 nonché l'accesso anche nell'anno 2021 a integrazioni salariali nei casi di sospensione o riduzione dell'attività lavorativa per eventi riconducibili all'emergenza epidemiologica da COVID-19 nei limiti delle risorse disponibili, all'articolo 265, comma 9, del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito con modificazioni dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, è aggiunto alla fine il seguente periodo: ''Le disposizioni di cui al primo periodo del presente comma non trovano applicazione per l'importo complessivo di 3.588,4 milioni di euro per l'anno 2020 con riferimento all'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 19, comma 9, del decreto-legge 17 marzo 2020 n. 18, convertito con modificazioni dalla legge 24 aprile 2020, n. 27 e all'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1, comma 11, del decreto-legge 14 agosto 2020, n. 104, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 ottobre 2020, n. 126, in relazione ai quali è consentita la conservazione in conto residui per il relativo utilizzo nell'esercizio successivo.''.
ART. 12. (Nuovi trattamenti di Cassa integrazione ordinaria, Assegno ordinario e Cassa integrazione in deroga. Disposizioni in materia di licenziamento. Esonero dal versamento dei contributi previdenziali per aziende che non richiedono trattamenti di cassa integrazione)
1. I datori di lavoro che sospendono o riducono l'attività lavorativa per eventi riconducibili all'emergenza epidemiologica da COVID-19 possono presentare domanda di concessione dei trattamenti di Cassa integrazione ordinaria, Assegno ordinario e Cassa integrazione in deroga di cui agli articoli da 19 a 22 quinquies del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito con modificazioni dalla legge 24 aprile 2020, n.27, per una durata massima di sei settimane, secondo le modalità previste al comma
2. Le sei settimane devono essere collocate nel periodo ricompreso tra il 16 novembre 2020 e il 31 gennaio 2021. Con riferimento a tale periodo, le predette sei settimane costituiscono la durata massima che può essere richiesta con causale COVID19. I periodi di integrazione precedentemente richiesti e autorizzati ai sensi dell'articolo 1 del decreto-legge 14 agosto 2020, n. 104, convertito con modificazioni dalla legge 13 ottobre 2020, n. n. 104, convertito con modificazioni dalla legge 13 ottobre 2020, n. 126, collocati, anche parzialmente, in periodi successivi al 15 novembre 2020 sono imputati, ove autorizzati, alle sei settimane del presente comma.
2. Le sei settimane di trattamenti di cui al comma 1 sono riconosciute ai datori di lavoro ai quali sia stato già interamente autorizzato l'ulteriore periodo di nove settimane di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto-legge 14 agosto 2020, n. 104, convertito con modificazioni dalla legge 13 ottobre 2020, n. 126, decorso il periodo autorizzato, nonché ai datori di lavoro appartenenti ai settori interessati dal Decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 24 ottobre 2020 che dispone la chiusura o limitazione delle attività economiche e produttive al fine di fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19. I datori di lavoro che presentano domanda per periodi di integrazione relativi alle sei settimane di cui al comma 1 versano un contributo addizionale determinato sulla base del raffronto tra il fatturato aziendale del primo semestre 2020 e quello del corrispondente semestre del 2019, pari:
a) al 9% della retribuzione globale che sarebbe spettata al lavoratore per le ore di lavoro non prestate durante la sospensione o riduzione dell'attività lavorativa, per i datori di lavoro che hanno avuto una riduzione del fatturato inferiore al venti per cento;
b) al 18% della retribuzione globale che sarebbe spettata al lavoratore per le ore di lavoro non prestate durante la sospensione o riduzione dell'attività lavorativa, per i datori di lavoro che non hanno avuto alcuna riduzione del fatturato.
3. Il contributo addizionale non è dovuto dai datori di lavoro che hanno subito una riduzione del fatturato pari o superiore al venti per cento, dai datori di lavoro che hanno avviato l'attività di impresa successivamente al primo gennaio 2019, e dai datori di lavoro appartenenti ai settori interessati dal Decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 24 ottobre 2020 che dispone la chiusura o limitazione delle attività economiche e produttive di cui al comma 2.
4. Ai fini dell'accesso alle sei settimane di cui al comma 1, il datore di lavoro deve presentare all'Inps domanda di concessione, nella quale autocertifica, ai sensi di quanto previsto dall'articolo 47 del decreto del Presidente della Repubblica del 28 dicembre 2000, n. 445, la sussistenza dell'eventuale riduzione del fatturato di cui al comma 2. L'Inps autorizza i trattamenti di cui al presente articolo e, sulla base della autocertificazione allegata alla domanda, individua l'aliquota del contributo addizionale che il datore di lavoro è tenuto a versare a partire dal periodo di paga successivo al provvedimento di concessione dell'integrazione salariale. In mancanza di autocertificazione, si applica l'aliquota del 18% di cui al comma 2, lettera b). Sono comunque disposte le necessarie verifiche relative alla sussistenza dei requisiti richiesti e autocertificati per l'accesso ai trattamenti di integrazione salariale di cui al presente articolo, ai fini delle quali l'Inps e l'Agenzia delle Entrate sono autorizzati a scambiarsi i dati.
5. Le domande di accesso ai trattamenti di cui al presente articolo devono essere inoltrate all'Inps, a pena di decadenza, entro la fine del mese successivo a quello in cui ha avuto inizio il periodo di sospensione o di riduzione dell'attività lavorativa. In fase di prima applicazione, il termine di decadenza di cui al presente comma è fissato entro la fine del mese successivo a cui al presente comma è fissato entro la fine del mese successivo a quello di entrata in vigore del presente decreto-legge.
6. In caso di pagamento diretto delle prestazioni di cui al presente articolo da parte dell'Inps, il datore di lavoro è tenuto ad inviare all'Istituto tutti i dati necessari per il pagamento o per il saldo dell'integrazione salariale entro la fine del mese successivo a quello in cui è collocato il periodo di integrazione salariale, ovvero, se posteriore, entro il termine di trenta giorni dall'adozione del provvedimento di concessione. In sede di prima applicazione, i termini di cui al presente comma sono spostati al trentesimo giorno successivo all'entrata in vigore del presente decreto, se tale ultima data è posteriore a quella di cui al primo periodo. Trascorsi inutilmente tali termini, il pagamento della prestazione e gli oneri ad essa connessi rimangono a carico del datore di lavoro inadempiente.
7. La scadenza dei termini di invio delle domande di accesso ai trattamenti collegati all'emergenza COVID19 e di trasmissione dei dati necessari per il pagamento o per il saldo degli stessi che, in applicazione della disciplina ordinaria, si collocano tra il 1° e il 10 settembre 2020, è fissata al 31 ottobre 2020.
8. I Fondi di cui all'articolo 27 del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 148, garantiscono l'erogazione dell'assegno ordinario di cui al comma 1 con le medesime modalità di cui al presente articolo. Il concorso del bilancio dello Stato agli oneri finanziari relativi alla predetta prestazione è stabilito complessivamente nel limite massimo di 450 milioni di euro per l'anno 2021 ed è assegnato ai rispettivi Fondi con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze. Le risorse di cui al presente comma sono trasferite ai rispettivi Fondi con uno o più decreti del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze, previo monitoraggio da parte dei Fondi stessi dell'andamento del costo della prestazione, relativamente alle istanze degli aventi diritto, nel rispetto del limite di spesa e secondo le indicazioni fornite dal Ministero del lavoro e delle politiche sociali.
9. Fino al 31 gennaio 2021 resta precluso l'avvio delle procedure di cui agli articoli 4, 5 e 24 della legge 23 luglio 1991, n. 223 e restano altresì sospese le procedure pendenti avviate successivamente alla data del 23 febbraio 2020, fatte salve le ipotesi in cui il personale interessato dal recesso, già impiegato nell'appalto, sia riassunto a seguito di subentro di nuovo appaltatore in forza di legge, di contratto collettivo nazionale di lavoro, o di clausola del contratto di appalto.
10. Fino alla stessa data di cui al comma 9, resta, altresì, preclusa al datore di lavoro, indipendentemente dal numero dei dipendenti, la facoltà di recedere dal contratto per giustificato motivo oggettivo ai sensi dell'articolo 3 della legge 15 luglio 1966, n. 604, e restano altresì sospese le procedure in corso di cui all'articolo 7 della medesima legge.
11. Le preclusioni e le sospensioni di cui ai commi 9 e 10 non si applicano nelle ipotesi di licenziamenti motivati dalla cessazione definitiva dell'attività dell'impresa, conseguenti alla messa in liquidazione della società senza continuazione, anche parziale, dell'attività, nei casi in cui nel corso della liquidazione non si configuri la cessione di un complesso di beni od attività che possano configurare un trasferimento d'azienda o di un ramo di essa ai possano configurare un trasferimento d'azienda o di un ramo di essa ai sensi dell'articolo 2112 del codice civile, o nelle ipotesi di accordo collettivo aziendale, stipulato dalle organizzazioni sindacali comparativamente più rappresentative a livello nazionale, di incentivo alla risoluzione del rapporto di lavoro, limitatamente ai lavoratori che aderiscono al predetto accordo, a detti lavoratori è comunque riconosciuto il trattamento di cui all'articolo 1 del decreto legislativo 4 marzo 2015, n. 22. Sono altresì esclusi dal divieto i licenziamenti intimati in caso di fallimento, quando non sia previsto l'esercizio provvisorio dell'impresa, ovvero ne sia disposta la cessazione. Nel caso in cui l'esercizio provvisorio sia disposto per uno specifico ramo dell'azienda, sono esclusi dal divieto i licenziamenti riguardanti i settori non compresi nello stesso.
12. Il trattamento di cui al comma 1 è concesso nel limite massimo di spesa pari a 1.634,6 milioni di euro, ripartito in 1.161,3 milioni di euro per i trattamenti di Cassa integrazione ordinaria e Assegno ordinario e in 473,3 milioni di euro per i trattamenti di Cassa integrazione in deroga L'INPS provvede al monitoraggio del limite di spesa di cui al presente comma. Qualora dal predetto monitoraggio emerga che è stato raggiunto anche in via prospettica il limite di spesa, l'INPS non prende in considerazione ulteriori domande.
13. All'onere derivante dai commi 8 e 12, pari a 582,7 milioni di euro per l'anno 2020 e a 1.501,9 milioni di euro per l'anno 2021 in termini di saldo netto da finanziare e a 1.288,3 milioni di euro per l'anno 2021 in termini di indebitamento netto e fabbisogno delle amministrazioni pubbliche si provvede a valere sull'importo di cui all'articolo 11, comma 1.
14. In via eccezionale, al fine di fronteggiare l'emergenza da Covid-19, ai datori di lavoro privati, con esclusione del settore agricolo, che non richiedono i trattamenti di cui al comma 1, ferma restando l'aliquota di computo delle prestazioni pensionistiche, è riconosciuto l'esonero dal versamento dei contributi previdenziali a loro carico di cui all'articolo 3, del decreto-legge 14 agosto 2020, n. 104, per un ulteriore periodo massimo di quattro settimane, fruibili entro il 31 gennaio 2021, nei limiti delle ore di integrazione salariale già fruite nel mese di giugno 2020, con esclusione dei premi e contributi dovuti all'INAIL, riparametrato e applicato su base mensile.
15. I datori di lavoro privati che abbiano richiesto l'esonero dal versamento dei contributi previdenziali ai sensi dell'articolo 3, del decreto-legge 14 agosto 2020, n. 104, possono rinunciare per la frazione di esonero richiesto e non goduto e contestualmente presentare domanda per accedere ai trattamenti di integrazione salariale di cui al presente articolo.
16. Il beneficio previsto dai commi 14 e 15 è concesso ai sensi della sezione 3.1 della Comunicazione della Commissione europea recante un "Quadro temporaneo per le misure di aiuto di Stato a sostegno dell'economia nell'attuale emergenza del COVID-19" e nei limiti ed alle condizioni di cui alla medesima Comunicazione. L'efficacia delle disposizioni del presente articolo è subordinata, ai sensi dell'articolo 108, paragrafo 3, del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea, all'autorizzazione della Commissione europea. 17. Alle minori entrate derivanti dai commi 14 e 15, valutate in 61,4.
17. Alle minori entrate derivanti dai commi 14 e 15, valutate in 61,4 milioni di euro per l'anno 2021 si provvede con le maggiori entrate contributive derivanti dai commi da 2 a 4 del presente articolo. Alle minori entrate derivanti dal presente articolo valutate in 3 milioni di per l'anno 2022, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.
ART. 13. (Sospensione dei versamenti dei contributi previdenziali e assistenziali e dei premi per l'assicurazione per i dipendenti delle aziende dei settori economici interessati dalle nuove misure restrittive)
1. Per i datori di lavoro privati di cui al comma 2, che hanno la sede operativa nel territorio dello Stato, sono sospesi i termini relativi ai versamenti dei contributi previdenziali e assistenziali e dei premi per l'assicurazione obbligatoria dovuti per la competenza del mese di novembre 2020
2. La sospensione dei termini di cui al comma 1 si applica ai datori di lavoro appartenenti ai settori interessati dal decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 24 ottobre 2020, che svolgono come attività prevalente una di quelle riferite ai codici ATECO riportati nell'Allegato 1 al presente decreto i cui dati identificativi verranno comunicati, a cura dall'Agenzia delle Entrate, a INPS e a INAIL, al fine di consentire il riconoscimento ai beneficiari delle misure concernenti la sospensione.
3. I pagamenti dei contributi previdenziali e assistenziali e dei premi per l'assicurazione obbligatoria, sospesi ai sensi del comma 1, sono effettuati, senza applicazione di sanzioni e interessi, in un'unica soluzione entro il 16 marzo 2021 o mediante rateizzazione fino a un massimo di quattro rate mensili di pari importo, con il versamento della prima rata entro il 16 marzo 2021. Il mancato pagamento di due rate, anche non consecutive, determina la decadenza dal beneficio della rateazione.
4. I benefici del presente articolo sono attribuiti in coerenza con la normativa vigente dell'Unione europea in materia di aiuti di Stato.
5. Agli oneri di cui al presente articolo, valutati in 504 milioni di euro per l'anno 2020, si provvede ai sensi dell'articolo 34.
ART. 14. (Nuove misure in materia di Reddito di emergenza)
1. Ai nuclei familiari già beneficiari della quota del Reddito di emergenza (di seguito ''Rem'') di cui all'articolo 23, comma 1, del decreto-legge 14 agosto 2020, n. 104, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 ottobre 2020, n. 126, è riconosciuta la medesima quota anche per il mese di novembre 2020, nonché per il mese di dicembre 2020.
2. Il Rem è altresì riconosciuto, per una singola quota pari all'ammontare di cui all'articolo 82, comma 5, del quota pari all'ammontare di cui all'articolo 82, comma 5, del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, relative alle mensilità di novembre e dicembre 2020, ai nuclei familiari in possesso cumulativamente dei seguenti requisiti:
a) un valore del reddito familiare, nel mese di settembre 2020, inferiore ad una soglia pari all'ammontare di cui all'articolo 82, comma 5, del decreto-legge n. 34 del 2020;
b) assenza nel nucleo familiare di componenti che percepiscono o hanno percepito una delle indennità di cui all'articolo 15 del presente decreto-legge;
c) possesso dei requisiti di cui ai commi 2, lettere a), c) e d), 2-bis e 3, dell'articolo 82 del decreto-legge n. 34 del 2020.
3. La domanda per le quote di Rem di cui al comma 2 è presentata all'Istituto nazionale della previdenza sociale (INPS) entro il 30 novembre 2020 tramite modello di domanda predisposto dal medesimo Istituto e presentato secondo le modalità stabilite dallo stesso.
4. Il riconoscimento delle quote del Rem di cui ai commi 1 e 2 è effettuato nel limite di spesa di 452 milioni di euro per l'anno 2020 nell'ambito dell'autorizzazione di spesa relativa al Fondo per il reddito di emergenza di cui all'articolo 82, comma 10, del decreto-legge n. 34 del 2020, in relazione alla quale resta in ogni caso ferma l'applicazione di quanto previsto dall'articolo 265, comma 9, del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77.
5. Per quanto non previsto dal presente articolo, si applica la disciplina di cui all'articolo 82 del decreto-legge n. 34 del 2020, ove compatibile.
ART. 15. (Nuova indennità per i lavoratori stagionali del turismo, degli stabilimenti termali e dello spettacolo)
1. Ai soggetti beneficiari dell'indennità di cui all'articolo 9 del decreto-legge 14 agosto 2020, n. 104, convertito con modificazioni dalla legge 13 ottobre 2020, n. 126, la medesima indennità pari a 1000 euro è nuovamente erogata una tantum. 2. Ai lavoratori dipendenti stagionali del settore turismo e degli stabilimenti termali che hanno cessato involontariamente il rapporto di lavoro nel periodo compreso tra il 1° gennaio 2019 e la data di entrata in vigore del presente decreto-legge e che abbiano svolto la prestazione lavorativa per almeno trenta giornate nel medesimo periodo, non titolari di pensione, ne' di rapporto di lavoro dipendente, ne' di NASPI, alla data di entrata in vigore della presente disposizione, è riconosciuta un'indennità onnicomprensiva pari a 1000 euro. La medesima indennità è riconosciuta ai lavoratori in somministrazione, impiegati presso imprese utilizzatrici operanti nel settore del turismo e degli stabilimenti termali, che abbiano cessato involontariamente il rapporto di lavoro nel periodo compreso tra il 1° gennaio 2019 e la data di entrata in vigore del presente decreto e che abbiano svolto la prestazione lavorativa per almeno trenta giornate nel medesimo periodo, non titolari di pensione, né di rapporto di lavoro dipendente, né di NASPI, alla data di entrata in vigore del presente decreto.
3. E' riconosciuta un'indennità onnicomprensiva pari a 1000 euro ai lavoratori dipendenti e autonomi che in conseguenza dell'emergenza epidemiologica da COVID-19 hanno cessato, ridotto o sospeso la loro attività o il loro rapporto di lavoro, individuati nei seguenti: a) attività o il loro rapporto di lavoro, individuati nei seguenti:
a) lavoratori dipendenti stagionali appartenenti a settori diversi da quelli del turismo e degli stabilimenti termali che hanno cessato involontariamente il rapporto di lavoro nel periodo compreso tra il 1° gennaio 2019 e la data di entrata in vigore del presente decreto-legge e che abbiano svolto la prestazione lavorativa per almeno trenta giornate nel medesimo periodo;
b) lavoratori intermittenti, di cui agli articoli da 13 a 18 del decreto legislativo 15 giugno 2015, n. 81, che abbiano svolto la prestazione lavorativa per almeno trenta giornate nel periodo compreso tra il 1° gennaio 2019 e la data di entrata in vigore del presente decreto;
c) lavoratori autonomi, privi di partita IVA, non iscritti ad altre forme previdenziali obbligatorie, che nel periodo compreso tra il 1° gennaio 2019 e la data di entrata in vigore del presente decreto siano stati titolari di contratti autonomi occasionali riconducibili alle disposizioni di cui all'articolo 2222 del codice civile e che non abbiano un contratto in essere alla data di entrata in vigore del presente decreto. Gli stessi, per tali contratti, devono essere già iscritti alla data del 17 marzo 2020 alla Gestione separata di cui all'articolo 2, comma 26, della legge 8 agosto 1995, n. 335, con accredito nello stesso arco temporale di almeno un contributo mensile;
d) incaricati alle vendite a domicilio di cui all'articolo 19 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 114, con reddito annuo 2019 derivante dalle medesime attività superiore ad euro 5.000 e titolari di partita IVA attiva e iscritti alla Gestione Separata di cui all'articolo 2, comma 26, della legge 8 agosto 1995, n. 335, alla data di entrata in vigore del presente decreto e non iscritti ad altre forme previdenziali obbligatorie.
4. I soggetti di cui al comma 3, alla data di presentazione della domanda, non devono essere in alcuna delle seguenti condizioni:
a) titolari di altro contratto di lavoro subordinato a tempo indeterminato, diverso dal contratto intermittente di cui agli articoli da 13 a 18 del decreto legislativo 15 giugno 2015, n. 81;
b) titolari di pensione.
5. Ai lavoratori dipendenti a tempo determinato del settore del turismo e degli stabilimenti termali in possesso cumulativamente dei requisiti di seguito elencati, è riconosciuta una indennità onnicomprensiva pari a 1000 euro:
a) titolarità nel periodo compreso tra il 1° gennaio 2019 e la data di entrata in vigore del presente decretolegge di uno o più contratti di lavoro a tempo determinato nel settore del turismo e degli stabilimenti termali, di durata complessiva pari ad almeno trenta giornate;
b) titolarità nell'anno 2018 di uno o più contratti di lavoro a tempo determinato o stagionale nel medesimo settore di cui alla lettera a), di durata complessiva pari ad almeno trenta giornate;
c) assenza di titolarità, al momento dell'entrata in vigore del presente decreto-legge, di pensione e di rapporto di lavoro dipendente.
6. Ai lavoratori iscritti al Fondo pensioni lavoratori dello spettacolo con almeno 30 contributi giornalieri versati dal 1° gennaio 2019 alla data di entrata in vigore del presente decreto al medesimo Fondo, cui deriva un reddito non superiore a 50.000 euro, e non titolari di pensione, è riconosciuta un'indennità, pari a 1000 euro. L'indennità di cui al presente articolo non concorre alla formazione del reddito ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917. La medesima indennità viene erogata anche ai lavoratori iscritti al Fondo pensioni lavoratori dello spettacolo con almeno 7 contributi giornalieri versati dal 1 dello spettacolo con almeno 7 contributi giornalieri versati dal 1 gennaio 2019 alla data di entrata in vigore del presente decreto-legge, cui deriva un reddito non superiore ai 35.000 euro.
7. Le indennità di cui ai commi 1, 2, 3, 5 e 6 non sono tra loro cumulabili e non sono cumulabili con l'indennità di cui all'articolo 14. La domanda per le indennità di cui ai commi 2, 3, 5 e 6 è presentata all'Istituto nazionale della previdenza sociale (INPS) entro il 30 novembre 2020 tramite modello di domanda predisposto dal medesimo Istituto e presentato secondo le modalità stabilite dallo stesso.
8. Le indennità di cui al presente articolo non concorrono alla formazione del reddito ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917 e sono erogate dall'INPS, previa domanda, nel limite di spesa complessivo di 550 milioni di euro per l'anno 2020. L'INPS provvede al monitoraggio del rispetto del limite di spesa e comunica i risultati di tale attività al Ministero del lavoro e delle politiche sociali e al Ministero dell'economia e delle finanze. Qualora dal predetto monitoraggio emerga il verificarsi di scostamenti, anche in via prospettica, rispetto al predetto limite di spesa, non sono adottati altri provvedimenti concessori. In relazione all'autorizzazione di spesa di cui al primo periodo del presente comma trova applicazione di quanto previsto dall'articolo 265, comma 9, del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77.
9. Decorsi quindici giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto-legge si decade dalla possibilità di richiedere l'indennità di cui all'articolo 9 del decreto-legge 14 agosto 2020, n. 104, convertito con modificazioni dalla legge 13 ottobre 2020, n. 126.
10. L'autorizzazione di cui all'articolo 29, comma 2, del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito con modificazioni dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, è incrementata di 9,1 milioni di euro per l'anno 2020. 11. Agli oneri derivanti dal presente articolo, pari a 559,1 milioni di euro per l'anno 2020 si provvede ai sensi dell'articolo 34.
ART. 16. (Esonero contributivo a favore delle filiere agricole, della pesca e dell'acquacoltura)
1. Al fine di assicurare la tutela produttiva e occupazionale delle filiere agricole, della pesca e dell'acquacoltura e contenere gli effetti negativi del perdurare dell'epidemia da Covid 19, alle aziende appartenenti alle predette filiere, comprese le aziende produttrici di vino e birra, è riconosciuto l'esonero dal versamento dei contributi previdenziali e assistenziali, con esclusione dei premi e contributi dovuti all'INAIL, per la quota a carico dei datori di lavoro per la mensilità relativa a novembre 2020. L'esonero è riconosciuto nei limiti della contribuzione dovuta al netto di altre agevolazioni o riduzioni delle aliquote di finanziamento della previdenza obbligatoria, previsti dalla normativa vigente e spettanti nel periodo di riferimento dell'esonero.
2. Il medesimo esonero è riconosciuto agli imprenditori agricoli professionali, ai coltivatori diretti, ai mezzadri e ai coloni con riferimento alla contribuzione dovuta per il mese di novembre 2020.
3. Resta ferma per l'esonero di cui ai commi 1 e 2 l'aliquota di computo delle prestazioni pensionistiche.
4. L'esonero è riconosciuto sui versamenti che i datori di lavoro potenziali destinatari del beneficio devono effettuare entro il 16 dicembre 2020 per il periodo retributivo devono effettuare entro il 16 dicembre 2020 per il periodo retributivo del mese di novembre 2020. Per i contribuenti iscritti alla «Gestione dei contributi e delle prestazioni previdenziali dei coltivatori diretti, mezzadri e coloni» l'esonero è riconosciuto sul versamento della rata in scadenza il 16 novembre 2020 nella misura pari ad un dodicesimo della contribuzione dovuta per l'anno 2020, con esclusione dei premi e contributi dovuti all'INAIL.
5. Per i datori di lavoro per i quali la contribuzione dovuta per il periodo retributivo del mese di novembre 2020, ricadente nel quarto trimestre 2020, è determinata sulla base della dichiarazione di manodopera agricola occupata del mese di novembre da trasmettere entro il mese di dicembre 2020, l'esonero è riconosciuto sui versamenti in scadenza al 16 giugno 2021.
6. L'INPS è chiamato ad effettuare le verifiche in ordine allo svolgimento da parte dei contribuenti delle attività identificate dai codici ATECO, nell'ambito delle filiere di cui al comma 1.
7. Agli oneri del presente articolo, valutati in 273 milioni di euro per l'anno 2020 e 83 milioni di euro per l'anno 2021, si provvede ai sensi dell'articolo 34.
ART. 17. (Disposizioni a favore dei lavoratori sportivi)
1. Per il mese di novembre 2020, è erogata dalla società Sport e Salute S.p.A., nel limite massimo di 124 milioni di euro per l'anno 2020, un'indennità pari a 800 euro in favore dei lavoratori impiegati con rapporti di collaborazione presso il Comitato Olimpico Nazionale (CONI), il Comitato Italiano Paralimpico (CIP), le federazioni sportive nazionali, le discipline sportive associate, gli enti di promozione sportiva, riconosciuti dal Comitato Olimpico Nazionale (CONI) e dal Comitato Italiano Paralimpico (CIP), le società e associazioni sportive dilettantistiche, di cui all'articolo 67, comma 1, lettera m), del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, i quali, in conseguenza dell'emergenza epidemiologica da COVID 19, hanno cessato, ridotto o sospeso la loro attività. Il predetto emolumento non concorre alla formazione del reddito ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e non è riconosciuto ai percettori di altro reddito da lavoro e del reddito di cittadinanza di cui al decreto-legge 28 gennaio 2019, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 marzo 2019, n. 26, del reddito di emergenza e delle prestazioni di cui agli articoli 19, 20, 21, 22, 27, 28, 29, 30, 38 e 44 del decreto-legge 17 marzo 2020 n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, così come prorogate e integrate dal decreto-legge 17 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, dal decreto-legge 14agosto 2020, n. 104, convertito con modificazioni, dalla legge 13 ottobre 2020 e dal presente decreto-legge. Si considerano reddito da lavoro che esclude il diritto a percepire l'indennità i redditi da lavoro autonomo di cui all'articolo 53 del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, i redditi da lavoro dipendente e assimilati di cui agli articoli 49 e 50 del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, nonché le pensioni di ogni genere e gli assegni ad esse equiparati, con esclusione dell'assegno ordinario di invalidità di cui alla legge 12 giugno 1984, n. 222.
2. Le domande degli interessati, unitamente all'autocertificazione del possesso dei requisiti di cui al comma 1, sono presentate entro il 30 novembre 2020 tramite la piattaforma informatica di cui all'articolo 5 novembre 2020 tramite la piattaforma informatica di cui all'articolo 5 del decreto ministeriale del Ministro dell'Economia e delle Finanze di concerto con il Ministro per le politiche giovanili e lo sport del 6 aprile 2020, alla società Sport e Salute s.p.a. che, sulla base del registro di cui all'articolo 7, comma 2, del decreto-legge 28 maggio 2004, n. 136, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 luglio 2004, n. 186, acquisito dal Comitato Olimpico Nazionale (CONI) sulla base di apposite intese, le istruisce secondo l'ordine cronologico di presentazione.
3. Ai soggetti già beneficiari per i mesi di marzo, aprile, maggio o giugno dell'indennità di cui all'articolo 96 del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, all'articolo 98 del decreto-legge 9 maggio 2020, n. 34, convertito con modificazioni dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, e di cui all'articolo 12 del decreto legge 14 agosto 2020, n. 104, convertito con modificazioni dalla legge 13 ottobre 2020, n. 126, per i quali permangano i requisiti, l'indennità pari a 800 euro è erogata dalla società Sport e Salute s.p.a., senza necessità di ulteriore domanda, anche per il mese di novembre 2020.
4. Per le finalità di cui ai commi da 1 a 3 le risorse trasferite a Sport e Salute s.p.a. sono incrementate di 124 milioni di euro per l'anno 2020.
5. Ai fini dell'erogazione automatica dell'indennità prevista dall'articolo 12, comma 3, ultimo periodo, del decreto legge n. 104 del 14 agosto 2020, convertito con modificazioni dalla legge 13 ottobre 2020, n. 126, si considerano cessati a causa dell'emergenza epidemiologica anche tutti i rapporti di collaborazione scaduti alla data del 31 maggio 2020 e non rinnovati.
6. Sport e Salute s.p.a. provvede al monitoraggio del rispetto del limite di spesa di cui al primo periodo del comma 1 e comunica, con cadenza settimanale, i risultati di tale attività al Ministro per le politiche giovanili e lo sport e al Ministero dell'economia e delle finanze. Qualora dal predetto monitoraggio emerga che siano in procinto di verificarsi scostamenti rispetto al limite di spesa di cui al predetto primo periodo del comma 1 Sport e Salute s.p.a. non prende in considerazione ulteriori domande, dandone comunicazione al Ministro per le politiche giovanili e lo sport e al Ministero dell'economia e delle finanze. Alla copertura dei costi di funzionamento derivanti dal presente articolo, provvede Sport e Salute s.p.a. nell'ambito delle proprie disponibilità di bilancio. In relazione all'autorizzazione di spesa di cui al primo periodo del comma 1 trova applicazione di quanto previsto dall'articolo 265, comma 9, del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77.
7. Agli oneri del presente articolo, pari a 124 milioni di euro per l'anno 2020, si provvede ai sensi dell'articolo 34. ART. 20. (Istituzione del servizio nazionale di risposta telefonica per la sorveglianza sanitaria) 1. Il Ministero della salute svolge attività di contact tracing e sorveglianza sanitaria nonché di informazione e accompagnamento verso i servizi di prevenzione e assistenza delle competenti aziende sanitarie locali. A tal fine, il Ministero della salute attiva un servizio nazionale di supporto telefonico e telematico alle persone risultate positive al virus SARS-Cov-2, che hanno avuto contatti stretti o casuali con soggetti risultati positivi o che hanno ricevuto una notifica di allerta attraverso l'applicazione ''Immuni'' di cui all'articolo 6 del decretolegge 30 aprile 2020, n. 28, i cui dati sono resi accessibili per caricare il codice chiave in presenza di un caso di positività. A tal fine i dati relativi ai casi diagnosticati di positività al virus SARS-Cov-2 sono resi disponibili al predetto servizio nazionale, anche attraverso il Sistema Tessera Sanitaria ovvero tramite sistemi di interoperabilità. 3. Il Ministro per la salute può delegare la disciplina dell'organizzazione e del funzionamento del servizio di cui al comma 1 al commissario straordinario per l'emergenza di cui all'art. 122 del decreto legge 17 marzo 2020, n. 18 oppure provvedervi con proprio decreto. 4. Per le finalità del presente articolo è autorizzata la spesa di 1.000.000 di euro per l'anno 2020 e 3.000.000 di euro per l'anno 2021. Ai predetti oneri si provvede ai sensi dell'articolo 34.
ART. 21. (Misure per la didattica digitale integrata)
1. Il Fondo di cui all'articolo 1, comma 62, della legge 13 luglio 2015, n. 107, istituito nel bilancio del Ministero dell'istruzione, è incrementato di euro 85 milioni per l'anno 2020.
2. Le risorse di cui al comma 1 sono destinate all'acquisto di dispositivi e strumenti digitali individuali per la fruizione delle attività di didattica digitale integrata, da concedere in comodato d'uso alle studentesse e agli studenti meno abbienti, anche nel rispetto dei criteri di accessibilità per le persone con disabilità, nonché per l'utilizzo delle piattaforme digitali per l'apprendimento a distanza e per la necessaria connettività di rete.
3. Con decreto del Ministro dell'istruzione le risorse di cui al comma 1 sono ripartite tra le istituzioni scolastiche, tenuto conto del fabbisogno rispetto al numero di studenti di ciascuna e del contesto socioeconomico delle famiglie.
4. Le istituzioni scolastiche provvedono agli acquisti di cui al comma 2 mediante ricorso agli strumenti di cui all'articolo 1, commi 449 e 450, della legge 27 dicembre 2006, n. 296. Qualora non sia possibile ricorrere ai predetti strumenti, le istituzioni scolastiche provvedono all'acquisto anche in deroga alle disposizioni del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50.
5. Il Ministero dell'istruzione è autorizzato ad anticipare in un'unica soluzione alle istituzioni scolastiche le somme assegnate in attuazione del presente articolo, nel limite delle risorse a tal fine iscritte in bilancio e fermo restando il successivo svolgimento dei controlli a cura dei revisori dei conti delle istituzioni scolastiche sull'utilizzo delle risorse finanziarie di cui al presente articolo in relazione alle finalità in esso stabilite. al presente articolo in relazione alle finalità in esso stabilite.
6. Ai fini dell'immediata attuazione delle disposizioni del presente articolo il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio e, ove necessario, può disporre il ricorso ad anticipazioni di tesoreria.
7. Ai maggiori oneri derivanti dal presente articolo si provvede ai sensi dell'articolo 34.
ART. 22. (Scuole e misure per la famiglia)
1. All'articolo 21 bis, del decreto legge 14 agosto 2020, n. 104 convertito, con modificazioni, dalla legge 13 ottobre 2020, n. 126, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 1, le parole: '', minore di anni quattordici,'' sono sostituite dalle seguenti: '', minore di anni sedici'' e dopo le parole: ''sia pubblici che privati'' sono aggiunte le seguenti: '', nonché nel caso in cui sia stata disposta la sospensione dell'attività didattica in presenza del figlio convivente minore di anni sedici'';
b) al comma 3, dopo le parole: ''plesso scolastico'' sono aggiunte le seguenti: '', nonché nel caso in cui sia stata disposta la sospensione dell'attività didattica in presenza del figlio convivente minore di anni quattordici. In caso di figli di età compresa fra 14 e 16 anni, i genitori hanno diritto di astenersi dal lavoro senza corresponsione di retribuzione o indennità né riconoscimento di contribuzione figurativa, con divieto di licenziamento e diritto alla conservazione del posto di lavoro.''.
c) al comma 7, le parole: ''50 milioni di euro'' sono sostituite dalle seguenti: ''93 milioni di euro''.
d) al comma 8, le parole: ''1,5 milioni di euro'' sono sostituite dalle seguenti: ''4 milioni di euro''.
2. Agli oneri derivanti dal presente articolo pari a 45,5 milioni di euro per l'anno 2020, si provvede mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui l'articolo 85, comma 5, del decreto legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77. ART. 23. (Disposizioni per l'esercizio dell'attività giurisdizionale nella vigenza dell'emergenza epidemiologica da CIVID-19) 1. Dalla data di entrata in vigore del presente decreto e fino alla scadenza del termine di cui all'articolo 1 del decreto legge 25 marzo 2020, n. 19, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 maggio 2020, n. 35 si applicano le disposizioni di cui ai commi da 2 a 9. Resta ferma l'applicazione delle disposizioni di cui all'articolo 221 del decreto legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77 ove non espressamente modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77 ove non espressamente derogate dalle disposizioni del presente articolo.
2. Nel corso delle indagini preliminari il pubblico ministero e la polizia giudiziaria possono avvalersi di collegamenti da remoto, individuati e regolati con provvedimento del direttore generale dei sistemi informativi e automatizzati del Ministero della giustizia, per compiere atti che richiedono la partecipazione della persona sottoposta alle indagini, della persona offesa, del difensore, di consulenti, di esperti o di altre persone, salvo che il difensore della persona sottoposta alle indagini si opponga, quando l'atto richiede la sua presenza. Le persone chiamate a partecipare all'atto sono tempestivamente invitate a presentarsi presso l'ufficio di polizia giudiziaria più vicino al luogo di residenza, che abbia in dotazione strumenti idonei ad assicurare il collegamento da remoto. Presso tale ufficio le persone partecipano al compimento dell'atto in presenza di un ufficiale o agente di polizia giudiziaria, che procede alla loro identificazione. Il compimento dell'atto avviene con modalità idonee a salvaguardarne, ove necessario, la segretezza e ad assicurare la possibilità per la persona sottoposta alle indagini di consultarsi riservatamente con il proprio difensore. Il difensore partecipa da remoto mediante collegamento dal proprio studio, salvo che decida di essere presente nel luogo ove si trova il suo assistito. Il pubblico ufficiale che redige il verbale dà atto nello stesso delle modalità di collegamento da remoto utilizzate, delle modalità con cui si accerta l'identità dei soggetti partecipanti e di tutte le ulteriori operazioni, nonché dell'impossibilità dei soggetti non presenti fisicamente di sottoscrivere il verbale, ai sensi dell'articolo 137, comma 2, del codice di procedura penale. La partecipazione delle persone detenute, internate o in stato di custodia cautelare è assicurata con le modalità di cui al comma 4. Con le medesime modalità di cui al presente comma il giudice può procedere all'interrogatorio di cui all'articolo 294 del codice di procedura penale.
3. Le udienze dei procedimenti civili e penali alle quali è ammessa la presenza del pubblico possono celebrarsi a porte chiuse, ai sensi, rispettivamente, dell'articolo 128 del codice di procedura civile e dell'articolo 472, comma 3, del codice di procedura penale.
4. La partecipazione a qualsiasi udienza delle persone detenute, internate, in stato di custodia cautelare, fermate o arrestate, è assicurata, ove possibile, mediante videoconferenze o con collegamenti da remoto individuati e regolati con provvedimento del Direttore generale dei sistemi informativi e automatizzati del Ministero della giustizia. Si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni di cui ai commi 3, 4 e 5 dell'articolo 146-bis delle norme di attuazione, di coordinamento e transitorie del codice di procedura penale, di cui al decreto legislativo 28 luglio 1989, n. 271. Il comma 9 dell'articolo 221 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, è abrogato.
5. Le udienze penali che non richiedono la partecipazione di soggetti diversi dal pubblico ministero, dalle parti private, dai rispettivi difensori e dagli ausiliari del giudice possono essere tenute mediante collegamenti da remoto individuati e regolati con provvedimento del direttore generale dei sistemi informativi e automatizzati del Ministero della giustizia. Lo svolgimento dell'udienza avviene con modalità idonee a salvaguardare il contraddittorio e l'effettiva partecipazione delle parti. Prima dell'udienza il giudice fa comunicare ai difensori delle parti, al pubblico ministero e agli altri soggetti di cui è prevista la partecipazione giorno, ora e modalità del collegamento. I difensori attestano l'identità dei soggetti assistiti, i quali, se liberi o sottoposti a misure cautelari diverse dalla custodia in carcere, partecipano all'udienza solo dalla medesima postazione da cui si collega il difensore. In caso di custodia dell'arrestato o del fermato in uno dei luoghi indicati dall'articolo 284, comma 1, del codice di procedura penale, la persona arrestata o fermata e il difensore possono partecipare all'udienza di convalida da remoto anche dal più vicino ufficio della polizia giudiziaria attrezzato per la videoconferenza, quando disponibile. In tal caso, l'identità della videoconferenza, quando disponibile. In tal caso, l'identità della persona arrestata o formata è accertata dall'ufficiale di polizia giudiziaria presente. L'ausiliario del giudice partecipa all'udienza dall'ufficio giudiziario e dà atto nel verbale d'udienza delle modalità di collegamento da remoto utilizzate, delle modalità con cui si accerta l'identità dei soggetti partecipanti e di tutte le ulteriori operazioni, nonché dell'impossibilità dei soggetti non presenti fisicamente di sottoscrivere il verbale, ai sensi dell'articolo 137, comma 2, del codice di procedura penale, o di vistarlo, ai sensi dell'articolo 483, comma 1, del codice di procedura penale. Le disposizioni di cui al presente comma non si applicano alle udienze nelle quali devono essere esaminati testimoni, parti, consulenti o periti, nonché alle discussioni di cui agli articoli 441 e 523 del codice di procedura penale e, salvo che le parti vi consentano, alle udienze preliminari e dibattimentali.
6. Il giudice può disporre che le udienze civili in materia di separazione consensuale di cui all'articolo 711 del codice di procedura civile e di divorzio congiunto di cui all'articolo 9 della legge 1 dicembre 1970, n. 898 siano sostituite dal deposito telematico di note scritte di cui all'articolo 221, comma 4, del decreto legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, nel caso in cui tutte le parti che avrebbero diritto a partecipare all'udienza vi rinuncino espressamente con comunicazione, depositata almeno quindici giorni prima dell'udienza, nella quale dichiarano di essere a conoscenza delle norme processuali che prevedono la partecipazione all'udienza, di aver aderito liberamente alla possibilità di rinunciare alla partecipazione all'udienza, di confermare le conclusioni rassegnate nel ricorso e, nei giudizi di separazione e divorzio, di non volersi conciliare.
7. In deroga al disposto dell'articolo 221, comma 7, del decreto legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, il giudice può partecipare all'udienza anche da un luogo diverso dall'ufficio giudiziario. 8. Per la decisione sui ricorsi proposti per la trattazione a norma degli articoli 127 e 614 del codice di procedura penale la Corte di cassazione procede in Camera di consiglio senza l'intervento del procuratore generale e dei difensori delle altre parti, salvo che una delle parti private o il procuratore generale faccia richiesta di discussione orale. Entro il quindicesimo giorno precedente l'udienza, il procuratore generale formula le sue richieste con atto spedito alla cancelleria della Corte a mezzo di posta elettronica certificata. La cancelleria provvede immediatamente a inviare, con lo stesso mezzo, l'atto contenente le richieste ai difensori delle altre parti che, entro il quinto giorno antecedente l'udienza, possono presentare con atto scritto, inviato alla cancelleria della corte a mezzo di posta elettronica certificata, le conclusioni. Alla deliberazione si procede con le modalità di cui al comma 9; non si applica l'articolo 615, comma 3, del codice di procedura penale e il dispositivo è comunicato alle parti. La richiesta di discussione orale è formulata per iscritto dal procuratore generale o dal difensore abilitato a norma dell'articolo 613 del codice di procedura penale entro il termine perentorio di venticinque giorni liberi prima dell'udienza e presentata, a mezzo di posta elettronica certificata, alla cancelleria. Le previsioni di cui al presente comma non si applicano ai procedimenti per i quali l'udienza di trattazione ricade entro il termine di quindici giorni l'udienza di trattazione ricade entro il termine di quindici giorni dall'entrata in vigore del presente decreto. Per i procedimenti nei quali l'udienza ricade tra il sedicesimo e il trentesimo giorno dall'entrata in vigore del presente decreto la richiesta di discussione orale deve essere formulata entro dieci giorni dall'entrata in vigore del presente decreto.
9. Nei procedimenti civili e penali le deliberazioni collegiali in camera dì consiglio possono essere assunte mediante collegamenti da remoto individuati e regolati con provvedimento del direttore generale dei sistemi informativi e automatizzati del Ministero della giustizia. Il luogo da cui si collegano i magistrati è considerato Camera di consiglio a tutti gli effetti di legge. Nei procedimenti penali, dopo la deliberazione, il presidente del collegio o il componente del collegio da lui delegato sottoscrive il dispositivo della sentenza o l'ordinanza e il provvedimento è depositato in cancelleria ai fini dell'inserimento nel fascicolo il prima possibile. Nei procedimenti penali le disposizioni di cui al presente comma non si applicano alle deliberazioni conseguenti alle udienze di discussione finale, in pubblica udienza o in camera di consiglio, svolte senza il ricorso a collegamento da remoto.
10. Le disposizioni di cui al presente articolo, nonché quelle di cui all'articolo 221 del decreto legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, in quanto compatibili, si applicano altresì ai procedimenti relativi agli arbitrati rituali e alla magistratura militare.
ART. 24. (Disposizioni per la semplificazione delle attività di deposito di atti, documenti e istanze nella vigenza dell'emergenza epidemiologica da COVID-19)
1. In deroga a quanto prevista dall'articolo 221, comma 11, del decreto-legge n. 34 del 2020 convertito con modificazioni dalla legge 77 del 2020, fino alla scadenza del termine di cui all'articolo 1 del decreto legge 25 marzo 2020, n. 19, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 maggio 2020, n. 35, il deposito di memorie, documenti, richieste ed istanze indicate dall'articolo 415-bis, comma 3, del codice di procedura penale presso gli uffici delle procure della repubblica presso i tribunali avviene, esclusivamente, mediante deposito dal portale del processo penale telematico individuato con provvedimento del Direttore generale dei sistemi informativi e automatizzati del Ministero della giustizia e con le modalità stabilite nel decreto stesso, anche in deroga alle previsioni del decreto emanato ai sensi dell'articolo 4, comma 1, del decreto-legge 29 dicembre 2009, n. 193, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 febbraio 2010, n. 24. Il deposito degli atti si intende eseguito al momento del rilascio della ricevuta di accettazione da parte dei sistemi ministeriali, secondo le modalità stabilite dal provvedimento.
2. Con uno o più decreti del Ministro della giustizia, saranno indicati gli ulteriori atti per quali sarà reso possibile il deposito telematico nelle modalità di cui al comma 1.
3. Gli uffici giudiziari, nei quali è reso possibile il deposito telematico ai sensi dei commi 1 e 2, sono autorizzati all'utilizzo del portale, senza necessità di ulteriore verifica o accertamento da parte del Direttore generale dei servizi informativi automatizzati.
4. Per tutti gli atti, documenti e istanze comunque denominati diversi da quelli indicati nei commi 1 e 2, fino alla scadenza del termine di cui all'articolo 1 del decreto 2, fino alla scadenza del termine di cui all'articolo 1 del decreto legge 25 marzo 2020, n. 19, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 maggio 2020, n. 35, è consentito il deposito con valore legale mediante posta elettronica certificata inserita nel Registro generale degli indirizzi di posta elettronica certificata di cui all'art. 7 del decreto del Ministro della giustizia 21 febbraio 2011, n. 44. Il deposito con le modalità di cui al periodo precedente deve essere effettuato presso gli indirizzi PEC degli uffici giudiziari destinatari ed indicati in apposito provvedimento del Direttore generale dei sistemi informativi e automatizzati e pubblicato sul Portale dei servizi telematici. Con il medesimo provvedimento sono indicate le specifiche tecniche relative ai formati degli atti e le ulteriori modalità di invio.
5. Ai fini dell'attestazione del deposito degli atti dei difensori inviati tramite posta elettronica certificata ai sensi del comma precedente, il personale di segreteria e di cancelleria degli uffici giudiziari provvede ad annotare nel registro la data di ricezione e ad inserire l'atto nel fascicolo telematico. Ai fini della continuità della tenuta del fascicolo cartaceo provvede, altresì, all'inserimento nel predetto fascicolo di copia analogica dell'atto ricevuto con l'attestazione della data di ricezione nella casella di posta elettronica certificata dell'ufficio.
6. Per gli atti di cui al comma 1 e per quelli che saranno individuati ai sensi del comma 2 l'invio tramite posta elettronica certificata non è consentito e non produce alcun effetto di legge.
ART. 25. (Misure urgenti relative allo svolgimento del processo amministrativo)
1. Le disposizioni dei periodi quarto e seguenti del comma 1 dell'articolo 4 del decreto-legge 30 aprile 2020, n. 28, convertito in legge, con modificazioni, dall'articolo 1 della legge 25 giugno 2020, n. 70, si applicano altresì alle udienze pubbliche e alle camere di consiglio del Consiglio di Stato, del Consiglio di giustizia amministrativa per la Regione siciliana e dei tribunali amministrativi regionali che si svolgono dal 9 novembre 2020 al 31 gennaio 2021 e, fino a tale ultima data, il decreto di cui al comma 1 dell'articolo 13 dell'allegato 2 al decreto legislativo 2 luglio 2010, n. 104, prescinde dai pareri previsti dallo stesso articolo 13.
2. Durante tale periodo, salvo quanto previsto dal comma 1, gli affari in trattazione passano in decisione, senza discussione orale, sulla base degli atti depositati, ferma restando la possibilità di definizione del giudizio ai sensi dell'articolo 60 del codice del processo amministrativo, omesso ogni avviso. Il giudice delibera in camera di consiglio, se necessario avvalendosi di collegamenti da remoto. Restano fermi i poteri presidenziali di rinvio degli affari e di modifica della composizione del collegio.
3. Per le udienze pubbliche e le camere di consiglio che si svolgono tra il 9 e il 20 novembre 2020, l'istanza di discussione orale, di cui al quarto periodo dell'articolo 4 del decreto-legge n. 28 del 2020, può essere presentata fino a cinque giorni liberi prima dell'udienza pubblica o camerale.
ART. 26. (Disposizioni in materia di giudizio contabile nonché misure urgenti relative allo svolgimento delle adunanze e delle udienze del processo contabile durante l'ulteriore periodo di proroga dello stato di emergenza epidemiologica)
1. Ferma restando l'applicabilità dell'art. 85 del decreto legge 17 marzo 2020 n. 18, convertito in L. 24 aprile 2020 n. 27, come modificato dell'art. 26-ter del decreto legge 14 agosto n. 104, convertito con modificazioni dalla legge 13 ottobre 2020 n. 126, per contrastare l'emergenza epidemiologica da COVID-19 e contenerne gli effetti negativi sullo svolgimento e sui tempi delle attività istituzionali della Corte dei conti, dalla data di entrata in vigore del presente decreto e fino al termine dello stato di emergenza epidemiologica da COVID19, le adunanze e le udienze dinanzi alla Corte dei conti alle quali è ammessa la presenza del pubblico si celebrano a porte chiuse ai sensi dell'art. 91, comma 2, del decreto legislativo 26 agosto 2016, n. 174. 2. All'art. 257, comma 1, del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, recante ''Misure urgenti in materia di salute, sostegno al lavoro e all'economia, nonché di politiche sociali connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19'', convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) le parole ''31 dicembre 2020'' sono sostituite dalle parole ''termine dell'emergenza epidemiologica in corso'';
b) le lettere ''in corso'' sono soppresse; c) dopo le parole ''personale della Corte dei conti'' sono inserite le parole '', ivi incluso quello di magistratura''. Dalle disposizioni di cui al precedente periodo non derivano nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.
ART. 27. (Misure urgenti relative allo svolgimento del processo tributario)
1. Fino alla cessazione degli effetti della dichiarazione dello stato di emergenza nazionale da Covid-19, ove sussistano divieti, limiti, impossibilità di circolazione su tutto o parte del territorio nazionale conseguenti al predetto stato di emergenza ovvero altre situazioni di pericolo per l'incolumità pubblica o dei soggetti a vario titolo interessati nel processo tributario, lo svolgimento delle udienze pubbliche e camerali e delle camere di consiglio con collegamento da remoto è autorizzato, secondo la rispettiva competenza, con decreto motivato del presidente della Commissione tributaria provinciale o regionale da comunicarsi almeno cinque giorni prima della data fissata per un'udienza pubblica o una camera di consiglio. I decreti possono disporre che le udienze e le camere di consiglio si svolgano anche solo parzialmente da remoto, ove le dotazioni informatiche della giustizia tributaria lo consentano e nei limiti delle risorse tecniche e finanziarie disponibili. In tutti i casi in cui sia disposta la discussione da remoto, la segreteria comunica alle parti, di regola, almeno tre giorni prima della comunica alle parti, di regola, almeno tre giorni prima della trattazione, l'avviso dell'ora e delle modalità di collegamento. Si dà atto a verbale delle modalità con cui si accerta l'identità dei soggetti partecipanti e la libera volontà delle parti, anche ai fini della disciplina sulla protezione dei dati personali. I verbali redatti in occasione di un collegamento da remoto e i provvedimenti adottati in esito a un collegamento da remoto si intendono assunti presso la sede dell'ufficio giudiziario.
2. In alternativa alla discussione con collegamento da remoto, le controversie fissate per la trattazione in udienza pubblica, passano in decisione sulla base degli atti, salvo che almeno una delle parti non insista per la discussione, con apposita istanza da notificare alle altre parti costituite e da depositare almeno due giorni liberi anteriori alla data fissata per la trattazione. I difensori sono comunque considerati presenti a tutti gli effetti. Nel caso in cui sia chiesta la discussione e non sia possibile procedere mediante collegamento da remoto, si procede mediante trattazione scritta, con fissazione di un termine non inferiore a dieci giorni prima dell'udienza per deposito di memorie conclusionali e di cinque giorni prima dell'udienza per memorie di replica. Nel caso in cui non sia possibile garantire il rispetto dei termini di cui al periodo precedente, la controversia è rinviata a nuovo ruolo con possibilità di prevedere la trattazione scritta nel rispetto dei medesimi termini. In caso di trattazione scritta le parti sono considerate presenti e i provvedimenti si intendono comunque assunti presso la sede dell'ufficio.
3. I componenti dei collegi giudicanti residenti, domiciliati o comunque dimoranti in luoghi diversi da quelli in cui si trova la commissione di appartenenza sono esonerati, su richiesta e previa comunicazione al Presidente di sezione interessata, dalla partecipazione alle udienze o camere di consiglio da svolgersi presso la sede della Commissione interessata.
4. Salvo quanto previsto nel presente articolo, le modalità di svolgimento delle udienze da remoto sono disciplinate ai sensi dell'articolo 16 del decreto-legge 23 ottobre 2018, n. 119, convertito, con modificazioni, dalla legge dicembre 2018, n. 136. (Adnkronos) -
ART. 28. (Licenze premio straordinarie per i detenuti in regime di semilibertà)
1. Dalla data di entrata in vigore del presente decreto, ferme le ulteriori disposizioni di cui all'articolo 52 della legge 26 luglio 1975, n. 354, al condannato ammesso al regime di semilibertà possono essere concesse licenze con durata superiore a quella prevista dal comma 1 predetto l'articolo 52, salvo che il magistrato di sorveglianza ravvisi gravi motivi ostativi alla concessione della misura.
2. In ogni caso la durata delle licenze premio non può estendersi oltre il 31 dicembre 2020.
ART. 29. (Durata straordinaria dei permessi premio)
1. Dalla data di entrata in vigore del presente decreto e fino alla data del 31 dicembre 2020 ai condannati cui siano stati già concessi i permessi di cui all'articolo 30-ter della legge 26 luglio 1975, n. 354 e che siano stati già assegnati al lavoro all'esterno ai sensi dell'articolo 21 della legge 26 luglio 1975, n. 354 o ammessi all'istruzione o alla formazione professionale all'esterno ai sensi dell'articolo 18 del decreto legislativo 2 ottobre 2018, n. 121, i permessi di cui decreto legislativo 2 ottobre 2018, n. 121, i permessi di cui all'articolo 30-ter, quando ne ricorrono i presupposti, possono essere concessi anche in deroga ai limiti temporali indicati dai commi uno e due dell'articolo 30-ter.
2. La disposizione di cui al comma 1 non si applica ai soggetti condannati per taluno dei delitti indicati dall'articolo 4-bis della legge 26 luglio 1975, n. 354 e dagli articoli 572 e 612-bis del codice penale e, rispetto ai delitti commessi per finalità di terrorismo, anche internazionale, o di eversione dell'ordine democratico mediante il compimento di atti di violenza e ai delitti di cui agli articoli 416-bis del codice penale, o commessi avvalendosi delle condizioni previste dallo stesso articolo ovvero al fine di agevolare l'attività delle associazioni in esso previste, anche nel caso in cui i condannati abbiano già espiato la parte di pena relativa ai predetti delitti quando, in caso di cumulo, sia stata accertata dal giudice della cognizione o dell'esecuzione la connessione ai sensi dell'articolo 12, comma 1, lettere b e c, del codice di procedura penale tra i reati la cui pena è in esecuzione.
ART. 30. (Disposizioni in materia di detenzione domiciliare)
1. In deroga a quanto disposto ai commi 1, 2 e 4 dell'articolo 1 della legge 26 novembre 2010, n. 199, dalla data di entrata in vigore del presente decreto e fino alla data del 31 dicembre 2020, la pena detentiva è eseguita, su istanza, presso l'abitazione del condannato o in altro luogo pubblico o privato di cura, assistenza e accoglienza, ove non sia superiore a diciotto mesi, anche se costituente parte residua di maggior pena, salvo che riguardi:
a) soggetti condannati per taluno dei delitti indicati dall'articolo 4-bis della legge 26 luglio 1975, n. 354, e successive modificazioni e dagli articoli 572 e 612-bis del codice penale; rispetto ai delitti commessi per finalità di terrorismo, anche internazionale, o di eversione dell'ordine democratico mediante il compimento di atti di violenza, nonché ai delitti di cui agli articoli 416-bis del codice penale, o commessi avvalendosi delle condizioni previste dallo stesso articolo ovvero al fine di agevolare l'attività delle associazioni in esso previste, anche nel caso in cui i condannati abbiano già espiato la parte di pena relativa ai predetti delitti quando, in caso di cumulo, sia stata accertata dal giudice della cognizione o dell'esecuzione la connessione ai sensi dell'articolo 12, comma 1, lettere b e c, del codice di procedura penale tra i reati la cui pena è in esecuzione;
b) delinquenti abituali, professionali o per tendenza, ai sensi degli articoli 102, 105 e 108 del codice penale;
c) detenuti che sono sottoposti al regime di sorveglianza particolare, ai sensi dell'articolo 14-bis della legge 26 luglio 1975, n. 354, salvo che sia stato accolto il reclamo previsto dall'articolo 14-ter della medesima legge;
d) detenuti che nell'ultimo anno siano stati sanzionati per le infrazioni disciplinari di cui all'articolo 77, comma 1, numeri 18, 19, 20 e 21 del decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 2000, n. 230;
e) detenuti nei cui confronti, in data successiva all'entrata in vigore del presente decreto, sia redatto rapporto disciplinare ai sensi dell'articolo 81, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 2000, n. 230 in relazione alle infrazioni di cui all'articolo 77, comma 1, numeri 18 e 19 del decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 2000, n. 230;
f) detenuti privi di un domicilio effettivo e idoneo anche in funzione delle esigenze di tutela delle persone offese dal reato.
2. Il magistrato di sorveglianza adotta il provvedimento che dispone l'esecuzione della pena presso il domicilio, salvo che ravvisi gravi motivi ostativi alla concessione della misura.
3. Salvo si tratti di condannati minorenni o di condannati la cui pena da eseguire non è superiore a sei mesi è applicata la procedura di controllo mediante mezzi elettronici o altri strumenti tecnici resi disponibili per i singoli istituti penitenziari.
4. La procedura di controllo, alla cui applicazione il condannato deve prestare il consenso, viene disattivata quando la pena residua da espiare scende sotto la soglia di sei mesi.
5. Con provvedimento del capo del dipartimento dell'amministrazione penitenziaria del Ministero della giustizia, d'intesa con il capo della Polizia-Direttore Generale della Pubblica Sicurezza, adottato entro il termine di dieci giorni dall'entrata in vigore del presente decreto e periodicamente aggiornato è individuato il numero dei mezzi elettronici e degli altri strumenti tecnici da rendere disponibili, nei limiti delle risorse finanziarie disponibili a legislazione vigente, che possono essere utilizzati per l'esecuzione della pena con le modalità stabilite dal presente articolo, tenuto conto anche delle emergenze sanitarie rappresentate dalle autorità competenti. L'esecuzione dei provvedimenti nei confronti dei condannati per i quali è necessario attivare gli strumenti di controllo indicati avviene progressivamente a partire dai detenuti che devono scontare la pena residua inferiore. Nel caso in cui la pena residua non superi di trenta giorni la pena per la quale è imposta l'applicazione delle procedure di controllo mediante mezzi elettronici o altri strumenti tecnici, questi non sono attivati.
6. Ai fini dell'applicazione delle pene detentive di cui al comma 1, la direzione dell'istituto penitenziario può omettere la relazione prevista dall'articolo 1, comma 4, della legge 26 novembre 2010, n. 199. La direzione è in ogni caso tenuta ad attestare che la pena da eseguire non sia superiore a diciotto mesi, anche se costituente parte residua di maggior pena, che non sussistono le preclusioni di cui al comma 1 e che il condannato abbia fornito l'espresso consenso alla attivazione delle procedure di controllo, nonché a trasmettere il verbale di accertamento dell'idoneità del domicilio, redatto in via prioritaria dalla polizia penitenziaria o, se il condannato è sottoposto ad un programma di recupero o intende sottoporsi ad esso, la documentazione di cui all'articolo 94, comma 1, del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309, e successive modificazioni.
7. Per il condannato minorenne nei cui confronti è disposta l'esecuzione della pena detentiva con le modalità di cui al comma 1, l'ufficio servizio sociale minorenni territorialmente competente in relazione al luogo di domicilio, in raccordo con l'equipe educativa dell'istituto penitenziario, provvederà, entro trenta giorni dalla ricevuta comunicazione dell'avvenuta esecuzione della misura in esame, alla redazione di un programma educativo secondo le modalità indicate dall'articolo 3 del decreto legislativo 2 ottobre 2018, n. 121, da sottoporre al magistrato di sorveglianza per l'approvazione.
8. Restano ferme le ulteriori disposizioni dell'articolo 1 della legge 26 novembre 2010, n. 199, ove compatibili.
9. Le disposizioni di cui ai commi da 1 a 8 si applicano ai detenuti che maturano i presupposti per l'applicazione della misura entro la scadenza del termine indicato nel comma 1.
ART. 31. (Disposizioni in materia di elezioni degli organi territoriali e nazionali degli ordini professionali vigilati dal Ministero della giustizia)
1. Le procedure elettorali per la composizione degli organi territoriali degli ordini professionali vigilati dal Ministero della giustizia possono svolgersi con modalità telematiche da remoto disciplinate con regolamento adottato dal consiglio nazionale dell'ordine, da adottarsi entro il termine di sessanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto-legge, previa approvazione del Ministero della giustizia.
2. Con il regolamento di cui al comma 1, il consiglio nazionale può prevedere e disciplinare modalità telematiche di votazione anche per il rinnovo della rappresentanza nazionale e dei relativi organi, ove previsto in forma assembleare o con modalità analoghe a quelle stabilite per gli organi territoriali.
3. Il consiglio nazionale può disporre un differimento della data prevista per lo svolgimento delle elezioni di cui ai commi 1 e 2 non superiore a novanta giorni, ove già fissata alla data di entrata in vigore del presente decreto.
ART. 32. (Misure per la funzionalità delle Forze di polizia e del Corpo nazionale dei vigili del fuoco)
1 .Ai fini della prosecuzione, a decorrere dal 16 ottobre 2020 e fino al 24 novembre 2020, del dispositivo di pubblica sicurezza preordinato al contenimento della diffusione del COVID-19, nonché dello svolgimento dei maggiori compiti comunque connessi all'emergenza epidemiologica in corso, è autorizzata, per l'anno 2020, l'ulteriore spesa di euro 67.761.547, di cui euro 52.457.280 per il pagamento delle indennità di ordine pubblico del personale delle Forze di polizia e degli altri oneri connessi all'impiego del personale delle polizie locali ed euro 15.304.267 per il pagamento delle prestazioni di lavoro straordinario del personale delle Forze di polizia.
2. Al fine di garantire, per il periodo di cui al comma 1, la funzionalità del Corpo nazionale dei vigili del fuoco in relazione agli accresciuti impegni connessi all'emergenza epidemiologica in corso è autorizzata, per l'anno 2020, l'ulteriore spesa di euro 734.208 per il pagamento delle prestazioni di lavoro straordinario del personale dei vigili del fuoco.
3. Alla copertura degli oneri di cui al presente articolo, pari complessivamente ad euro 68.495.755, si provvede ai sensi dell'articolo 34. ART. 33.(Fondo anticipazione di liquidità) 1. Per l'anno 2020 le Regioni a statuto speciale utilizzano le quote accantonate e vincolate del risultato di amministrazione senza operare la nettizzazione del fondo anticipazione liquidità. Alla compensazione in termini di indebitamento e fabbisogno, pari a 5 milioni di euro per l'anno 2020, a 83 milioni di euro per l'anno 2021, a 137 milioni di euro per l'anno 2022, a 23 milioni di euro per l'anno 2023 e a 21 milioni di euro per ciascuno degli anni 2024 e 2025, si provvede mediante ai sensi dell'articolo 34.
TITOLO IV - Disposizioni finali
ART. 34. (Disposizioni finanziarie)
1. Il Fondo per interventi strutturali di politica economica di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto legge 29 novembre 2004, n. 282 convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307 è incrementato di 246 milioni di euro per l'anno 2021 e di 50 milioni di euro per l'anno 2023.
2. Le minori entrate derivanti dal comma 3, lettera a), sono valutate in 161 milioni di euro per l'anno 2022.
3. Agli oneri derivanti dagli articoli 1, 2, 3,5, comma 5, 6, 7, 8, 9, 13, 15, 16, 17, 20, 21, 32 e 33, e dai commi 1 e 2 del presente articolo, determinati complessivamente in 5.553,096 milioni di euro per l'anno 2020, 612 milioni di euro per l'anno 2021, 161 milioni di euro per l'anno 2022 e 50 milioni di euro per l'anno 2023, che aumentano, ai fini della compensazione degli effetti in termini di indebitamento netto e fabbisogno, in 881,4 milioni di euro per l'anno per l'anno 2021, 298 milioni di euro per l'anno per l'anno 2022, in 73 milioni di euro per l'anno per l'anno 2023 e in 21 milioni di euro per ciascuno degli anni 2024 e 2025, si provvede:
a) quanto a 860 milioni di euro per l'anno 2020, mediante corrispondente versamento all'entrata del bilancio dello Stato, da parte dell'Agenzia delle entrate, entro 10 giorni dall'entrata in vigore del presente decreto, a valere sulle somme trasferite alla predetta Agenzia per effetto dell'articolo 176, del decreto-legge 19 maggio 2020, n.34, convertito con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n.77;
b) quanto a 1.680 milioni di euro per l'anno 2020, mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 22-ter, comma 1, del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27;
c) quanto a 1.320 milioni di euro per l'anno 2020, mediante corrispondente riduzione delle autorizzazioni di spesa di cui all'articolo 19, comma 9, del decreto-legge 17 marzo 2020 n. 18, convertito con modificazioni dalla legge 24 aprile 2020, n. 27 e di cui all'articolo 1, comma 11, del decreto-legge 14 agosto 2020, n. 104, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 ottobre 2020, n. 126;
d) quanto a 32 milioni di euro per l'anno 2020, mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di cui all'articolo 27, comma 2, del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito con modificazioni dalla legge 24 aprile 2020, n. 27;
e) quanto a 18,7 milioni di euro per l'anno 2020, mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di cui all'articolo 28, comma 2, del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito con modificazioni dalla legge 24 aprile 2020, n. 27;
f) quanto a 18,8 milioni di euro per l'anno 2020, mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di cui all'articolo 30, comma 2, del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito con modificazioni dalla legge 24 aprile 2020, n. 27;
g) quanto a 3,4 milioni di euro per l'anno 2020, mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di cui all'articolo 38, comma 3, del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito con modificazioni dalla legge 24 aprile 2020, n. 27;
h) quanto a 101,3 milioni di euro per l'anno 2020, mediante corrispondente riduzione l'autorizzazione di cui all'articolo 44, comma 1, del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito con modificazioni dalla legge 24 aprile 2020, n. 27. Conseguentemente, il limite di spesa di cui all'articolo 1, comma 1 del decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze del 30 aprile 2020 per il riconoscimento dei benefici di cui all'articolo 2 dello stesso decreto interministeriale, come successivamente rideterminato, è ridotto di pari importo;
i) quanto a 804 milioni di euro per l'anno 2020, mediante corrispondente riduzione l'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 84, comma 12, del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77;
l) quanto a 730 milioni di euro per l'anno 2020, mediante utilizzo delle risorse di cui all'articolo 2, comma 55, del decreto-legge 29 delle risorse di cui all'articolo 2, comma 55, del decreto-legge 29 dicembre 2010, n.225, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 2011, n.10, come modificato dall'articolo 1, comma 167, della legge 27 dicembre 2013, n.147;
m) quanto a 5 milioni di euro per l'anno 2020, a 137 milioni di euro per l'anno 2022, a 23 milioni di euro per l'anno 2023 e a 21 milioni di euro per ciascuno degli anni 2024 e 2025, mediante corrispondente riduzione del Fondo per la compensazione degli effetti finanziari non previsti a legislazione vigente conseguenti all'attualizzazione di contributi pluriennali, di cui all'articolo 6,comma 2, del decreto-legge 7 ottobre 2008, n. 154, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 dicembre 2008, n. 189;
n) quanto a 131 milioni di euro per l'anno 2022, mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto legge 29 novembre 2004, n. 282 convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307;
o) quanto a 30 milioni di euro per l'anno 2022 mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190;
p) quanto a 887,8 milioni di euro per l'anno 2021, 53,8 milioni di euro per l'anno 2023 e, in termini di indebitamento netto e fabbisogno di 34,43 milioni di euro per l'anno 2020, mediante utilizzo di quota parte delle maggiori entrate derivanti dagli articoli 5, 12, 13, 22, 32 e dal comma 3, lettera a) del presente articolo;
4. Il Ministero dell'economia e delle finanze effettua il monitoraggio delle risorse destinate alle misure previste dal decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, dal decreto-legge 9 maggio 2020, n. 34, convertito con modificazioni dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, e dal decreto-legge 8 aprile 2020, n. 23, convertito, con modificazioni, dalla legge 5 giugno 2020, n.40, dal decreto-legge 14 agosto 2020, n. 104, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 ottobre 2020, n. 126 e dal presente decreto, al fine di assicurare il rispetto del limite complessivo massimo delle autorizzazioni al ricorso all'indebitamento per l'anno 2020 approvate dalla Camera dei Deputati e dal Senato della Repubblica con le relative Risoluzioni e, ove necessario, l'eventuale adozione delle iniziative previste dall'articolo, 17, comma 13 della legge 31 dicembre 2009, n.196 e successive modificazioni e integrazioni.
5. Le risorse destinate all'attuazione da parte dell'INPS delle misure di cui al presente decreto sono tempestivamente trasferite dal bilancio dello Stato all'Istituto medesimo.
6. Ai fini dell'immediata attuazione delle disposizioni recate dal presente decreto, il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio, anche nel conto dei residui. Il Ministero dell'economia e delle finanze, ove necessario, può disporre il ricorso ad anticipazioni di tesoreria, la cui regolarizzazione è effettuata con l'emissione di ordini di pagamento sui pertinenti capitoli di spesa.
ART. 35. (Entrata in vigore)
1. Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana e sarà presentato alle Camere per la conversione in legge. Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.
"Ristori" decreto-legge 28 ottobre 2020, n. 137: Gazzetta Ufficiale n. 269 del 28.10.2020
DL RISTORI: MATTARELLA FIRMA IL DECRETO, ECCO IL TESTO
( red / 29.10.20 )
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