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Discipline sportive da contatto: pubblicato in Gazzetta Ufficiale il Decreto
(Regioni.it 3928 - 14/10/2020) E' stato pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale del 13 ottobre il Decreto che individua le discipline sportive da contatto (in attuazione dell'articolo 1, comma 6, lettera g) del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 13 ottobre 2020, GU Serie Generale n.253 del 13-10-2020).
Si riporta di seguto il testo.
IL MINISTRO PER LE POLITICHE GIOVANILI E LO SPORT
Vista la legge 23 agosto 1988, n. 400, recante «Disciplina dell'attivita' di governo e coordinamento della Presidenza del Consiglio dei ministri» e successive modificazioni;
Visto il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 303, recante «Ordinamento della Presidenza del Consiglio dei ministri, a norma dell'art. 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59» e successive modificazioni e integrazioni;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 4 settembre 2019, concernente la nomina del prof. Giuseppe Conte a Presidente del Consiglio dei ministri;
Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 5 settembre 2019, con il quale all'on. Vincenzo Spadafora, è stato conferito l'incarico di Ministro per le politiche giovanili e lo sport;
Si riporta di seguto il testo.
IL MINISTRO PER LE POLITICHE GIOVANILI E LO SPORT
Vista la legge 23 agosto 1988, n. 400, recante «Disciplina dell'attivita' di governo e coordinamento della Presidenza del Consiglio dei ministri» e successive modificazioni;
Visto il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 303, recante «Ordinamento della Presidenza del Consiglio dei ministri, a norma dell'art. 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59» e successive modificazioni e integrazioni;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 4 settembre 2019, concernente la nomina del prof. Giuseppe Conte a Presidente del Consiglio dei ministri;
Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 5 settembre 2019, con il quale all'on. Vincenzo Spadafora, è stato conferito l'incarico di Ministro per le politiche giovanili e lo sport;
Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 26 settembre 2019, con il quale al Ministro, on. Vincenzo Spadafora, sono state conferite, tra le altre, le deleghe in materia di sport;
Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 13 ottobre 2020, concernente le misure urgenti di contenimento del contagio sull'intero territorio nazionale;
Visto, in particolare, l'art. 1, comma 6, lettera g) del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 13 ottobre 2020 secondo cui «allo scopo di contrastare e contenere il diffondersi del virus COVID-19 sull'intero territorio nazionale si applicano le presenti misure: [...] lo svolgimento degli sport da contatto, come individuati con successivo provvedimento del Ministro per lo sport, è consentito, da parte delle societa' professionistiche e - a livello sia agonistico che di base - dalle associazioni e societa' dilettantistiche riconosciute dal Comitato Olimpico Nazionale Italiano (CONI), dal Comitato Italiano Paralimpico (CIP), nel rispetto dei protocolli emanati dalle rispettive Federazioni Sportive Nazionali, Discipline Sportive Associate ed Enti di promozione sportiva, idonei a prevenire o ridurre il rischio di contagio nel settore di riferimento o in settori analoghi; sono invece vietate tutte le gare, le competizioni e tutte le attivita' connesse agli sport di contatto, come sopra individuati, aventi carattere amatoriale; i divieti di cui alla presente lettera decorrono dal giorno della pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale del provvedimento del Ministro dello sport di cui al primo periodo»;
Considerato che, ai sensi della predetta lettera g) dell'art. 1, comma 6, del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 13 ottobre 2020, i suddetti divieti decorrono dal giorno della pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale del provvedimento del Ministro per lo sport;
Vista la nota del Comitato Olimpico Nazionale Italiano del 12 ottobre 2020, con la quale sono state richieste alle Federazioni Sportive Nazionali, alle Discipline Sportive Associate e agli Enti di promozione sportiva, indicazioni in merito alle proprie discipline;
Considerato che, ai limitati fini del divieto previsto dall'art. 1, comma 6, lettera g) del citato decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 13 ottobre 2020, sono da considerare discipline sportive «da contatto» quelle che prevedono durante lo svolgimento dell'attivita' sportiva occasioni di contatto ravvicinato, anche occasionali, che non consentono il rispetto delle misure di distanziamento sociale previste dalle norme emanate per il contenimento della pandemia da COVID-19;
Preso atto delle risposte pervenute dai singoli organismi sportivi per il tramite del Dipartimento per lo sport della Presidenza del Consiglio dei ministri;
Considerato l'esito degli approfondimenti tecnici di competenza del Dipartimento per lo sport trasmesso il 13 ottobre 2020 e assunto agli atti con foglio n. 929 in pari data;
Decreta:
Art. 1
Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 13 ottobre 2020, concernente le misure urgenti di contenimento del contagio sull'intero territorio nazionale;
Visto, in particolare, l'art. 1, comma 6, lettera g) del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 13 ottobre 2020 secondo cui «allo scopo di contrastare e contenere il diffondersi del virus COVID-19 sull'intero territorio nazionale si applicano le presenti misure: [...] lo svolgimento degli sport da contatto, come individuati con successivo provvedimento del Ministro per lo sport, è consentito, da parte delle societa' professionistiche e - a livello sia agonistico che di base - dalle associazioni e societa' dilettantistiche riconosciute dal Comitato Olimpico Nazionale Italiano (CONI), dal Comitato Italiano Paralimpico (CIP), nel rispetto dei protocolli emanati dalle rispettive Federazioni Sportive Nazionali, Discipline Sportive Associate ed Enti di promozione sportiva, idonei a prevenire o ridurre il rischio di contagio nel settore di riferimento o in settori analoghi; sono invece vietate tutte le gare, le competizioni e tutte le attivita' connesse agli sport di contatto, come sopra individuati, aventi carattere amatoriale; i divieti di cui alla presente lettera decorrono dal giorno della pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale del provvedimento del Ministro dello sport di cui al primo periodo»;
Considerato che, ai sensi della predetta lettera g) dell'art. 1, comma 6, del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 13 ottobre 2020, i suddetti divieti decorrono dal giorno della pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale del provvedimento del Ministro per lo sport;
Vista la nota del Comitato Olimpico Nazionale Italiano del 12 ottobre 2020, con la quale sono state richieste alle Federazioni Sportive Nazionali, alle Discipline Sportive Associate e agli Enti di promozione sportiva, indicazioni in merito alle proprie discipline;
Considerato che, ai limitati fini del divieto previsto dall'art. 1, comma 6, lettera g) del citato decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 13 ottobre 2020, sono da considerare discipline sportive «da contatto» quelle che prevedono durante lo svolgimento dell'attivita' sportiva occasioni di contatto ravvicinato, anche occasionali, che non consentono il rispetto delle misure di distanziamento sociale previste dalle norme emanate per il contenimento della pandemia da COVID-19;
Preso atto delle risposte pervenute dai singoli organismi sportivi per il tramite del Dipartimento per lo sport della Presidenza del Consiglio dei ministri;
Considerato l'esito degli approfondimenti tecnici di competenza del Dipartimento per lo sport trasmesso il 13 ottobre 2020 e assunto agli atti con foglio n. 929 in pari data;
Decreta:
Art. 1
Oggetto
1. Ai fini dell'applicazione dell'art. 1, comma 6, lettera g) del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 13 ottobre 2020, si intendono per discipline sportive «da contatto» quelle elencate alla tabella allegata al presente decreto.
Il presente decreto è trasmesso ai competenti organi di controllo per gli adempimenti previsti dalla normativa vigente ed e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
Roma, 13 ottobre 2020
Il Ministro: Spadafora
TABELLA
"SPORT DA CONTATTO"
1. Ai fini dell'applicazione dell'art. 1, comma 6, lettera g) del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 13 ottobre 2020, si intendono per discipline sportive «da contatto» quelle elencate alla tabella allegata al presente decreto.
Il presente decreto è trasmesso ai competenti organi di controllo per gli adempimenti previsti dalla normativa vigente ed e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
Roma, 13 ottobre 2020
Il Ministro: Spadafora
TABELLA
"SPORT DA CONTATTO"
Individuazione delle discipline sportive da contatto, Decreto PCM, Dipartimento dello Sport 13.10.2020: Gazzetta Ufficiale n. 253 del 13.10.2020
( red / 14.10.20 )
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