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Pandemia: chiarimenti ministero Interno al decreto legge del 7 ottobre
(Regioni.it 3926 - 12/10/2020) Il ministero dell’Interno, attraverso una circolare indirizzata ai prefetti, fornisce dei chiarimenti in merito decreto legge (7 ottobre 2020, n.125) di contrasto alla pandemia. La circolare è stata inviata ai prefetti per i controlli amministrativi sulla sua corretta applicazione.
Sulla disposizione che introduce l'obbligo dell'uso all'aperto di dispositivi di protezione delle vie respiratorie, la circolare precisa che, tra i soggetti esentati, rientrano solo coloro che stiano svolgendo l'attività sportiva e non quella motoria, non esonerata, invece, dall'obbligo in questione.
La circolare evidenzia, inoltre, che il decreto legge interviene anche sulla facoltà delle Regioni di introdurre misure derogatorie rispetto a quelle previste a livello nazionale, nelle more dell'adozione dei decreti del Presidente del Consiglio dei ministri: “tale facoltà derogatoria sia innanzitutto esercitabile ai fini dell'introduzione di misure restrittive, mentre quelle di carattere eventualmente ampliativo potranno essere adottate nei soli casi e nel rispetto dei criteri previsti dai decreti del Presidente del Consiglio dei ministri e d'intesa con il Ministro della Salute: tale facoltà derogatoria sia innanzitutto esercitabile ai fini dell'introduzione di misure restrittive, mentre quelle di carattere eventualmente ampliativo potranno essere adottate nei soli casi e nel rispetto dei criteri previsti dai citati dd.P.C.M. e d'intesa con il Ministro della Salute”.
La circolare, infine, richiama l'attenzione su possibili condotte elusive in merito alla sospensione delle attività di ballo, all'aperto e al chiuso, previste dall'ordinanza del ministero della Salute, evidenziando sul punto che l'eventuale offerta di attività danzanti da parte di esercenti di altra tipologia (ristoranti, bar, pub, e simili) è da ritenersi anch'essa interdetta e passibile di sanzioni.
Si introduce quale possibile misura l'obbligo di avere sempre con sé dispositivi di protezione delle vie respiratorie, con possibilità di prevederne l'obbligatorietà dell'utilizzo nei luoghi al chiuso diversi dalle abitazioni private e in tutti i luoghi all'aperto a eccezione dei casi in cui, per le caratteristiche dei luoghi o per le circostanze di fatto, sia garantita in modo continuativo la condizione di isolamento rispetto a persone non conviventi, fatti salvi i protocolli e linee guida anti-contagio previsti per le attività economiche, produttive, amministrative e sociali, nonché le linee guida per il consumo di cibi e bevande.
CORONAVIRUS: CIRCOLARE VIMINALE, 'ESENTE DA MASCHERINA CHI FA SPORT, A PASSEGGIO VA PORTATA' =
( gs / 12.10.20 )
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