Header
Header
Header
         

Regioni.it

n. 3913 - mercoledì 23 settembre 2020

Sommario
- Bonaccini convoca la Conferenza delle Regioni per il 24 Settembre alle 11.30
- Recovery fund: dopo elezioni regionali il rilancio dei piani per la ripresa economica
- Fedriga: apertura al pubblico anche per gli altri sport
- Conferenza Unificata il 24 settembre
- Convocata la Conferenza Stato-Regioni il 24 settembre
- Sanità: indicazioni su nuove norme per stabilizzazioni personale SSN

Documento della Conferenza delle Regioni del 10 settembre

+T -T
Sanità: indicazioni su nuove norme per stabilizzazioni personale SSN

(Regioni.it 3913 - 23/09/2020) Con un documento del 15 febbraio 2018 la Conferenza delle Regioni e delle Province Autonome  aveva formulate indicazioni per l’applicazione da parte delle Regioni e delle aziende ed enti del SSN delle disposizioni di cui all’articolo 20 del D.Lgs. 25 maggio 2017, n. 75 rubricato “Superamento del precariato nelle pubbliche amministrazioni”, anche alla luce degli indirizzi operativi in materia emanati dal Ministro per la semplificazione e la pubblica amministrazione con circolari n. 3/2017 e n.1/2018.  Con tale documento si era voluto fornire un contributo utile alla definizione di criteri di priorità per orientare le scelte delle amministrazioni, anche al fine di una omogenea e coerente applicazione delle procedure di stabilizzazione..
Sulla materia è però nuovamente intervenuto il legislatore  con le norme introdotte dall’articolo 1, commi 466 e 468 della L. 27 dicembre 2019, n. 160 (legge di bilancio 2020) e dall’articolo 1 e 1 bis  del D.L. 30 dicembre 2019, n. 162 (c.d. decreto milleproroghe), convertito nella Legge 28 febbraio 2020, n. 8. Un’ulteriore disposizione è stata introdotta dall’articolo 2-bis, comma 2, secondo periodo del D.L. 17 marzo 2020 n. 18, convertito nella L. 24 aprile 2020, n 27. Da ultimo la legge 17 luglio 2020, n. 77, di conversione del D.L. 19 maggio 2020, n. 34 ha introdotto all’interno di tale decreto l’articolo 4-bis.
Per questo moti la Conferenza delle Regioni del 10 settembre ha apporvato un ulteriore testo che - come nel documento del 15 febbraio 2018 - fornisce una serie di  "indicazioni volte ad omogeneizzare, per quanto possibile, l’applicazione delle nuove disposizioni da parte delle regioni e degli enti del SSN."
Si riporta di seguito il testo integrale del Documento che il Presidente Stefano Bonaccini ha inviato a tutti i Presidenti  e Asssessori alla Salute delle Regioni e delle Province autonome, chiedendo di dare massima diffusione presso gli uffici competenti e presso le aziende ed enti del Servizio Sanitario Nazionale.
Documento sull’applicazione delle disposizioni in materia di stabilizzazioni di cui all’articolo 20 del D.Lgs. 75/2017, alla luce delle modifiche introdotte dall’articolo 1, commi 466 e 468 della L. 27 dicembre 2019, n. 160 (legge di bilancio 2020), dall’articolo 1 e 1 bis del D.L. 30 dicembre 2019, n. 162 (c.d. decreto milleproroghe), convertito nella Legge 28 febbraio 2020, n. 8 , dall’ articolo 2-bis, comma 2, secondo periodo, del D.L. 17 marzo 2020 n. 18, convertito nella L. 24 aprile 2020 n 27 e dall’art. 4-bis della L. 17 luglio 2020, n. 77, di conversione del D.L. 19 maggio 2020, n. 34.
Con Documento delle Regioni e delle Province Autonome del 15 febbraio 2018 sono state formulate indicazioni per l’applicazione da parte delle Regioni e delle aziende ed enti del SSN delle disposizioni di cui all’articolo 20 del D.Lgs. 25 maggio 2017, n. 75 rubricato “Superamento del precariato nelle pubbliche amministrazioni”, anche alla luce degli indirizzi operativi in materia emanati dal Ministro per la semplificazione e la pubblica amministrazione con circolari n. 3/2017 e n.1/2018. Con il predetto documento si era inteso fornire un contributo utile alla definizione di criteri di priorità per orientare le scelte delle amministrazioni, anche al fine di una omogenea e coerente applicazione delle procedure di stabilizzazione da parte delle Regioni e, quindi, delle aziende ed enti del SSN.
Sulla materia è nuovamente intervenuto il legislatore con le norme introdotte dall’articolo 1, commi 466 e 468 della L. 27 dicembre 2019, n. 160 (legge di bilancio 2020) e dall’articolo 1 e 1 bis  del D.L. 30 dicembre 2019, n. 162 (c.d. decreto milleproroghe), convertito nella Legge 28 febbraio 2020, n. 8. Un’ulteriore disposizione è stata introdotta dall’articolo 2-bis, comma 2, secondo periodo del D.L. 17 marzo 2020 n. 18, convertito nella L. 24 aprile 2020, n 27. Da ultimo la legge 17 luglio 2020, n. 77, di conversione del D.L. 19 maggio 2020, n. 34 ha introdotto all’interno di tale decreto l’articolo 4-bis.
Con il presente documento si intendono formulare, così come nel documento del 15 febbraio 2018, indicazioni volte ad omogeneizzare, per quanto possibile, l’applicazione delle nuove disposizioni da parte delle regioni e degli enti del SSN.
Ricognizione delle nuove disposizioni legislative in materia di stabilizzazione
Si riportano di seguito i testi delle nuove disposizioni legislative in materia di stabilizzazione, accompagnate da un breve commento illustrativo.
Articolo 1, comma 466 della L. 160/2019.
“All’articolo 20 del decreto legislativo 25 maggio 2017, n. 75, dopo il comma 11 è inserito il seguente:
11 bis ‘Allo scopo di fronteggiare la grave carenza di personale e superare il precariato, nonché per garantire la continuità nell’erogazione dei livelli essenziali di assistenza, per il personale medico, tecnico professionale e infermieristico, dirigenziale e non, del Servizio sanitario nazionale, le disposizioni di cui ai commi 1 e 2 si applicano fino al 31 dicembre 2022. Ai fini del presente comma il termine per il requisito di cui al comma 1, lett. c) e al comma 2, lett. b) è stabilito alla data del 31 dicembre 2019’”.
Art. 1, comma 1 bis, del D.L. 30 dicembre 2019, n. 162 (introdotto dall’articolo 1 della legge di conversione 8/2020).
“All’articolo 20, comma 1, lett. c), del decreto legislativo 25 maggio 2017, n.75, le parole  ‘31 dicembre 2017’ sono sostituite dalle seguenti: ’31 dicembre 2020’”.
Art.  4-bis della L. 17 luglio 2020, n. 77 di conversione del D.L. 19 maggio 2020, n. 34.
All’articolo 20 del decreto legislativo 25 maggio 2017, n. 75, sono apportate le seguenti modificazioni:
1. al comma 2, lett. b), le parole: “alla data del 31 dicembre 2017” sono sostituite dalle seguenti : “ alla data del 31 dicembre 2020”;
2. al comma 11-bis l’ultimo periodo è soppresso”.
Con la disposizione di cui all’articolo 1, comma 466 della L. 160/2019 si proroga fino al 31 dicembre 2022 la possibilità di procedere alla stabilizzazione diretta, ovvero per concorso riservato, del personale precario medico, tecnico-professionale e infermieristico, dirigenziale e non, del Servizio sanitario nazionale, già prevista, con riferimento alla generalità delle stabilizzazioni, per il solo triennio 2018-2020. Inoltre con la norma citata si ammetteva alle procedure di stabilizzazione il personale medico, tecnico-professionale e infermieristico in possesso dei requisiti dei tre anni di servizio (o di contratto flessibile nelle stabilizzazioni per concorso riservato), anche non continuativi maturati negli ultimi otto anni al 31 dicembre 2019, anziché al 31 dicembre 2017 come originariamente previsto per tutte  le procedure di stabilizzazione. L’articolo 4-bis della L. 17 luglio 2020, n. 77, di conversione del D.L. 34/2020, ha indicato nel 31 dicembre 2020 il termine iniziale dal quale decorrono gli otto anni, nel corso dei quali devono essere stati maturati i tre anni di servizio necessari per tutte le procedure di stabilizzazione, ivi comprese quelle riferite al predetto personale e alla generalità di quelle concorsuali riservate. Precedentemente all’entrata in vigore dell’articolo 4-bis della L. 77/2020 per il personale medico, tecnico-professionale e infermieristico il temine iniziale, come detto, decorreva dal 31 dicembre 2019 (sia nelle assunzioni dirette che per concorso riservato), mentre per il restante personale dal 31 dicembre 2020 nelle procedure di stabilizzazione diretta (termine che decorreva dal 31 dicembre 2017 anteriormente all’entrata in vigore del sopra riportato art. 1, comma 1 bis, del D.L. 30 dicembre 2019, n. 162) e dal 31 dicembre 2017 nelle procedure di stabilizzazione mediante concorso riservato.
Articolo 1, comma 468 della L. 160/2019.
All’articolo 20, comma 10, del decreto legislativo 25 maggio 2017, n. 75, le parole: “personale medico, tecnico-professionale e infermieristico sono sostituite dalle seguenti: “personale dirigenziale e non dirigenziale”, le parole: “31 dicembre 2018” sono sostituite dalle seguenti: “31 dicembre 2019” e le parole: “31 dicembre 2019» sono sostituite dalle seguenti: “31 dicembre 2020”.
Con il comma in esame si precisa che per il personale dirigenziale e non dirigenziale del SSN  continuano ad applicarsi le procedure straordinarie di reclutamento speciale (ivi comprese quelle di stabilizzazione) di cui all’articolo 1, comma 543 della L. 208/2015 (richiamato dall’articolo 20, comma 10 del D.Lgs. 75/2017). Il testo originario faceva, invece, riferimento al personale medico, tecnico-professionale ed infermieristico. Inoltre si sposta al 31 dicembre 2019 (precedentemente era il 31 dicembre 2018) la data entro la quale devono essere indette le stesse procedure e al 31 dicembre 2020 la data entro la quale devono essere concluse.
Art. 1, comma 1, del D.L. 30 dicembre 2019, n. 162.
All'articolo 20, comma 1, del decreto legislativo 25 maggio 2017, n. 75, le parole «nel triennio2018-2020» sono sostituite dalle seguenti: «fino al 31 dicembre 2021».
La disposizione consente di effettuare la generalità delle stabilizzazioni “dirette”, diverse da quelle riferite al personale medico, tecnico-professionale ed infermieristico, fino al 31 dicembre 2021, anziché fino al 31 dicembre 2020 come precedentemente prescritto.
Articolo 2-bis, comma 2, secondo periodo del D.L. 17 marzo 2020 n. 18, convertito nella L. 24 aprile 2020 n 27.
“L'attività di lavoro prestata ai sensi del presente articolo per tutta la durata dello stato di emergenza integra il requisito dell'anzianità lavorativa di cui all'articolo 20, comma 2, del decreto legislativo 25 maggio 2017, n. 75”.
La norma consente di conteggiare ai fini delle stabilizzazioni per concorso riservato l’anzianità resa anche nel periodo dell’emergenza Covid. Pertanto per il personale sanitario e Oss si devono tenere in considerazione ai fini del raggiungimento dei tre anni di anzianità nelle procedure di concorso riservato anche i periodi di contratto flessibile maturati durante tale periodo.
Indicazioni applicative
Art. 1, comma 468 della 160/2020 - Procedure di reclutamento speciale di cui all’articolo 1, comma 543 della L. 208/2015.
La norma, come detto sopra, prevede, tra l’altro, la proroga al 31 dicembre 2019, della possibilità di indizione delle procedure concorsuali straordinarie di cui all’articolo 1, comma 543 della L. 208/2015 (nel cui ambito gli enti del SSN possono riservare i posti disponibili nella misura massima del 50 per cento, al personale medico, tecnico-professionale e infermieristico in servizio alla data di entrata in vigore della stessa legge, che abbia maturato alla data di pubblicazione del bando almeno tre anni di servizio, anche non continuativi, negli ultimi cinque anni, con contratti a tempo determinato, con contratti di collaborazione coordinata e continuativa o con altri rapporti di lavoro flessibile con i medesimi enti). Al riguardo si osserva che la disposizione, che è entrata in vigore il 1° gennaio 2020, facendo riferimento al 31 dicembre 2019 quale termine ultimo per l’indizione delle procedure di reclutamento speciale, di fatto ha una finalità di ”sanatoria” nei confronti di tutte quelle amministrazioni che avevano indetto le procedure di cui trattasi nello stesso anno 2019 nonostante il limite del 31 dicembre 2016, posto dal comma 543 della L. 208/2015, poi prorogato al 31 dicembre 2018 dall’ articolo 20, comma 10 del D.Lgs. 75/2017 nella sua originaria formulazione. Considerato che la norma fa riferimento all’ “indizione” delle procedure, si ritiene che non autorizzi le amministrazioni interessate a procedere alla riapertura nell’anno 2020 dei termini di partecipazione alle selezioni bandite negli anni precedenti.
Altra innovazione introdotta è data dalla sostituzione delle parole contenute nel comma 10 dell’articolo 20 del D,Lgs. 75/2017: “personale medico, tecnico-professionale e infermieristico” con le parole “personale dirigenziale e non dirigenziale”.
Anche questa innovazione ha una valenza sostanzialmente di sanatoria in relazione ad eventuali selezioni indette fino al 31 dicembre 2019 per l’assunzione ai sensi dell’articolo 1, comma 543 della L. 208/2015 di personale diverso da quello medico, tecnico professionale ed infermieristico. In sostanza ha legittimato ex post la partecipazione alle procedure di stabilizzazione del personale dei ruoli professionale, tecnico e amministrativo, ivi compreso quello dirigenziale.
Resta fermo che le procedure concorsuali in parola, come prescritto dall’articolo 1, comma 543 della L. 208/2015, potranno considerarsi legittimamente indette solo a fronte dell’ adozione da parte delle regioni del piano concernente i fabbisogni di personale di cui al comma 541, lett. b) della stessa L. 208/2015, e della valutazione positiva del medesimo da parte del Tavolo di verifica degli adempimenti, del Comitato permanente per la verifica dell’erogazione dei LEA e del Tavolo per il monitoraggio dell’attuazione del regolamento di cui al decreto del Ministro della Salute 2 aprile 2005, n. 70.
Art. 1, comma 466 della 160/2020, art. 1 della L. 8/2020 e art. 4-bis del D.L.19 maggio 2020, n 34 introdotto dalla L. di conversione 17 luglio 2020, n. 77 – Proroga delle procedure di stabilizzazione e individuazione di diversi periodi temporali per il computo dell’anzianità di servizio in relazione alle procedure di stabilizzazione ex articolo 20, commi 1 e 2 del D.Lgs. 75/2017.
Come sopra evidenziato la normativa in rubrica, oltre a prorogare fino al 31 dicembre 2022 la possibilità di procedere alla stabilizzazione diretta ovvero per concorso riservato del personale precario medico, tecnico-professionale e infermieristico, dirigenziale e non, del Servizio sanitario nazionale, già prevista per il solo triennio 2018-2020, ammette alle procedure di stabilizzazione coloro i quali sono in possesso dei requisiti dei tre anni di servizio (o di contratto flessibile nelle stabilizzazioni per concorso riservato), anche non continuativi negli ultimi otto anni al 31 dicembre 2020, anziché al 31 dicembre 2017 come originariamente previsto.
Le disposizioni in esame implicano l’impossibilità di conteggiare nelle procedure di stabilizzazione indette nel triennio 2020-2022 (per il personale medico, tecnico-professionale e infermieristico) e nel biennio 2020-2021 (per il restante personale) i periodi di anzianità di servizio (o di contratto flessibile) maturati oltre gli otto anni precedenti e che sarebbero stati invece conteggiabili, se posseduti al 31 dicembre 2017, senza le modifiche apportate dalle stesse disposizioni.
Articolo 20, commi 10, 11 e 11. Stabilizzazione della dirigenza dei ruoli professionale, tecnico e amministrativo.
Si evidenzia poi che il comma 11 bis dell’articolo 20 non ha modificato il precedente comma 11, secondo cui al personale dirigenziale e non, di cui al comma 10 si applicano le disposizioni relative alla stabilizzazione di cui ai commi 1 e 2 dello stesso D.Lgs. anche se abbia maturato i tre anni di lavoro presso amministrazioni diverse da quella che ha indetto la procedura di stabilizzazione.
In relazione a quanto disposto dal comma 11, il comma 10, come rappresentato nel documento del 15 febbraio 2018, doveva interpretarsi come volto a consentire l’attivazione delle procedure di stabilizzazione nei confronti di tutto il personale del ruolo sanitario, ivi compresi i dirigenti (oltre che nei confronti del personale del ruolo tecnico ma operante in stretta correlazione al personale sanitario). In sostanza dovevano considerarsi esclusi dalle procedure di stabilizzazione i soli dirigenti dei ruoli professionale, tecnico e amministrativo, considerato che per il personale del comparto appartenente ai ruoli PTA le procedure di reclutamento speciale erano (e sono) comunque consentite ai sensi dei commi 1 e 2.
La circostanza che ora il comma 10 faccia riferimento al personale dirigenziale e non dirigenziale del SSN, fa ritenere che destinatario delle disposizioni in materia di stabilizzazioni ex art. 20 del D.Lgs. 75/2017 sia tutto il personale del SSN, ivi compresi i dirigenti dei ruoli professionale, tecnico e amministrativo. Infatti, se secondo il comma 11 dell’articolo citato le procedure di reclutamento speciale previste ai precedenti commi 1 e 2 si applicano al personale di cui al comma 10 “dirigenziale e no”, e se il comma 10 riguarda, a seguito dell’intervenuta novella legislativa, tutto il personale dirigenziale e non dirigenziale del Servizio sanitario nazionale, non sembrano ravvisarsi elementi di natura giuridica che ostino alla possibilità per le aziende ed enti dello stesso SSN di stabilizzare il personale della dirigenza PTA in possesso dei prescritti requisiti.


( red / 23.09.20 )
Regioni.it

Il periodico telematico a carattere informativo plurisettimanale “Regioni.it” è curato dall’Ufficio Stampa del CINSEDO nell’ambito delle attività di comunicazione e informazione della Segreteria della Conferenza delle Regioni e delle Province autonome

Proprietario ed Editore: Cinsedo - Centro Interregionale Studi e Documentazione
Direttore responsabile: Stefano Mirabelli
Capo redattore: Giuseppe Schifini
Redazione: tel. 064888291 - fax 064881762 - email redazione@regioni.it
via Parigi, 11 - 00185 - Roma
Progetto grafico: Stefano Mirabelli, Giuseppe Schifini
Registrazione r.s. Tribunale Roma n. 106, 17/03/03

Conferenza Stato-Regioni
Conferenza Stato-Regioni

Conferenza delle Regioni e Province autonome
Conferenza delle Regioni

Conferenza Unificata (Stato-Regioni-Enti locali)
Conferenza Unificata



Go To Top